Sentenza di Cassazione Penale Sez. 4 Num. 15414 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 4 Num. 15414 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 07/03/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a NAPOLI il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 11/07/2023 RAGIONE_SOCIALEa CORTE APPELLO di L’AQUILA
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
lette le conclusioni del PG, che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso;
letta la memoria depositata dal RAGIONE_SOCIALE, che ha concluso per il rigetto del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con l’ordinanza indicata in epigrafe, la Corte d’appello di L’Aquila h rigettato la domanda di riparazione per ingiusta detenzione formulata da NOME COGNOME COGNOME relazione alla misura cautelare degli arresti domiciliar applicata nei suoi confronti dal GIP presso il Tribunale di L’Aquila d 05/03/2014 al 18/03/2014, in relazione a un capo di imputazione ipotizzante i reati previsti dagli artt. 81 cod.pen., 74, commi 1, 2 e 3 del d.P.R. 9 ot 1990, n.309 e dagli artt. 110 cod.pen. e 73, d.P.R. 309/1990, sostituita tale ultima data con quella RAGIONE_SOCIALE‘obbligo di dimora nel Comune di L’Aquila; imputazione dalla quale il ricorrente era stato assolto con sentenza emess dal Tribunale di L’Aquila, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art.530, comma 2, cod.proc.pen., data 10/11/2020, divenuta irrevocabile il 07/09/2021.
La Corte d’appello, quale giudice adito ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art.3 cod.proc.pen., ha osservato che il ricorrente era stato sottoposto alla mis cautelare detentiva in forza RAGIONE_SOCIALEe intercettazioni telefoniche documentanti contatti con gli altri componenti del sodalizio criminoso e con i relat acquirenti di sostanze stupefacenti; rilevando, altresì, come il ricorr avesse reso, in sede di interrogatorio di garanzia, affermazioni parzialmen ammissive, dichiarando di conoscere gli altri correi e di avere ceduto ad al sostanza stupefacente; ha quindi ritenuto ravvisabile il presupposto ostati RAGIONE_SOCIALEa colpa grave rispetto al riconoscimento RAGIONE_SOCIALE‘indennizzo.
Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso per cassazione NOME COGNOME, a mezzo del proprio difensore, articolando un unitario motivo di impugnazione, con il quale ha dedotto la nullità RAGIONE_SOCIALE‘ordinanza – ai se RAGIONE_SOCIALE‘art.606, comma 1, lett.b), cod.proc.pen. – per violazione di legge relazione all’art. 314 cod.proc.pen..
Ha esposto che, dalla sentenza assolutoria, si evinceva la mancanza di prova sufficiente in ordine al coinvolgimento RAGIONE_SOCIALE‘istante nel reato associat e che il sequestro di stupefacente che sarebbe stato effettuato dopo cessione non risultava documentato da alcun verbale in atti, argomentando come lo stesso ricorrente avesse dichiarato di avere effettuato RAGIONE_SOCIALEe cessi a solo titolo di amicizia; ha dedotto che non poteva ravvisarsi alcun profi di colpa grave relativamente alla condotta processuale, atteso il collaborati atteggiamento tenuto; ha quindi ritenuto che non sussistesse nel caso d specie il presupposto ostativo RAGIONE_SOCIALEa colpa grave.
Il Procuratore generale ha presentato requisitoria scritta nella qua ha concluso per la dichiarazione di inammissibilità del ricorso.
Il RAGIONE_SOCIALE ha depositato memoria difensiva, nella quale ha concluso per il rigetto del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTI)
1. Il ricorso è inammissibile.
Va premesso che, in tema di riparazione per ingiusta detenzione, costituisce causa ostativa al riconoscimento RAGIONE_SOCIALE‘indennizzo la sussistenza un comportamento – da parte RAGIONE_SOCIALE‘istante – che abbia concorso a darvi luogo con dolo o colpa grave.
