Sentenza di Cassazione Penale Sez. 4 Num. 35899 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 4 Num. 35899 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 30/09/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a VIBO VALENTIA il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 28/10/2024 RAGIONE_SOCIALEa CORTE APPELLO di CATANZARO
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; lette le conclusioni del PG
RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza in data 28.10.2024 la Corte d’appello di Catanzaro ha rigettato l’istanza ex art. 314 cod.proc.pen. avanzata da COGNOME NOME diretta alla riparazione RAGIONE_SOCIALE‘ingiusta detenzione, subita in regime di custodia cautelare in ,t carcere, peraltro ki regime gt art. 41 bis o.p., dal 30.7.2015 al 10.4.2018 (pari a 985 giorni), in esecuzione RAGIONE_SOCIALE‘ordinanza datata 30.3.2015 emessa dal Gip del locale Tribunale, in quanto gravemente indiziato dei reati di cui agli artt. 110, 575, 577 n. 3 e art. 7 I. n. 203 del 1991; artt. 81, 110, 61 n. 2 cod.pen., art. 2 4 dl. n. 895 del 1967, art. 23 comma 1, 3, 4 d.l. n. 110 del 1975, art. 7 I. n. 203 del 1991 (omicidio aggravato, commesso in concorso /in danno di COGNOME NOME).
Quanto al merito, con sentenza del 10.4.2018 la Corte d’Assise di Catanzaro lo assolveva dai reati contestatigli per non aver commesso il fatto; con sentenza RAGIONE_SOCIALE‘1.4.2021, irrevocabile il 5.7.2022, la Corte d’Assise d’appello di Catanzaro confermava la predetta sentenza che diveniva irrevocabile a seguito RAGIONE_SOCIALEa pronuncia di inammissibilità del ricorso per cassazione proposto dalla Procura Generale di Catanzaro.
1.1. Il giudice RAGIONE_SOCIALEa riparazione ha rigettato la domanda, ritenendo sussistente la condotta ostativa RAGIONE_SOCIALE‘indagato, concretatasi nell’incontro avvenuto e documentato in data 17.9.2011, alle ore 10 e 48, tra COGNOME NOME e COGNOME NOME, soggetto coindagato per il medesimo fatto, caratterizzato da modalità e cautele sospette, per di più svoltosi il giorno prima RAGIONE_SOCIALE‘omicidio di COGNOME NOME. Ha altresì valutato la circostanza che il COGNOME é stato latitante all’atto di esecuzione RAGIONE_SOCIALEa misura per quattro mesi.
Avverso tale provvedimento, propone ricorso per cassazione, a mezzo del proprio difensore di fiducia, COGNOME NOME / deducendo un motivo di seguito enunciato nei limi strettamente necessari per la motivazione, come disposto dall’art. 173, comma 1, disp. Att., cod. proc. pen.
Con detto motivo deduce la violazione e l’erronea applicazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 314 cod.proc.pen. e la mancanza RAGIONE_SOCIALEa motivazione ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod.proc.pen.
Si assume che il giudice RAGIONE_SOCIALEa riparazione COGNOME ritenuto la colpa grave del COGNOME fondandola su 1) la partecipazione ad un incontro con il COGNOME il giorno prima RAGIONE_SOCIALE‘omicidio del COGNOME; 2) lo stato di latitanza all’atto di esecuzione RAGIONE_SOCIALE misura.
A.6iguardo si rileva che il materiale probatorio su cui é intervenuta la sentenza assolutoria é sostanzialmente il medesimo in relazione al quale veniva ritenuta la
gravità indiziaria a carico del COGNOME, con conseguente emissione RAGIONE_SOCIALEa misura cautelare, e che il tema centrale, diversamente valutato, é dunque quello del riscontro RAGIONE_SOCIALEe dichiarazioni rese dal collaboratore di giustizia COGNOME che i giudici del merito ritenevano probatoriamente inconsistenti rispetto al fatto reato contestato.
