Sentenza di Cassazione Penale Sez. 4 Num. 38292 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 4 Num. 38292 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 07/11/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a TAURIANOVA il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 13/02/2025 RAGIONE_SOCIALEa Corte d’appello di Reggio Calabria Udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME;
letta la requisitoria scritta, depositata dal Sostituto Procuratore generale, che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso;
letta la memoria RAGIONE_SOCIALE‘Avvocatura generale RAGIONE_SOCIALEo Stato, in rappresentanza del RAGIONE_SOCIALE, che ha concluso per l’infondatezza del ricorso .
RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza resa il 26/06/2025, la Corte d’appello di Reggio Calabria rigettava la domanda di riparazione per ingiusta detenzione avanzata da COGNOME NOME in relazione al periodo di restrizione cautelare sofferta, in regime di custodia in carcere, nell’arco temporale tra il 23/03/2017 e il 19/07/2021, conseguente ad ordinanza applicativa emessa dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Palmi, poi dichiaratosi incompetente, in data 25/03/2017 (confermata, con nuova ordinanza, dal GIP del Tribunale di Reggio Calabria in data 12/04/2017) in relazione al procedimento N. 4400/2014 R.G.N.R. che lo vedeva imputato dei reati di cui agli artt. 74, 73 e 80 D.P.R. n. 309 del 1990 (Capi A, H, W).
1.1. Secondo l’accusa, il COGNOME avrebbe fNOME parte, con il ruolo di finanziatore e promotore, con numerosi altri soggetti, di un’ associazione a delinquere finalizzata alla commissione di un numero indeterminato di delitti di importazione dalla Spagna e dal Sudamerica, trasporto, codetenzione e successiva cessione a terzi di sostanza stupefacente del tipo cocaina, codeina, hashish e marijuana, operante nella provincia di Reggio Calabria, Livorno, Campania, Colombia, Repubblica Dominicana, Costarica da novembre 2014 a settembre 2016. Allo stesso venivano, inoltre, contestati due episodi di importazione dalla Spagna e successiva cessione a terzi di sostanze stupefacenti del tipo cocaina, accertati in data anteriore e prossima al 30 novembre 2015 e al 12 settembre 2016.
All’esito del giudizio di primo grado, celebrato nelle forme del rito abbreviato, il GUP del Tribunale di Reggio Calabria, con sentenza emessa in data 30/07/2018, condannava COGNOME NOME per tutti i reati ascrittigli alla pena di anni 20 di reclusione. La suddetta sentenza veniva riformata dalla Corte di Appello di Reggio Calabria che, con sentenza del 19/07/2021, divenuta irrevocabile in data 15/05/2022, assolveva il COGNOME da tutte le imputazioni per non aver commesso il fNOME, disponendone l’immedi ata liberazione.
1.2. Nel provvedimento impugnato, la Corte territoriale, dopo aver brevemente illustrato il contesto criminale, quale accertato dai giudici di merito, nel cui ambito si collocavano le condotte delittuose in esame, riconducibili alla RAGIONE_SOCIALE, operante nel territorio RAGIONE_SOCIALEa piana di Gioia Tauro, evidenziava il pregnante rilievo che gli accertati rapporti pluriennali tra i NOME COGNOME e l’istante, consacrati anche in provvedimenti giudiziali irrevocabili, riguardanti i reati di cui agli artt. 74 e 73 D.P.R. n. 309 del 1990, avevano assunto nella interpretazione RAGIONE_SOCIALEe intercettazioni ambientali captate nel procedimento in disamina. Si evidenziava, in particolare, che li giudici del gravame di merito , nell’esaminare specificamente l’imputazione di cui al capo H), riguardante un’operazione volta all’acquisto in Spagna di una partita di cocaina al prezzo di 35/36.000,00 euro al kg, che coinvolgeva anche i coimputati COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOME NOME COGNOME NOME,
nella quale, secondo la contestazione, COGNOME NOME avrebbe investito 100.000,00 euro -, non dubitava che il ‘ NOME ‘ di cui si parlava nelle intercettazioni (intercorse tra i NOME COGNOME, captate nelle giornate del 30/11/2015 e 3/12/2015) fosse COGNOME NOME e che lo stesso avesse finanziato un’operazione di acquisto di sostanza stupefacente del tipo cocaina, giungendo ad una pronuncia assolutoria sul solo presupposto che non fosse provato con la necessaria certezza che non si trattasse di un ‘operazione di narcotraffico internazionale diversa da quella specificamente descritta nella rubrica accusatoria. La Corte calabrese giustificava, quindi, il proprio diniego affermando che l’accertata partecipazione di COGNOME NOME al finanziamento RAGIONE_SOCIALE‘acquisto di una partita di stupefacente, integrava un’ipotesi di comportamento, tenuto con dolo, che, sul piano eziologico, aveva assunto rilievo nella restrizione cautelare sofferta, avendo contribuito ad indurre l’autorità giudiziaria competente a ritenere fondata l’accusa formulata al capo H) e, conseguentemente, quella associativa formulata al capo A).
