Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 17811 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 3 Num. 17811 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME
Data Udienza: 25/01/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da NOME COGNOME, nato in Albania il DATA_NASCITA avverso l’ordinanza del 10/01/2023 RAGIONE_SOCIALEa Corte di appello di Roma; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME; letta la requisitoria del Pubblico RAGIONE_SOCIALE, in persona del AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO, che ha concluso chiedendo l’annullamento con rinvi RAGIONE_SOCIALE‘ordinanza impugnata.
RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza del 16 giugno 2021, la Corte di appello di Roma ha rigettat la richiesta di riparazione per ingiusta detenzione proposta nell’interesse d NOMENOME NOME NOME, con ordinanza del Gip del Tribunale di Roma, era stato sottop alla custodia cautelare in carcere per la durata di un anno, cinque mesi e s giorni (dal 20 dicembre 2016 al 6 giugno 2018) per il delitto di tentato omicidio in concorso con altri – per il NOME era stato poi assolto in via definitiva.
1.1. Avverso l’ordinanza di rigetto, il ricorrente ha proposto ricorso per cassazione, accolto dalla quarta Sezione penale con sentenza n. 39163 del 12 ottobre 2022, con la NOME la stessa ha annullato con rinvio il provvedimento impugnato, sul rilievo che l’ordinanza gravata sarebbe stata priva RAGIONE_SOCIALE‘indicazione di specifici comportamenti posti in essere dall’interessato che abbiano configurato, pur nell’errore RAGIONE_SOCIALE‘autorità procedente, un grave quadro indiziario a suo carico, e determinato l’adozione o la protrazione RAGIONE_SOCIALEa misura restrittiva, essendo, all’opposto, basata, in modo decisivo, sulla illegittima valorizzazione del silenzio serbato dall’imputato, in sede di interrogatorio di garanzia, in ordine ad alcune circostanze. Inoltre, l’ordinanza avrebbe omesso di indicare le ragioni RAGIONE_SOCIALEa sentenza assolutoria, emessa in secondo grado, dalla medesima Corte territoriale, a cominciare dalla valenza probatoria assegnata ai singoli elementi che avevano fondato il titolo cautelare.
1.2. Con ordinanza del 10 gennaio 2023, la Corte d’appello di Roma, decidendo in funzione di giudice del rinvio, ha nuovamente rigettato la domanda di riparazione per ingiusta detenzione proposta dall’interessato, ritenendo configurabile, a carico RAGIONE_SOCIALEo stesso, un comportamento caratterizzato quanto meno dalla colpa grave, come tale idoneo ad indurre in errore l’autorità procedente circa la sua partecipazione al reato descritto nel capo di imputazione e sinergico rispetto all’applicazione RAGIONE_SOCIALEa misura custodiale; dunque, ostativo al riconoscimento del richiesto indennizzo.
Avverso tale ultimo provvedimento, l’interessato, tramite difensore, ha proposto ricorso per cassazione, lamentando, con un unico motivo di doglianza, la violazione degli artt. 314 e 315 cod. proc. pen., nonché la mancanza, la manifesta illogicità e la contraddittorietà RAGIONE_SOCIALEa motivazione.
