Sentenza di Cassazione Penale Sez. 4 Num. 615 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 4 Num. 615 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 13/10/2022
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a POLISTENA il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 11/02/2022 della CORTE APPELLO di BOLOGNA
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
lette le conclusioni del PG
RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza dell’Il febbraio 2022 la Corte di appello di Bologna ha rigettato la domanda di riparazione per ingiusta detenzione avanzata da COGNOME NOME in relazione alla misura della custodia cautelare patita dal 2.8.2011 all’8.9.2011 in esecuzione dell’ordinanza del 17.7.2011 del Gip presso il Tribunale di Reggio Calabria in relazione ai reati di cui agli artt. 416 commi 1, 2 e 3 cod. pen. (capo A); 110, 112 n.1, 81 cpv, 648 bis cod. pen. (capo B), (110, 112 n.1, 453 cod. pen. (capo C), 110, 112 n. 1, 476, 482 cod. pen (capo D), 110, 112 n. 1, 81 cpv, 56, 640, 61 n. 7 cod. pen. (capo E).
Successivamente il Tribunale della Libertà di Reggio Calabria, riqualificato il reato sub B) ai sensi degli artt. 648 bis e 56, 648 bis (avuto riguardo a distinte condotte di riciclaggio consumato e tentato) dichiarava l’incompetenza per territorio dell’autorità giudiziaria di Reggio Calabria in favore di quella di Bologna In data 8.9.2011 il Gip presso il Tribunale di Bologna tnel provvedere ex art. 27 cod.proc. pen. 7 applicava al COGNOME la misura dell’obbligo di dimora, disponendone la scarcerazione.
Nel corso del processo il Tribunale collegiale disponeva la restituzione degli atti al Gip in relazione al solo reato di cui al capo B) inerente i riciclaggi; il Gip presso medesimo Tribunale in data 16.9.2019 assolveva il COGNOME sostenendo che poiché il certificato oggetto di ipotizzato riciclaggio era falso in modo integrale, chi utilizza commette solo il delitto di truffa e non ricicla nulla giacché non si verte i ipotesi di bene nel senso dell’art. 648 bis cod. pen.
La Corte territoriale nell’ordinanza oggi impugnata motivava il rigetto con il rilievo, ritenuto assorbente rispetto ad ogni altra considerazione, secondo cui la misura era stata applicata al COGNOME anche in relazione ai reati di cui agli artt. 476 e 482 cod. pen. (originario capo d) e che il Tribunale di Bologna /con sentenza del 26.1.2018, aveva dichiarato non doversi procedertnei confronti dello stesso per essere il reato estinto per intervenuta prescrizione.
Cosicché il proscioglimento anche per una RAGIONE_SOCIALE imputazioni con formula non di merito impedisce il sorgere del diritto invocato.
Ricorre per la cassazione dell’ordinanza l’imputato, a mezzo del suo difensore, affidandosi ad un solo motivo.
Con detto motivo deduce l’inosservanza o l’erronea applicazione dell’art. 314 cod. proc. pen. nonché il vizio di motivazione in ordine alla dichiarazione di infondatezza della domanda e di insussistenza della colpa grave.
Il Procuratore generale presso la Corte di cassazione ha rassegnato conclusioni scritte con cui ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità del ricorso.
Il RAGIONE_SOCIALE ha depositato memoria con cui chiede dichiararsi l’inammissibilità del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.1. Il motivo di ricorso è infondato.
La questione oggetto del presente procedimento è se ed a quali condizioni, in Pc , 75-1 tema di riparazione per l’ingiusta detenzione, il diritto all’indennizzo pap essere riconosciuto anche in presenza di una pronuncia di proscioglimento per prescrizione del reato e, in caso positivo, a quali ulteriori condizioni tale principi si applichi nelle ipotesi di imputazioni cumulative, incise dal titolo custodiale, i ordine alle quali sia intervenuta, per alcune di esse, sentenza di proscioglimento nel merito.
A riguardo questa Corte ha già affermato che non è configurabile il diritto alla riparazione per l’ingiusta detenzione in caso di estinzione del reato per prescrizione, a meno che la durata della custodia cautelare sofferta risulti superiore alla misura della pena astrattamente irrogabile, o a quella in concreto inflitta, ma solo per la parte di detenzione subita in eccedenza, ovvero quando risulti accertata in astratto la sussistenza dei presupposti per il riconoscimento dell’ingiustizia formale della privazione della libertà personale (Sez. 4, n. 34661 del 10/06/2010, Mugeri, Rv. 248076).
Va anche ricordato che la Corte costituzionale, con sentenza 11 giugno 2008 n. 219, ha ampliato il contenuto del diritto alla riparazione dichiarando l’illegittimit costituzionale dell’art. 314 c.p.p., nella parte in cui non risulta previsto il dir all’equa riparazione allorquando la pena definitivamente inflitta all’imputato, ovvero oggetto di una preclusione processuale che la sottragga a riforma nei successivi gradi di giudizio, risulti inferiore al periodo di custodia cautelar sofferto.
