Sentenza di Cassazione Penale Sez. 4 Num. 37454 Anno 2025
RITENUTO IN FATTO
Penale Sent. Sez. 4 Num. 37454 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 15/10/2025
Con ordinanza del 25 marzo 2024 la Corte di appello di Catanzaro ha accolto la richiesta di riparazione per ingiusta detenzione avanzata nell’interesse di COGNOME NOME, sottoposto alla misura degli arresti domiciliari dal 7 dicembre 2017 all’8 gennaio 2018, in esecuzione RAGIONE_SOCIALE‘ordinanza del Gip del locale Tribunale in relazione ai reati di cui agli artt. 112, 610, 416 bis 1, 629, commi 1 e 2, 7 d.l. n. 152 del 1991 (capi B), C), D) ed E) RAGIONE_SOCIALE‘editto accusatorio (estorsioni aggravate dalla metodologia mafiosa ai danni di imprenditori agricoli).
Il Tribunale di Catanzaro aveva annullato l’ordinanza cautelare per assenza dei gravi indizi di colpevolezza cosicché l’istante era rimesso in libertà in data 8.1.2018.
Quanto al merito, con sentenza del 12.11.2020, divenuta irrevocabile il 4.7.2021, il Tribunale di Catanzaro lo aveva assolto dai reati ascrittigli per non aver commesso il fatto e limitatamente al capo b), per i fondi diversi da Carcarello, perché il fatto non sussiste.
La Corte territoriale, ricondotta la fattispecie all’ipotesi RAGIONE_SOCIALEa c.d. ingiustizia formale, ha riconosciuto all’istante a titolo di indennizzo la complessiva somma di euro 7.782,00 in base al c.d. criterio aritmetico.
Avverso detta ordinanza ricorre per cassazione NOME NOME affidandosi ad un motivo di ricorso con cui censura l’apparenza e la contraddittorietà motivazionale ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 606 comma 1, lett. e) cod. proc. pen.
Si censura l’ordinanza impugnata, laddove nella liquidazione RAGIONE_SOCIALE‘indennizzo ha applicato il criterio aritmetico non liquidando quale ulteriore voce di danno lo strepitus fori .
Si assume che gli articoli di stampa a corredo RAGIONE_SOCIALE‘istanza di riparazione evidenziavano come la detenzione RAGIONE_SOCIALE‘odierno ricorrente fosse stata ingiustificabilmente pubblicizzata in maniera negativa e corredata da foto. Inoltre, dette notizie sono state pubblicate in rete sul blog ‘RAGIONE_SOCIALE‘ in data 8.12.2017 indicando non solo il nome ed il cognome ma anche le specifiche condotte allo stesso addebitate; peraltro, il blog in questione ha diffusione nazionale ed internazionale.
Ci si duole quindi che la Corte d’appello abbia omesso di considerare la documentazione allegata dal ricorrente sin dalla proposizione RAGIONE_SOCIALEa domanda.
Il Procuratore generale presso la Corte di cassazione ha rassegnato conclusioni scritte con cui ha chiesto il rigetto del ricorso.
5. Il RAGIONE_SOCIALE ha depositato memoria difensiva.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso é infondato.
Premesso che parte ricorrente invoca in rubrica l’apparenza e la contraddittorietà RAGIONE_SOCIALEa motivazione e che nell’esposizione si duole di una ‘motivazione assolutamente esangue’, che all’evidenza non rappresenta una categoria giuridica, va rilevato che nella specie non ricorre né un’ipotesi di motivazione apparente né di motivazione contraddittoria in ordine alla liquidazione RAGIONE_SOCIALE‘indennizzo previsto ex art. 314 cod. proc. pen.
A riguardo questa Corte di legittimità ha affermato che, fermo restando il tetto massimo fissato dalla legge in euro 516.456,90, il giudice RAGIONE_SOCIALEa riparazione può discostarsi dall’ammontare giornaliero di euro 235,82 (euro 117,91 per gli arresti domiciliari, cfr . Sez. 4, n. 34664 del 10/6/2010, Rv. 248078), valorizzando lo specifico pregiudizio, di natura patrimoniale e non patrimoniale, derivante dalla restrizione RAGIONE_SOCIALEa libertà, dimostratasi ingiusta (cfr. fra le tante, Sez. 4 n. 10123 del 17/11/2011, Rv. 252026; 6.10.2009 n.40906; 25/2/2010, 10690, Rv. 246425).
Lo scostamento, tuttavia, deve trovare giustificazione in particolari specifiche ripercussioni in termini negativi sotto il versante patrimoniale, familiare, RAGIONE_SOCIALEa vita di relazione, RAGIONE_SOCIALEa pubblica ripercussione RAGIONE_SOCIALE‘evento, che non risulterebbero adeguatamente soddisfatte, quantomeno in termini di equo ristoro, in una valutazione aritmetica ponderata come quella agganciata al valore massimo indennizzabile diviso per la estrema durata RAGIONE_SOCIALEa detenzione riconosciuta dalla normativa penai processualistica.
Sotto questo profilo è stato affermato che, affinché l’equità non si traduca in arbitrio incontrollabile, è necessario che il giudice individui in maniera puntuale e corretta i parametri specifici di riferimento, la valorizzazione dei quali imponga di rilevare un surplus di effetto lesivo da atto legittimo (la misura cautelare) rispetto alle gravi, ma ricorrenti e, per così dire, fisiologiche, conseguenze derivanti dalla privazione RAGIONE_SOCIALEa libertà, sia quale atto limitativo RAGIONE_SOCIALEa sfera più intima e garantita del soggetto, che come alone di discredito sociale (Sez. 4 n. 21077 RAGIONE_SOCIALE‘1/4/2014, Rv. 259237; conf. Sez. 4, n. 6394 del 06/12/2016 dep. il 2017, Rv. 269077 che, in applicazione del principio, ha annullato con rinvio l’ordinanza RAGIONE_SOCIALEa Corte territoriale che, pur riconoscendo ulteriori e specifici profili di pregiudizio per il ricorrente, si era limitata ad operare un aumento forfettario e percentuale sulle misure indennitarie determinate su base aritmetica, omettendo
di motivare sui criteri seguiti e di tener conto degli elementi documentali e sanitari forniti dall’interessato).
