Sentenza di Cassazione Penale Sez. 4 Num. 38303 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 4 Num. 38303 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 07/11/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a Reggio Calabria il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 13/03/2025 RAGIONE_SOCIALEa Corte di appello di Reggio Calabria visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME; lette le conclusioni del Pubblico RAGIONE_SOCIALE, in persona del AVV_NOTAIO Procuratore generale NOME COGNOME, che ha chiesto l’annullamento con rinvio RAGIONE_SOCIALE‘ordinanza impugnata; ricorsi trattati ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 611 cod. proc. pen.
RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza del 13/03/2025 la Corte di appello di Reggio Calabria respingeva la richiesta di riparazione per ingiusta detenzione avanzata nell’interesse di NOME COGNOME, il quale è stato sottoposto dal 10/10/2012 al 09/10/2021 alla misura cautelare RAGIONE_SOCIALEa custodia in carcere, in relazione ai reati di associazione per delinquere di stampo mafioso e di interposizione fittizia, aggravata ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 7 legge n. 203 del 1991, per i quali è stato condannato in primo ed in secondo grado ed è poi intervenuta sentenza di annullamento senza rinvio perché il fatto non sussiste, con riferimento al reato associativo e perché il fatto non costituisce reato, in relazione alle tre ipotesi d interposizione fittizia.
Il COGNOME, a mezzo del difensore, ha interposto ricorso per cassazione,
affidandolo ad un unico articolato motivo, con cui deduce la violazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 606, comma 1, lett. b) e c), cod. proc. pen., in relazione agli artt. 314 e 315 cod. proc. pen., nonché la violazione degli artt. 5 e 6 RAGIONE_SOCIALEa C.E.D.U. Osserva che le conclusioni cui è pervenuto il provvedimento impugnato sono del tutto incompatibili con quelle cui è giunta la sentenza di annullamento senza rinvio, sia in relazione al reato associativo, che alle tre ipotesi di interposizione fittizia; che in particolare, in relazione al reato associativo, nulla si rinviene nell’ordinanza RAGIONE_SOCIALEa Corte territoriale che possa consentire di comprendere quale sia stato il percorso argomentativo che ha portato al rigetto RAGIONE_SOCIALE‘istanza; che, invero, per dimostrare il controllo del clan COGNOME sulla gestione RAGIONE_SOCIALEa raccolta dei rifiuti, l’ordinanza ha valorizzato il rapporto privilegiato dei componenti RAGIONE_SOCIALEa famiglia COGNOME con il coimputato NOME COGNOME, direttore amministrativo RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE (società addetta alla raccolta dei rifiuti), che, secondo la sentenza di annullamento senza rinvio, porta, invece, ad escludere l’utilizzo RAGIONE_SOCIALEa forma intimidatrice del metodo mafioso, trattandosi di relazioni interpersonali non fondate su rapporti di forza; che, in relazione al reato di interposizione fittizia, provvedimento impugnato, pur riportando ampi stralci RAGIONE_SOCIALEa motivazione RAGIONE_SOCIALEa sentenza di questa Corte di legittimità, non tiene conto RAGIONE_SOCIALEa circostanza per cui detto provvedimento non ha ritenuto sussistente la componente fattuale RAGIONE_SOCIALEa fattispecie contestata, avendo precisato che in tale tipologia di reato la componente “dolo specifico” assume una connotazione fondamentale al fine RAGIONE_SOCIALE‘integrazione RAGIONE_SOCIALEa fattispecie; che, in ogni caso, in relazione ad entrambe le fattispecie criminose contestate, gli elementi denotanti la radicale impossibilità di configurazione dei reati già sussistevano in epoca antecedente all’emissione del titolo custodiale, per cui l’ulteriore errore in cui è incorsa la Corte territoriale consiste nell’aver affermato che solo nel corso del giudizio di merito si sarebbe addivenuti ad una diversa valutazione del materiale probatorio; che, del resto, su quest’ultimo punto la motivazione è apparente, posto che il giudice RAGIONE_SOCIALEa riparazione non indica quali sarebbero gli elementi sopravvenuti in forza dei quali ciò che appariva prima indiziante non lo sia diventato poi; che, infine, l’ordinanza impugnata presenta una carenza assoluta di motivazione anche in relazione al profilo causale, atteso che ha introdotto una sorta di assimilazione tale per cui è come se le condotte di intestazione fittizia ed il ritenuto circuito privilegiat all’interno RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE avessero determinato ipso facto l’errore di valutazione in cui era incorso il giudice procedente, senza dar conto di come le condotte tenute dal COGNOME potessero aver dato causa o contribuito dare causa all’emissione RAGIONE_SOCIALE‘ordinanza custodiale. Corte di Cassazione – copia non ufficiale
3. In data 22/10/2025, è pervenuta memoria RAGIONE_SOCIALE‘Avvocatura generale RAGIONE_SOCIALEo
Stato per il RAGIONE_SOCIALE, con cui si conclude il rigetto del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
- Il ricorso è destituito di fondamento.