Si argomenta altresì che tale discrasia tra la valutazione del giudice RAGIONE_SOCIALEa misura e quella del giudice di merito non possa certamente essere addebitabile al COGNOME ma deriva invece da un’errata valutazione ab originèidèl AVV_NOTAIO sulla legittimità e consistenza del riscontro individuato.
In particolare ) non vi era alcuna indicazione che detto incontro fosse immediatamente e logicamente correlabile all’omicidio avvenuto il giorno dopo e tale mancanza di connessione era immediatamente percepibile prima RAGIONE_SOCIALE‘applicazione RAGIONE_SOCIALEa misura.
Si rileva quindi che l’errore di valutazione del Gip non é in alcun modo addebitabile a colpa grave del COGNOME alla luce RAGIONE_SOCIALE‘assoluta neutralità del dato investigativo RAGIONE_SOCIALE‘incontro.
Anche a voler considerare la condotta del COGNOME, si rileva che la frequentazione di soggetti poi coinvolti in fatti reato non assume di per sé rilevanza, se non emergono elementi che possano direttamente correlare dette frequentazioni allo specifico fatto reato contestato.
Inoltre COGNOME NOME risultava essere in rapporto di parentela con il COGNOME, essendo la moglie del ricorrente cugina del coimputato, sicché già tale circostanza ne giustificava la frequentazione.
Quanto al fatto che il COGNOME si fosse reso irreperibile all’atto di esecuzione RAGIONE_SOCIALE misura, alla luce RAGIONE_SOCIALEa giurisprudenza di legittimità, si tratta di elemento che d per sé non é integrativo RAGIONE_SOCIALEa colpa grave.
Inoltre l’ordinanza impugnata ignora completamente la condotta 4 . ~ -, 7 4 t t A Ct I t COGNOME 17 £ t, COGNOME T/zt l’o 17/ successiva all’applicazione RAGIONE_SOCIALEa misur ;TI -qùale – hón–g- a negare l’addebito ma aveva chiesto un confronto sia con COGNOME che con COGNOME, atto istruttorio che i se disposto / avrebbe evitato il protrarsi RAGIONE_SOCIALEa detenzione.
In via gradata si rileva che l’ordinanza impugnata non ha tenuto in minima considerazione l’ipotesi di una c.d. colpa lieve ed inoltre non si é dato conto RAGIONE_SOCIALE‘incidenza RAGIONE_SOCIALEa condotta nella causazione del provvedimento restrittivo RAGIONE_SOCIALEa libertà personale.
Il Procuratore generale presso la Corte di Cassazione ha rassegNOME conclusioni scritte con cui ha chiesto il rigetto del ricorso.
Il RAGIONE_SOCIALE ha depositato memoria con la quale ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità 9 in subordine / rigettarsi il ricorso. 4,
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso é infondato.
Giova premettere che nel procedimento per la riparazione RAGIONE_SOCIALE‘ingiusta detenzione, il sindacato del giudice di legittimità sull’ordinanza che definisce i procedimento per la riparazione RAGIONE_SOCIALE‘ingiusta detenzione è limitato alla correttezza del procedimento logico-giuridico con cui il giudice è pervenuto ad accertare o negare i presupposti per l’ottenimento del beneficio. Resta invece nelle esclusive attribuzioni del giudice di merito, che è .tenuto a motivare adeguatamente e logicamente il suo convincimento, la valutazione sull’esistenza e la gravità RAGIONE_SOCIALEa colpa o sull’esistenza del dolo (Sez. U., n. 51779 del 28 novembre 2013, Rv. 257606).