Secondo la prospettazione difensiva, ancora una volta, la Corte di appello di Roma avrebbe omesso di accertare compiutamente la sussistenza, o meno, di un effettivo collegamento causale, connotato da dolo o colpa grave RAGIONE_SOCIALE‘allora indagato, tra la condotta tenuta dal ricorrente ed il successivo provvedimento cautelare, disposto nei suoi confronti. Anche in sede rescissoria, infatti, il giudice si sarebbe limitato a valorizzare la necessarietà RAGIONE_SOCIALE‘applicazione RAGIONE_SOCIALEa misura custodiale, avverso l’odierno ricorrente, sul rilievo, oltre che RAGIONE_SOCIALEa sussistenza di gravi indizi di colpevolezza a suo carico, RAGIONE_SOCIALEa fallace formulazione di una prognosi negativa – dalla NOME sarebbe derivato uno stile di vita antigiuridico RAGIONE_SOCIALE‘interessato – basata sull’assidua frequentazione, da parte di costui, di pregiudicati (travisando, peraltro, la circostanza che uno dei due concorrenti nel reato fosse, in realtà, incensurato), nonché sulla condotta connivente, da questi tenuta, nel caso di specie; omettendo altresì di considerare la professione di
innocenza – corredata dalla dichiarazione di non conoscere la persona offesa, di non avere alcuna informazione circa l’accaduto e di non essere stato presente al momento RAGIONE_SOCIALE‘aggressione – formulata, sin da subito, dall’indagato, e senza fornire alcuna puntuale indicazione circa le risultanze probatorie dalle quali sarebbe stato possibile inferire la connivenza del ricorrente con gli autori del delitto.
Oltre a ciò, la difesa denuncia l’impossibilità di comprendere il percorso logicomotivazionale seguito dal giudice, allorché costui avrebbe desunto, dalla mera conoscenza RAGIONE_SOCIALEo NOME con uno degli imputati, la condivisione RAGIONE_SOCIALEa grave inimicizia con la persona offesa, ovvero del punto di vista punitivo coltivato dagli imputati stessi, dando per scontato che ne fosse a conoscenza.
Allo stesso modo, nessun rilievo potrebbe darsi ad un comportamento del tutto neutro RAGIONE_SOCIALE‘allora indagato, NOME l’essere stato, in compagnia di uno dei due imputati, a distanza di cinque giorni dall’accaduto, presso un bar ove era solito trovarsi con i suoi connazionali residenti nella zona; né, aggiunge la difesa, la frequentazione tra l’odierno interessato e il soggetto riconosciuto come aggressore dalla persona offesa potrebbe assurgere a comportamento indicativo di una negligenza o imprudenza.
Ancora, lamenta il ricorrente che non risulterebbe possibile scorgere, nell’ordinanza gravata, alcun corredo motivazionale in ordine alla idoneità, NOME indizio di complicità, RAGIONE_SOCIALEa predetta frequentazione, la NOME non potrebbe nemmeno ritenersi ostativa al riconoscimento RAGIONE_SOCIALE‘indennizzo, giacché mancante RAGIONE_SOCIALEa contestualità, richiesta dalla giurisprudenza di legittimità, con il momento di commissione del reato, ed altresì sfornita RAGIONE_SOCIALEa prova RAGIONE_SOCIALEa consapevolezza, da parte del ricorrente, di quanto fosse accaduto. Del tutto illogica, poi, apparirebbe la motivazione del provvedimento impugnato, laddove, prendendo le mosse dal travisamento RAGIONE_SOCIALEa circostanza che il veicolo, a bordo del NOME era stato trovato anche l’odierno ricorrente, sarebbe stato quello utilizzato per la commissione del reato – ciò che, all’opposto, risulta smentito dagli stessi atti di causa, dai qua emerge che gli aggressori si diedero alla fuga a piedi – esso, ponendosi in contrasto financo con la giurisprudenza RAGIONE_SOCIALEe Sezioni Unite, avrebbe omesso di confrontarsi con una serie molteplice di elementi; in particolare: a) il fatto che i ricorrente fosse alla guida RAGIONE_SOCIALE‘auto non postula necessariamente che tale veicolo fosse nella sua disponibilità, ma che semplicemente lo stesse conducendo in quell’occasione; b) il bastone, rinvenuto nell’auto e pressocché identico a quello utilizzato per l’aggressione, era celato sotto il sedile del passeggero; c) la persona offesa aveva dichiarato che uno degli aggressori da lui conosciuti (quindi non l’odierno ricorrente che era a lui sconosciuto), utilizzava un’alito di colore grigi RAGIONE_SOCIALEo stesso moRAGIONE_SOCIALEo di quello del veicolo, a bordo RAGIONE_SOCIALEa NOME‘ veniva fermato lo NOME; d) i due imputati, più volte, erano stati controllati, insieme, a bordo RAGIONE_SOCIALE
predetta autovettura. Parimenti censurabile apparirebbe, infine, il provvedimento impugnato, nella parte in cui fonda il rigetto RAGIONE_SOCIALE‘istanza di riparazione sulla scelta operata dal prevenuto, in sede di interrogatorio, di dichiarare espressamente di conoscere entrambi i coimputati, piuttosto che avvalersi del silenzio; ciò che, a parere RAGIONE_SOCIALEa difesa, risulterebbe del tutto illogico, soprattutto alla luce del fat che ai sensi RAGIONE_SOCIALEo stesso art. 314 cod. proc. pen. – come modificato dall’art. 4, primo comma, lettera b) , del d. Igs. n. 188 del 2021 – nemmeno il silenzio serbato dall’indagato su elementi di indagine significativi rileverebbe come comportamento ostativo all’insorgenza del diritto alla riparazione.
