Sentenza di Cassazione Penale Sez. 4 Num. 39726 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 4 Num. 39726 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 27/09/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a POLICORO il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 28/03/2023 RAGIONE_SOCIALE CORTE APPELLO di MILANO
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
lette le conclusioni del PG che ha chiesto l’annullamento con rin'<iio.41ell'ordinanza impugnata;
RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza in data 28 marzo 2023 la Corte di ,appello di RAGIONE_SOCIALE ha respinto la domanda formulata da NOME COGNOME per la liquidazione dell'equa riparazione dovuta a ingiusta sottoposizione a misura cautelare privativa RAGIONE_SOCIALE libertà personale sofferta dal 27 gennaio 2012 al 6 febbraio 2013 (custodia cautelare in carcere dal 27 gennaio al 19 ottobre 2012; arresti domiciliari dal 19 ottobre 2012 al 6 febbraio 2013).
1.1. Dalla lettura del capo di imputazione cautelare (trascritto dalla Corte di appello per la parte di interesse) risulta che COGNOME – pubblico ufficiale in serviz presso il secondo RAGIONE_SOCIALE – fu attinto da misura cautelare perché gravemente indiziato, in concorso con NOME COGNOME, con NOME COGNOME e con NOME COGNOME dei seguenti reati.
Artt. 110, 81, comma 2, 319 cod. pen. per aver ricevuto la promessa ed essersi fatto consegnare somme di denaro (che COGNOME riceveva e divideva con gli altri) da NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME (componenti RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE) al fine di compiere atti contrari ai doveri del proprio ufficio, consistiti: nell'avvertire preventivamente d controlli che sarebbero stati eseguiti negli esercizi commerciali nei quali erano installate RAGIONE_SOCIALE nnachines di proprietà delle società facenti capo ai COGNOME e a COGNOME; nel trascurare queste società nella scelta di quelle da sottoporre a controllo così consentendo loro di mantenere le proprie RAGIONE_SOCIALE machines scollegate dalla rete telematica RAGIONE_SOCIALE Amministrazione Monopoli e di appropriarsi RAGIONE_SOCIALE quota delle giocate destinate all'Erario; nel comunicare ai componenti RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE che la RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE aveva in corso indagini nei confronti RAGIONE_SOCIALE famiglia COGNOME e delle società a loro riconducibili (in RAGIONE_SOCIALE dal 2008 alla fine del 2009).
Artt. 110, 81, comma 2, cod. pen. e art. 3 legge 9 dicembre 1941, n. 1383 per aver colluso tra loro al fine di eludere l'accertamento di violazioni finanziarie commesse dalle società sopra indicate (in RAGIONE_SOCIALE dal 2008 alla fine del 2009).
L'ordinanza cautelare fu emessa dal G.i.p. del Tribunale di Roma sulla base del contenuto di intercettazioni telefoniche e delle dichiarazioni auto ed etero accusatorie rese da NOME COGNOME. Tali dichiarazioni furono valutate attendibili dal G.i.p., perché intrinsecamente coerenti e corroborate da adeguati riscontri estrinseci. Con specifico riferimento alla posizione di NOME COGNOME, tali riscontr furono ritenuti individualizzanti – anche se COGNOME risultava aver sempre consegNOME il denaro al solo COGNOME – perché, più volte, questi aveva detto che
doveva dividere la somma percepita con i colleghi incaricati dei controlli; perché l'entità delle somme era tale da far ritenere che fosse desl:inata a più persone (non meno di 720.000 euro nell'arco di un anno e mezzo); perché tutti i controlli sulle RAGIONE_SOCIALE machines venivano effettuati da COGNOME, COGNOME e COGNOME (che erano liberi di scegliere gli esercizi commerciali ove li COGNOMEro svolti) sicché era coerente col fine corruttivo che le somme versate fossero consegnate anche a loro e «il pagamento del solo COGNOME – che operava in altro settore non COGNOME avuto alcun significato»; perché COGNOME era informato delle indagini avviate dalla Polizia di Stato sulla famiglia COGNOME, e COGNOME che riferì di tali indagini a NOME) poteva aver avuto questa informazione soltanto da COGNOME.
