Sentenza di Cassazione Penale Sez. 4 Num. 569 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 4 Num. 569 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 13/06/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a BARI il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 10/03/2024 RAGIONE_SOCIALEa CORTE APPELLO di BARI
Udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME;
lette le conclusioni del PG per il rigetto.
RITENUTO IN FATTO
COGNOME Con ordinanza depositata in data 18/03/2024 la Corte di appello di Bari ha rigettato l’istanza di equa riparazione presentata da COGNOME NOME, per la dedotta ingiusta detenzione in carcere e successivamente agli arresti domiciliari, sofferta dal giorno 20/06/2007 al 19/06/2008 nell’ambito del procedimento nel quale era indagato per i reati di cui agli artt. 73-74, d.P.R. 309 del 1990 e 10 e 14 I. n. 497 del 1974.
Dalla suddetta imputazione il ricorrente era assolto per non aver commesso il fatto dal Tribunale di Bari in data 28/09/2017, con sentenza n. 3490/17.
Ha promosso ricorso per Cassazione COGNOME NOME a mezzo del difensore, lamentando, in sintesi, come unico motivo ancorché articolato sotto diversi profili, il vizio di motivazione ex art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen. nonché la violazione di legge ex art. 606, comma 1 lett. b) cod. proc. pen. in relazione all’art. 314 cod. proc. pen..
Secondo la difesa il Giudice RAGIONE_SOCIALEa riparazione non ha ben valutato che il rapporto con lo zio NOME era soltanto telefonico e non può integrare la necessaria colpa, indicando specificamente la mancata conoscenza del traffico illecito RAGIONE_SOCIALEo zio NOME, e deducendo da tale comportamento l’assenza di dolo o colpa grave. Inoltre, a parere RAGIONE_SOCIALEa difesa, la colpa grave associata causalmente alla misura restrittiva non può desumersi dalla mera congettura circa la verosimiglianza in ordine all’oggetto del traffico.
Da tale comportamento la Corte di appello avrebbe tratto conclusioni di segno contrario, con una motivazione contraddittoria in quanto, dopo aver fatto riferimento al ricorrente e alla sorella in ordine alle intercettazioni e aver richiamato il giudizio di cognizione che aveva escluso sospetti in modo incoerente conclude per il rigetto RAGIONE_SOCIALEa domanda.
Il P.G., con requisitoria scritta, chiede che venga respinto il ricorso.
L’Avvocatura di Stato, nell’interesse del RAGIONE_SOCIALE, con memoria tempestivamente depositata, ha concluso per il rigetto del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
I motivi di ricorso risultano fondati e il ricorso deve essere accolto in quanto l’ordinanza impugnata non ha fatto buon governo RAGIONE_SOCIALEe norme e dei principi che regolano la materia, come delineatasi con la giurisprudenza di legittimità circa i presupposti di applicabilità RAGIONE_SOCIALEe cause di esclusione del riconoscimento RAGIONE_SOCIALE‘indennizzo previsto dall’art. 314 cod. proc. pen.
Circa le circostanze ostative al riconoscimento RAGIONE_SOCIALE‘indennizzo la Corte di appello ha descritto nell’ordinanza impugnata la condotta del ricorrente precedente all’emissione RAGIONE_SOCIALE‘ordinanza cautelare che lo sottoponeva al periodo di COGNOME restrizione COGNOME prima COGNOME carceraria COGNOME e COGNOME poi domiciliare, COGNOME ripercorrendone sostanzialmente le tracce, incentrando la colpa del ricorrente sui frequenti rapporti telefonici con lo zio NOME, soggetto coinvolto nella vicenda avente un ruolo determinante nell’organizzazione criminosa dedita al traffico di stupefacenti, in un complesso e articolato quadro criminoso associativo.
Nell’ordinanza di rigetto RAGIONE_SOCIALEa riparazione la Corte di appello delinea il contesto RAGIONE_SOCIALEe indagini che avevano riguardato la persona del ricorrente unitamente agli altri originari coimputati, tra cui la sorella NOME (la cui richiesta veniva accolta) e lo zio NOME, nonché gli elementi indiziari da cui erano scaturite le accuse elevate a carico RAGIONE_SOCIALE‘istante, e che avevano condotto all’adozione RAGIONE_SOCIALEa misura cautelare RAGIONE_SOCIALEa custodia in carcere.