L’ art. 314, comma 1, cod.proc.pen. prevede al primo comma che “chi è stato prosciolto con sentenza irrevocabile perché il fatto non sussiste, per non aver commesso il fatto, perché il fatto non costituisce reato o non è previsto dalla legge come reato, ha diritto a un’equa riparazione per la custodia cautelare subita, qualora non vi abbia dato o concorso a darvi causa per dolo o colpa grave”
In tema di equa riparazione per ingiusta detenzione, dunque, rappresenta causa impeditiva all’affermazione del diritto alla riparazione l’avere l’interessato dat causa, per dolo o per colpa grave, all’instaurazione o al mantenimento RAGIONE_SOCIALEa custodia cautelare (art. 314, comma 1, ultima parte, cod. proc. pen.); l’assenza di tale causa, costituendo condizione necessaria al sorgere del diritto all’equa riparazione, deve essere accertata d’ufficio dal giudice, indipendentemente dalla deduzione RAGIONE_SOCIALEa parte (cfr. sul punto Qatg Sez. 4, n. 34181 del 5/11/2002, Rv. 226004). In proposito, le Sezioni Unite di questa Corte hanno da tempo precisato che, in tema di presupposti per la riparazione RAGIONE_SOCIALE‘ingiusta detenzione, deve intendersi dolosa – e conseguentemente idonea ad escludere la sussistenza del diritto all’indennizzo, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 314, comma 1, cod. proc. pen. – non solo la condotta volta alla realizzazione di un evento voluto e rappresentato nei suoi termini fattuali, sia esso confliggente o meno con una prescrizione di legge, ma anche la condotta consapevole e volontaria i cui esiti, valutati dal giudice del procedimento riparatorio con il parametro RAGIONE_SOCIALE‘ “id quod plerunnque accidit” secondo le regole di esperienza comunemente accettate, siano tali da creare una situazione di allarme sociale e di doveroso intervento RAGIONE_SOCIALE‘autorità giudiziaria a tutela RAGIONE_SOCIALEa comunità, ragionevolmente ritenuta in pericolo (Sez. U. n. 43 del 13.12.1995, Rv. 203637).
Deve altresì rilevarsi come il giudice, nell’accertare la sussistenza o meno RAGIONE_SOCIALEa condizione ostativa al riconoscimento del diritto all’equa riparazione per ingiusta
detenzione, consistente nell’incidenza causale del dolo o RAGIONE_SOCIALEa colpa grave RAGIONE_SOCIALE‘interessato rispetto all’applicazione del provvedimento di custodia cautelare, deve valutare la condotta tenuta dal predetto sia anteriormente che successivamente alla sottoposizione alla misura e, più in generale, al momento RAGIONE_SOCIALEa legale conoscenza RAGIONE_SOCIALEa pendenza di un procedimento a suo carico; il giudice di merito deve, in modo autonomo e in modo completo, apprezzare tutti gli elementi probatori a sua disposizione e rilevare, se la condotta tenuta dal richiedente abbia ingenerato o contribuito a ingenerare, nell’autorità procedente, la falsa apparenza RAGIONE_SOCIALEa configurabilità RAGIONE_SOCIALEa stessa come illecito penale, dando luogo alla detenzione con rapporto di causa ad effetto (Sez. U, 27/05/2010, n.32383, RV. 247664).
Fatte queste premesse, l’ordinanza impugnata ha fatto corretta applicazione dei principi dianzi enunciati.
Ed invero, la Corte territoriale, dopo aver enucleato il compendio probatorio posto a fondamento del titolo cautelare, in larga parte basato sulle dichiarazioni del collaboratore di giustizia COGNOME NOME, ha nuovamente analizzato tale compendio all’esito RAGIONE_SOCIALEa sentenza assolutoria RAGIONE_SOCIALEa Corte d’assise di Catanzaro che ha assolto il COGNOME dai reati contestatigli, ritenendo la chiamata in correità – del COGNOME, oltre che generica, priva di riscontri oggettivi ed in conclusione ambigui gli elementi di prova a sostegno RAGIONE_SOCIALEa partecipazione del COGNOME all’omicidio di NOME.
Così epurate le emergenze processuali alla luce del giudizio assolutorio, la Corte di merito ha quindi individuato quale condotta ritenuta, ostativa l’incontro tE · t I . A’ -7 RAGIONE_SOCIALE‘istante in data 17.9.2011 con COGNOME NOMENOME che /no r ‘escluso – díTgiudice RAGIONE_SOCIALEa cognizione, pur se valutato non univocamente ascrivibile alla preordinazione del progetto omicidiario ai danni di COGNOME NOME, nell’ottica ex ante del giudice RAGIONE_SOCIALEa cautela, è stato esamiNOME non già isolatamente bensì nella sua collocazione cronologica e logica in quanto tenutosi proprio il giorno prima RAGIONE_SOCIALE‘omicidio.