La Corte di appello riferisce che, dopo l'applicazione RAGIONE_SOCIALE misura cautelare, le dichiarazioni rese da NOME COGNOME furono confermate da NOME COGNOME il quale rese piena confessione nel corso del giudizio e dichiarò che COGNOME era coinvolto nell'accordo corruttivo insieme agli altri due componenti RAGIONE_SOCIALE squadra, COGNOME e COGNOME.
COGNOME fu assolto dal Tribunale di RAGIONE_SOCIALE con sentenza del 6 febbraio 2013 per non aver commesso il fatto. La sentenza di assoluzione, impugnata dal Procuratore RAGIONE_SOCIALE Repubblica, fu riformata dalla Corte di appello con sentenza del 17 giugno 2014 che affermò la responsabilità di COGNOME per tutti i reati a lui ascritti. Questa sentenza fu annullata dalla Corte di cassazione il 20 ottobre 2015, con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione RAGIONE_SOCIALE Corte di appello di RAGIONE_SOCIALE. In sede di rinvio, il 10 novembre 2016, COGNOME fu assolto da ogni accusa. La decisione fu nuovamente impugnata e fu annullata dalla Corte di cassazione con sentenza del 19 gennaio 2018. Il secondo giudizio di rinvio si chiuse, in data 21 dicembre 2020, con una condanna contro la quale l'imputato propose nuovo ricorso per cassazione. Il 4 maggio 2021 la Corte di cassazione annullò senza rinvio la sentenza impugnata e COGNOME fu definitivamente assolto per non aver commesso il fatto. Come emerge dalla lettura di quest'ultima sentenza, poiché NOME aveva avuto contatti diretti solo con COGNOME, le dichiarazioni accusatorie di COGNOME furono ritenute decisive ai fini dell'affermazione RAGIONE_SOCIALE penale responsabilità di COGNOME e valutate insufficienti per l'assenza dei necessari riscontri.
L'ordinanza impugnata ha ritenuto sussistente la colpa grave dell'interessato, ai sensi dell'art. 314, comma 1, cod. proc. pen., osservando:
che «le dichiarazioni rese dal chiamante in correità risultano pienamente utilizzabili per dimostrare l'esistenza del dolo o RAGIONE_SOCIALE colpa dell'istante – ostat
alla riparazione – anche nell'ipotesi in cui le stesse non siano state poi ritenut sufficientemente riscontrate per fondare un giudizio di condanna»;
che «integra gli estremi RAGIONE_SOCIALE colpa grave ostativa al riconoscimento del diritto la condotta di chi, nei reati contestati in concDrso, abbia tenut consapevole dell'attività criminale altrui, comportamend percepibili come indicativi di una sua contiguità»;
che, ai fini RAGIONE_SOCIALE riparazione, la condotta dell'indagato deve essere vagliata «tenendo conto degli elementi legittimamente considerati dal giudice RAGIONE_SOCIALE cautela»;
che, nel caso in esame, tali elementi dimostrano comportamenti «quanto meno percepibili come indicativi RAGIONE_SOCIALE vicinanza ad altri soggetti in contatto con l'organizzazione criminale capeggiata dai COGNOME» e quindi gravemente imprudenti perché suscettibili di essere interpretati come condotte illecite meritevoli di un intervento cautelare.
L'ordinanza individua quali comportamenti gravemente colposi nel senso indicato:
l'aver avuto contatti telefonici numerosi e quotidiani con COGNOME, anche in concomitanza con i controlli eseguiti sulle società riconducibili ai COGNOME (messaggi cui seguirono, in alcuni casi, incontri con lo stesso COGNOME);
l'aver fornito a NOME COGNOME, che per questo ne era in possesso (come era in possesso dei recapiti di COGNOME e di COGNOME), il proprio recapito telefonico;
l'aver avuto contatti (documentati da intercettazioni telefoniche) con NOME COGNOME tra il 17 e il 19 giugno 2009 quando questi chiamò gli uffici RAGIONE_SOCIALE Guardia di RAGIONE_SOCIALE al fine di fissare un incontro per «chiarimenti sulle RAGIONE_SOCIALE machines» (l'incontro si svolse il 19 giugno 2009 negli uffici di V Valtellina e ne fu informato anche NOME COGNOME, cui, il 17 settembre 2009, fu notificato un verbale di contestazione per il sequestro di RAGIONE_SOCIALE machines operato il giorno precedente).