Il Giudice RAGIONE_SOCIALEa riparazione evidenzia nel provvedimento impugnato l’esistenza di una serie di elementi raccolti nella fase RAGIONE_SOCIALEe indagini ostativi al riconoscimento RAGIONE_SOCIALE‘indennizzo. In particolare, dagli atti emerge il contesto criminale associativo oggetto RAGIONE_SOCIALE‘ordinanza cautelare che ha coinvolto anche l’odierno ricorrente, per l’attività di un’associazione finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti, operante in Puglia. Specificamente la posizione di RAGIONE_SOCIALE‘odierno ricorrente emergeva nel corso RAGIONE_SOCIALEe indagini preliminari dalle intercettazioni telefoniche che lo pongono in relazione allo zio NOME.
Da tali atti la Corte barese evince “consistenti elementi di colpa” grave del ricorrente per le frequentazioni e i rapporti intrattenuti dallo stesso con lo zio NOME principale indagato al momento RAGIONE_SOCIALE‘emissione RAGIONE_SOCIALEa misura in quanto soggetto dedito in forma associativa al traffico di stupefacenti. In particolare, il nutrito contesto indiziario che ha condotto alla limitazione RAGIONE_SOCIALEa libertà personale era ragionevolmente fondato sulle intercettazioni che hanno ingenerato gli indizi posti a fondamento RAGIONE_SOCIALEa misura cautelare e che lo individuavano come personaggio in collegamento con lo zio dedito al traffico di stupefacenti. L’ordinanza impugnata riporta a pag. 2 le telefonate indicative di un linguaggio criptico afferente a comunicazioni ambigue dove il ricorrente riceve indicazioni
dallo zio di “cambiare scheda e telefono”, dove il ricorrente dice allo zio che qualcuno dovrà venire a trovarlo, di non farsi vedere con persone sospette per evitare controlli, etc.
Se tali elementi assumevano un rilievo altamente significativo ai fini RAGIONE_SOCIALEa misura cautelaren’ordinanza di rigetto RAGIONE_SOCIALEa richiesta di indennizzo avrebbe dovuto assumere e considerare i fatti accertati all’esito del giudizio di assoluzione anche al fine di verificare se al momento RAGIONE_SOCIALE‘emissione RAGIONE_SOCIALEa misura restrittiva vi fossero elementi colpevolmente attribuibili a COGNOME tanto da trarne un giudizio di colpa grave in relazione alla misura cautelare che lo ha colpito. Le frequentazioni del ricorrente con gli ambienti associativi incriminati, che si pongono in rapporto causale sinergico rispetto all’adozione RAGIONE_SOCIALEa massima misura cautelare, legittimavano l’intervento a tutela RAGIONE_SOCIALEe esigenze cautelari rappresentate nell’ordinanza restrittiva sulla base di un grave e convergente materiale indiziario ma ora, in sede di valutazione RAGIONE_SOCIALEa richiesta di indennizzo, deve darsi adeguata motivazione che vi sia stato un comportamento da ritenere gravemente colposo da parte di COGNOME, tale da creare quell’apparenza idonea a indurre un univoco e grave quadro indiziario.
La Corte di appello non spiega come la complessità RAGIONE_SOCIALEe intercettazioni, con linguaggio criptico, in un solido contesto investigativo, fondi il nesso causale tra un atteggiamento volontario o almeno gravemente colposo consapevole RAGIONE_SOCIALE‘attività RAGIONE_SOCIALEo zio e l’emissione RAGIONE_SOCIALEa misura cautelare detentiva. Dal contesto indiziario, ritenuto sufficiente a fondare la misura cautelare ancorché non un’affermazione certa e indubbia di responsabilità, la Corte desume la sussistenza di fatti tutti riconducibili ai comportamenti del ricorrente che hanno ingenerato la falsa apparenza RAGIONE_SOCIALEa configurabilità di vari illeciti penali dando luogo alla detenzione con rapporto di causa-effetto.