sottoposizione alla misura e, più in generale, al momento RAGIONE_SOCIALEa legale conoscenza RAGIONE_SOCIALEa pendenza di un procedimento a suo carico (Sez. U, n. 32383 del 27/05/2010, COGNOME‘Ambrosio, Rv. 247664 – 01).
1.2. La Corte territoriale ha fatto corretto governo dei principi di diritt sopra sintetizzati, avendo ravvisato le condotte gravemente colpose del COGNOME nel controllo RAGIONE_SOCIALEa gestione societaria RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE e nei rapporti stretti intrattenuti con il suo direttore amministrativo, NOME COGNOME. In particolare, il giudice RAGIONE_SOCIALEa riparazione ha bene evidenziato come la circostanza che il condizionamento RAGIONE_SOCIALEe scelte imprenditoriali in proprio favore da parte RAGIONE_SOCIALE‘odierno ricorrente, anche estromettendo illegittimamente altri concorrenti, si basasse sui rapporti interpersonali, piuttosto che sulla forza di intimidazione proveniente dal vincolo associativo, non fosse un dato immediatamente percepibile, anche in considerazione RAGIONE_SOCIALEa elevata caratura criminale del COGNOME, soggetto almeno in un passato prossimo inserito a pieno titolo nel locale contesto ‘ndranghetistico; come, invero, il rapporto paritario tra il COGNOME ed il COGNOME fosse emerso solo successivamente, a seguito RAGIONE_SOCIALE‘analisi dei fatti operata dalla Corte di legittimità (in proposito, giova ribadire che la sussistenza del reato associativo è stata ritenuta, non solo in fase cautelare, ma anche in entrambi i giudizi di merito); senza tacere che una siffatta originaria lettura degli accadimenti, sempre nell’ottica RAGIONE_SOCIALEa valutazione ex ante che deve informare il giudizio di riparazione, risultava confermata anche dal contenuto RAGIONE_SOCIALEe intercettazioni telefoniche, da cui emergeva la posizione di preminenza di fatto all’interno RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE‘odierno ricorrente, definito da una dipendente come “il principale”. Tale intromissione nella gestione societaria ad opera di un soggetto che in un recente passato era risultato inserito nell’ambiente ‘ndranghetistico, unitamente all’energica estromissione dal mercato di altri concorrenti, ha creato quella situazione di forte opacità, che ha giustificato l’intervento preventivo degli organi statali con l’emissione del titolo cautelare. Corte di Cassazione – copia non ufficiale
Quanto, poi, ai tre episodi di interposizione fittizia di cui ai capi C), D) ed E), il provvedimento impugnato ha individuato la condotta gravemente colposa RAGIONE_SOCIALE‘odierno ricorrente nel trasferimento RAGIONE_SOCIALEe quote sociali RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE, società riconducibili alla famiglia COGNOME, in favore di NOME COGNOME e di NOME COGNOME, nonché nel trasferimento RAGIONE_SOCIALEe quote sociali RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE, anch’essa riconducibile alla famiglia COGNOME, a NOME NOME ed a NOME COGNOME.