Con memoria del 5 gennaio 2024, l’Avvocatura RAGIONE_SOCIALEo Stato, in rappresentanza e difesa del RAGIONE_SOCIALE, ha chiesto che il ricorso sia dichiarato inammissibile o, in subordine, rigettato.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è infondato. Le lacune e i vizi logici denunciati dalla difesa di part ricorrente sono insussistenti, perché la motivaizione del provvedimento impugnato risulta pienamente sufficiente e logicamente coerente.
1.1. In punto di diritto, deve preliminarmente ricordarsi che – secondo l’orientamento di questa Corte – in tema di riparazione per l’ingiusta detenzione, il giudice di merito, per valutare se chi l’ha patita vi abbia dato o abbia concorso a darvi causa con dolo o colpa grave, deve apprezzare, in modo autonomo e completo, tutti gli elementi probatori disponibili, con particolare riferimento all sussistenza di condotte che rivelino eclatante o macroscopica negligenza, imprudenza o violazione di leggi o regolamenti, fornendo del convincimento conseguito una motivazione che, se adeguata e congrua, è incensurabile in sede di legittimità. Al riguardo, il giudice deve fondare la sua deliberazione su fatt concreti e precisi, esaminando la condotta tenuta dal richiedente sia prima che dopo la perdita RAGIONE_SOCIALEa libertà personale, al fine di stabilire, con valutazione ex ante e secondo un iter logico motivazionale del tutto autonomo rispetto a quello seguito nel processo di merito – non se tale condotta integri estremi di reato, ma solo se sia stata il presupposto che abbia ingenerato, ancorché in presenza di errore RAGIONE_SOCIALE‘autorità procedente, la falsa apparenza RAGIONE_SOCIALEa sua configurabilità come illecito penale, dando luogo alla detenzione. Condotte rilevanti in tal senso possono essere quelle di tipo extraprocessuale (grave leggerezza o trascuratezza tale da avere determinato l’adozione del provvedimento restrittivo) o di tipo processuale (falso alibi, autoincolpazione) che non siano state escluse dal giudice RAGIONE_SOCIALEa
cognizione (ex plurimis, Sez. 4, n. 4372 del 21 ottobre 2014, dep. 29 gennaio 2015, Rv. 263197; Sez. 4, n. 47756 del 16 ottobre 2014, Rv. 261068; Sez. U, n. 34559 del 26 giugno 2002, Rv. 222263).