La Corte territoriale sottolinea che NOME COGNOME ha dichiarato di aver saputo da COGNOME che erano in corso indagini sulla società "RAGIONE_SOCIALE", amministrata da NOME COGNOME (ritenuta riconducibile al sodalizio RAGIONE_SOCIALE) e sostiene che fu proprio COGNOME a passare questa informazione a COGNOME. Per giustificare tale conclusione, riferisce che COGNOME era stato informat dell'esistenza di tale indagine dagli ufficiali di polizia giudiziaria RAGIONE_SOCIALE Squa mobile di RAGIONE_SOCIALE.
L'ordinanza impugnata evidenzia, infine, che il 14 ottobre 2009 COGNOME si incontrò con NOME COGNOME in un bar posto nelle adiacenze RAGIONE_SOCIALE caserma di INDIRIZZO e, poco dopo quell'incontro, al termine del quale era rientrato in
caserma, ne uscì insieme a COGNOME, COGNOME e COGNOME, con i quali si intrattenne a conversare per circa venti minuti prima di rientrare nella caserma insieme a loro.
Secondo la Corte di appello, l'insieme di queste emergenze dimostra la «contiguità» di COGNOME «con COGNOME NOME e con gli stessi COGNOME» e tale comportamento, gravemente colposo, determinò l'adozione del provvedimento cautelare e il protrarsi RAGIONE_SOCIALE privazione RAGIONE_SOCIALE libertà personale fino alla pri sentenza assolutoria, pronunciata il 6 ottobre 2013.
Nel censurare la carenza di ogni motivazione sul punto, la difesa ricorda che, al fine di escludere il diritto all'indennizzo, il giudice RAGIONE_SOCIALE riparazione può ten conto degli elementi acquisiti nel corso delle indagini e posti a fondamento RAGIONE_SOCIALE misura cautelare purché nel giudizio di cognizione non siano stati esclusi o neutralizzati nel loro valore indiziante; sicc:hé, nel valutare le condotte che h evidenziato (e ha ritenuto gravemente colpose) la Corte territoriale COGNOME dovuto tenere conto (e non lo ha fatto) di quanto emerso nel corso del giudizio.
3.1. La difesa sottolinea che i contatti telefonici tra COGNOME, COGNOME e NOME che si svolsero tra il 17 e il 19 giugno 2009 (ai quali l'ordinanza impugnata fa riferimento) sono ampiamente compatibili con le attività di accertamento che COGNOME e i suoi colleghi erano chiamati a compiere sugli
apparecchi per video gioco che COGNOME gestiva. Si duole che la Corte territoriale non abbia chiarito per quali ragioni dovrebbe essere ritenuto gravemente colposo un comportamento consistito nell'incontrare soggetti interessati da accertamenti di polizia amministrativa ed avere poi (il 17 settembre 2009) notificato loro un verbale di contestazione relativo al sequestro di alcune RAGIONE_SOCIALE machines. Riferisce, inoltre, c:he, come precisato nelle sentenze di assoluzione, NOME COGNOME ha dichiarato di aver saputo da COGNOME già nel 2008 che la RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE aveva in corso indagini nei confronti RAGIONE_SOCIALE famiglia COGNOME e delle società a loro riconducibili, ma solo nell'aprile 2009 COGNOME fu contattato dai colleghi dell RAGIONE_SOCIALE per avere informazioni su sequestri eseguiti a carico di NOME COGNOME (titolare RAGIONE_SOCIALE "RAGIONE_SOCIALE") sicché, nel corso del giudizio, il comportamento gravemente negligente e imprudente che l'ordinanza impugnata ha ascritto al ricorrente sarebbe stato ritenuto non provato.
3.2. Con specifico riguardo ai contatti telefonici tra COGNOME e COGNOME, difesa rileva che COGNOME e COGNOME all'epoca erano «amici e vicini di casa» e i contatti tra loro erano costanti e spesso in numero molto elevato, ma – come scritto nella sentenza definitiva di assoluzione (Sez. 6, n. 34526 del 04/05/2021, pag. 12 RAGIONE_SOCIALE motivazione) – si tratta «di numeri coerenti con la comune frequentazione amicale, coinvolgente anche le rispettive fidanzate». Secondo la sentenza di assoluzione, inoltre, per collegare quei contatti alle illecite attiv realizzate da COGNOME, sarebbe stato necessario conoscere il contenuto dei messaggi e delle telefonate che, invece, emerge solo dalle dichiarazioni di COGNOME. La sentenza di assoluzione osserva che la frequenza dei contatti COGNOME potuto costituire riscontro alle dichiarazioni accusatorie di COGNOME se, per le loro peculiarità, quei contatti avessero confermato che COGNOME e COGNOME discutevano di controlli in esercizi pubblici o dei rapporti con COGNOME, ma tali circostanze non sono emerse in giudizio.
