Sentenza di Cassazione Penale Sez. 4 Num. 40817 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 4 Num. 40817 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 29/10/2025
SENTENZA
sui ric.orso proposto da:
FA . COGNOME NOME, nata in Croazia il DATA_NASCITA
a .r. rso la ordinanza del 10/06/2025 RAGIONE_SOCIALE Corte di appello di RAGIONE_SOCIALE;
visti gli atti, i provvedimento impugnato e il ricorso;
ud’ta la relazione svr. – .11ta dal Consigliere NOME COGNOME;
ieLr ie coridusni del Procuratore generale, in persona del sostituto NOME COGNOME:-:SELLIS,, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso e la correzione deTerrore materiale contenuto nel dispositivo RAGIONE_SOCIALE‘ordinanza impugnata elirnThando la ccndarina alle spese a favore del M.E.F.
leti -e le conclusioni RAGIONE_SOCIALE‘Avvocatura RAGIONE_SOCIALEo Stato, nell’interesse del RAGIONE_SOCIALE cleTE.RAGIONE_SOCIALE, che ha chiesto il rigetto del ricorso;
letse le conciusoni RAGIONE_SOCIALE‘AVV_NOTAIO COGNOME, difensore di COGNOME NOME.
RITENUTO IN FATTO
1’AL,42e.siVettilri5aU laptugirizWO.
(, La Corte di appello di RAGIONE_SOCIALE, con l’ordinanza dei 10 giugno 2025 in epigrafe, rigettava la richiesta presentata da NOME COGNOME di riparazione per l’ingiu detenzione subita in regime di arresti domiciliari per il periodo di 160 giorni 04.11.2022 al 12.04 2023.
2. LsnovL dj.;:ri -coTso
1 / Avverso l’ordinanza RAGIONE_SOCIALE Corte di appello ha proposto ricorso per cassazione NOME COGNOME, a mezzo del suo difensore di fiducia, articolando quattro motivi di ricorso, di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari p motivazione (ex art. 173, comma. 1, disp. att. cod. proc. pen.).
2.1. Con il primo motivo, la ricorrente censura l’ordinanza impugnata per inosservanza e/o erronea applicazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 314 cod. proc. pen. nonché pe vizic di motivazione, per omessa valutazione RAGIONE_SOCIALE prova decisiva e total assenza di attività istruttoria a suo carico, a norma RAGIONE_SOCIALE‘art. 606, comma 1, b) Ci e), cod, proc. pen.
Sostiene la ricorrente che il provvedimento impugnato omettOldel tutto di considerare le gravi carenze investigative che avevano caratterizzato la fa ge -1,:lca RAGIONE_SOCIALE vicenda cautelare e le allegazioni difensive, volte a dimostr l’assoluta carenza di una base indiziarla che giustificasse l’applicazione misura custodiale nonché la totale mancanza di accertamenti anche a favore dendagata da parte del pubblico ministero, come previsto dall’art. 358 cod prcc, pen.
Sostiene la ricorrente che il giudice RAGIONE_SOCIALE‘udienza di convalida aveva adotta pmvvedirnento cautelare senza alcuna autonoma verifica dei presupposti mi ri richiesti dall’art. 273 cod. proc. pen. per l’adozione RAGIONE_SOCIALE mi forandosi su elementi indiziari W.’1 –to generici e aspecifici, poi rivelatisi del tuLa.) privi it consistenza, come dimostrato dalla successiva assoluzione co fori- ula piena.
Osserva la ricorrente che la Corte di appello aveva omesso ogni valutazione sul:a non riconduciblità causale RAGIONE_SOCIALE misura cautelare a condotte colpose del COGNOME, irriii:ardosi ad affermare che l’iniziativa cautelare sarebbe st dei:erminata da elementi indiziari presenti al tempo, senza verificare se t elementi fossero stati falsamente rappresentati, equivocati o comunque non suffragati da un’attività istruttoria adeguata.