In particolare, la condizione ostativa al riconoscimento del dirit all’indennizzo, rappresentata dall’avere il richiedente dato causa all’ingi carcerazione, deve concretarsi in comportamenti, non esclusi dal giudice RAGIONE_SOCIALEa cognizione, di tipo extra-processuale (grave leggerezza o macroscopica trascuratezza tali da aver dato causa all’imputazione) o processual (autoincolpazione, silenzio consapevole sull’esistenza di un alibi), in ord alla cui attribuzione all’interessato e incidenza sulla determinazione de detenzione il giudice è tenuto a motivare specificamente (Sez.4, 3/6/2010, n.34656, COGNOME, RV. 248074; Sez.4, 21/10/2014, n.4372/2015, COGNOME, RV. 263197; Sez.3, 5/7/2022, n.28012, COGNOME, RV. 283411); in particolare, il giudice di merito, per stabilire se chi ha patito la detenzi abbia dato o abbia concorso a darvi causa con dolo o colpa grave, deve valutare tutti gli elementi probatori disponibili, al fine di stabilir valutazione ex ante e secondo un iter logico-motivazionale del tutto autonomo rispetto a quello seguito nel processo di merito – non se tal condotta integri gli estremi di reato, ma solo se sia stata il presupposto abbia ingenerato, ancorché in presenza di errore RAGIONE_SOCIALE‘autorità procedente, falsa apparenza RAGIONE_SOCIALEa sua configurabilità come illecito penale (Sez. 22/9/2016, n.3359/2017, La Fornara, RV. 268952), con particolare riferimento alla commissione di condotte che rivelino eclatante o macroscopica negligenza, imprudenza o violazione di leggi o regolamenti (Sez.4, 5/2/2019, n.27548, COGNOME, RV. NUMERO_DOCUMENTO).
Deve altresì essere ricordato che, sulla base RAGIONE_SOCIALE‘arresto espresso Sez.un., 13/12/1995, n.43/1996, COGNOME, RV. 203638, nel procedimento per la riparazione RAGIONE_SOCIALE‘ingiusta detenzione è necessario distingue nettamente l’operazione logica propria del giudice del processo penale, volta
all’accertamento RAGIONE_SOCIALEa sussistenza di un reato e RAGIONE_SOCIALEa sua commissione d parte RAGIONE_SOCIALE‘imputato, da quella propria del giudice RAGIONE_SOCIALEa riparazione il qua pur dovendo operare, eventualmente, sullo stesso materiale, deve seguire un iter logico-motivazionale del tutto autonomo, perché è suo compito stabilire non se determinate condotte costituiscano o meno reato, ma se queste si sono poste come fattore condizionante (anche nel concorso RAGIONE_SOCIALE‘altrui errore) alla produzione RAGIONE_SOCIALE‘evento “detenzione”; ed in relazion tale aspetto RAGIONE_SOCIALEa decisione egli ha piena ed ampia libertà di esaminare materiale acquisito nel processo, non già per rivalutarlo, bensì al fin controllare la ricorrenza o meno RAGIONE_SOCIALEe condizioni RAGIONE_SOCIALE‘azione (di natu civilistica), sia in senso positivo che negativo, compresa l’eventu sussistenza di una causa di esclusione del diritto alla riparazio derivandone, in diretta conseguenza di tale principio, quello ulteriore in ba al quale il giudice del procedimento di riparazione per ingiusta detenzion può rivalutare fatti emersi nel processo penale, ivi accertati o non esclu ma ciò al solo fine di decidere sulla sussistenza del diritto alla riparaz (Sez.4, 10/6/2010, n.27397, COGNOME, RV. 247867; Sez.4, 14/12/2017, n.3895/2018, P., RV. 271739); con il solo limite di non potere ritener provati fatti che tali non sono stati considerati dal giudice RAGIONE_SOCIALEa cogniz ovvero non provate circostanze che quest’ultimo ha valutato dimostrate (Sez. 4, Sentenza n. 12228 del 10/01/2017, Quaresima, Rv. 270039).