Avverso la prefata ordinanza ha proposto ricorso il COGNOME, per il tramite del suo difensore di fiducia, articolando un unico motivo con cui si denuncia violazione di legge e vizio di motivazione in punto di spettanza RAGIONE_SOCIALE‘equa riparazione.
2.1. Si osserva, in particolare, che la Corte territoriale ha attribuito rilievo ostativo ad un dato privo RAGIONE_SOCIALEa necessaria specificità e concretezza, trNOME da una captazione, il cui significato è tutt’altro che univoco, rispetto alla quale il ricorrente era terzo, non partecipante. La Corte, inoltre, sarebbe incorsa anche in un travisamento RAGIONE_SOCIALEa prova, laddove ha erroneamente asserito che il dato affermato dalla sentenza non sarebbe stato smentito dal COGNOME e laddove ha ritenuto accertata, alla stregua degli atti processuali, l’identificazione del ‘NOMENOME cita to nelle conversazioni captate con l’attuale ricorrente. Al contrario , il ricorrente, fin dall’interrogatorio di garanzia, ha sempre negato di essere il ‘NOMENOME a cui si faceva riferimento nelle conversazioni intercettate. Tale identificazione, inoltre, è stata contestata anche nell’NOME di appello e la sua certezza poggia su un dato erroneo (in cui sono incorsi sia il giudice che ha emesso l’ordinanza cautelare, sia il giudice che è pervenuto alla condanna, sia, da ultimo, il giudice RAGIONE_SOCIALEa riparazione), e, cioè, che l’interlocutore ( COGNOME NOME), nel corso RAGIONE_SOCIALEa intercettazione ambientale richiamata per il capo H), avesse indicato il rapporto di parentela (cognato) intercorrente con il soggetto da lui evocato con il nome di NOME (essendo COGNOME NOME effettivamente cognato di COGNOME NOME): indicazione, questa, che non compare nel segmento RAGIONE_SOCIALEa intercettazione posta al centro RAGIONE_SOCIALEa motivazione RAGIONE_SOCIALEa sentenza di condanna.
2.1. Con NOME depositato in data 20/10/2025, il ricorrente ha proposto un motivo nuovo, con il quale, ulteriormente argomentando a sostegno RAGIONE_SOCIALEe doglianze già avanzate, ha rilevato che la erronea interpretazione fornita dal giudice RAGIONE_SOCIALEa
riparazione del materiale captativo trova conferma proprio in altri passi RAGIONE_SOCIALEa conversazione intercettata (riportati a pag. 551 sentenza GUP), laddove i NOME COGNOME NOME NOMEcognato del ricorrente) e NOME NOME NOME NOME estraneità di COGNOME NOME NOME vicende da essi riscostruite. Si osserva ancora che la sentenza che ha pronunciato l’assoluzione del ricorrente, ha i nvece condannato il fratello NOME, evidenziando lo stretto rapporto concorsuale di quest’ultimo con i NOME COGNOME (pagg. 97 e 98) ed ha riportato le dichiarazioni del collaboratore COGNOME, nella parte in cui asserisce che COGNOME NOME non voleva avere rapporti con il fratello NOME nel traffico di droga (pag. 100).
Il Procuratore generale presso la Corte di cassazione e l’Avvocatura generale RAGIONE_SOCIALEo Stato, in rappresentanza del RAGIONE_SOCIALE, hanno rassegnato le conclusioni scritte riportate in epigrafe.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso risulta infondato, per quanto di seguito esposto.
1.1 Occorre premettere che, in tema di riparazione per ingiusta detenzione, come sintetizzato da Sez. 4, n. 30826 del 13/06/2024, in termini ripresi di recente da Sez. 4, n. 19432 RAGIONE_SOCIALE’08/04/2025 e, in questa sede, condivisi e ribaditi, il giudice di merito, per stabilire se chi l’ha patita abbia dato o concorso a darvi causa con dolo o colpa grave, deve valutare tutti gli elementi probatori disponibili, al fine di stabilire, con valutazione ex ante – e secondo un iter logico-motivazionale del tutto autonomo rispetto a quello seguito nel processo di merito – non se tale condotta integri gli estremi di reato, ma solo se sia stata il presupposto che abbia ingenerato, ancorché in presenza di errore RAGIONE_SOCIALE‘autorità procedente, la falsa apparenza RAGIONE_SOCIALEa sua configurabilità come illecito penale ( ex plurimis : Sez. U, n. 34559 del 26/06/2002, Rv. 222263 – 01; Sez. 4, n. 3359 del 22/09/2016, dep. 2017, Rv. 268952 – 01). La colpa grave (o il dolo) di cui all’art. 314 cod. proc. pen., quale elemento negativo RAGIONE_SOCIALEa fattispecie integrante il diritto all’equa riparazione in oggetto non necessita, infatti, di estrinsecarsi in condotte integranti, di per sé, reato, se tali, in forza di una valutazione ex ante, da causare o da concorrere a dare causa all’ordinanza cautelare (sul punto si vedano anche Sez. 4, n. 49613 del 19/10/2018, B., Rv. 273996 – 01, oltre che i precedenti ivi richiamati, tra cui Sez. 4, n. 9212 del 13/11/2013, dep. 2014, Rv. 259082 – 01).
