Sentenza di Cassazione Penale Sez. 4 Num. 13537 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 4 Num. 13537 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME
Data Udienza: 21/11/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a CANOSA DI PUGLIA il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 13/08/2024 RAGIONE_SOCIALEa CORTE APPELLO di BARI
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; lette/sentite le conclusioni del PG
RITENUTO IN FATTO
La Corte di appello di Bari ha rigettato la domanda di riparazione proposta da NOME NOMENOME per l’ingiusta detenzione sofferta in forza di ordinanza di custod cautelare, eseguita il 02/12/2013, per plurime cessioni di stupefacenti.
1.2. In data 12/12/2013, la misura detentiva veniva revocata e sostituita co l’obbligo di firma; misura non detentiva che era, infine, revocata per cessazion RAGIONE_SOCIALEe esigenze cautelari. L’imputato veniva assolto in data 05/12/2016 per insussistenza del fatto, con sentenza confermata dalla Corte di appello di Bari i data 23/05/2019.
Il Giudice RAGIONE_SOCIALEa riparazione ha ravvisato la colpa ostativa nei numerosi contatti con pregiudicati nell’ambito RAGIONE_SOCIALEo spaccio e con assuntori di stupefacenti.
Avverso l’ordinanza del Giudice RAGIONE_SOCIALEa riparazione propone ricorso il difensore del NOME, fondandolo su un unico motivo con cui deduce violazione di legge, vizio di motivazione, nonché erronea valutazione di circostanze e fatti estranei al presente procedura. La Corte territoriale ha ignorato che l’istante è stato asso con la formula “perché il fatto non sussiste”. Non può esistere l’errore su un fa che non esiste. Alcuni coimputati interlocutori RAGIONE_SOCIALE‘istante sono stati anch’e assolti.
Con memoria tempestivamente depositata, l’Avvocatura generale RAGIONE_SOCIALEo Stato, nell’interesse del RAGIONE_SOCIALE, ha chiesto il rige del ricorso.
Con requisitoria scritta, il Procuratore generale ha chiesto che sia dichiarat l’inammissibilità del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è inammissibile perché manifestamente infondato, meramente contestativo e privo di confronto con il provvedimento impugnato. La mancanza di specificità del ricorso, invero, va valutata e ritenuta non solo per la sua generic intesa come indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento RAGIONE_SOCIALE‘impugnazione, dal momento che quest’ultima non può ignorare le esplicitazioni del giudice censurato senza cadere nel vizio di aspecificità che conduce, a norma RAGIONE_SOCIALE‘art. 591 comma 1, lett. c) cod. proc. pen., alla inammissibilità RAGIONE_SOCIALEa
impugnazione (ex multis, Sez. 5, n. 28011 del 15/2/2013, Sammarco, Rv. 255568; Sez. 4, n. 18826 del 9/2/2012, COGNOME, Rv. 253849; Sez. 2, n. 19951 del 15/5/2008, COGNOME, Rv. 240109).
In definitiva, il giudizio per la riparazione RAGIONE_SOCIALE‘ingiusta detenzione è del t autonomo rispetto al giudizio penale di cognizione, impegnando piani di indagine diversi che possono condurre a conclusioni del tutto differenti sulla base RAGIONE_SOCIALEo stess materiale probatorio acquisito agli atti: ciò sia in considerazione del diverso ogget di accertamento (nel giudizio penale, la condotta di reato; nel giudizio di riparazion la condotta gravemente colposa o dolosa causalmente rilevante ai fini RAGIONE_SOCIALEa misura cautelare), sia in considerazione RAGIONE_SOCIALEe diverse regole di giudizio (applicandosi sol in sede penale la regola RAGIONE_SOCIALE‘a/ di là di ogni ragionevole dubbio ed una serie di limitazioni probatorie).
