Sentenza di Cassazione Penale Sez. 4 Num. 4612 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 4 Num. 4612 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 12/01/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME nato il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 11/11/2021 della CORTE APPELLO di PALERMO
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; lette le conclusioni ex art. 611 c.p.p. del PG in persona del Sostituto Proc. Gen. NOME COGNOME, che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. La Corte di Appello di Palermo, con ordinanza del 11/11/2021, ha rigettato la richiesta di riparazione avanzata ex art. 314 cod. proc. pen., da NOME COGNOME in relazione all’asserita ingiusta detenzione patita per anni 1 mesi 10 e giorni 7 in regime di custodia cautelare in carcere a seguito dell’ordinanza emessa dal GIP del Tribunale di Palermo in quanto indagato per il reato di cui agli artt. 81 cpv. 110, 112 n.1, 575 cod. pen. e 3 L. 205/1993.
Il ricorrente veniva prosciolto dall’accusa con sentenza della Corte di Assise di Palermo del 20/2/2017 divenuta irrevocabile il 16/10/2019, che veniva confermata della Corte di Assise di Appello di Palermo il 3/5/2019 e non impugnata.
2. Avverso il diniego del chiesto indennizzo ha proposto ricorso per Cassazione, a mezzo del proprio difensore di fiducia, NOME COGNOME deducendo, quale unico motivo, di seguito enunciato nei limiti strettamente necessari per la motivazione, come disposto dall’art. 173, co. 1, disp. att., cod. proc. pen., violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla sussistenza di dolo o colpa grave quale causa determinante l’ingiusta detenzione nonché travisamento di atti processuali fondanti la misura cautelare.
In ricorso si individuano tre elementi sui quali è state fondato il rigett dell’istanza: a. le dichiarazioni accusatorie di NOME e NOME e le relative procedure di riconoscimento; b. la contiguità dei rapporti tra il ricorrente e i gruppo di aggressori; c. il mendacio dell’indagato nell’interrogatorio di garanzia.
Il NOME – si ricorda in ricorso- è stato incarcerato per il reato di omicidi aggravato, in concorso con soggetti ignoti, per avere cagionato la morte, unitamente ad altri coindagati, di almeno nove cittadini extracomunitari, gettandoli in mare in assenza di qualsiasi mezzo di soccorso, commettendo il fatto per odio religioso.
Si precisa che tutti i soggetti destinatari del provvedimento cautelare sono stati assolti, compres(t i due imputati condannati all’esito del giudizio di appello che vedevano l’annullamento della condanna a seguito di pronuncia di questa Corte di legittimità.
Incomprensibile viene ritenuta, pertanto, l’affermazione dell’impugnata ordinanza circa l’appartenenza del ricorrente a quel gruppo di migranti autori delle violenze e contiguo ai soggetti autori del fatto omicidiario conclusosi con la condanna irrevocabile per sette di quei migranti.
Evidente sarebbe il travisamento in cui sarebbe incorsa la corte di appello, dal momento che non è stato condannato nessun migrante per omicidio volontario.
Ci si duole che l’apodittico ed errato convincimento della Corte distrettuale finisca per orientare la motivazione dell’intero provvedimento impugnato.
Errata viene ritenuta anche la valutazione delle singole fonti indiziarie, senza operare la necessaria valutazione globale, che avrebbe consentito di valorizzare i contrasti emergenti nelle procedure di individuazione tra album dei 15, album dei 95 e ricognizione formale effettuata in incidente probatorio.
Ci si duole, infine, della mancata valutazione dell’operato del tribunale del riesame, che aveva a sua disposizione un quadro indiziario più ampio di quello a disposizione del AVV_NOTAIO.
Sulle dichiarazioni accusatorie di NOME e NOME e le relative procedure di riconoscimento il ricorrente riporta la motivazione dell’ordinanza impugnata per evidenziare la valutazione parcellizzata degli elementi indiziari senza alcuna valutazione globale e unitaria degli stessi.
In relazione al riconoscimento si evidenzia che se effettivamente tutti i migranti riconoscevano, nell’album fotografico di 15 soggetti formato dalla polizia, i propri aggressori, ciò non era avvenuto allorquando agli stessi era stato mostrato il primo album completo di 95 soggetti.