Si è altresì affermato che in punto di liquidazione RAGIONE_SOCIALE‘indennizzo, la parte ricorrente è tenuta non solo ad allegare le conseguenze personali subite, ma a spiegare in modo circostanziato il danno sofferto, la sua natura, i fattori che ne sono causa e il rapporto di derivazione dall’ingiusta detenzione patita (Sez. 4, n. 27474 del 2/7/2021, Rv. 281513). E ciò in quanto il giudice, nel liquidare l’indennità, fermo restando l’importo massimo stabilito dalla legge, può discostarsi dal parametro aritmetico ove la parte assolva all’onere di allegare l’esistenza di danni ulteriori rispetto alle normali conseguenze RAGIONE_SOCIALEa privazione RAGIONE_SOCIALEa libertà personale, la loro natura e i fattori che ne sono causa, e sia raggiunta la prova, anche sulla base del fatto notorio o di presunzioni, di tali danni e del nesso causale con la detenzione (Sez. 4, n. 19809 del 19/04/2019, Rv. 276334).
In particolare, riguardo al danno conseguente al clamore mediatico, va ricordato il consolidato orientamento per cui, ai fini RAGIONE_SOCIALEa configurabilità RAGIONE_SOCIALEo strepitus fori di cui tener conto nella liquidazione RAGIONE_SOCIALE‘indennizzo, occorre che la diffusione RAGIONE_SOCIALEa notizia esorbiti dalle comuni modalità di informazione, connotandosi sia per la capacità di raggiungere un largo pubblico, sia per l’assertività RAGIONE_SOCIALEa notizia nel senso RAGIONE_SOCIALEa responsabilità penale RAGIONE_SOCIALE‘interessato, con la conseguenza che nelle realtà di piccole dimensioni è necessario che l’ingiusta detenzione abbia una durata tale da indurre nel pubblico il convincimento RAGIONE_SOCIALE‘effettivo coinvolgimento RAGIONE_SOCIALE‘interessato (sez. 4, n. 2624 del 13/11/2018, Rv. 275193).
In ogni caso, allorquando si proceda applicazione di un criterio di liquidazione diverso da quello equitativo devono essere compiutamente illustrate le ragioni di adeguamento RAGIONE_SOCIALE‘indennizzo alla peculiarità del caso concreto. (Sez. 4, n. 997 del 17/12/2013, Rv. 257907 – 01).
Venendo al caso di specie, la Corte di merito, con motivazione conseguenziale e priva di aporie logiche, ha esaminato le allegazioni difensive in merito alla sussistenza di un danno ulteriore derivante dallo ‘strepitus fori’, escludendo puntualmente la sussistenza di tale voce di danno valutando che: le notizie di stampa avevano avuto ad oggetto l’intera operazione denominata ‘Pietranera’ riguardante una molteplicità di indagati e che il nome RAGIONE_SOCIALE‘odierno ricorrente veniva indicato solo con nome e cognome senza alcun risalto; le notizie sono state riportate solo in ambito locale a parte il blog ‘RAGIONE_SOCIALE‘ che comunque ha diffusione molto limitata; le immagini contenute nei video allegati risultano anch’esse diffuse da testate giornalistiche locali. Aggiungendo che in ogni caso non vi era prova RAGIONE_SOCIALEe asserite conseguenze personali e professionali scaturite
dalla diffusione RAGIONE_SOCIALEa notizia RAGIONE_SOCIALE‘arresto non essendo state dette conseguenze in alcun modo documentate.
Ha quindi logicamente concluso che al richiedente non può essere derivato un pregiudizio mediatico ulteriore rispetto a quello tipico e normalmente conseguente ad un’inchiesta giudiziaria ritenendo quindi che l’indennizzo, come calcolato, sia comprensivo di tutti i profili pregiudizievoli derivanti dalla privazione RAGIONE_SOCIALEa libertà personale.
4. In conclusione il ricorso va rigettato con conseguente condanna del ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALEe spese processuali. Non si ritiene di dover procedere alla liquidazione RAGIONE_SOCIALEe spese sostenute dal RAGIONE_SOCIALE resistente, cui conseguirebbe la condanna del ricorrente alla rifusione RAGIONE_SOCIALEe stesse. La memoria depositata, infatti, si limita a riportare principi giurisprudenziali in materia di riparazione per ingiusta detenzione senza confrontarsi con i motivi di ricorso, sicché non può dirsi che l’Avvocatura RAGIONE_SOCIALEo Stato abbia effettivamente esplicato, nei modi e nei limiti consentiti, un’attività diretta a contrastare la pretesa del ricorrente (sull’argomento, con riferimento alle spese sostenute nel giudizio di legittimità dalla parte civile, cfr. Sez. U, n. 877 del 14/07/2022, dep. 2023, COGNOME, Rv. 283886; Sez. U., n. 5466, del 28/01/2004, Gallo, Rv. 226716; Sez. 4, n. 36535 del 15/09/2021, A., Rv. 281923; Sez. 3, n. 27987 del 24/03/2021, G., Rv. 281713).
P.Q.M.
rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALEe spese processuali. Nulla sulle spese in favore del RAGIONE_SOCIALE resistente.
Così deciso il 15.10.2025
Il Consigliere estensore Il Presidente NOME COGNOME