Poiché queste sono le motivazioni RAGIONE_SOCIALE sentenza di assoluzione, la difesa sostiene che, nel respingere l'istanza di riparazione per ingiusta detenzione, la Corte territoriale le COGNOME completamente ignorate e, attribuendo rilevanza ai frequenti contatti tra COGNOME e COGNOME, COGNOME ritenuto provato un dato che era stato escluso in giudizio: vale a dire che questi contatti, per la loro frequenza o per i tempi o per altre circostanze obiettive, fossero tali da dimostrare che COGNOME era complice di COGNOME o almeno consapevole RAGIONE_SOCIALE sua illecita condotta. Solo a tali condizioni, infatti, l'aver mantenuto tali contatti può integrare comportamento gravemente colposo.
3.3. Anche per quanto riguarda l'incontro che ebbe luogo il 14 ottobre 2009 tra COGNOME e NOME COGNOME e fu seguito da un colloquio, svoltosi all'esterno dalla caserma, tra COGNOME, COGNOME, COGNOME e COGNOME, la difesa richiama il contenuto RAGIONE_SOCIALE sentenza con la quale la Cassazione ha definitivamente annullato la condanna pronunciata a carico di COGNOME. A pagina 11 RAGIONE_SOCIALE sentenza si legge, infatti, che il contenuto dell'incontro non è noto e può essere desunto solo dalle dichiarazioni accusatorie di COGNOME (secondo il quale si parlò di temi rilevanti per il lavoro – rimborsi spese – e anche, in aggiunta, del fatto che stavano per arrivare somme da COGNOME), sicché la circostanza che esso sia avvenuto non le riscontra, ma COGNOME richiesto riscontri che non sono stati acquisiti. La sentenza di annullamento rileva in particolare che,, pur essendo avvenuto fuori dalla caserma, quell'incontro non era di per sé clandestino o riservato, e poteva trattarsi di un normale «incontro tra conoscenti/colleghi in sé del tutt giustificato». Nel giudizio di cognizione si è ritenuto, dunque, che questo incontro fosse inidoneo a confermare il contenuto delle accuse, ma i giudici RAGIONE_SOCIALE riparazione non hanno tenuto conto di tali conclusioni e lo hanno considerato come manifestazione RAGIONE_SOCIALE colposa contiguità di COGNOME con un collega corrotto.
3.3. Il ricorrente osserva che il dolo o la colpa grave idonei ad escludere l'indennizzo per ingiusta detenzione devono sostanziarsi in comportamenti che siano stati accertati o non negati nel giudizio di cognizione. Sottolinea che, nel caso di specie, il carattere ambiguo dei comportamenti elencati nell'ordinanza impugnata ha potuto essere affermato sulla base del contenuto delle dichiarazioni rese da COGNOME: dunque, attribuendo rilievo a dati di fatto la cu sussistenza è stata negata nel giudizio di cognizione. La difesa osserva che l'ordinanza impugnata ha attribuito carattere di ambiguità o ha considerato espressivi di un atteggiamento connivente comportamenti che potrebbero essere tali (ed essere quindi gravemente colpos) soltanto se COGNOME avesse avuto consapevolezza dei comportamenti illeciti di COGNOME, ma la Corte territoriale non ha motivato sul punto.
Con memoria scritta del 15 agosto 2023, ritenendo fondati i motivi di ricorso, il Procuratore generale ha chiesto l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata.
CONSIDERATO IN DIRITTO
I motivi di ricorso sono fondati.