Detto incontro,avvenuto e documentato alle ore 10 e 48, era connotato da peculiari cautele e precauzioni, ovvero evitando contatti diretti tra i due partecipanti, utilizzando come mediatore il gestore del bar, e lasciando i telefoni cellulari sul davanzale di una finestra per poi allontanarsi per parlare, e ciò con il chiaro intento di evitare di essere intercettati, modalità queste che hanno peraltro caratterizzato anche gli incontri che nell’immediatezza sono seguiti, avvenuti anche questi con soggetti poi risultati imputati e condannati per il medesimo fatto onnicidiario.
Ebbene tale condotta x correttamente è stato ritenuta dalla Corte territoriale v A, quantomeno tcpme. condotta di frequentazione ambigua e sinergica rispetto alla
detenzione, in applicazione del principio secondo cui in tema di riparazione per ingiusta detenzione, le “frequentazioni ambigue” con soggetti condannati nel medesimo o in diverso procedimento sono ostative al risarcimento, quale comportamento gravemente colposo del richiedente ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 314 cod. proc. pen., a condizione che emerga, quanto meno, una concausalità rispetto all’adozione, nei suoi confronti, del provvedimento applicativo RAGIONE_SOCIALEa custodia cautelare (Sez 4 n.850 del 28/09/2021, dep. 2022, Rv. NUMERO_DOCUMENTO).
Oltre a tale condotta, la Corte territoriale ha altresì valorizzato lo stato latitanza del COGNOME, protrattosi per quattro mesi, che di per sé integrerebbe una condotta di colpa grave.
A riguardo, se non può sottacersi che in tema di riparazione per l’ingiusta detenzione, la decisione RAGIONE_SOCIALE‘imputato di sottrarsi alla cattura e di darsi all latitanza non costituisce di per sé elemento per l’individuazione RAGIONE_SOCIALEa colpa grave di cui all’art. 314, comma 1, cod. proc. pen. (Sez. 4, n. 39529 del 09/05/2014, Rv. 261404), tuttavia tale condotta nella specie si salda e va letta unitamente all’altra condotta esaminata e ciò nell’ottica RAGIONE_SOCIALE‘idoneità a trarre in error l’autorità giudiziaria in ordine alla configurabilità RAGIONE_SOCIALE‘illecito penale con rappor di causa ad effetto.
In conclusione il ricorso va rigettato. Segue la condanna del ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALEe spese processuali. Non si ritiene di dover procedere alla liquidazione RAGIONE_SOCIALEe spese sostenute dal RAGIONE_SOCIALE resistente, cui conseguirebbe la condanna del ricorrente alla rifusione RAGIONE_SOCIALEe stesse. La memoria depositata, infatti, si limita a riportare principi giurisprudenziali in materia di riparazione ingiusta detenzione senza confrontarsi con i motivi di ricorso, sicché non può dirsi che l’Avvocatura RAGIONE_SOCIALEo Stato abbia effettivamente esplicato, nei modi e nei limiti consentiti, un’attività diretta a contrastare la pretesa del ricorre (sull’argomento, con riferimento alle spese sostenute nel giudizio di legittimità dalla parte civile, cfr. Sez. U, n. 877 del 14/07/2022, dep. 2023, COGNOME, Rv. 283886; Sez. U., n. 5466, del 28/01/2004, Gallo, Rv. 226716; Sez. 4, n. 36535 del 15/09/2021, A., Rv. 281923; Sez. 3, n. 27987 del 24/03/2021, G., Rv. 281713).
PQM
etta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALEe spese processuali. Nulla per le spese in favore del RAGIONE_SOCIALE resistente.
Così deciso in Roma, il 30.9.2025