1.1.2. La condizione ostativa al riconoscimento del diritto all’indennizzo, rappresentata dall’avere il richiedente dato causa o concorso a dare causa all’ingiusta detenzione, può essere integrata da condotte, dolose o gravemente colpose, tanto extraprocedimentali quanto tenute nel corso del procedimento, comprese le dichiarazioni rese dallo stesso richiedente (con particolare riferimento alla possibile rilevanza RAGIONE_SOCIALEe dichiarazioni rese dall’indagato/imputato si vedano, ex plurimis ,
Sez. U, n. 51779 del 28/11/2013, Rv. 257606 – 01, nonché, in fattispecie successive alla modifica RAGIONE_SOCIALE‘art. 314, comma 1, cod. pen., Sez. 4, n. 30056 del 30/06/2022 e Sez. 4, n. 3755 del 20/01/2022, Rv. 282581). Tra le condotte di cui innanzi si annoverano anche le «frequentazioni ambigue» con soggetti gravati da specifici precedenti penali o coinvolti in traffici illeciti, necessitando sempre un’adeguata motivazione RAGIONE_SOCIALEa loro oggettiva idoneità a essere interpretate come indizi di complicità, in rapporto al tipo e alla qualità dei collegamenti con tali persone, così da essere poste quanto meno in una relazione di concausalità con il provvedimento restrittivo adottato (Sez. 4, n. 20963 del 14/03/2023; Sez. 4, n. 21308 del 26/04/2022; Sez. 3, n. 39199 del 01/07/2014, Rv. 260397 – 01; si vedano altresì, ex plurímis , circa la possibile rilevanza RAGIONE_SOCIALEe «frequentazioni ambigue» con soggetti condannati nel medesimo procedimento, Sez. 4, n. 53361 del 21/11/2018, Rv. 274498 – 01, nonché in merito NOME frequentazioni con condannati in diverso procedimento, Sez. 4, n. 850 del 20/09/2021, dep. 2022, Rv. 282565 01, oltre che Sez. 4, n. 29550, 05/06/2019, Rv. 277475 – 01, per la quale rilevano le dette frequentazioni con soggetti condannati nello stesso procedimento anche nel caso in cui intervengano con persone legate da rapporto di parentela, purché siano accompagnate dalla consapevolezza che trattasi di soggetti coinvolti in traffici illeciti e non siano assolutamente necessitate). È altresì suscettibile di integrare gli estremi RAGIONE_SOCIALEa colpa grave ostativa al riconoscimento RAGIONE_SOCIALE‘equa riparazione, la condotta di chi, nei reati contestati in concorso, abbia tenuto, consapevole RAGIONE_SOCIALE‘attività criminale altrui, comportamenti percepibili come indicativi di una sua contiguità ( ex plurimis , tra le più recenti: Sez. 4, n. 20963 del 14/03/2023; Sez. 4, n. 21308 del 26/04/2022; Sez. 4, n. 7956 del 20/10/2020, dep. 2021, Rv. 280547 01).
1.1.3. Ai fini di cui innanzi, il giudice RAGIONE_SOCIALEa riparazione deve muovere dall’accertamento RAGIONE_SOCIALEa condotta del richiedente, anche in ragione dei fatti ritenuti provati o non esclusi dal giudice penale, per poi valutarla ai fini del giudizio circa la condizione ostativa del dolo o RAGIONE_SOCIALEa colpa grave e del loro collegamento sinergico con l’intervento RAGIONE_SOCIALE‘autorità in relazione NOME circostanze sottese all’ordinanza cautelare (quanto al corretto approccio metodologico si vedano, ex plurimis , Sez. 4, n. 30826 del 13/06/2024, la giurisprudenza di legittimità in essa richiamata, tra cui Sez. 4, n. 9910 del 16/01/2024, e a essa successiva, tra le più recenti Sez. 4, n. 19432 RAGIONE_SOCIALE’08/04/2025), con motivazione che, se coerente e non manifestamente illogica, è incensurabile in sede di legittimità (Sez. 4, n. 20963/2023, cit.; Sez. 4, n. 27458 del 05/02/2019, Rv. 276458 – 01, e anche, tra le altre, Sez. 4, n. 22642 del 21/03/2017, Rv. 270001 – 01).