2. Si deve premettere che, per giurisprudenza consolidata, il giudizio per la riparazione dell'ingiusta detenzione è connotato da totale autonomia rispetto al giudizio penale, perché ha lo scopo di valutare se l'imputato, con una condotta gravemente negligente o imprudente, abbia colposamente indotto in inganno il giudice in relazione alla sussistenza dei presupposti per l'adozione di una misura cautelare. Ai fini RAGIONE_SOCIALE sussistenza del diritto all'indennizzo può anche prescindersi dalla sussistenza di un "errore giudiziario", venendo in considerazione soltanto l'antinomia strutturale tra custodia e assoluzione, o quella funzionale tra durata RAGIONE_SOCIALE custodia ed eventuale misura RAGIONE_SOCIALE pena; con la conseguenza che, in tanto la privazione RAGIONE_SOCIALE libertà personale potrà considerarsi "ingiusta", in quanto l'incolpato non vi abbia dato o concorso a darvi causa attraverso una condotta dolosa o gravemente colposa, giacché, altrimenti, l'indennizzo verrebbe a perdere ineluttabilmente la propria l'unzione riparatoria, dissolvendo la ratio solidaristica che è alla base dell'istituto. (così Sez. U., n. 51779 del 28/11/2013, Nicosia, Rv. 257606).
La sentenza delle Sezioni unite n. 32383 del 27/05/2010, COGNOME, Rv. 247663 ha precisato che la valutazione in parola deve essere effettuata ex ante, quindi deve ricalcare quella eseguita al momento dell'emissione del provvedimento restrittivo, ed è volta a verificare: da un lato, se dal quadro indiziario a disposizione del giudice RAGIONE_SOCIALE caiutela potesse desumersi l'apparenza RAGIONE_SOCIALE fondatezza delle accuse, pur successivamente smentita dall'esito del giudizio; dall'altro, se a questa apparenza abbia contribuito il comportamento extraprocessuale e processuale tenuto dal ricorrente. Muovendo da queste premesse, la sentenza in parola ha chiarito c:he una condotta, già ritenuta idonea a integrare il grave quadro indiziario, può essere considerata gravemente colposa ai fini del diniego del diritto alla riparazione, quando l'assenza delle condizioni di applicabilità RAGIONE_SOCIALE misura venga accertata sulla base di elementi emersi in un momento successivo a quello RAGIONE_SOCIALE sua adozione; ma quella stessa condotta non può essere considerata gravemente colposa ai fini del diniego del diritto alla riparazione ove si accerti che tali condizioni difettavano ab origine e a tale accertamento il giudice RAGIONE_SOCIALE cognizione pervenga «sulla base degli stessi precisi elementi» che erano a disposizione del giudice RAGIONE_SOCIALE cautela «e in ragione esclusivamente di una loro diversa valutazione». In questi casi – sottolinea la sentenza – «la possibilità del diniego del diritto alla riparazione per effetto del condizione ostativa RAGIONE_SOCIALE condotta sinergica del soggetto rimane effettivamente preclusa in forza dello stesso meccanismo "causale" che governa l'operatività
RAGIONE_SOCIALE condizione in parola». La rilevanza RAGIONE_SOCIALE condotta ostativa «si misura, infatti, non sulla influenzabilità RAGIONE_SOCIALE persona del singolo giudice, bensì sul idoneità a indurre in errore la struttura giudiziaria preposta alla trattazione d caso, complessivamente e oggettivamente intesa» (pagg. 31 e 32 RAGIONE_SOCIALE motivazione).
2.1. L'autonomia tra il giudizio penale e il successivo giudizio per la riparazione dell'ingiusta detenzione è stata più volte sottolineata dalla giurisprudenza di legittimità e non solo dalle sentenze delle Sezioni Unite sopra richiamate.