Gli elementi indiziari offrivano al AVV_NOTAIO esiti opposti, contraddittori e insufficien a supportare l’emissione della misura cautelare.
Vengono evidenziati una serie di elementi della cui valutazione non vi è traccia nell’impugnata ordinanza:
L’inconferenza delle dichiarazioni del COGNOME che offriva una ricostruzione, contenuta nel verbale dell’incidente probatorio, monca della parte fattuale insieme al mancato riconoscimento del NOME tra gli autori dei crimini, tanto che la sua foto n. 44 non veniva indicata.
L’illogicità e le contraddizioni del narrato del COGNOME che riferiva di aggressioni avvenute anche martedì ed escludeva la presenza di tensione e panico allorquando si sgonfiava il gommone, escludeva altresì che qualcuno si fosse gettato in mare o fosse caduto accidentalmente, circostanze tutte incontestate e acclarate nella sentenza definitiva.
L’inaffidabilità delle dichiarazioni di NOME incapace di descrivere su invito del giudice le persone da riconoscere.
La dichiarazione di non riconoscimento del NOME, poi rettificata con particolari generici e stereotipati. Il travisamento dei gesti del NOME che invitav alla calma come riferito da altre fonti testimoniali.
La mancanza di autonomia delle chiamate in reità a fronte dell’accertata circolarità della notizia proveniente da NOME COGNOME, unico soggetto capace di comprendere il francese e, pertanto, traduttore e anello di congiunzione tra i migranti.
L’inidoneità a fungere da elemento di riscontro delle informazioni provenienti da NOME.
Tali circostanze, ove correttamente valutate, in conformità al disposto dell’art. 192 co. 3 cod. proc. pen. per gli indagati di reato connesso, avrebbero, ad avviso del ricorrente, svelato l’inaffidabilità del narrato dei collaboranti, la s genericità e l’assenza di elementi di riscontro individualizzanti sul fatto di reato.
Il ricorrente sottolinea, infine, il palese contrasto tra il plauso all’operato Gip contenuto nel provvedimento impugnato e le critiche mosse dal giudice della cognizione che ha sottolineato la sommarietà e poca accuratezza dello stesso Gip.
Sulla contiguità dei rapporti tra il ricorrente e il gruppo di aggressori viene riportata la motivazione resa, evidenziando che l’elemento rappresentato dall’aver tenuto la bussola per seguire la rotta, avrebbe potuto costituire un elemento di confusione dell’autorità giudiziaria per il reato di favoreggiamento dell’immigrazione clandestina e non di omicidio aggravato, per cui veniva adottata la misura cautelare.
Si pone l’accento, inoltre, sul fattciche la condotta riferita dal NOME, piuttost che porre il Bakiadialy in un ruolo vicino ai responsabili de fatti omicidiari, lo p neva in un ruolo antagonista nell’invitarli alla calma in vista della nave dei soccorsi.
L’interpretazione di un invito alla calma come condotta agevolatrice o rafforzatrice dell’altrui proposito criminoso si porrebbe al di là del principio dell’ id quod plerumque accidit.
Si rileva, inoltre, che le dichiarazioni del NOME erano inutillizzabili per l mancanza degli avvisi di cui all’art. 64 co. 3 lett. b e c cod. proc. pen., circostanz ingiustificatamente sfuggita alla corte di appello.
Sul punto l’impugnata ordinanza confonderebbe l’eccezione della difesa di inutilizzabilità delle dichiarazioni del NOME con l’inutilizzabilità dichiarata dal G delle dichiarazioni dello COGNOME.
Peraltro, si aggiunge che il difetto degli avvisi, sollevato dalla difesa, veniv acclarato anche dalla corte di assise.
Si contesta, infine, l’omessa considerazione, nell’impugnato provvedimento, che l’ordinanza del tribunale del riesame ha avallato la decisione del GIP di disporre la custodia cautelare sulla base esclusivamente del narrato di un indagato di reato connesso, NOME, in assenza di qualsiasi riscontro esterno.
Sul mendacio de/l’indagato nell’interrogatorio di garanzia.
Viene riportata la motivazione sul punto dell’ordinanza impugnata evidenziando che, a differenza di quanto ritenuto dalla corte di appello, il NOME ha tenuto una condotta processuale collaborativa e non ha mai negato il verificarsi delle morti. Lo stesso ha rivendicato soltanto la sua estraneità ai fatti.