In proposito si noti che il giudizio causale da effettuarsi in tema dì riparazione per ingiusta detenzione, al fine di stabilire l’associazione causale tra comportamenti almeno gravemente colposi e condizione processuale restrittiva RAGIONE_SOCIALEa libertà personale, debba essere volto a stabilire con valutazione “ex ante”, non se la condotta serbata dal richiedente integri gli estremi di reato, ma solo se essa sia stata presupposto idoneo ad integrare, ancorché in presenza di un errore RAGIONE_SOCIALE‘Autorità procedente, la falsa apparenza RAGIONE_SOCIALEa sua configurabilità come illecito penale, dando luogo alla detenzione con rapporto di causa ad effetto (così in motivazione, Sez. U n. 34559 del 26/06/2002, Rv. 222263).
A tale fine il giudice deve considerare tutti gli elementi a sua disposizione, di natura processuale ed extraprocessuale, con un unico limite, rappresentato dal fatto che non possono ritenersi accertate circostanze escluse dal giudice RAGIONE_SOCIALEa cognizione, ovvero non provate circostanze che quest’ultimo abbia valutato come dimostrate (così, Sez. 4, Sentenza n. 12228 del
10/01/2017, Rv. 270039; conforme Sez. 4, Sentenza n. 11150 del 19/12/2014, Rv. 262957).
Il giudice RAGIONE_SOCIALEa riparazione, ai fini RAGIONE_SOCIALE‘accertamento RAGIONE_SOCIALEa sussistenza del nesso di causa e RAGIONE_SOCIALEa colpa grave (o eventualmente del dolo) RAGIONE_SOCIALE‘interessato, pur dovendo operare eventualmente sullo stesso materiale probatorio acquisito dal giudice RAGIONE_SOCIALEa cognizione, “deve seguire un iter logicomotivazionale del tutto autonomo, perché è suo compito stabilire non se determinate condotte costituiscano o meno reato, ma se esse si sono poste come fattore condizionante, anche nel concorso RAGIONE_SOCIALE‘altrui errore, alla produzione RAGIONE_SOCIALE‘evento «detenzione» ed in relazione a tale aspetto RAGIONE_SOCIALEa decisione egli ha piena ed ampia libertà di valutare il materiale acquisito nel processo, non già per rivalutarlo, bensì al fine di controllare la ricorrenza o meno RAGIONE_SOCIALEe condizioni RAGIONE_SOCIALE‘azione, di natura civilistica, sia in senso positivo che negativo” (così, in motivazione, Sez. U, n. 51779 del 28.11.2013, Nicosia).
Nel caso RAGIONE_SOCIALE‘ordinanza impugnata, in tal senso, non appare soddisfare tale consolidato principio l’indicazione del linguaggio criptico utilizzato con i parenti e soprattutto con lo zio NOME ma è necessario spiegare se, con grave colpa di COGNOME, ciò abbia causato l’apparenza che ha portato a coinvolgerlo nelle indagini e a renderlo destinatario RAGIONE_SOCIALEa misura cautelare personale. Le doglianze difensive sono, quindi, idonee , ad incrinare la correttezza del ragionamento seguito dal Giudice RAGIONE_SOCIALEa riparazione nell’ordinanza senza dare effettiva considerazione al nesso causale e alla gravità RAGIONE_SOCIALEa colpa rispetto all’apparenza che ha portato alla misura restrittiva nella consapevolezza RAGIONE_SOCIALE‘attività criminosa RAGIONE_SOCIALEo zio o di altri parenti, da parte di COGNOME.
Pertanto, il Collegio annulla l’ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio alla Corte di appello di Bari cui demanda anche la regolamentazione RAGIONE_SOCIALEe spese tra le parti per questo giudizio di legittimità.
P.Q.M.
Annulla l’ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio alla Corte di appello di Bari cui demanda anche la regolamentazione RAGIONE_SOCIALEe spese tra le parti per questo giudizio di legittimità.
In Roma, così deciso il 13 giugno 2024
Il Consigliere estensore