I giudici RAGIONE_SOCIALEa riparazione, dunque, hanno ritenuto che detti trasferimenti di quote sociali, specie se posti in essere da un soggetto pluripregiudicato anche per reati in materia di criminalità organizzata, abbiano creato l’apparenza evidente di una situazione di illegalità, che ha contribuito causalmente
all’adozione RAGIONE_SOCIALE‘ordinanza applicativa RAGIONE_SOCIALEa misura cautelare; che, invero, l’accertamento RAGIONE_SOCIALE‘elemento soggettivo, vale a dire del dolo specifico per cui l’intestazione fittizia deve essere compiuta al fine di eludere la normativa in tema di prevenzione patrimoniale, attiene al giudizio sulla imputazione, rilevando nel procedimento per la riparazione il dato materiale costituito dalle condotte poste in essere dal ricorrente, che hanno avuto un peso considerevole nella valutazione RAGIONE_SOCIALEa necessità RAGIONE_SOCIALE‘adozione RAGIONE_SOCIALE‘ordinanza custodiale.
Le considerazioni che precedono impongono il rigetto del ricorso, cui segue, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALEe spese del procedimento.
Va, poi, respinta la richiesta di liquidazione RAGIONE_SOCIALEe spese avanzata dal RAGIONE_SOCIALE resistente, atteso che la memoria depositata nel suo interesse, in ragione RAGIONE_SOCIALEa sua genericità, non ha fornito alcun contributo alla dialettica processuale, tenuto conto che è priva di qualsivoglia riferimento specifico ai fatti oggetto del presente giudizio, né si fonda su eccezioni o deduzioni dirette a paralizzare o ridurre la pretesa del ricorrente (da ultimo, con riferimento a fattispecie sostanzialmente sovrapponibile alla presente Sez. 4, n. 28441 del 03/07/2025, Fiore, Rv. 288517 – 01, in motivazione).
Del resto, le Sezioni Unite di questa Corte – in merito alle spese sostenute in sede di legittimità dalla parte civile, ma con argomentazioni che, mutatis mutandis, risultano pertinenti anche nel caso di specie – hanno di recente ribadito il principio, che si condivide e che qui si intende ribadire, secondo il quale, «nel procedimento che si svolge dinanzi alla Corte di cassazione in camera di consiglio nelle forme previste dagli artt. 610 e 611 cod. proc. pen., ovvero con rito camerale c.d. “non partecipato”, quando il ricorso RAGIONE_SOCIALE‘imputato viene dichiarato, per qualsiasi causa, inammissibile, ne va disposta la condanna al pagamento RAGIONE_SOCIALEe spese processuali in favore RAGIONE_SOCIALEa parte civile, purché, in sede di legittimità, la stessa parte civile abbia effettivamente esplicato, nei modi e nei limiti consentiti, un’attività diretta a contrastare la pretesa RAGIONE_SOCIALE‘imputato per l tutela dei propri interessi» (Sez. U, n. 877 del 14/07/2022, Sacchettino, Rv. 283886 – 01, in motivazione).
In altri termini, «la parte civile, pur in difetto di richiesta di trattazione ora ha diritto di ottenere la liquidazione RAGIONE_SOCIALEe spese processuali purché abbia effettivamente esplicato, anche solo attraverso memorie scritte, un’attività diretta a contrastare l’avversa pretesa a tutela dei propri interessi di natura civile risarcitoria, fornendo un utile contributo alla decisione» (Sez. U, n. 877/2022 cit.).
P. Q. M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALEe spese processuali. Nulla per le spese al RAGIONE_SOCIALE resistente. Così deciso in Roma, il giorno 7 novembre 2025.