Sentenza di Cassazione Penale Sez. 4 Num. 31150 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 4 Num. 31150 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME
Data Udienza: 11/04/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a BARI il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 31/10/2023 RAGIONE_SOCIALEa CORTE APPELLO di BARI
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; lette le conclusioni del PG, nella persona RAGIONE_SOCIALEa AVV_NOTAIO, che ha chiesto rigettarsi il ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con l’ordinanza in epigrafe indicata, la Corte di appello di Bari ha rigettato la domanda di riparazione per ingiusta detenzione avanzata COGNOME NOME, in riferimento alla custodia cautelare da questa patita in relazione al capo di imputazione riguardante il reato di concorso esterno in associazione mafiosa.
1.2. GLYPH Con sentenza del 19/06/2012, divenuta irrevocabile, la Corte di appello di Bari, in riforma RAGIONE_SOCIALEa sentenza emessa in data 24/11/09 dal Giudice RAGIONE_SOCIALE‘udienza preliminare del Tribunale di Bari, ha assolto l’imputata dal predetto reato per insussistenza del fatto.
Il Giudice RAGIONE_SOCIALEa riparazione ha negato l’invocato indennizzo, sul presupposto che la condotta tenuta dall’istante, per quanto penalmente irrilevante, assuma rilievo nel giudizio di riparazione, perché consistit nell’intrattenere frequentazioni con soggetti appartenenti al sodalizio mafioso e, in particolare, con COGNOME NOME, indiscusso capo del clan malavitoso (a cu non era legata da alcun rapporto di parentela), di cui ben conosceva la caratura criminale, persona in strettissimi rapporti con il defunto padre COGNOME NOME, a sua volta figura di vertice del clan.
Avverso la prefata ordinanza propone ricorso il difensore RAGIONE_SOCIALE‘imputato che solleva un unico motivo con cui deduce inosservanza degli artt. 273 e 314 cod. proc. pen., nonché vizio di motivazione. Sostiene che il Giudice RAGIONE_SOCIALEa riparazione non potesse prescindere dalle ragioni RAGIONE_SOCIALEa decisione assolutoria in appello, costituite dal fatto che erano state del tutto smentite le fin illecite degli incontri con COGNOME, i quali erano unicamente volti segnalare a quest’ultimo il proprio fidanzato, COGNOME NOME, come persona di fiducia RAGIONE_SOCIALEa famiglia COGNOME incaricata di recuperare beni appartenenti al congiunto deceduto; in tal senso, il rapporto di conoscenza con soggetti pregiudicati e di elevata caratura criminale non potrebbe essere sintomatico di una vera e propria “frequentazione”. Osserva come la valutazione dei Giudici di secondo grado, anche per via del prescelto rito abbreviato, si basasse sugli stessi elementi su cui il Gip aveva fondato la misura cautelare.
Con requisitoria scritta, il Procuratore generale ha chiesto che il ricorso sia rigettato.
In data 13/03/2024 è pervenuta memoria RAGIONE_SOCIALE‘Avvocatura generale RAGIONE_SOCIALEo Stato, per conto del RAGIONE_SOCIALE, che ha chiesto che il ricorso sia dichiarato inammissibile o, in subordine, che sia rigettato.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è infondato e deve, pertanto, essere rigettato.
In via preliminare, deve osservarsi che non vi sono elementi per ritenere che ricorra, nella specie, anche solo astrattamente, una ipotesi di c all’art. 314, comma 2, cod. proc. pen., mancando, nel caso di specie, una decisione di merito in sede cautelare, attestante l’assenza dei presupposti d cui agli art. 273 e 280 cod. proc. pen. per l’emissione del titolo.