Con la pronuncia richiamata, la Corte costituzionale ha escluso che il diritto alla riparazione debba essere automaticamente ricollegato al proscioglimento nel merito: ma ciò non significa che gli epiloghi decisori i( diversi da quelli indicati nel primo comma dell’art. 314 cod.proc.pen., radichino per ciò solo il diritto alla riparazione. Si deve in primo luogo considerare che, quando il reato è dichiarato estinto per intervenuta prescrizione, la natura del provvedimento si fonda sul mero decorso del tempo che costituisce un elemento neutro per stabilire l’ingiustizia o meno della detenzione. In secondo luogo, va tenuto presente come la prescrizione sia sempre espressamente rinunciabile dall’imputato (art. 157 cod.pen., comma 7) che ha quindi la possibilità di optare per una scelta difensiva
diretta ad ottenere il proscioglimento nel merito ove ritenga che la detenzione cautelare sia stata ingiustamente applicata nei suoi confronti.
Anche la Suprema Corte (Sez. Upi. n. 4187 del 30/10/2008 – dep. 2009 – Rv. 241855), ha affermato, in applicazione dei principi sopra enunciati, che la riparazione per ingiusta detenzione spetta nel caso di durata della custodia cautelare superiore alla misura della pena inflitta con la ‘sentenza di primo grado cui, poi, abbia fatto seguito una sentenza di appello dichiarativa della estinzione del reato per prescrizione. In tal caso il giudice, qualora non ravvisi cause di esclusione di tale diritto per dolo o colpa grave dell’istante, dovrà tenere conto, ai fini della quantificazione dell’indennizzo, esclusivamente della parte di detenzione cautelare patita in eccedenza rispetto alla pena corrisposta con la condanna inflitta in primo grado.
La giurisprudenza successiva, in linea di continuità con il predetto orientamento (Sez. 3, n. 2451 del 09/10/2014- dep. 2015 – Rv. 262396; Sez. 4, n. 5621 del 16/10/2013 – dep. 2014 – Rv. 258607; Sez. 4, n. 44492 del 15/10/2013 Rv. 258086), ha ulteriormente ribadito che, nei “casi di estinzione del reato per prescrizione, l’istituto di cui all’art. 314 cod. proc. pen. è applicabile nelle ipote in cui la custodia cautelare superi la pena astrattamente applicabile e solo in relazione a tale parte.
Al riguardo, si è osservato (cfr. Sez. 4 n. 34661 del 10 giugno 2010, Rv. 248076) che il proscioglimento per prescrizione richiede, pur sempre, una valutazione di merito, ancorchè limitata alla verifica della inesistenza RAGIONE_SOCIALE cause previste dal secondo comma dell’art. 129 cod. proc. pen., che consente, già di per sé, di escludere l’ingiustizia della detenzione. Inoltre l’ordinamento giudico offre gli strumenti processuali che consentono di perseguire l’interesse della riparazione del periodo di restrizione cautelare sofferto, pur in presenza di un reato prescritto, avendo l’imputato la facoltà di rinunciare alla prescrizione ai sensi dell’art. 157, comma 7, cod. pen. e di chiedere ed ottenere una sentenza che, assolvendolo nel merito, conciami l’ingiustizia della durata della custodia cautelare (Sez. 4, n. 5621 del 16/10/2013 – dep. 2014 – Rv. 258607).
Nel caso di specie, la Corte territoriale ha fatto buon governo dei principi dianzi esposti / atteso che il ricorrente, senza che sia stata accertata l’ingiustizia sostanziale o formale della detenzione cautelare sofferta, impropriamente reclama il diritto alla riparazione per il solo fatto che il procedimento si si concluso per i reati di cui al capo d) con una sentenza di proscioglimento per intervenuta prescrizione.
In tema di riparazione per l’ingiusta detenzione il proscioglimento con formula non di merito anche da una sola di queste, in tanto impedisce il sorgere del diritto se ed in quanto sia autonomamente idonea a legittimare la compressione
della libertà, irrilevante risultando il pieno proscioglimento dalle altr imputazioni. Discende dalle considerazioni svolte il rigetto del ricorso e la condanna del ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese processuali ma non quella alla rifusione RAGIONE_SOCIALE spese sostenute dal RAGIONE_SOCIALE resistente. Va, infatti, rilevato che la memoria difensiva rassegnata nell’interesse del RAGIONE_SOCIALE resistente, per la genericità del suo contenuto, non consente di cogliere un riferimento specifico al caso esaminato.
Pertanto, contemperati gli oneri processuali RAGIONE_SOCIALE parti, deve concludersi nel senso che quella resistente non ha in alcun modo contribuito alla materia del contendere.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese processuali.
Così deciso, il 13 ottobre 2022
sore
Il Presidente . 3