2.2. Con il secondo motivo, la ricorrente censura l’ordinanza impugnata per mancanza, contraddittorietà e manifesta iliogicità RAGIONE_SOCIALE motivazione, a norma d€:?:1″art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen.
Sostiene la ricorrente che il provvedimento impugnato non ha esaminato circostanze di fatto documentate, inequivocabili e disponibili sin dalla fase genetica RAGIONE_SOCIALE misura cautelare, già emerse in sede di interrogatorio di garanzia, tra cui l’assenza di eventi Gorillas a RAGIONE_SOCIALE nel periodo 2015-2020, nonostante fossero pubblici e facilmente verificabili, la presenza RAGIONE_SOCIALE ricorrente a Parigi il 10 giugno 2017, il fatto notorio che nel periodo febbraio – maggio 2021 discoteche e locaj notturni fossero chiusi in tutta Italia per effetto RAGIONE_SOCIALE restrizio pandemiche, la circostanza che tutti gli acquisti contestati risultano effettuati du -ante il periodo di lockdown, quando erano in vigore divieti di spostamento interregionale, e che almeno uno degli ordini fu recapitato tramite corriere mentre RAGIONE_SOCIALE e, –a dichiarata zona rossa, rendendo impossibile ogni contatto con alt i soggetti, noncaè la circostanza che durante entrambe le perquisizioni esecuite presso il domicilio RAGIONE_SOCIALE ricorrente non era stato rinvenuto alcun elemento idoneo ad avvalorare l’ipotesi di cessione a terzi RAGIONE_SOCIALE droga.
2.3. Con il terzo motivo, la ricorrente censura l’ordinanza impugnata per violazione di legge e vizio di motivazione per travisamento RAGIONE_SOCIALE prova, a norma de i’3rt. 606, comma l, lett. b) ed e), cod. proc. pen.
Sostiene la ricorrente che il rigetto RAGIONE_SOCIALE domanda riparatoria da parte RAGIONE_SOCIALE Co e d’Appelo si fonda prevalentemente ise non in via esclusiva i sulla presunta “gra vie negligenza” derivante dalla frequentazione personale con NOME COGNOMECOGNOME nella medesima inchiesta per traffico di stupefacenti, richiamando la corriJne presenza RAGIONE_SOCIALE COGNOME, nel periodo interessato dalle contestazioni, agli eventi Goril;as, cui partecipava anche il predetto COGNOMECOGNOME COGNOME‘ordinanza impugnata, secondo la i icorrente lvalorizza indebitamente una mera contiguità ambientale e nor dimostra che 13 COGNOME avesse avuto un ruolo attivo o consapevole in attPJita né che vi siano stati incontri riservati o complicità effettiva tra du:.
2.4. Con ii quarto motivo, infine, la ricorrente lamenta errore materiale nel dispositivo RAGIONE_SOCIALE‘ordinanza impugnata e violazione di legge, a norma RAGIONE_SOCIALE‘art. 606, cornma 1, lett. c), cod. proc. pen., per contrasto insanabile con la motivazione in ordine alle spese processuali, laddove, nel dispositivo, dispone la condanna RAGIONE_SOCIALE ricorrente el oagarnento RAGIONE_SOCIALE spese processuali, mentre nella motivazione del’ordinanza si afferma espressamente che «Non si deve provvedere sulle spe.s.e poiche nen risufta che il NOME abbia partecipato all’udienza in camera di consiglio», n tal modo richiamando implicitamente l’applicazione del principio del a’ compensazione RAGIONE_SOCIALE spese, analogicamente desumibile dall’art. 92 cod. proc. civ., aoplicabile anche ai procedimenti per equa riparazione.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. COGNOME · –COGNOME -n-rà – Tr e laTti – egpecrs,tecti-va’.