2. Passando all’esame RAGIONE_SOCIALE‘iter logico -giuridico seguito dalla decisione impugnata, occorre rilevare che la Corte territoriale, nell’ordinanza impugnata, con motivazione articolata e rispettosa dei principi elaborati in materia da questa Corte, sopra esposti, ha correttamente ritenuto, utilizzando gli elementi probatori a sua disposizione, non esclusi dal giudice di merito, che la condotta del ricorrente sia risultata tale da ingenerare, nella fase cautelare, l’apparenza RAGIONE_SOCIALEa commissione dei reati in origine a lui contestati. Sono state ritenute di preminente rilievo al riguardo le risultanze RAGIONE_SOCIALEe captazioni ambientali, poste alla base del provvedimento restrittivo a carico del ricorrente, da cui emergeva, secondo una chiave di lettura, condivisa anche nella pronuncia assolutoria, corroborata dai rapporti familiari e criminali esistenti tra COGNOME NOME e i NOME COGNOME, interlocutori RAGIONE_SOCIALEa conversazione intercettata, che il primo avesse certamente finanziato un’operazione di importazione di un ingente quantitativo di droga in cui erano coinvolti i suoi coimputati.
L ‘identificazione del ‘NOME‘ citato nella conversazione intercettata con l’attuale ricorrente è stata ritenuta certa da tutti i giudici di merito, così come il riferimento nel dialogo al finanziamento di un acquisto di droga, e, in tale contesto, il lamentato travisamento dei fatti in cui il giudice RAGIONE_SOCIALEa riparazione sarebbe incorso, affermando che il COGNOME non avrebbe mai smentito la circostanza in oggetto, in contrasto con la versione fornita in sede di interrogatorio di garanzia, risulta assolutamente non dirimente. Nemmeno può attribuirsi pregio NOME diverse prospettazioni del ricorrente , dirette a supportare l’interpretazione alternativa offerta, che sollecitano palesemente una rivalutazione nel merito che è estranea al perimetro del giudice RAGIONE_SOCIALEa riparazione e che non è consentita a questa Corte.
Esauriente risulta, altresì, la motivazione fornita dalla Corte territoriale in ordine alla valenza eziologica di tale condotta rispetto alla custodia cautelare sofferta, avendo congruamente richiamato il contesto criminale in cui essa si collocava , puntualmente descritto in premessa (pagg. 4 e 5 RAGIONE_SOCIALE‘ordinanza impugnata), riconducibile alla RAGIONE_SOCIALE operante nel territorio di Gioia Tauro, nel cui ambito risultavano accertati i rapporti pluriennali tra COGNOME NOME e COGNOME NOME, consacrati nel le precedenti condanne a carico di quest’ultimo in materia di stupefacenti (sentenza del GUP del Tribunale di Reggio Calabria del 31/03/2005, irrevocabile il 5/12/2007, e sentenza del GUP del Tribunale di Reggio Calabria del 14/10/2005), irrevocabile il 27/06/2012), concludendo, con un ragionamento corretto e privo di illogicità, che il comportamento del ricorrente emergente dalla intercettazione (di natura analoga a quella oggetto di contestazione e coinvolgente i medesimi soggetti), connotato da dolo, pur non essendo sufficiente per una pronuncia di condanna per le accuse specifiche, era certamente idoneo a giustificare
il suo apparente coinvolgimento nei reati oggetto del provvedimento restrittivo adottato a suo carico.
Al rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALEe spese del presente giudizio, ex art. 616 cod. proc. pen.
In applicazione dei principi di diritto più volte enunciati, con riguardo alla parte civile ed in riferimento a tutte le forme di giudizio camerale non partecipato, anche dNOME Sezioni Unite di questa Corte (v. Sez. U, n. 877 del 14/07/2022 Cc. (dep. 12/01/2023) Rv. 283886 -01), ampiamente condivisi dal collegio, non è, invece, dovuta la liquidazione RAGIONE_SOCIALEe spese processali riferibili alla fase di legittimità in favore del RAGIONE_SOCIALE resistente, perché esso non ha fornito alcun contributo, essendosi limitato a formulare osservazioni generiche e a richiedere la dichiarazione d’inammissibilità del ricorso, senza contrastare specificamente i motivi di impugnazione proposti.
P.Q.M.
rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALEe spese processuali.
Nulla per le spese in favore del RAGIONE_SOCIALE resistente.
Così deciso, il 07/11/2025
Il AVV_NOTAIO estensore NOME COGNOME
Il Presidente NOME COGNOME