Si è affermato in proposito:
che «il giudizio per la riparazione dell'ingiusta detenzione è del tutto autonomo rispetto al giudizio penale di cognizione, impegnando piani di indagine diversi e che possono portare a conclusioni del tutto differenti sulla base dello stesso materiale probatorio acquisito agli atti, ma sottoposto ad un vaglio caratterizzato dall'utilizzo di parametri di valutazione differenti» (Sez. 4, 39500 del 18/06/2013, Trombetta, Rv. 256764);
che «in tema di riparazione per ingiusta detenzione il giudice di merito, per stabilire se chi l'ha patita vi abbia dato o abbia concorso a darvi causa con dolo o colpa grave, deve valutare tutti gli elementi probatori disponibili, al fine stabilire, con valutazione "ex ante" e secondo un iter logico-motivazionale del tutto autonomo rispetto a quello seguito nel processo di merito – non se tale condotta integri estremi di reato, ma solo se sia stata il presupposto che abbia ingenerato, ancorché in presenza di errore dell'autorità procedente, la falsa apparenza RAGIONE_SOCIALE sua configurabilità come illecito penale» (Sez. 4, Sentenza n. 3359 del 22/09/2016, dep.2017, La Fornara' Rv. 268952);
che «nel giudizio avente ad oggetto la riparazione per ingiusta detenzione, ai fini dell'accertamento RAGIONE_SOCIALE condizione ostativa del dolo o RAGIONE_SOCIALE colpa grave, può darsi rilievo agli stessi fatti accertati nel giudizio penale di cognizione, e n rileva che quest'ultimo si sia definito con l'assoluzione dell'imputato sulla base degli stessi elementi posti a fondamento del provvedimento applicativo RAGIONE_SOCIALE misura cautelare, trattandosi di un'evenienza fisiologicamente correlata alle diverse regole di giudizio applicabili nella fase cautelare e in quella di merito valendo soltanto in quest'ultima il criterio dell'aldilà di ogni ragionevole dubbio (Sez. 4, n. 2145 del 13/01/2021, COGNOME, Rv. 280246; nello stesso senso, Sez. 4, n. 34438 del 02/07/2019, COGNOME, Rv. 276859).
Si è tuttavia ribadito anche – e l'affermazione è coerente con i principi sopra enunciati – che nell'escludere il diritto alla riparazione per la ritenuta sussisten di un comportamento doloso o gravemente colposo che abbia "dato causa" (o
concorso a dar causa) alla privazione RAGIONE_SOCIALE libertà personale, il giudice RAGIONE_SOCIALE riparazione deve attenersi a dati di fatto «accertati o non negati» nel giudizio d merito (Sez. U n. 43 del 13/12/1995 – dep. 1996, COGNOME, Rv. 203636). Si è sottolineato in proposito che l'autonomia tra i due giudizi non implica che il dolo o la colpa grave possano essere desunti da condotte che la sentenza di assoluzione abbia ritenuto non sussistenti o non sufficientemente provate (Sez. 4, n. 46469 del 14/09/2018, COGNOME, Rv. 274350; Sez. 4, n. 21598 del 15/4/2014, COGNOME, non mass.; Sez. 4, n. 1573 del 18/12/1993, dep. 1994, COGNOME, Rv. 198491).
L'ordinanza impugnata non fa buon governo dei principi di diritto sopra enunciati. Non si confronta, infatti, con le motivazioni poste a fondamento RAGIONE_SOCIALE sentenza di assoluzione.
La Corte territoriale non ha spiegato per quale ragione mantenendo contatti costanti e frequenti con COGNOME – che, secondo i giudici RAGIONE_SOCIALE cognizione, all'epoca era non solo un collega di lavoro, ma anche un amico – COGNOME abbia tenuto un comportamento gravemente imprudente. Tale affermazione, infatti, presuppone la consapevolezza da parte di COGNOME delle attività corruttive che COGNOME ha confessato, ma sul punto l'ordinanza impugnata non ha motivato.
Una analoga carenza di motivazione si riscontra con riferimento all'incontro concordato negli uffici di INDIRIZZO nel giugno 2009 con NOME e NOME COGNOME. Questo incontro, infatti, può avere spiegazione nel fatto che i fratelli COGNOME erano oggetto delle attività di controllo svolte da COGNOME. L'ordinanza impugnata non indica perché, nello svolgimento dei prop -i compiti di polizia amministrativa, COGNOME non COGNOME dovuto consentire ad un appuntamento in ufficio con i fratelli COGNOME, soggetti a quei controlli e non :spiega le ragioni pe cui un tale incontro è stato valutato gravemente colposo. Ancora una volta, la Corte territoriale sembra ritenere che COGNOME fosse consapevole dell'accordo corruttivo intercorso tra NOME COGNOME e NOME COGNOME, ma non spiega da quali elementi tale consapevolezza sia stata desunta né chiarisce se, nel giudizio di cognizione, pur essendo stata esclusa la partecipazione diretta ad attività corruttive, tale consapevolezza si stata ritenuta sussistente o, comunque, non esclusa.
