Sentenza di Cassazione Penale Sez. 4 Num. 8627 Anno 2026
Penale Sent. Sez. 4 Num. 8627 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 17/02/2026
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nata a Cerignola il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 30/09/2025 della Corte d’appello di Bari
Udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; lette le conclusioni del P.G.
RITENUTO IN FATTO
La Corte di appello di Bari, quale giudice della riparazione, con l’ordinanza impugnata ha respinto la domanda con la quale NOME COGNOME ha chiesto la riparazione per la custodia cautelare subita nell’ambito di un procedimento penale per reati in materia di stupefacenti e armi, dai quali è stata definitivamente assolta.
Avverso la suddetta ordinanza, tramite il difensore di fiducia, propone ricorso l’interessato, denunciando violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all’art. 314 cod. proc. pen.
Deduce che prima ancora della emissione della misura cautelare era stato accertato che la sostanza sequestrata non aveva efficacia drogante; che anche l’arma sequestrata era stata rinvenuta nell’abitazione ove la COGNOME non dimorava da tempo. L’ambiguità dei rapporti intrattenuti tra la ricorrente ed il convivente, all’epoca detenuto , appare di scarsa considerazione giuridica in relazione alla
richiesta di riparazione. I dati indiziari erano equivoci sin dalle indagini, non potendo i fatti contestati essere sussunti in alcuna fattispecie incriminatrice, per cui nessun rimprovero può essere addebitato alla istante, sotto il profilo dell’ingiusta detenzione.
Il Procuratore Generale, con requisitoria scritta, ha chiesto l’annullamento dell’ordinanza impugnata .
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è fondato, con le precisazioni che seguono.
In linea di principio, si deve osservare che il dolo o la colpa grave idonei ad escludere l’indennizzo per ingiusta detenzione devono sostanziarsi in comportamenti specifici che abbiano “dato causa” all’instaurazione dello stato privativo della libertà o abbiano “concorso a darvi causa”, sicché è ineludibile l’accertamento del rapporto causale, eziologico, tra tali condotte ed il provvedimento restrittivo della libertà personale. Al riguardo, si deve innanzitutto rilevare che è sempre necessario che il giudice della riparazione pervenga alla sua decisione di escludere il diritto in questione in base a dati di fatto certi, cioè ad elementi «accertati o non negati» (Sez. U n. 43 del 13/12/1995 – dep. 1996, Sarnataro, Rv. 203636). Tale valutazione, quindi, non può essere operata sulla scorta di dati congetturali, non definitivamente comprovati non solo nella loro ontologica esistenza, ma anche nel rapporto eziologico tra la condotta tenuta e la sua idoneità a porsi come elemento determinativo dello stato di privazione della libertà, in riferimento alla fattispecie di reato per la quale il provvedimento restrittivo venne adottato (cfr., in motivazione, Sez. 4, n. 10684 del 26/01/2010, COGNOME, non massimata).
Tanto premesso, i giudici della riparazione, pur riconoscendo che per i reati in materia di stupefacenti l’ordinanza cautelare era stata emessa in difetto dei presupposti di legge ( stante l’accertata assenza di efficacia drogante della sostanza sequestra), di converso hanno ritenuto la sussistenza della condotta ostativa della COGNOME, in rapporto al delitto in materia di armi, nei seguenti termini: la donna aveva ripetutamente inviato pacchi in carcere al convivente (COGNOME), nella consapevolezza che sulla cedola di spedizione dei pacchi erano riportate quali mittenti le generalità e l’indirizzo di due donne diverse , rispettivamente moglie e madre di altri due detenuti, pur sapendo che destinatari dei pacchi (all’interno dei
quali era stata rinvenuta la sostanza sequestrata apparentemente del tipo marijuana) erano detenuti diversi dal convivente.
Secondo la Corte, tale condotta sarebbe sintomatica dell’ambiguità dei rapporti intrattenuti con il convivente, contribuendo ad indurre in errore il giudice in ordine alla riferibilità anche all’istante dell’arma modificata , rinvenuta nell’abitazione del convivente, presso la quale la donna non dimorava stabilmente.
Tale motivazione appare carente e illogica rispetto all’unico reato che, in ipotesi, avrebbe sorretto la misura custodiale, vale a dire l’illecita detenzione di arma comune da sparo.
Infatti, l’ordinanza impugnata non specifica le concrete ragioni di incidenza causale della condotta indicata rispetto al delitto in questione, trincerandosi dietro una non meglio delineata ‘ambiguità’ dei rapporti intrattenuti con il convivente, a fronte di dati fattuali pacificamente emergenti dal giudizio di cognizione, in base ai quali è stato riscontrato che l’arma modificata era stata rinvenuta dagli operanti ‘occultata nella parte posteriore di un cassetto e, dunque, in un luogo non visibile ‘ , quindi verosimilmente non conosciuto dalla donna, tanto che la stessa è stata assolta nel merito per tale episodio criminoso.
In altri termini, le argomentazioni adottate sul punto appaiono carenti e apodittiche: sfugge il nesso causale reputato sussistente fra la spedizione dei pacchi in carcere ed il rinvenimento dell’arma nell’abitazione del detenuto , trattandosi di comportamenti fra loro ben distinti, accomunati solo dal rapporto affettivo esistente fra la ricorrente e lo COGNOME, di per sé solo insufficiente a configurare una condotta ostativa della medesima rispetto alla detenzione subita per il delitto in disamina.
Sotto questo profilo, la richiamata argomentazione dell’ordinanza impugnata, prima ancora che essere illogica, appare erronea in diritto, in quanto il diritto all’indennizzo può essere escluso, ai sensi dell’art. 314 cod. proc. pen., solo in presenza di un comportamento doloso o colposo che abbia avuto un effetto sinergico rispetto al reato in relazione al quale è stata emessa la misura custodiale subita dall’interessat a.
Tale principio discende dall’ ineliminabile collegamento causale che, ai fini della esclusione del l’indennizzo , deve sussistere fra la condotta dell’istante e l’emissione della misura custodiale. In assenza di tale incidenza causale (o concausale), la condotta del richiedente non può mai dirsi ostativa all’indennizzo , venendo a mancare l’unico requisito che si frappone a quella che è altrimenti una detenzione ‘ingiusta’ , in conseguenza de ll’esito assolutorio del giudizio di cognizione sul titolo di reato per il quale era stata emessa la misura (cfr. Sez. U, n. 51779 del 28/11/2013, Nicosia, Rv. 257606 – 01).
5 . Le considerazioni che precedono impongono l’annullamento dell’ordinanza impugnata, con rinvio per nuovo esame alla Corte d’appello di Bari, la quale si atterrà ai principi di diritto indicati.
P.Q.M.
Annulla l’ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio alla Corte di appello di Bari.
Così è deciso, 17/02/2026
Il Consigliere estensore
Il Presidente NOME COGNOME
NOME COGNOME