Del resto, le conclusioni della Corte territoriale sono smentite da:tribunale del riesame che, nella disamina dell’interrogatori del Bakiadaly fr ferisce che lo stesso ammette la caduta in acqua di alcune persone.
Sostanzialmente, conclude il ricorrente che la corte terrioriale abbia fatto derivare la colpa grave unicamente dalla presenza dell’indagato sul gommone.
Chiede, pertanto, l’annullamento della ordinanza impugnata, riconoscendo il diritto alla riparazione.
Il P.G. presso questa Corte Suprema in data 22/12/2022 ha rassegnato ex art. 611 cod. proc. pen. le proprie conclusioni scritte, chiedendo dichiararsi t l’inammissibilità del proposto ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
I motivi sopra illustrati appaiono infondati e, pertanto, il proposto ricorso va rigettato.
Il giudice della riparazione motiva in maniera ampia e circostanziata sui motivi del rigetto. L’impianto argomentativo del provvedimento impugnato appare puntuale, coerente, privo di discrasie logiche, del tutto idoneo a rendere intelligibile l’iter logico-giuridico seguito dal giudice e perciò a superare lo scrutinio legittimità, avendo la Corte territoriale preso in esame le deduzioni difensive ed essendo pervenuta alle sue conclusioni attraverso un itinerario logico-giuridico in nessun modo censurabile, sotto il profilo della razionalità, e sulla base di apprezzamenti di fatto non qualificabili in termini di contraddittorietà o di manifesta il gicità e perciò insindacabili in sede di legittimità. E alle argomentazioni della Corte territoriale il ricorrente contrappone deduzioni che sollecitano una rivalutazione del merito, calibrata su una analitica contestazione delle valutazioni formulate non tanto dal giudice della riparazione, quanto dai giudici della cautela.
L’art. 314 cod. pen., com’è noto, prevede al primo cornma che “chi è stato prosciolto con sentenza irrevocabile perché il fatto non sussiste, per non aver commesso il fatto, perché il fatto non costituisce reato o non è previsto dalla legge come reato, ha diritto a un’equa riparazione per la custodia cautelare subita, qualora non vi abbia dato o concorso a darvi causa per dolo o colpa grave”.
In tema di equa riparazione per ingiusta detenzione, dunque, costituisce causa impeditiva all’affermazione del diritto alla riparazione l’avere l’interessato dato causa, per dolo o per colpa grave, all’instaurazione o al mantenimento della custodia cautelare (art. 314, comma 1, ultima parte, cod. proc. pen.); l’assenza di tale causa, costituendo condizione necessaria al sorgere del diritto all’equa riparazione, deve essere accertata d’ufficio dal giudice, indipendentemente dalla deduzione della parte (cfr. sul punto questa Sez. 4, n. 34181 del 5/11/2002, Guadagno, Rv. 226004).
In proposito, le Sezioni Unite di questa Corte hanno da tempo precisato che, in tema di presupposti per la riparazione dell’ingiusta detenzione, deve intendersi dolosa – e conseguentemente idonea ad escludere la sussistenza del diritto all’indennizzo, ai sensi dell’art. 314, co. 1, cod. proc. pen. – non solo la condotta volta alla realizzazione di un evento voluto e rappresentato nei suoi termini fattuali, sia esso confliggente o meno con una prescrizione di legge, ma anche la condotta consapevole e volontaria i cui esiti, valutati dal giudice del procedimento riparatorio con il parametro dell’ “id quod plerumque accidit” secondo le regole di esperienza comunemente accettate, siano tali da creare una situazione di allarme sociale e di doveroso intervento dell’autorità giudiziaria a tutela della comunità, ragionevolmente ritenuta in pericolo (Sez. Unite n. 43 del 13/12/1995 dep. il 1996, COGNOME ed altri, Rv. 203637). E in altra successiva condivisibile pronuncia è stato affermato che il diritto alla riparazione per l’ingiusta detenzione non spetta se l’interessato ha tenuto consapevolmente e volontariamente una condotta tale da creare una situazione di doveroso intervento dell’autorità giudiziaria o se ha tenuto una condotta che abbia posto in essere, per evidente negligenza, imprudenza o trascuratezza o inosservanza di leggi o regolamenti o norme disciplinari, una situazione tale da costituire una prevedibile ragione di intervento dell’autorità giudiziaria che si sostanzi nell’adozione di un provvedimento restrittivo della libertà personale o nella mancata revoca di uno già emesso (Sez. 4, n. 43302 del 23/10/2008, Maisano, Rv. 242034).