La Corte territoriale non ha chiarito neppure perché, al di là del mero dato cronologico (in sé non decisivo), l'incontro verificatosi il 14 ottobre 2009 tr COGNOME, COGNOME, COGNOME e COGNOME debba essere posto in relazione con l'incontro immediatamente precedente tra COGNOME e NOME COGNOME. Nell'attribuire a questo incontro carattere di grave imprudenza, infatti, l'ordinanza impugnata
non si confronta con le motivazioni RAGIONE_SOCIALE sentenza di assoluzione e dà per presupposto un dato di fatto che è stato negato nel giudizio di merito, secondo il quale non v'era prova che, nel corso di quell'incontro, COGNOME avesse informato COGNOME dell'imminente arrivo delle somme promesse da RAGIONE_SOCIALE. La circostanza che COGNOME, COGNOME, COGNOME e COGNOME si siano trattenuti a parlare all'esterno RAGIONE_SOCIALE caserma al riparo da orecchie indiscrete (circostanza alla quale l'ordinanza impugnata fa riferimento), non è dirimente in tal senso perché, da sé sola, non è sufficiente ad attribuire carattere gravemente colposo ad un incontro tra colleghi di lavoro.
Infine, l'ordinanza impugnata sostiene che COGNOME poté informare NOME COGNOME del fatto che la RAGIONE_SOCIALE stava indagando su di lui e sulla società "RAGIONE_SOCIALE", amministrata da NOME COGNOME perché lo apprese da COGNOME, ma non spiega perché questo dato possa ritenersi accertato nel giudizio di cognizione.
4. In conclusione: l'ordinanza impugnata espone dettagliatamente il quadro indiziario sulla base del quale la privazione RAGIONE_SOCIALE libertà personale è stata disposta, ma solo sommariamente il contenuto RAGIONE_SOCIALE sentenza di assoluzione, con la quale omette di confrontarsi. Trascura, dunque, che il giudice RAGIONE_SOCIALE riparazione non ha il compito di accertare se il quadro indiziario fosse grave e sussistessero i presupposti per l'applicazione RAGIONE_SOCIALE misura (ciò che nel caso di specie non è revocabile in dubbio essendovi stato un giudicato cautelare), ma se l'imputato abbia dato causa, o concorso a dar causa, con dolo o colpa grave alla privazione RAGIONE_SOCIALE libertà personale, la cui «ingiustizia» discende dalla irrevocabilità del sentenza di proscioglimento quando la stessa è pronunciata perché il fatto non sussiste, l'imputato non lo ha commesso, non costituisce reato o non è previsto dalla legge come reato.
Non rileva in contrario – come l'ordinanza impugnata sembra voler sostenere – che le regole di giudizio applicabili nella fase cautelare siano diverse da quelle applicabili nel giudizio sulla riparazione.
Come noto, quando il quadro indiziario esamiNOME nella fase cautelare non coincide col quadro probatorio posto alla base del giudizio assolutorio, il giudice RAGIONE_SOCIALE riparazione può tenere conto di atti che siano risultati fisiologicamente inutilizzabili in dibattimento (Sez. 4, n. 41396 del 15/09/2016, COGNOME, Rv. 268238; Sez. 4, n. 40281 del 23/05/2019, COGNOME, Rv. 278284). Nel caso di specie, però, la pronuncia assolutoria non è dipesa dalla inutilizzabilità processuale di atti di indagine bensì dalla valutazione secondo la quale la chiamata in correità di NOME COGNOME riguardava direttamente solo NOME
COGNOMECOGNOME le dichiarazioni di COGNOME COGNOME fornivano riscontri individualizzanti sulla posizione di COGNOME, e anche la chiamata in corre tà successivamente eseguita da COGNOME COGNOME richiesto riscontri che non erano stati acquisiti. In questo caso, dunque, il principio secondo il quale, ai fini RAGIONE_SOCIALE riparazione, l condotta dell'indagato deve essere vagliata tenendo conto degli elementi legittimamente considerati dal giudice RAGIONE_SOCIALE cautela, trova un limite nell'altr principio secondo il quale l'autonomia tra i due giudizi non implica che il dolo o l colpa grave possano essere desunti da condotte che la sentenza di assoluzione abbia ritenuto non sussistenti o non sufficientemente provate e il giudice RAGIONE_SOCIALE riparazione deve attenersi a dati di fatto «accertati o non negati» nel giudizio di merito (Sez. U n. 43 del 13/12/1995 – dep. 1996, COGNOME, Rv. 203636; Sez. 4, n. 46469 del 14/09/2018, COGNOME, Rv. 274350; Sez. 4, n. 21598 del 15/4/2014, COGNOME, non mass.; Sez. 4, n. 1573 del 18/12/1993, dep. 1994, COGNOME, Rv. DATA_NASCITA).
