Sentenza di Cassazione Penale Sez. 4 Num. 13537 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 4 Num. 13537 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME
Data Udienza: 21/11/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a CANOSA DI PUGLIA il 23/01/1992
avverso l’ordinanza del 13/08/2024 della CORTE APPELLO di BARI
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME lette/sentite le conclusioni del PG
RITENUTO IN FATTO
La Corte di appello di Bari ha rigettato la domanda di riparazione proposta da COGNOME NOME per l’ingiusta detenzione sofferta in forza di ordinanza di custod cautelare, eseguita il 02/12/2013, per plurime cessioni di stupefacenti.
1.2. In data 12/12/2013, la misura detentiva veniva revocata e sostituita co l’obbligo di firma; misura non detentiva che era, infine, revocata per cessazion delle esigenze cautelari. L’imputato veniva assolto in data 05/12/2016 per insussistenza del fatto, con sentenza confermata dalla Corte di appello di Bari i data 23/05/2019.
Il Giudice della riparazione ha ravvisato la colpa ostativa nei numerosi contatti con pregiudicati nell’ambito dello spaccio e con assuntori di stupefacenti.
Avverso l’ordinanza del Giudice della riparazione propone ricorso il difensore del Larovere, fondandolo su un unico motivo con cui deduce violazione di legge, vizio di motivazione, nonché erronea valutazione di circostanze e fatti estranei al presente procedura. La Corte territoriale ha ignorato che l’istante è stato asso con la formula “perché il fatto non sussiste”. Non può esistere l’errore su un fa che non esiste. Alcuni coimputati interlocutori dell’istante sono stati anch’e assolti.
Con memoria tempestivamente depositata, l’Avvocatura generale dello Stato, nell’interesse del Ministero dell’Economia e delle Finanze, ha chiesto il rige del ricorso.
Con requisitoria scritta, il Procuratore generale ha chiesto che sia dichiarat l’inammissibilità del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è inammissibile perché manifestamente infondato, meramente contestativo e privo di confronto con il provvedimento impugnato. La mancanza di specificità del ricorso, invero, va valutata e ritenuta non solo per la sua generic intesa come indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell’impugnazione, dal momento che quest’ultima non può ignorare le esplicitazioni del giudice censurato senza cadere nel vizio di aspecificità che conduce, a norma dell’art. 591 comma 1, lett. c) cod. proc. pen., alla inammissibilità della
impugnazione (ex multis, Sez. 5, n. 28011 del 15/2/2013, COGNOME, Rv. 255568; Sez. 4, n. 18826 del 9/2/2012, COGNOME, Rv. 253849; Sez. 2, n. 19951 del 15/5/2008, COGNOME, Rv. 240109).
In definitiva, il giudizio per la riparazione dell’ingiusta detenzione è del t autonomo rispetto al giudizio penale di cognizione, impegnando piani di indagine diversi che possono condurre a conclusioni del tutto differenti sulla base dello stess materiale probatorio acquisito agli atti: ciò sia in considerazione del diverso ogget di accertamento (nel giudizio penale, la condotta di reato; nel giudizio di riparazion la condotta gravemente colposa o dolosa causalmente rilevante ai fini della misura cautelare), sia in considerazione delle diverse regole di giudizio (applicandosi sol in sede penale la regola dell’a/ di là di ogni ragionevole dubbio ed una serie di limitazioni probatorie).
Occorre premettere che, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, in tema di riparazione per l’ingiusta detenzione, giudice di merito, per verificare se chi l’ha patita vi abbia dato o concorso a da causa con dolo o colpa grave, deve apprezzare, in modo autonomo e completo, tutti gli elementi probatori disponibili, con particolare riferimento alla sussistenza condotte che rivelino eclatante o macroscopica negligenza, imprudenza o violazione di leggi o regolamenti, fornendo del convincimento conseguito motivazione, che, se adeguata e congrua, è incensurabile in sede di legittimità (Sez. U, n. 34559 de 26/06/2002, COGNOME, Rv. 222263). Si è, inoltre, precisato che il giudice dell riparazione, per stabilire se chi l’ha patita vi abbia dato o abbia concorso a d causa con dolo o colpa grave, deve valutare tutti gli elementi probatori disponibil al fine di stabilire, con valutazione ex ante e secondo un iter logico motivazionale del tutto autonomo rispetto a quello seguito nel processo di merito – non se tal condotta integri gli estremi di reato, ma solo se sia stata il presupposto che ab ingenerato, ancorché in presenza di errore dell’autorità procedente, la fal apparenza della sua configurabilità come illecito penale (Sez. 4, n. 3359 del 22/09/2016, dep. 2017, La COGNOME, Rv. 268952). Per decidere se l’imputato abbia dato causa per dolo o colpa grave alla misura cautelare, deve essere valutato i comportamento dell’interessato alla luce del quadro indiziario su cui si è fondato i titolo cautelare, sempre che gli elementi indiziari non siano stati dichiar assolutamente inutilizzabili ovvero siano stati esclusi o neutralizzati nella l valenza nel giudizio di assoluzione (Sez. 4, n. 41396 del 15/09/2016, Piccolo, Rv. 268238). Corte di Cassazione – copia non ufficiale
Tanto premesso, il Giudice della riparazione ha ritenuto ostativa all’indennizzo, perché connotata da colpa grave, la condotta dell’istante rappresentata dal suo
coinvolgimento in un contesto criminale dedito a traffici illeciti, dalle frequentazioni definite «improprie e pericolose», dai numerosi contatti con pregiudicati inseriti nell’ambito dello spaccio di sostanze stupefacenti, com NOME COGNOME (Soldino), e con gli assuntori di stupefacenti; contatti ripetu anche in orari notturni, la cui natura l’istante non ha mai chiarito, né fatto og di spiegazioni che dessero un compiuto senso lecito a tali appuntamenti e contatti.
Si tratta di decisione che si pone nel solco della giurisprudenza di legittimi avendo essa correttamente applicato il principio, reiteratamente affermato da questa Corte, secondo cui, in tema di riparazione per l’ingiusta detenzione, frequentazioni ambigue con soggetti pregiudicati possono integrare un comportamento gravemente colposo, ostativo al riconoscimento del diritto all’indennizzo, purché siano accompagnate dalla consapevolezza che trattasi di soggetti coinvolti in traffici illeciti e non siano assolutamente necessitate (Sez. 29550 del 05/06/2019, COGNOME Alfredo, Rv. 277475); integra invero gli estremi della colpa grave ostativa al riconoscimento del diritto, la condotta di chi, nei r contestati in concorso, abbia tenuto, consapevole dell’attività criminale altr comportamenti percepibili come indicativi di una sua contiguità (Sez. 4, n. 7956 del 20/10/2020, dep. 2021, COGNOME NOME, Rv. 280547).
In sostanza, considerato che la valutazione del giudice della riparazione deve essere formulata ex ante, sulla base degli elementi in possesso al momento dell’adozione della cautela, la ragionevole apparenza del coinvolgimento nell’attivit illecita è stata desunta dalla frequentazione di soggetti coinvolti nella medesi attività che, sia pur dichiarata priva di rilevanza penale, non è stata esclusa Giudice della cognizione.
Alia declaratoria di inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, nonché la rifusione delle spese sostenute dal Ministero resistente, che vengono liquidate in complessivi euro 1.000,00.
P.Q.M.
Dichiara il ricorso inammissibile e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende nonché alla rifusione delle spese sostenute dal Ministero resistente, che liquida in complessivi euro 1.000,00.
Così deciso il 21 novembre 2024 Il Consigliere estensore COGNOME