Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 9712 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 3 Num. 9712 Anno 2024
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 10/01/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME, nato a Caserta il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 11/05/2023 della Corte di appello di Napoli
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO Procuratore generale NOME COGNOME, che ha concluso chiedendo l’annullamento con rinvio.
RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza del 11/05/2023, la Corte di appello di Napoli, decidendo in sede di rinvio a seguito della sentenza n. 34009/22 della Corte di cassazione, rigettava l’istanza ex art. 314 cod.proc.pen. proposta da COGNOME NOME.
Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso per cassazione COGNOME NOME, a mezzo del difensore di fiducia, articolando due motivi, con i quali deduce violazione dell’art. 314 cod.proc.pen. e vizio di motivazione in relazione all’art. 314 cod. proc. pen.
Il ricorrente argomenta che il Giudice del rinvio aveva fondato il rigetto dell’istanza di riparazione per ingiusta detenzione considerando come oggetto di valutazione fatti che i giudici della cognizione avevano ritenuto non provati o addirittura inesistenti; era, altresì, palese il travisamento dei fatti in sede di verifi della sussistenza di un comportamento del COGNOME ostativo al riconoscimento del diritto alla riparazione che avrebbe contribuito a configurare un grave quadro indiziario nei suoi confronti.
Chiede, pertanto, l’annullamento dell’ordinanza impugnata.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è infondato.
Va osservato, in premessa, che, in tema di riparazione per ingiusta detenzione il giudice di merito, per stabilire se chi l’ha patita abbia dato o concorso a darvi causa con dolo o colpa grave, deve valutare tutti gli elementi probatori disponibili, al fine di stabilire, con valutazione ex ante -e secondo un iter logicomotivazionale del tutto autonomo rispetto a quello seguito nel processo di merito – non se tale condotta integri gli estremi di reato, ma solo se sia stata il presupposto che abbia ingenerato, ancorché in presenza di errore dell’autorità procedente, la falsa apparenza della sua configurabilità come illecito penale (ex plurimis, Sez. U, n. 34559 del 26/06/2002, COGNOME, Rv. 222263; Sez. 4, n. 21308, del 26/04/2022, Fascia, in motivazione; Sez. 4, n. 3359 del 22/09/2016, dep. 2017, La Fornara, Rv. 268952).
Ai medesimi fini, inoltre, il giudice deve esaminare tutti gli elementi probatori utilizzabili nella fase delle indagini, purché la loro utilizzabilità non sia st espressamente esclusa in dibattimento (cfr. sez. 4 n. 19180 del 18/02/2016, Buccini, Rv. 266808) alla luce del quadro indiziario su cui si è fondato il titolo cautelare, e sempre che gli elementi indiziari non siano stati dichiarati
assolutamente inutilizzabili ovvero siano stati esclusi o neutralizzati nell valenza nel giudizio di assoluzione (15.9.2016, Piccolo, Rv.268238).
Ai fini di cui innanzi, è necessario uno specifico raffronto tra la cond dell’indagato e le ragioni sottese all’intervento dell’autorità e/o alla sua per (Sez. 4, n. 21308/2022, Fascia, cit., in motivazione; Sez. 3, n. 36336 19/06/2019, COGNOME, Rv. 277662, nonché Sez. 4, n. 27965 del 07/06/2001, COGNOME, Rv. 219686), con motivazione che deve apprezzare la sussistenza di condotte che rivelino (dolo o) eclatante o macroscopica negligenza, imprudenza o violazioni d leggi o regolamenti che, se adeguata e congrua, è incensurabile in sede legittimità (Sez. 4, n. 21308/2022, Fascia, cit., in motivazione; Sez. 4, n. del 05/02/2019, COGNOME, Rv. 276458, e anche, tra le altre, Sez. 4, n. 22642 21/03/2017, COGNOME, Rv. 270001).
Ciò posto, diversamente da quanto prospettato dal ricorrente, l’ordinanz impugnata, con motivazione in linea con i principi di cui innanzi oltre che congr coerente e non manifestamente illogica, non ha fondato il giudizio in merito a sinergica condotta ostativa di COGNOME NOME sulla base di fatti in contrasto quelli accertati nel giudizio penale.
La Corte territoriale, infatti, muovendo dall’assoluzione dell’imputato, stabilito, con valutazione ex ante e secondo un iter logico-motivazionale del tutto autonomo rispetto a quello seguito nel processo di merito – che la condot accertata nella sua dimensione storica dal giudice della cognizione, pur n integrando gli estremi del reato, in presenza dell’errore dell’autorità proce concretizzatosi nell’adozione della misura cautelare è stata tale da concorrer ingenerare la falsa apparenza della configurabilità dell’illecito penale.
In particolare, è stata evidenziata quale condotta macroscopicamente imprudente il fatto che, mentre i carabinieri stavano compiendo un atto del lo ufficio (invitare il fratello del ricorrente a salire nell’auto di ser identificazione) COGNOME NOME si lanciava nel capannello delle numerose persone urlanti che si opponevano a tale atto (inveivano conto i militari ed avev circondato la vettura di servizio, colpendola con calci e pugni), urlando anch’ contro i carabinieri ed incolpandoli falsamente del fatto che la madre si era f alla testa, perché, nella concitazione era caduta a terra.
Tale condotta, alla stregua di un giudizio ex ante, è stata valutata idonea a causare o concorrere a dare causa all’ordinanza cautelare: la condotta imprudent creava la falsa apparenza della configurabilità del reato contestato di cui agli 110,337 e 339 cod.pen., così concorrendo a dare causa all’ordinanza cautelare e al suo mantenimento.
La motivazione è congrua e non manifestamente illogica e colma le carenze motivazionali rilevate nella sentenza di annullamento.
Consegue, pertanto, il rigetto del ricorso e, in base al disposto dell’art. 616 cod.proc.pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso il 10/01/2024