Va premesso che il ricorso, nonostante a tratti sembil evocare la violazione Cell’art. 314, comma 2, cod. proc. pen. ossia la c.d. “ingiustizia .forreale” per la mancanza ab origine RAGIONE_SOCIALE condizioni di applicabilità RAGIONE_SOCIALE misura cautelare previste dagli artt. 273 e 280 cod. proc. pen., e segnatamente dei gravi indiz di ccIpevolezza RAGIONE_SOCIALE ricorrente, a ben vedere chiede il riconoscimento di una ipotesi di c.d. “ingiustizia sostanziale”, con conseguente rilevanza RAGIONE_SOCIALE‘accertamento di una condotta ostativa in capo alla ricorrente, non affermandosi mai nel ricorso che la sentenza di assoluzione abbia accertato ‘insussistenza Eb oiegine RAGIONE_SOCIALE condizioni legittimanti l’intervento cautelare sulla base di una semp’ice diversa valutazione dei medesimi elementi fondanti l’ordinanza genetica,
Questa Corte ha di recente chiarito che, mentre la c.d. “ingiustizia sostìnziale”, di cui all’art. 314, comma 1, cod. proc. pen., presuppone il proscioglimento del richiedente (ovvero un provvedimento di archiviazione o di non luogo a procede-e), la c.d. “ingiustizia formale”, di cui all’art. 314, connma 2, coe. proc. pen., orescinde da tale accertamento e richiede solamente l’accertamento RAGIONE_SOCIALE illegalità del provvedimento restrittivo, assunto in difetto dele condiz.oni previste dagli artt. 273 e 280 del codice di rito, quindi anche in assenza dei oravi indizi di colpevolezza (Sez. 4, n. 28441 del 03/07/2025, COGNOME, Rv. 285517 – 0.1; Sez. 4, n. 43097 del 12/10/2022, COGNOME, non mass.).
Le Se.2ioni Unite RAGIONE_SOCIALE Suprema Corte, nel risolvere il dubbio interpretativo sul punto, hanno peraltro precisato che la circostanza RAGIONE_SOCIALE‘avere dato o concorso a care causa alla misura custodiale per dolo o colpa grave opera, quale core:ezione ostativa al riconoscimento del diritto all’equa riparazione per ingiusta detenzione, anche nella ipotesi, prevista dal secondo comma RAGIONE_SOCIALE‘art. 314 cod. proc, pen., di riparazione per sottoposizione a custodia cautelare in assenza RAGIONE_SOCIALE corKezioni di applicabilità di cui agii artt. 273 e 280 cod. proc. pen. (Sez. U, n. 32383 del 27/05/2010, COGNOME, Rv. 247663 – 01. Vds., tra le più recenti, Sec. 4, n. 20962 del 14/03/2023, COGNOME, non mass.; Sez. 4, n. 43097 del 12/10/2022, COGNOME, non mass.).
Anche nel caso RAGIONE_SOCIALE‘insussistenza originaria RAGIONE_SOCIALE condizioni per l’adozione o il n – antenimento RAGIONE_SOCIALE misura custodiale, infatti, l’obiettiva ingiustizia RAGIONE_SOCIALE detenzione subita può trovare scaturigine in comportamenti dolosi o gravemente colpDsi del richiedence. Sicché, attribuire rilevanza ostativa a tali condotte ben si concilia con il Fondamento solidaristico RAGIONE_SOCIALE‘istituto RAGIONE_SOCIALE riparazione per ingiusta detenzione, ala cui stregua è ragionevole che il ristoro assicurato
dall’ardinamento sia riconosciuto a chi abbia “patito”, e non concorso a determinare, l’applicazione del provvedimento restrittivo.
Le Sezioni Unite hanno, peraltro, precisato che «tale operatività non può [·..2 concretamente esplicarsi, in forza del meccanismo “causale” che governa la condizione stessa, nei casi in cui l’accertamento RAGIONE_SOCIALE‘insussistenza ab origine dele condizioni di applicabilità RAGIONE_SOCIALE misura custodiate avvenga sulla base degli stessi .. 3 – -,elementi che aveva a disposizione il giudice del provvedimento deilà cautela, e in ragione esclusivamente di una loro diversa valutazione» (Sez. U, r. 32383 del 27/05/2010, COGNOME, Rv. 247663 – 01. Vds., tra le più recenti, Sez. 4, n. 20962 del 14/03/2023, COGNOME, non mass.; Sez. 4, n. 43097 del 12/10/2022, COGNOME, ncn mass.).