Ancora le Sezioni Unite, hanno affermato che il giudic:e, nell’accertare la sussistenza o meno della condizione ostativa al riconoscimento del diritto all’equa riparazione per ingiusta detenzione, consistente nell’incidenza causale del dolo o della colpa grave dell’interessato rispetto all’applicazione del provvedimento di custodia cautelare, deve valutare la condotta tenuta dal predetto sia anteriormente che successivamente alla sottoposizione alla misura e, più in generale, al momento della legale conoscenza della pendenza di un procedimento a suo carico (Sez. Unite, n. 32383 del 27/5/2010, D’Ambrosio, Rv. 247664). E, ancora, più recentemente, il Supremo Collegio ha ritenuto di dover precisare ulteriormente che in tema di riparazione per l’ingiusta detenzione, ai fini del riconoscimento dell’indennizzo può anche prescindersi dalla sussistenza di un “errore giudiziario”, venendo in considerazione soltanto l’antinomia “strutturale” tra custodia e assoluzione, o quella “funzionale” tra la durata della custodia ed eventuale misura della pena, con la conseguenza che, in tanto la privazione della libertà personale potrà considerarsi “ingiusta”, in quanto l’incolpato non vi abbia dato o concorso a darvi causa attraverso una condotta dolosa o gravemente colposa, giacché, altrimenti, l’indennizzo verrebbe a perdere ineluttabilmente la propria funzione riparatoria, dissolvendo la “ratio” solidaristica che è alla base dell’istituto (così Sez. Unite, n. 51779
del 28/11/2013, COGNOME, Rv. 257606, fattispecie in cui è stata ritenuta colpevole la condotta di un soggetto che aveva reso dichiarazioni ambigue in sede di interrogatorio di garanzia, omettendo di fornire spiegazioni sul contenuto delle conversazioni telefoniche intrattenute con persone coinvolte in un traffico di sostanze stupefacenti, alle quali, con espressioni “travisanti”, aveva sollecitato in orario notturno la urgente consegna di beni).
Va poi osservato che vi è totale autonomia tra giudizio penale e giudizio per l’equa riparazione anche atteso che i due afferiscono piani di indagine del tutto diversi che ben possono portare a conclusioni affatto differenti pur se fondanti sul medesimo materiale probatorio acquisito agli atti, in quanto sottoposto ad un vaglio caratterizzato dall’utilizzo di parametri di valutazione del tutto differenti. perché è prevista in sede di riparazione per ingiusta detenzione la rivalutazione dei fatti non nella loro portata indiziaria o probatoria, che può essere ritenuta insufficiente e condurre all’assoluzione, occorrendo valutare se essi siano stati idonei a determinare, unitamente ed a cagione di una condotta negligente od imprudente dell’imputato, l’adozione della misura cautelare, traendo in inganno il giudice.
Nel provvedimento impugnato è stato congruamente e logicamente posto in evidenza come vi siano numerosi elementi che, a giudizio della Corte territoriale, integrano quella colpa grave che esclude il diritto all’indennizzo, chiarendo come gli stessi abbiano potuto trarre in errore il giudice della cautela.
L’odierno ricorrente -come si ricordava in premessa- è stato tratto a giudizio ed assolto con sentenza resa dalla Corte di Assise di Palermo in data 20.2.2017 in relazione al reato di omicidio continuato in concorso, con riguardo al quale era stata applicata la misura cautelare custodiale.
Il fatto era accaduto la notte del 12.4.2014 a bordo di un gommone partito dalla Libia alla volta della Sicilia, sul quale viaggiavano più di cento migranti d varie nazionalità, per la gran parte provenienti dall’Africa subsàhariana.
Il gommone veniva soccorso nella tarda serata del 12.4.2015 dalla nave mercantile “RAGIONE_SOCIALE“, che conduceva al porto di Palermo 95 migranti.