Il caso di specie afferisce, pertanto, ad un’ipotesi di ingiustizia c sostanziale, rispetto alla quale la legittimità RAGIONE_SOCIALEa verifica RAGIONE_SOCIALEa condizi negativa non deve essere condotta secondo i principi che il diritto vivente ha già precisato con riferimento alla ingiustizia c.d. formale (il riferimento è Sez. U, n. 32383 del 27/5/2010, COGNOME, secondo cui la circostanza di avere dato o concorso a dare causa alla custodia cautelare per dolo o colpa grave opera, quale condizione ostativa al riconoscimento del diritto all’equa riparazione per ingiusta detenzione, anche in relazione alle misure disposte in difetto RAGIONE_SOCIALEe condizioni di applicabilità previste dagli artt. 273 e 280 cod. pro pen., operatività che, tuttavia, non può concretamente esplicarsi, in forza de meccanismo causale che governa l’indicata condizione ostativa, nei casi in cui l’accertamento RAGIONE_SOCIALE‘insussistenza ab origine RAGIONE_SOCIALEe condizioni di applicabilità RAGIONE_SOCIALEa misura in oggetto avvenga sulla base dei medesimi elementi trasmessi al giudice che ha reso il provvedimento cautelare, in ragione unicamente di una loro diversa valutazione).
Tanto premesso, quanto al ravvisato comportamento ostativo, la censura difensiva non coglie nel segno, non emergendo alcuna violazione di legge nè alcun vizio motivazionale del provvedimento impugnato. In linea generale, infatti, deve ribadirsi che, ai fini del riconoscimento RAGIONE_SOCIALE‘indennizzo, in tema riparazione per ingiusta detenzione, il giudice per stabilire se chi l’ha patit vi abbia dato causa o abbia concorso a darvi causa con dolo o colpa grave, deve valutare tutti gli elementi probatori disponibili, al fine di stabilire valutazione ex ante e secondo un iter logico-motivazionale del tutto autonomo rispetto a quello seguito nel processo di merito non se tale condotta integri gli estremi di reato, ma solo se essa sia stata il presuppos che abbia ingenerato, ancorché in presenza di un errore RAGIONE_SOCIALE‘autorità
procedente, la falsa apparenza RAGIONE_SOCIALEa sua configurabilità come illecito penale (Sez. 4, n. 9212 del 13/11/2013, dep. 2014, Maltese, Rv. 259082). La valutazione del giudice RAGIONE_SOCIALEa riparazione, pertanto, si svolge su un piano diverso ed autonomo rispetto a quello del giudice del processo penale, ed in relazione a tale aspetto RAGIONE_SOCIALEa decisione, egli ha piena ed ampia libertà valutare il materiale acquisito nel processo, non già per rivalutarlo, bensì fine di controllare la ricorrenza o meno RAGIONE_SOCIALEe condizioni RAGIONE_SOCIALE‘azione (di natur civilistica), sia in senso positivo che negativo, compresa l’eventual sussistenza di una causa di esclusione del diritto alla riparazione (Sez. U, 43 del 13/12/1995 – dep. 09/02/1996, COGNOME ed altri). A tali fini, inoltr in relazione allo specifico comportamento ritenuto dai giudici RAGIONE_SOCIALEa riparazione nella specie, è già stato più volte affermato che la condizione ostativa pu essere integrata anche da frequentazioni ambigue con i soggetti condannati nel medesimo procedimento, purché il giudice RAGIONE_SOCIALEa riparazione fornisca adeguata motivazione RAGIONE_SOCIALEa loro oggettiva idoneità ad essere interpretate come indizi di complicità, in rapporto al tipo e alla qualità dei collegamenti co tali persone, così da essere poste quanto meno in una relazione di concausalità con il provvedimento restrittivo adottato (Sez. 4, n. 850 del 28/9/2021, dep. 2022, COGNOME, Rv. 282565; Sez. 3, n. 39362 del 08/09/2021, Quarta, Rv. 282161; Sez. 4, n. 53361 del 21/11/2018, Puro, Rv. 274498).