Quanto, poi, al riferimento che l’art. 314, comma 2, cod. proc. pen. fa, ai fin , RAGIONE_SOCIALE‘operatività RAGIONE_SOCIALE riparazione per l’ipotesi di ingiustizia formale, alla “decisione irrevocable”, con la quale risulti accertato che il provvedimento che ha cisposto la misura sia stato emesso o mantenuto senza che sussistessero le con:’izioni ci applicabilità, l’attuale dominante orientamento giurisprudenziale esclude che esso sia limitato a una decisione irrevocabile in fase cautelare (o, , come avviene nel giudizio direttissimo, con valenza anche cautelare). Il riferimento all’accertamento con “decisione irrevocabile” si ritiene difatti idoneo a icomprendere anche le ipotesi di accertamento con decisione irrevocabile assunta all’esito del giudizio di merito, sempre che da essa emerga certa la mancanza, sin dall’origine, RAGIONE_SOCIALE condizioni di applicabilità RAGIONE_SOCIALE misura (vds. Sez. 4, n. 28441 del 03/07/2025, COGNOME, Rv. 288517 – 01 e i riferimenti giL nspruderzial: ivi citati).
i drri-cpts.. )
2tLr Ltremotvidl TiéOto.
‘I primi tre motvi di ricorso possono essere esaminati congiuntamente.
I profili di doglianza, articolati sostituendo a quella del giudice di merito un’alternativa valutazione sia del materiale indiziario utilizzato dal giudice RAGIONE_SOCIALE cautela sia del momento di emersione degli elementi addotti dalla ricorrente a discolpa, non si confrontano con l’ordinanza impugnata e sono meni’estamente infondati.
Corte di Cassazione – copia non ufficiale
Secondo orientamenti consolidati RAGIONE_SOCIALE giurisprudenza di legittimità (ben sin:etizzati n Cass. pen., Sez. 4, n. 30826 del 13/06/2024, COGNOME e, più di recente, in Cass. pen., Sez. 4, n. 19432 del 08/04/2025, COGNOME), che in questa seea si irtende ribadire, «In tema di riparazione per ingiusta detenzione, il giudice di merito, per stabilire se chi l’ha patita abbia dato o concorso a darvi causa con dolo o colpa grave, deve valutare tutti gli elementi probatori disognibili, al fine di stabilire, con valutazione ex ante – e secondo un iter logico-
motivazionale del tutto autonomo rispetto a quello seguito nel processo di merito – non se tale condotta integri gli estremi di reato, ma solo se sia stata il presupposto che abbia ingenerato, ancorché in presenza di errore RAGIONE_SOCIALE‘autorità procedente, la falsa apparenza RAGIONE_SOCIALE sua configurabilità come illecito penale (ex plunmis: Sez. U, n. 34559 del 26/06/2002, COGNOME, Rv. 222263 – 01; Sez. 4, 20963 del 14/03/2023, COGNOME, in motivazione; Sez. 4, n. 21308, del 26/04/2022, COGNOME, in motivazione; Sez. 4, n. 3359 del 22/09/2016, dep. 2017, La Fornara, Rv. 268952 – 01). La colpa grave di cui all’art. 314 cod. proc. pen., quale elemento negativo RAGIONE_SOCIALE fattispecie integrante il diritto all’equa riparazione in oggetto non necessita difatti di estrinsecarsi in condotte integranti, di per sé, reato, se tali, in forza di una valutazione ex ante, da causare o da concorrere a da -re causa all’ordinanza cautelare (sul punto si vedano anche Sez. 4, n. 15500 de 22/03/2022, COGNOME, in motivazione; Sez. 4, n. 49613 del 19/10/2018, B., Rv. 273996 – 01, in motvazione, oltre che i precedenti ivi richiamate, tra cui Sez. 4, n. 9212 del 13/11/2013, Maltese. dep. 2014, Rv. 259082-01).