Per come emerso sin dall’immediatezza dello sbarco, sulla base di concordanti dichiarazioni di numerosi migranti, dopo circa 24 ore di navigazione, alcuni migranti di religione musulmana – provenienti, in particolare, da Paesi francofoni dell’Africa occidentale, fra cui il Senegal, il Mali, la Costa d’Avorio e la Guinea Bissau – avevano iniziato ad inveire contro un gruppo di migranti di nazionalità nigeriana e ghanese, di lingua inglese e di religione cristiana. Gli animi a bordo del gommone, in particolare, si stavano surriscaldando in quanto, in aggiunta allo stress derivante da un viaggio in condizioni di sicurezza assai precario – , i migranti
si erano avveduti che il gommone su cui viaggiavano, carico in ogni ordine di posté, aveva iniziato ad imbarcare acqua. In questo contesto di grande ansia, disperazione e nervosismo, un gruppo di migranti francofoni finiva per aggredire altri sventurati viaggiatori; gli scontri duravano circa trenta minuti, interrompendosi solo allorquando ci si era avveduti della presenza in lontananza di una nave mercantile; nell’aggressione avevano la peggio tre nigeriani e sei ghanesi, gettati in acqua ed annegati.
Le tensioni fra i due gruppi etnici, iniziate alcune ore prima degli omicidi, venivano riferite da tutti i dichiaranti, escussi dalla P.G. e, successivamente dal Pubblico Ministero, nell’immediatezza dello sbarco; si tratta, segnatamente delle dichiarazioni rese dai migranti NOME, NOME, NOME, NOME, NOME e NOME.
I sei dichiaranti riferivano, in particolare, che il gruppo dei musulmani aveva scagliato in mare nove passeggeri cristiani, nessuno dei quali sapeva nuotare; la barca, al momento della caduta, era in navigazione sicché i malcapitati erano immediatamente spariti fra i flutti sotto gli occhi impotenti dei loro compagni di viag gio che erano riusciti a resistere alla furia degli aggressori.
In quella sede, ai sei dichiaranti x era stato sottoposto in visione un album fotografico contenente le effigi dei 95 migranti tratti in salvo dalla nave RAGIONE_SOCIALE, scattate dal comandante di tale unità dopo il salvataggio e poi consegnate agli operanti al momento dello sbarco; all’interno di tale album, le indicazioni dei dichiaranti avevano consentito di individuare quindici soggetti autori della descritta aggressione in danno dei migranti di religione cattolica.
Tali quindici soggetti erano stati stati poi fotosegnalati e le relative fotograf erano state collocate in un nuovo album, predisposto dalla Squadra Mobile e sottoposto nuovamente ai sei dichiaranti. E anche in questo caso, i sei dichiaranti avevano riconosciuto i quindici soggetti quali autori dell’aggressione al cui culmine diversi migranti erano stati scagliati in mare.
Ad avviso del RAGIONE_SOCIALE, l’esibizione ai dichiaranti del secondo album contenente quindici foto successivamente all’esibizione dell’album contenente 95 foto ha confermato l’attendibilità della ricognizione, posto che sono stati riconosciuti sempre gli stessi soggetti.
Il G.I.P. aveva quindi ricondotto le dichiarazioni dei migranti escussi nell’immediatezza dei fatti a quelle rese da soggetti indagati di reati collegati a quelli pe cui si procede, essendo ipotizzabile nei loro riguardi la sussistenza di indizi di commissione del reato di cui all’art. 10 bis co. i D.L.vo 286/2011. Ed infatti, tut dichiaranti, ad eccezione, come si dirà, di COGNOME, erano stati sentiti dalla P.G. come persone informate dai fatti senza garanzie difensive, ma erano stati poi subito dopo assunti a sommarie informazioni dal Pubblico Ministero e, in quella sede,
dopo avere ricevuto l’avvertimento di cui all’art. 64 co. 3 lett. c) cod. proc. pen. avevano confermato il contenuto delle loro precedenti dichiarazioni.
Infondato, pertanto, è il rilievo reiterato in questa sede sul punto.
Ricorda il giudice della riparazione come l’assoluzione sia stata pronunciata, in appello, sul rilievo che soltanto due dei sei dichiaranti originari abbiano riconosciuto con sicurezza NOME come coautore del fatto. Infatti, a fronte del riconoscimento, in sede di indagini, dell’odierno ricorrente come uno dei partecipi al gruppo di migranti francofoni e musulmani che avevano gettato in mare, determinandone la morte per annegamento, nove migranti anglofoni di religione cristiana, soltanto due dei sei dichiaranti confermavano, in sede di incidente probatorio, con certezza l’individuazione, gli altri mostrando incertezze o non riconoscendolo.