Occorre premettere che, secondo il consolidato orientamento RAGIONE_SOCIALEa giurisprudenza di legittimità, in tema di riparazione per l’ingiusta detenzione, giudice di merito, per verificare se chi l’ha patita vi abbia dato o concorso a da causa con dolo o colpa grave, deve apprezzare, in modo autonomo e completo, tutti gli elementi probatori disponibili, con particolare riferimento alla sussistenza condotte che rivelino eclatante o macroscopica negligenza, imprudenza o violazione di leggi o regolamenti, fornendo del convincimento conseguito motivazione, che, se adeguata e congrua, è incensurabile in sede di legittimità (Sez. U, n. 34559 de 26/06/2002, De Benedictis, Rv. 222263). Si è, inoltre, precisato che il giudice RAGIONE_SOCIALE riparazione, per stabilire se chi l’ha patita vi abbia dato o abbia concorso a d causa con dolo o colpa grave, deve valutare tutti gli elementi probatori disponibil al fine di stabilire, con valutazione ex ante e secondo un iter logico motivazionale del tutto autonomo rispetto a quello seguito nel processo di merito – non se tal condotta integri gli estremi di reato, ma solo se sia stata il presupposto che ab ingenerato, ancorché in presenza di errore RAGIONE_SOCIALE‘autorità procedente, la fal apparenza RAGIONE_SOCIALEa sua configurabilità come illecito penale (Sez. 4, n. 3359 del 22/09/2016, dep. 2017, La Fornara, Rv. 268952). Per decidere se l’imputato abbia dato causa per dolo o colpa grave alla misura cautelare, deve essere valutato i comportamento RAGIONE_SOCIALE‘interessato alla luce del quadro indiziario su cui si è fondato i titolo cautelare, sempre che gli elementi indiziari non siano stati dichiar assolutamente inutilizzabili ovvero siano stati esclusi o neutralizzati nella l valenza nel giudizio di assoluzione (Sez. 4, n. 41396 del 15/09/2016, COGNOME, Rv. 268238). Corte di Cassazione – copia non ufficiale
Tanto premesso, il Giudice RAGIONE_SOCIALEa riparazione ha ritenuto ostativa all’indennizzo, perché connotata da colpa grave, la condotta RAGIONE_SOCIALE‘istante rappresentata dal suo
coinvolgimento in un contesto criminale dedito a traffici illeciti, dalle frequentazioni definite «improprie e pericolose», dai numerosi contatti con pregiudicati inseriti nell’ambito RAGIONE_SOCIALEo spaccio di sostanze stupefacenti, com NOME COGNOME (Soldino), e con gli assuntori di stupefacenti; contatti ripetu anche in orari notturni, la cui natura l’istante non ha mai chiarito, né fatto og di spiegazioni che dessero un compiuto senso lecito a tali appuntamenti e contatti.
Si tratta di decisione che si pone nel solco RAGIONE_SOCIALEa giurisprudenza di legittimi avendo essa correttamente applicato il principio, reiteratamente affermato da questa Corte, secondo cui, in tema di riparazione per l’ingiusta detenzione, frequentazioni ambigue con soggetti pregiudicati possono integrare un comportamento gravemente colposo, ostativo al riconoscimento del diritto all’indennizzo, purché siano accompagnate dalla consapevolezza che trattasi di soggetti coinvolti in traffici illeciti e non siano assolutamente necessitate (Sez. 29550 del 05/06/2019, COGNOME NOME, Rv. 277475); integra invero gli estremi RAGIONE_SOCIALEa colpa grave ostativa al riconoscimento del diritto, la condotta di chi, nei r contestati in concorso, abbia tenuto, consapevole RAGIONE_SOCIALE‘attività criminale altr comportamenti percepibili come indicativi di una sua contiguità (Sez. 4, n. 7956 del 20/10/2020, dep. 2021, COGNOME NOME, Rv. 280547).
In sostanza, considerato che la valutazione del giudice RAGIONE_SOCIALEa riparazione deve essere formulata ex ante, sulla base degli elementi in possesso al momento RAGIONE_SOCIALE‘adozione RAGIONE_SOCIALEa cautela, la ragionevole apparenza del coinvolgimento nell’attivit illecita è stata desunta dalla frequentazione di soggetti coinvolti nella medesi attività che, sia pur dichiarata priva di rilevanza penale, non è stata esclusa Giudice RAGIONE_SOCIALEa cognizione.
Alia declaratoria di inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALEe spese processuali e RAGIONE_SOCIALEa somma di euro tremila in favore RAGIONE_SOCIALEa Cassa RAGIONE_SOCIALEe ammende, nonché la rifusione RAGIONE_SOCIALEe spese sostenute dal RAGIONE_SOCIALE resistente, che vengono liquidate in complessivi euro 1.000,00.
P.Q.M.
Dichiara il ricorso inammissibile e condanna il ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALEe spese processuali e RAGIONE_SOCIALEa somma di euro tremila in favore RAGIONE_SOCIALEa Cassa RAGIONE_SOCIALEe ammende nonché alla rifusione RAGIONE_SOCIALEe spese sostenute dal RAGIONE_SOCIALE resistente, che liquida in complessivi euro 1.000,00.
Così deciso il 21 novembre 2024 Il Consigliere estensore COGNOME