Ai fini di cui innanzi, è necessario uno specifico raffronto tra la condotta del t COGNOME 1A COGNOME ,E ricnicedente (da ricostruirsi in considerazione -Crella -SentenzA assolutoria) e le ragioni sottese all’irtervento RAGIONE_SOCIALE‘autorità e/o alla sua persistenza (Sez. 4, n. 20963 del 14/03/2023, COGNOME, cit., in motivazione; Sez. 4, n. 21308 del 26.7i4/2022, COGNOME, cit., in motivazione; Sez. 3, n. 36336 del 19/06/2019, COGNOME, Rv. 277662 – 01, nonché Sez. 4, n. 27965 del 07/06/2001, COGNOME, Rv. 219686 – 01), con motivazione che deve apprezzare la sussistenza di condotte che rivelino (dolo o) eclatante o macroscopica negligenza, imprudenza o viclezioni di leggi o regolamenti che, se adeguata e congrua, è incensurabile in sere di legittimità (Sez. 4, n. 20963 del 14/03/2023, COGNOME, cit., in motivazione; Se. 4, n. 21308 de: 26/04/2022, COGNOME, cit., in motivazione; Sez. 4, n. 27458 d& 05/02/2319, Hosni, Rv. 276458 – 01, e anche, tra le altre, Sez. 4, n. 22642 de 21/03/2017, De Gregorio’ Rv. 270001 – 01).» (Sez. 4, n. 28441 del 03/07/2025, COGNOME, F,v, 288517 – 01).
Va, pci, ribadii:o che «la condizione ostativa al riconoscimento del diritto alri – dennizzo, rappresentata dall’avere il richiedente dato causa o concorso a dare causa all’ingiusta detenzione, può essere integrata da condotte, dolose o gravemente colpose, tanto extraprocedimentali quanto tenute nel corso del procedimentc, comprese le dichiarazioni dallo stesso richiedente rese (con pad colare riferimento alla possibile rilevanza RAGIONE_SOCIALE dichiarazioni rese dat.ndagato/imput si vedano, ex pluringis, Sez. U, n. 51779 del 28/11/2013, Nicosia, Rv. 257606 – 01, nonché, in fattispecie successive alla modifica RAGIONE_SOCIALE‘art. 314, comrra 1, cod. proc. per., Sez. 4, n. 30056 del 30/06/2022, in motivazione, e Sez. 4, n. 3755 del 20/01/2022, Pacifico, Rv. 282581). Tra le
coricotte di cui innanzi si annoverano anche le “frequentazioni ambigue” con soc»aetti gravati da specifici precedenti penali o coinvolti in traffici illecit necessitando sempre un’adeguata motivazione RAGIONE_SOCIALE loro oggettiva idoneità a essere interpretate come indizi di complicità, in rapporto al tipo e alla qualità dei collegamenti con tali persone, così da essere poste quanto meno in una relazione di concausalità con il provvedimento restrittivo adottato (Sez. 4, n. 21308 del 264/2022. COGNOME, cit., in motivazione; Sez. 3, n. 39199 del 01/07/2014, Pistorio, Rv, 260397 – 01; si vedano altresì, ex plurimis, circa la possibile rilevanza RAGIONE_SOCIALE “frequentazioni ambigue” con soggetti condannati nel medesimo procedimento, Sez. 4, n. 53361 del 21/11/2018, COGNOME, Rv. 274498 – 01, nonché in merito alle frequentazioni con condannati in diverso procedimento, Sez. 4, n. 85D del 20/09/2021. dep. 2022, COGNOME, Rv. 282565 – 01, oltre che Sez. 4, n. 29:350, 05/06/2019, COGNOME, P..v’ P_IVA, per la quale rilevano le dette frenaentazieni con soggetti condannati nello stesso procedimento anche nel caso in cui intervengano con persone legate da rapporto di parentela, purché siano accernpaghate dalla consapevolezza che trattasi di soggetti coinvolti in traffici iilecti e nor siano assolutamente necessitate). È altresì suscettibile di integrare gli estremi RAGIONE_SOCIALE colpa grave ostativa al riconoscimento RAGIONE_SOCIALE‘equa riparazione, la cornotta di chi, ne reati contestati in concorso, abbia tenuto, consapevole deTattività criminale altrui, comportamenti percepibili come indicativi di una sua contiguità (ex plurirnis, tra le più recenti: Sez. 4, n. 21308 del 26/04/2022, Faaaa, cit. ; in motivazione; Sez. 4, n. 7956 del 20/10/2020, dep. 2021 .tzese, P_IVAv’ P_IVA)» (Sez. 4, n. 20963 del 14/03/2023, COGNOME, cit., in mot n vazione).