Inoltre, come ricorda il provvedimento impugnato, le dichiarazioni accusatorie dei testi che pure hanno individuato l’odierno ricorrente anche in sede di incidente probatorio sono apparse al giudice dell’assoluzione eccessivamente generiche, poco circostanziate ed inidonee ad attribuirgli specifiche condotte; i dichiaranti, sostanzialmente, collocavano COGNOME all’interno del gruppo che gettava in mare altri migranti, ma non ne veniva descritto il comportamento in termini sufficientemente specifici, né si riusciva ad individuare chi, fra i nove migranti il cui decesso era stata accertato, fosse stato effettivamente il destinatario ditale comportamento.
Tuttavia, prescindendo dalla svalutazione delle due convergenti dichiarazioni rese in sede di incidente probatorio, l’ordinanza impugnata ha evidenziato, quale comportamento ostativo al riconoscimento dell’indennizzo, la contiguità del NOME al gruppo di migranti che ha lanciato in mare le nove vittime, ed il mendacio riferito in sede di interrogatorio di garanzia, allorquando non si è limitato a prote stare la propria estraneità, ma ha addirittura negato che qualcuno fosse stato gettato (o anche casualmente caduto) in mare.
Come sottolinea il giudice della riparazione, il giudice della cognizione ha ritenuto in definitiva che, nonostante l’odierno ricorrente abbia fatto parte del gruppo di migranti francofoni, di religione musulmana, che aveva usato violenza nei confronti di migranti appartenenti a diversi gruppi etnici non vi fosse prova certa per sostenere la commissione da parte dello stesso di condotte che abbiano causato la morte di almeno uno dei nove soggetti deceduti.
Ebbene, se queste sono le conclusioni del giudice della cognizione che hanno portato alla definitiva assoluzione di NOME, priva di aporie logiche appare la conclusione cui è pervenuto il giudice della riparazione di ritenere che l’odierno ricorrente abbia tenuto, in occasione dei fatti complessivamente accertati nel corso
dell’attività investigativa, una condotta colposa che di certo contribuì, ed in maniera significativa, alla ingiusta detenzione dallo stesso patita ed in relazione alla quale si chiede allo Stato un adeguato indennizzo.
Ciò, in particolare, in ragione della stretta contiguità fra il gruppo degli ag gressori e l’imputato, circostanza questa confermata nel contraddittorio non solo da COGNOME e COGNOME, autori di dichiarazioni chiaramente accusatorie nei suoi riguardi, ma anche del teste NOME COGNOME. Quest’ultimo, in particolare, come ricorda il provvedimento impugnato- non ha attribuito a COGNOME alcun ruolo nel compimento degli omicidi pur individuando l’odierno ricorrente come un soggetto vicino agli aggressori, dallo stesso invitati alla calma non appena gli occupanti del gommone si erano accorti che, finalmente, stava sopraggiungendo la nave RAGIONE_SOCIALE per portare i soccorsi. COGNOME, inoltre, attribuiva a COGNOME un ruolo di rilevanza all’interno del gommone, essendo stato l’odierno ricorrente individuato come colui che, nel corso della navigazione, teneva in mano la bussola e si assicurava che fosse seguita la rotta per le coste siciliane. Tale ultimo dettaglio veniva infine onfermato anche dal teste NOME COGNOME che, tuttavia, precisava di non aver visto NOME fare alcunché di male.
In definitiva, COGNOME – come rileva il provvedimento impugnato- può ritenersi componente di quèl gruppo di migranti autori delle violenze e in quanto tale, quantomeno contiguo ai soggetti che materialmente hanno compiuto il fatto omicidiario.
Sul punto, pertanto, il provvedimento impugnato opera un buon governo del principio secondo cui, tra gli elementi suscettibili di integrare gli estremi della colp grave ostativa al riconoscimento del diritto, rientra la condotta di chi, nei reat contestati in concorso, abbia tenuto, consapevole dell’attività criminale altrui, comportamenti percepibili come indicativi di una sua contiguità agli autori del reato (cfr. Sez. 4, n. 7956 del 20/10/2020, dep. 2021, Abbruzzese, Rv. 280547; conf. Sez. 4, Ordinanza n. 45418 del 25/11/2010; Carere, Rv. 249237).