Va inoltre ricordato che, in tema di riparazione per ingiusta detenzione, a seguito RAGIONE_SOCIALEa modifica RAGIONE_SOCIALE‘art. 314, comma 1, cod. proc. pen. ad opera RAGIONE_SOCIALE‘art. 4, comma 1, lettera b), del d.lgs. 8 novembre 2021, n. 188, il silenzio serbato dall’indagato in sede di interrogatorio, nell’esercizio RAGIONE_SOCIALEa facoltà difensiva previst dall’art. 64, comma 3, lettera b), cod. proc. pen., non costituendo ipotesi di colpa lieve, non osta al riconoscimento RAGIONE_SOCIALE‘indennizzo né assume rilevanza ai fini RAGIONE_SOCIALEa sua determinazione (ex plurimis, Sez. 4, n. 48080 del 14/11/2023, Rv. 285425; Sez. 4, n. 8615 del 08/02/2022, Rv. 283017). In ogni caso, il comportamento reticente tenuto dall’indagato in sede di interrogatorio, ove causalmente rilevante sulla determinazione cautelare, incide sull’accertamento RAGIONE_SOCIALE‘eventuale colpa grave ostativa al riconoscimento del diritto alla riparazione, in quanto condotta equivoca ed ambigua non equiparabile al silenzio serbato nell’esercizio RAGIONE_SOCIALEe facoltà difensive (Sez. 4, n. 30056 del 30/06/2022, Rv. 283453).
1.2. Venendo al caso in esame, va osservato che, nel pronunciare l’annullamento con rinvio RAGIONE_SOCIALEa precedente ordinanza RAGIONE_SOCIALEa Corte d’appello, la Corte di cassazione ha affermato che era stata omessa l’individuazione specifica di un comportamento del ricorrente che avesse contribuito a configurare un grave quadro indiziario a suo carico, avente effetto sinergico rispetto alla misura custodiale.
Ebbene, l’ordinanza impugnata fa puntuale applicazione di tutti i principi sopra richiamati e – contrariamente a quanto affermato dal ricorrente – corregge in maniera logicamente adeguata il vizio motivazionale rilevato dalla Corte di cassazione, giungendo a valutare il comportamento RAGIONE_SOCIALE‘interessato come gravemente colpevole, ai fini e per gli effetti RAGIONE_SOCIALE‘esclusione del diritto al riparazione. Evidenzia, infatti, che la colpa grave RAGIONE_SOCIALE‘interessato consiste nell’: a avere avuto rapporti di amicizia solidi e costante frequentazione con entrambi i connazionali condannati, sia in momenti immediatamente anteriori che subitaneamente posteriori alla commissione del fatto di reato; b) avere il ricorrente guidato il veicolo utilizzato per commettere il reato, nei giorn immediatamente successivi al fatto; c) essere stato rinvenuto, nella predetta autovettura, un bastone pressocché identico a quello con cui il delitto fu commesso.
Così argomentando, la Corte territoriale è pervenuta legittimamente al rigetto RAGIONE_SOCIALEa richiesta di riparazione sulla scorta di un percorso argomentativo in parte diverso ed in parte arricchito rispetto a quello già censurato in sede di legittimità: la condotta tenuta dall’allora indagato, infatti, è idonea, secondo la corretta
valutazione RAGIONE_SOCIALEa Corte d’appello, a far ritenere che lo stesso abbia concorso a provocare il provvedimento restrittivo RAGIONE_SOCIALEa libertà personale, assunto nei suoi confronti, insinuando un grave sospetto in ordine alla corresponsabilità RAGIONE_SOCIALE‘odierno interessato nel delitto; sospetto venuto meno solo in sede d’appello, allorché è stato ritenuto inattendibile il riconoscimento fotografico operato dalla persona offesa e costituente il principale elemento di prova a carico del ricorrente.
Ne consegue che il ricorso deve essere rigettato, con condanna del ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALEe spese processuali, nonché alla rifusione RAGIONE_SOCIALEe spese sostenute dal RAGIONE_SOCIALE resistente, da liquidarsi in complessivi C 1.900,00.
P.Q.I4.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALEe spese processuali, nonché alla rifusione RAGIONE_SOCIALEe spese sostenute dal RAGIONE_SOCIALE che liquida in complessivi C 1.900,00.
Così deciso il 25/01/2024.