Per quanto di maggiore rilievo in questa sede, per esigenze di rispetto del giudicato perale occorre quindi muovere, non dagli elementi fondanti la misura cautelare, bensì daTaccertamento RAGIONE_SOCIALE condotta RAGIONE_SOCIALE richiedente, anche in r2gione dei COGNOME ritenuti provati o non esclusi dal giudice penale, per poi valutarla ai COGNOME del giudIzio ci -ca la condizione ostativa del dolo o RAGIONE_SOCIALE colpa grave e del lor:: collegamento sinergico con l’intervento RAGIONE_SOCIALE‘autorità in relazione alle cireastanze sottese all’ordinanza cautelare (vds. Sez. 4, n. 28441 del 03n:1/2025. COGNOME, Rv. 288517 – 01).
Passando all’esame RAGIONE_SOCIALE vicenda che occupa, la Corte di appello ha inc duato la colpa RAGIONE_SOCIALE ricorrente – che ha fondato i presupposti de V3pplicazc n e RAGIONE_SOCIALE misura cautelare – in una serie di condotte exaraprocessuali che costituivano di per sé la negligenza tipica RAGIONE_SOCIALE colpa.
Ha eviienziato che dalle indagini svolte dal RAGIONE_SOCIALE era emerso che NOME aveva più volte orcinato, pacato coi – a propria carta di credito e ricevuto, sia presso l’azienda
per ‘a quale lavorava sia presso il suo domicilio privato, consistenti quantitativi di sostanze stupefacenti del tipo GBL (c.d. “droga RAGIONE_SOCIALEo stupro”); che, inoltre, la cessione del° stupefacente a terzi avveniva nell’ambito di eventi detti Gorillas che la RAGIONE_SOCIALE organizzava, insieme al coimputato NOME COGNOME, in un locale romano riconducibile alla comunità RAGIONE_SOCIALE, denominato “RAGIONE_SOCIALE“.
Ha ritenuto, poi , che gli elementi addotti da NOME COGNOME a sua disc(NOME non erano emersi durante le indagini che avevano portato all’al)plicazione RAGIONE_SOCIALE misura cautelare, ma solo in sede dibattimentale e avevano potato ad una assoluzione per insufficienza di prove.
A fronte di queste accertate, plurime condotte extraprocessuali gravemente colpase RAGIONE_SOCIALE ricorreite, !a ricorrente (con il primo e secondo motivo) eccepisce l’ornessa motivazione RAGIONE_SOCIALE Corte territoriale su assente gravi carenze investigative che avrebbero caratterizzato la fase genetica RAGIONE_SOCIALE vicenda cautelare e su allegazioni difensive che avrebbero evidenziato la mancata verifica da carte RAGIONE_SOCIALE‘autorità giudiziaria dei presupposti minimi richiesti dall’art. 273 cod. prua pen. per l’adozione RAGIONE_SOCIALE misura, ma in sostanza tutte centrate sull’assenza di eventi Gorii/as a RAGIONE_SOCIALE nel periodo in contestazione.