Anche sulla scorta del menzionato orientamento giurisprudenziale, corretto è stato da parte del giudice della riparazione ritenere che l’esaminata contiguità di COGNOME con gli accertati autori materiali dell’omicidio costituisca elemento oggettivamente idoneo ad essere interpretato come indizio di complicità, così da potersi porre quanto meno in una relazione di concausalità con il provvedimento restrittivo adottato. Peraltro / Viene correttamente evidenziato che tale contiguità con gli accertati autori materiali della condotta omicidiaria si è resa palese in un contesto generale di illegalità, in considerazione del fatto che il reato di cui COGNOME era imputato è stato commesso a bordo di un gommone che tentava illecitamente di raggiungere le coste italiane, gommone alla cui conduzione l’odierno ricorrente prestava peraltro attiva collaborazione (cfr. sul punto, le dichiarazioni
dei testi COGNOME e COGNOME, che hanno entrambi riferito che COGNOME si occupasse, mediante l’utilizzo della bussola, di seguire la corretta rotta di navigazione verso la Sicilia).
7. In ultimo, come già si accennava in precedenza, colposa può poi ritenersi, altresì, la condotta tenuta da NOME in sede di interrogatorio di garanzia, sede in cui l’odierno ricorrente, oltre a negare la propria responsabilità, aveva reso dichiarazioni macroscopicamente sconfessate dalle risultanze istruttorie, avendo riferito di non aver visto alcuna persona litigare a bordo del gommone e, addirittura, che nessuna persona fosse caduta in mare, neppure quando il mezzo aveva iniziato ad imbarcare acqua.
E’ evidente, ad avviso della Corte territoriale, che con tali dichiarazioni NOME, oltre a proclamarsi innocente, mirasse ancheAutelare le posizioni degli altri componenti del proprio gruppo, giungendo finanche a negare ipotetiche cadute accidentali di alcuni suoi propri compagni di viaggio.
E anche con riguardo a tale specifica condotta tenuta in sede di interrogatorio, il giudice della riparazione opera un buon governo della giurisprudenza di questa Corte di legittimità secondo cui, in tema di riparazione per l’ingiusta detenzione, il mendacio dell’indagato in sede di interrogatorio, sebbene espressione del diritto di difesa, costituisce una condotta volontaria fortemente equivoca, che, andando al di là del mero silenzio, può avvalorare gli indizi su cui si fonda la misura cautelare qualora investa elementi di indagine significativi e, quindi, può assumere rilievo ai fini dell’accertamento del dolo o della colpa grave, ostativi alla riparazione (Sez. 4, n. 36478 del 02/12/2020, Gallo, Rv. 280082; Sez. 4, n. 849 del 28/09/2021 dep. 2022, V., Rv. 282564).
In proposito si è anche precisato che. anche dopo la riforma dell’art. 314 cod. proc. pen., il mendacio dell’indagato in sede di interrogatorio, ove causalmente rilevante sulla determinazione cautelare, incide sull’accertamento dell’eventuale colpa grave ostativa al riconoscimento del diritto alla riparazione posto che la falsa prospettazione di situazioni, fatti o comportamenti non è condotta assimilabile al silenzio serbato nell’esercizio della facoltà difensiva prevista dall’art. 64, comma 3, lett. b) cod. proc. pen. (Sez. 4, n. 3755 del 20/01/2022 Pacifico, Rv. 282581; Sez. 4 n. 46119 del 29.11.2022, COGNOME, n.m.). E analogo principio è stato affermato anche per il comportamento reticente (così Sez. 4, n. 30056 del 30/6/2022 , D., Rv. 283453 in un caso in cui la Corte ha ritenuto ostativa all’equa riparazione l’omessa indicazione della relazione sentimentale intercorsa tra il richiedente e la madre della minore presunta vittima di abusi sessuali).
8. Al rigetto del ricorso consegue, ex lege, la condanna della parte ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese proces- suali.
Così deciso in Roma il 12 gennaio 2023
qsore COGNOME Il presidente
Il Cqnsigliere est
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