Sentenza di Cassazione Penale Sez. 4 Num. 34039 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 4 Num. 34039 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 08/10/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a Cinquefrondi il DATA_NASCITA contro RAGIONE_SOCIALE
avverso l’ordinanza del 23/01/2025 RAGIONE_SOCIALEa Corte d’appello di Reggio Calabria Udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME; lette le conclusioni RAGIONE_SOCIALEe parti
RITENUTO IN FATTO
La Corte di appello di Reggio Calabria, con l’ordinanza indicata in epigrafe, ha rigettato la domanda di riparazione per ingiusta detenzione proposta nell’interesse di COGNOME NOME in relazione alla privazione RAGIONE_SOCIALEa libertà personale subita nella forma RAGIONE_SOCIALEa detenzione in carcere dal 23/03/2017 al 19/07/2021 nell’ambito di un procedimento nel quale era indagato per i reati di cui agli artt. 73,74 e 80 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 per avere collaborato fattivamente con il padre NOME, aiutandolo a intrattenere i contatti con gli altri associati; procedimento conclusosi con sentenza assolutoria RAGIONE_SOCIALEa Corte di appello divenuta irrevocabile il 15/05/2022.
NOME COGNOME ricorre per cassazione censurando l’ordinanza, con unico motivo, per violazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 606, lett. b) ed e) cod. proc. pen. in relazione agli artt. 314 e 125 cod. proc. pen.
Secondo la difesa, l’ordinanza è viziata da carenza motivazionale per non aver spiegato le ragioni per le quali le condotte poste in essere dal ricorrente avrebbero avuto effetto sinergico rispetto alla detenzione cautelare, essendo tenuto il giudice RAGIONE_SOCIALEa riparazione a motivare in ordine a un comportamento gravemente colposo RAGIONE_SOCIALE‘istante che abbia causato l’errore giudiziario.
Il giudice di merito, si assume, aveva affermato che i comportamenti RAGIONE_SOCIALE‘istante non avessero dato conto di un contributo causale rispetto agli scopi RAGIONE_SOCIALE‘associazione né rispetto alla consumazione dei reati fine allo stesso ascritti. Con specifico riferimento ai reati fine di cui ai capi C), U) e W) il giudice di merito ha ritenuto irrilevanti le conversazioni indicate dal giudice di primo grado quali mezzi di prova del reato di cui al capo C), ha constatato la totale assenza di COGNOME NOME dalle dinamiche delittuose relative al capo U) e ha escluso il contributo causale di COGNOME NOME alla realizzazione del reato di cui al capo W), essendosi limitato lo stesso a un comportamento passivo rispetto alle iniziative del padre COGNOME NOME. Rispetto a tali argomenti, la Corte di appello non ha esplicitato le ragioni per le quali il mero rapporto con il padre avrebbe legittimamente determinato la detenzione del ricorrente, e non ha adeguatamente esplicitato le condotte gravemente colpose da porre in dir etto rapporto sinergico con l’evento rappresentato dalla detenzione cautelare.
La Corte di appello ha fatto riferimento alla connivenza senza spiegare perché l’asserita connivenza dovesse ritenersi punibile nel caso concreto, dando per scontato un fattivo coinvolgimento del ricorrente nell’attività delittuosa del genitore che, però, è stato categoricamente escluso dalla sentenza di assoluzione. L’ordinanza non dà conto RAGIONE_SOCIALE‘effettiva contiguità del ricorrente rispetto al complessivo contesto associativo e ai singoli reati fine contestati.
Il Procuratore generale, con requisitoria scritta, ha concluso per il rigetto del ricorso.
Il RAGIONE_SOCIALE ha depositato memoria, concludendo per l’inammissibilità o, in subordine, per il rigetto del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è infondato.
La Corte territoriale ha osservato come NOME COGNOME, unitamente al padre NOME, fosse coinvolto in una vasta indagine che aveva disvelato
l’esistenza di un gruppo organizzato, composto anche da qualificati esponenti di cosche dominanti nella provincia tirrenica reggina, dedito a un imponente traffico internazionale di sostanze stupefacenti; nell’ambito di tale contesto associativo , il padre RAGIONE_SOCIALE‘istante, COGNOME NOME, accusato di essere uno dei promotori -organizzatori RAGIONE_SOCIALE‘associazione, risulta essere stato condannato in appello alla pena di anni 18 di reclusione. Il ruolo del ricorrente, si legge nell’ordinanza, consisteva nel collaborare con il padre, aiutandolo a intrattenere rapporti con gli altri sodali: lo accompagnava negli incontri con i correi, era destinatario di informazioni da parte del padre circa la scoperta di microspie nella loro autovettura, interrogandosi lo stesso su eventuali dichiarazioni di collaboratori di giustizia, era informato dal padre degli esiti degli incontri con i sodali e dei rapporti, soprattutto finanziari, con gli altri associati, aiutava il padre a leggere e inviare messaggi telefonici.
Considerato che la sentenza assolutoria non ha smentito tali dati fattuali, ritenuti indicativi di un atteggiamento meramente connivente, la Corte ha valutato che tali condotte avessero fondatamente determinato nel giudice RAGIONE_SOCIALEa cautela l’apparenza, rivelatasi fallace, che COGNOME NOME fosse coinvolto nell’attività delittuosa del padre.