3. In relazione ancora più specifica rispetto alla fattispecie concreta esame deve rilevarsi come il giudice, nell’accertare la sussistenza o men RAGIONE_SOCIALEa condizione ostativa al riconoscimento del diritto all’equa riparazione ingiusta detenzione, consistente nell’incidenza causale del dolo o RAGIONE_SOCIALEa col grave RAGIONE_SOCIALE‘interessato rispetto all’applicazione del provvedimento di custod cautelare, deve valutare la condotta tenuta dal predetto sia anteriormen che successivamente alla sottoposizione alla misura e, più in generale, momento RAGIONE_SOCIALEa legale conoscenza RAGIONE_SOCIALEa pendenza di un procedimento a suo carico; il giudice di merito deve, in modo autonomo e in modo completo, apprezzare tutti gli elementi probatori a sua disposizione e rilevare, se condotta tenuta dal richiedente abbia ingenerato o contribuito a ingenerare nell’autorità procedente, la falsa apparenza RAGIONE_SOCIALEa configurabilità RAGIONE_SOCIALEa st come illecito penale, dando luogo alla detenzione con rapporto di causa ad effetto (Sez.Un., 27/5/2010, n.32383, COGNOME, RV. 247664).
Altresì – e in relazione a profilo strettamente attinente al caso di spe – costituisce giurisprudenza del tutto consolidata quella in base alla qual frequentazione ambigua, da parte del ricorrente, di soggetti coinvolti
traffici illeciti si presta oggettivamente ad essere interpretata come indizi complicità e può, dunque, integrare la colpa grave ostativa al diritto a riparazione a condizione che emerga, quanto meno, una concausalità rispetto all’adozione, nei suoi confronti, del provvedimento applicativo del custodia cautelare (Sez.4, 18/12/2014 n.8914/2015; COGNOME, Rv. 262436; Sez.4, 21/11/2018, n.53361, COGNOME, RV. 274498; Sez.4, 28/9/2021, n.850/2022, COGNOME, RV. 282565); frequentazioni, a propria volta, ben desumibili dal compendio di intercettazioni telefoniche o ambientali valutate da parte del giudice che ha emesso la misura applicativa (Sez.4, 26/9/2017, n.48311, COGNOME, RV. 271039; Sez.4, 5/2/2019, n. 27458, COGNOME, RV. 276458).
Nel caso di specie, va quindi rilevato come l’unitario motivo di ricorso si sia del tutto sottratto all’onere di necessario confronto con la motivazi RAGIONE_SOCIALEa Corte territoriale, finendo quindi per incorrere nel vizio di aspecifi estrinseca.
Difatti – e sulla base di circostanze non fatte oggetto di specifica cens nel ricorso – la Corte territoriale ha dato atto di come, in sed interrogatorio di garanzia, l’indagato avesse fornito informazion parzialmente ammissive, dichiarando tanto di conoscere gli altri correi quanto di avere effettuato RAGIONE_SOCIALEe cessioni di sostanza stupefacente.
Così come l’ordinanza impugnata, con altro passaggio motivazionale non oggetto di specifica censura, ha dato atto di come le intercettazio telefoniche avessero comunque documentato costanti contatti con gli altri soggetti coinvolti nell’indagine.
Osservazioni a fronte RAGIONE_SOCIALEe quali il ricorrente si è limitato a richiam l’esito assolutorio del procedimento penale e il comportamento asseritamente collaborativo – tenuto in sede di interrogatorio di garanzi senza in alcun modo confutare gli indici connotativi RAGIONE_SOCIALE‘elemento ostativo RAGIONE_SOCIALEa colpa grave puntualmente elencati da parte RAGIONE_SOCIALEa Corte territoriale.
Alla declaratoria d’inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALEe spese processuali; ed inoltre, alla luce RAGIONE_SOCIALEa sentenza 1 giugno 2000, n. 186, RAGIONE_SOCIALEa Corte costituzionale e rilevato che, nel fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia propos il ricorso senza versare in colpa nella determinazione RAGIONE_SOCIALEa causa d inammissibilità», il ricorrente va condannato al pagamento di una somma che si stima equo determinare in euro 3.000,00 in favore RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALEe ammende.
Il ricorrente va altresì condannato al pagamento RAGIONE_SOCIALEe spese di questo giudizio di legittimità nei confronti del RAGIONE_SOCIALE resistente, liquidate come dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALEe spese processuali e RAGIONE_SOCIALEa somma di euro tremila in favore RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALEe Ammende, nonché alla rifusione RAGIONE_SOCIALEe spese sostenute dal RAGIONE_SOCIALE resistente, che liquida in complessivi euro 1.000,00.
Così deciso il 7 marzo 2024