Mentre nulla osserva la ricorrente in ordine ai plurimi acquisti di conistenti quantitaivi di sostanze stupefacenti del tipo GBL, difficilmente corpatibili con l’esci.JSiVO uso personale.
Peraltro, l’asseYuzione RAGIONE_SOCIALE‘imputata per assenza di prove univoche circa la de L’azione, almeno in parte allo spaccio, RAGIONE_SOCIALE sostanza stupefacente imaw -tata, e sulla base di elementi diversi da quelli posti a fondamento RAGIONE_SOCIALE mkL.H a cautelare e valutati solo all’esito del giudizio di merito, non incide sulla vae -iza RAGIONE_SOCIALE condotta estraprocessuale RAGIONE_SOCIALE‘imputata, gravemente colposa per aver importato consistenti quantitativi di sostanza stupefacente e quindi ostativa alnetenimento RAGIONE_SOCIALE‘indennizzo richiesto.
La ricorrente, pertanto, non coglie la ragione fondante il rigetto RAGIONE_SOCIALE domanda cP riparazione, laddove ritiene (vedasi terzo motivo) che l’accertata con ,eotta osi:a-tiva sia stata individuata dal giudice di merito solo in ragione RAGIONE_SOCIALE presunta “grave negligenza” c.erivante dalla frequentazione personale con NOME COGNOMECOGNOME coindagato nella medesima inchiesta per traffico di stupefacenti sua partecipazione agli eventi Gorillas cui partecipava anche il predetto COGNOMECOGNOME
2.2, Il cuar:o motivo di ricorso.
Il motivo è fondato.
Dalla intestazione RAGIONE_SOCIALE‘ordinanza impugnata risulta che il M.E.F. non ha paTticipato .-31’aclienza in camera di consiglio.
Nella motivazione, coerentemente, si afferma che «Non si deve provvedere sule spese poiché non risulta che il M.NOME abbia partecipato all’udienza in camera di consiglio»
Il dispositivo RAGIONE_SOCIALE‘ordinanza, nella parte in cui condanna l’imputata al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese processuali in favore del NOME, è quindi in contrasto insanabile con la moivazione e costituisce, in modo evidente, un refuso.
2.3. In accoglimento dei quarto motivo, l’ordinanza impugnata deve pertanto essere annullata senza rinvio limitatamente alla condanna RAGIONE_SOCIALE ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese del giudizio di fronte alla Corte di appello in favore del RAGIONE_SOCIALE, statuizione che deve essere eliminata da questa corte.
TI ricorso ve rigettato nel resto.
Non si ritiene di dover procedere alla liquidazione RAGIONE_SOCIALE spese sostenute dal Mirestero resistente. La memoria depositata, infatti, si limita a riportare principi giurisprudenziar in materia di riparazione per ingiusta detenzione senza confrontarsi con i motivi di ricorso, sicché non può dirsi che l’Avvocatura RAGIONE_SOCIALEo “Stai3 abbia effettivamente esplicato, nei modi e nei limiti consentiti, un’attività diretta a contrastare la pretesa RAGIONE_SOCIALE ricorrente (sull’argomento, con riferimento alle spese sostenute nel giudizio di legittimità dalla parte civile, da ultimo, Sez. n. 877 del 14/07/2022 dep. 2023, Sacchettino, Rv. 283886; Sez. U, n. 5466, clE 28/01/2004, GaPo, Rv. 226716; Sez. 4, n. 26952 del 20/06/2024, COGNOME, Rv, 286737 – 31; 5ez.4, n. 36535 del 15/09/2021, A., Rv. 281923; Sez.3, n. 27987 del 24%03/2021, G., Rv. 281713).
P.Q.M.
Annulla senza ;invio l’ordinanza impugnata limitatamente alla condanna de,I-= ricorrente al :pagamento RAGIONE_SOCIALE spese del giudizio di fronte alla Corte di apoeilo in favor – e del RAGIONE_SOCIALE, statuizione che elimina, Rigetta nei resto il ricorso.
Così deciso il 29/10/2025.