Contrariamente, dunque, a quanto sostenuto nel ricorso, il giudice RAGIONE_SOCIALEa riparazione si è puntualmente attenuto ai principi che regolano la materia indicando le condotte conniventi RAGIONE_SOCIALE‘istante alle quali ha riconosciuto efficacia sinergica rispetto all ‘evento detenzione.
Rispetto a quanto allegato dalla difesa, si rendono pertanto necessarie alcune puntualizzazioni.
In primo luogo, in materia di riparazione per ingiusta detenzione, il comportamento gravemente colposo RAGIONE_SOCIALE‘istante non deve essere stato unica causa determinante RAGIONE_SOCIALE‘errore, come si richiede in materia di riparazione RAGIONE_SOCIALE‘errore giudiziario, ma è sufficiente che il richiedente l’indennità abbia concorso a causare l’errore RAGIONE_SOCIALE‘autorità giudiziaria.
In secondo luogo, la circostanza che il giudice RAGIONE_SOCIALEa cognizione penale abbia escluso per singoli reati fine la prova del contributo causale RAGIONE_SOCIALE‘istante e finanche la sua stessa partecipazione alle singole dinamiche delittuose non elide l’efficacia ostativa di condotte gravemente colpose inerenti al reato associativo, di per sé sufficienti a giustificare la misura cautelare.
Un’ ulteriore precisazione si rende necessaria a proposito RAGIONE_SOCIALEa condotta connivente. La difesa si duole del fatto che la Corte non abbia spiegato perché nel caso in esame l’asserita connivenza dovesse ritenersi punibile. Giova, a tal proposito, chiarire che la colpa grave, ostativa al riconoscimento RAGIONE_SOCIALE‘indennizzo ex art. 314 cod. proc. pen., può essere integrata anche da un atteggiamento di
connivenza passiva, per definizione non punibile penalmente, quando, alternativamente, detto atteggiamento: 1) sia indice del venir meno di elementari doveri di solidarietà sociale volti a impedire il verificarsi di gravi danni alle persone o alle cose; 2) si concretizzi nel tollerare che un reato sia consumato, sempre che l’agente sia in grado di impedire la consumazione o la prosecuzione RAGIONE_SOCIALE‘attività criminosa in ragione RAGIONE_SOCIALEa sua posizione di garanzia; 3) risulti avere oggettivamente rafforzato la volontà criminosa RAGIONE_SOCIALE‘agente, sebbene il connivente non intendesse perseguire tale effetto e vi sia la prova che egli fosse a conoscenza di tale attività (Sez. 4, n. 4113 del 13/01/2021, COGNOME, Rv. 280391 – 01; Sez. 3, n. 22060 del 23/01/2019, COGNOME, Rv. 275970 – 01; Sez. 4, n. 15745 del 19/02/2015, COGNOME, Rv. 263139 – 01; Sez. 4, n. 17/11/2011, dep. 2012, COGNOME, Rv. 252725 – 01).
In particolare, è stata riconosciuta ostativa alla riparazione la condotta di chi, nei reati associativi, abbia tenuto comportamenti percepibili come indicativi di una sua contiguità al sodalizio criminale, mantenendo con gli appartenenti all’associazione frequentazioni ambigue, tali da far sospettare il diretto coinvolgimento nelle attività illecite (Sez. 4, n. 574 del 05/12/2024, dep. 2025, Maniscalco, Rv. 287302 – 01, in fattispecie in cui la Corte ha ritenuto esente da censure la decisione che aveva respinto la richiesta di riparazione sul rilievo RAGIONE_SOCIALE‘avvenuto accertamento RAGIONE_SOCIALEa stretta vicinanza del richiedente, imputato del reato di partecipazione ad associazione mafiosa, a soggetto in posizione apicale nella locale articolazione di “RAGIONE_SOCIALE” e ad altri individui inseriti nel medesimo contesto malavitoso).
Conclusivamente, l’accertata connivenza RAGIONE_SOCIALE‘COGNOME nell’ambito del contesto associativo risulta legittimamente valorizzata dalla Corte territoriale quale condotta gravemente ostativa dotata di efficacia sinergica rispetto alla detenzione cautelare e rende infondato il ricorso. Al rigetto del ricorso segue, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALEe spese processuali.
Non si ritiene di dover procedere alla liquidazione RAGIONE_SOCIALEe spese sostenute dal RAGIONE_SOCIALE resistente. La memoria depositata, infatti, si limita a riportare principi giurisprudenziali in materia di riparazione per ingiusta detenzione senza confrontarsi con i motivi di ricorso, sicché non può dirsi che l’Avvocatura RAGIONE_SOCIALEo Stato abbia effettivamente esplicato, nei modi e nei limiti consentiti, un’attività diretta a contrastare la pretesa del ricorrente (sull’argomento, con riferimento alle spese sostenute nel giudizio di legittimità dalla parte civile, da ultimo, Sez. U, n. 877 del 14/07/2022 dep. 2023, Sacchettino, Rv. 283886; Sez. U, n. 5466, del
28/01/2004, Gallo, Rv. 226716; Sez.4, n. 36535 del 15/09/2021, A., Rv. 281923; Sez.3, n. 27987 del 24/03/2021, G., Rv. 281713).
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALEe spese processuali. Nulla per spese al RAGIONE_SOCIALE resistente. Così è deciso, 08/10/2025
Il AVV_NOTAIO estensore NOME COGNOME
Il Presidente NOME COGNOME