5. La Corte territoriale sembra ritenere che, pur essendo risultato estraneo all'accordo corruttivo, COGNOME potesse esserne stato consapevole oppure non esserlo stato, ma per grave negligenza imprudenza o imperizia. Non chiarisce però le ragioni di un tale convincimento e non considera che, quale pubblico ufficiale, se consapevole dell'accordo corruttivo, COGNOME COGNOME avuto l'obbligo giuridico di impedirlo e, comunque, quello di denunciare il reato.
Secondo il consolidato insegnamento di questa Corte di legittimità: «in tema di riparazione per l'ingiusta detenzione, la colpa grave, ostativa al riconoscimento dell'indennità, può ravvisarsi anche in relazione ad un atteggiamento di connivenza passiva quando, alternativamente, detto atteggiamento: 1) sia indice del venir meno di elementari doveri di solidarietà sociale volti ad impedire il verificarsi di gravi danni alle persone o alle cose; 2) concretizzi nel tollerare che un reato sia consumato, sempre che l'agente sia in grado di impedire la consumazione o la prosecuzione dell'attività criminosa in ragione RAGIONE_SOCIALE sua posizione di garanzia; 3) risulti avere oggettivamente rafforzato la volontà criminosa dell'agente, sebbene il connivente non intendesse perseguire tale effetto e vi sia la prova che egli fosse a conoscenza di tale attività» (Sez. 4, n. 4113 del 13/01/2021, COGNOME, Rv. 280391; Sez. 3, n. 22060 del 23/01/2019; COGNOME, Rv. 275970; Sez. 4, n. 15745 del 19/02/2015, COGNOME, Rv. 263139).
Com'è evidente, il caso oggetto del presente ricorso non può rientrare tra quelli esaminati dalla giurisprudenza citata. Ed invero, come è stato opportunamente sottolineato nella sentenza Sez. 4, n. 33999 del 14/06/2022,
COGNOME, (non massimata), la «posizione di garanzia» cui si deve fare riferimento per definire l'area di rilevanza RAGIONE_SOCIALE connivenza ai fini del riconoscimento dell'equa riparazione, non può coincidere con quella di chi, per la qualità delle funzioni assunte, abbia il dovere di intervenire per impedire l'azione altrui. Se quel dovere giuridico fosse stato violato, infatti, troverebbe applicazione l'art. 40 comma 2, cod. pen., ed è evidente invece che «se vi è stata assoluzione requisito indispensabile per accedere all'indennizzo riparatorio – non può esservi stato concorso, né equiparazione fra la condotta omissiva tenuta e la commissione del reato ai sensi dell'art. 40, comma 2 cod. pen.» (così testualmente, pag. 5 RAGIONE_SOCIALE motivazione).
Nel caso in esame, poiché COGNOME è stato assolto per non aver commesso il fatto dalle imputazioni ascrittegli, la colpa grave, ostativa al riconoscimento dell'indennità, non può essere ravvisata in un atteggiamento di connivenza passiva concretizzatosi nel tollerare la consumazione del reato avendone avuto consapevolezza. Dovrebbe essere dunque ravvisata o in una omessa denuncia ex art. 361 cod. pen. (ma non è noto – perché sul punto l'ordinanza è silente – se tale omissione sia stata accertata o esclusa nel giudizio di cognizione), oppure in una grave negligenza imprudenza o imperizia nella valutazione delle altrui condotte, tale da impedire a COGNOME di acquisire consapevolezza dell'accordo corruttivo, ma idonea a far sorgere nell'autorità giudiziaria l'erroneo convincimento RAGIONE_SOCIALE sua partecipazione a quell'accordo.
Per quanto esposto, l'ordinanza impugnata deve essere annullata con rinvio per nuovo giudizio alla Corte di appello di RAGIONE_SOCIALE.
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo giudizio alla Corte di appello di RAGIONE_SOCIALE, cui demanda altresì la regolamentazione tra le parti delle spese relative al presente giudizio di legittimità.
Così deciso il 27 settembre 2023
Il Presidente