Nel caso di specie, la Corte territoriale ha fatto buon governo di tal principi, offrendo congrua giustificazione RAGIONE_SOCIALEa ricorrenza di condizioni ostative al riconoscimento RAGIONE_SOCIALE‘indennizzo, consistite nell’intrattenere frequentazion con soggetti appartenenti al sodalizio mafioso e, in particolare, con COGNOME, indiscusso capo del clan malavitoso. La Corte di appello ha ricordato come dagli atti del procedimento risulti che la ricorrente, in epoca antecedente all’adozione RAGIONE_SOCIALEa misura cautelare nei suoi confronti, ebbe costanti, plurimi ravvicinati contatti con il COGNOME COGNOMEa cui non era legata da alcun rapporto parentela) presso un parco cittadino ed ha sostenuto come non possa ragionevolmente dubitarsi RAGIONE_SOCIALEa consapevolezza RAGIONE_SOCIALEa donna circa l’importante ruolo rivestito nell’ambito del sodalizio mafioso dal COGNOME (la cui caratu criminale era peraltro ben nota persino ai comuni cittadini), considerato non soltanto che il defunto padre RAGIONE_SOCIALEa COGNOME era figura di vertice del cla nonché soggetto in strettissimi rapporti con il COGNOME , ma anche che lei stess in sede di interrogatorio di garanzia, aveva ammesso di essere pienamente a conoscenza RAGIONE_SOCIALEa qualità del COGNOME di “affiliato” del padre, pur affermando di essere estranea ai suoi traffici e soltanto interessata alla sorte dei beni d stesso.
Così facendo, l’ordinanza impugnata ha correttamente applicato il principio, reiteratamente affermato da questa Corte di legittimità, secondo cui, in tema di riparazione per l’ingiusta detenzione, le frequentazioni ambigue con soggetti condannati nel medesimo procedimento possono integrare un comportamento gravemente colposo, ostativo al riconoscimento del diritto all’indennizzo, purché siano accompagnate dalla consapevolezza che trattasi di soggetti coinvolti in traffici illeciti e non siano assolutamente necessitate (Sez. 4, n. 29550 del 05/06/2019, COGNOME NOME, Rv. 277475); integrano invero gli estremi RAGIONE_SOCIALEa colpa grave ostativa al riconoscimento del diritto, la condotta di chi, nei reati contestati in concorso, abbia tenuto, consapevole RAGIONE_SOCIALE‘attività criminale altrui, comportamenti percepibili come indicativi di una sua contiguità (Sez. 4, n. 7956 del 20/10/2020, dep. 2021, COGNOME NOME, Rv. 280547).
In sostanza, considerato che la valutazione del giudice RAGIONE_SOCIALEa riparazione deve essere formulata ex ante, sulla base degli elementi in possesso al momento RAGIONE_SOCIALE‘adozione RAGIONE_SOCIALEa cautela, la ragionevole apparenza del coinvolgimento nell’attività illecita del clan mafioso è stata desunta dalla frequentazione di soggetti coinvolti nella medesima attività che, sia pur dichiarata priva di rilevanza penale, non è stata esclusa dal Giudice RAGIONE_SOCIALEa cognizione.
3. Al rigetto del ricorso segue la condanna RAGIONE_SOCIALEa ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALEe spese processuali. Le spese in favore del RAGIONE_SOCIALE resistente non sono dovute, atteso che, in applicazione del condiviso principio di diritto, già enunciato dalle sentenze RAGIONE_SOCIALEe Sezioni Unite con riguardo alla parte civile (Sez. U, n. 877 del 14/07/2022, dep. 2023, COGNOME NOME; Sez. U, n. 5466 del 28/01/2004, Gallo), in riferimento a tutte le forme di giudizio camerale non partecipato, la liquidazione RAGIONE_SOCIALEe spese processali riferibili alla fase di legittimità in favore RAGIONE_SOCIALE‘Avvocatura generale RAGIONE_SOCIALEo Stato non è dovuta, perché essa non ha fornito alcun contributo, essendosi limitata a richiedere la dichiarazione d’inammissibilità del ricorso, ovvero il suo rigetto, senza contrastare specificamente i motivi di impugnazione proposti.
P.Q.M.
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Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALEe spese w processuali. Nulla per le spese al RAGIONE_SOCIALE resistente.
Così deciso in data 11 aprile 2024
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