Sentenza di Cassazione Penale Sez. 4 Num. 45307 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 4 Num. 45307 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 26/10/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME NOME ROMA il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 27/02/2023 della CORTE APPELLO di ROMA
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; lette le conclusioni del PG che ha chiesto il rigetto del ricorso
RITENUTO IN F’ATTO
La Corte d’Appello di Roma, con ordinanza del 14 marzo 2023, rigettava l’istanza di riparazione avanzata da COGNOME NOME per l’ingiusta detenzione carceraria subita dall’8.3.2018 al 16.1.2020 per il reato di cui all’art. 74 DPR 309/1990 da cui era stato assolto ex art. 530, comma 1, per non aver commesso il fatto.
L’istante, a mezzo del proprio difensore di fiducia, propone ricorso per cassazione.
Con unico motivo, il ricorrente lamenta, ex art. 606, c. 1, lett. e), cod.proc.pen., vizio di motivazione in ordine alla riconosciuta sussistenza della colpa grave, in quanto il provvedimento impugNOME aveva fatto riferimento ad una inammissibile rilettura del compendio indiziario, consistente in intercettazioni che erano state invece considerate nella sentenza assolutoria del Tribunale del tutto prive di ogni c:onducenza in ordine alla dimostrazione della penale responsabilità. La Corte aveva fornito una interpretazione in chiave accusatoria RAGIONE_SOCIALE intercettazioni che il COGNOME aveva intrattenuto in carcere con lo zio, accusato di essere il promotore del sodalizio, ravvisandone la prova di condotte dolose del COGNOME che avrebbero indotto in errore il GIP. Inoltre, la motivazione del Tribunale era altresì illogica e contraddittor perché non aveva tenuto conto che, nel caso di specie, si è di fronte ad un caso di ingiustizia formale, poiché era stato accertato con decisione irrevocabile che il provvedimento che aveva disposto la misura era stato emaNOME in assenza dei presupposti, e che il Tribunale aveva emesso un giudizio assolutorio sulla base RAGIONE_SOCIALE stesse risultanze indiziarie che erano state acquisite durante le indagini preliminari e sulle quali, appunto, si era basata l’ordinanza restrittiva della libertà personale.
Il Procuratore generale, con requisitoria scritta ritualmente presentata, ha concluso per il rigetto del ricorso.
Si è costituito il RAGIONE_SOCIALE, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, che ha concluso per il rigetto del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è infondato, e pertanto deve essere rigettato.
Occorre richiamare il principio fondamentale che disciplina l’accertamento in tema di riparazione per ingiusta detenzione. Il giudice di merito, infatti, per stabilire se c ha patito l’ingiusta detenzione vi abbia dato o abbia concorso a darvi causa con dolo o colpa grave, deve valutare tutti gli elementi probatori disponibili, al fine di stabili
con valutazione ex ente e secondo un iter logico-motivazionale del tutto autonomo rispetto a quello seguito nel processo di merito – non se tale condotta integri gli estremi di reato, ma solo se sia stata il presupposto che abbia ingenerato, ancorché in presenza di errore dell’autorità procedente, la falsa apparenza della sua configurabilità come illecito penale (Sez. 4, n. 3359 del 22 settembre 2016, La Fornara, Rv. 268952; Sez. 4, n. 9212 del 13 novembre 2013, COGNOME, Rv. 259082; Sez. Un., n. 34559 del 26 giugno 2002, COGNOME, Rv. 222263).
Va inoltre ricordato che, per giurisprudenza consolidata, in particolare, la condizione ostativa al riconoscimento del diritto all’indennizzo può essere integrata dalle frequentazioni ambigue con soggetti gravati da specifici precedenti penali o coinvolti in traffici illeciti, purché il giudice della riparazione fornisca adeguata motivazio della loro oggettiva idoneità ad essere interpretate come indizi di complicità, in rapporto al tipo e alla qualità dei collegamenti con tali persone, così da essere poste quanto meno in una relazione di concausalità con il provvedimento restrittivo adottato (Sez. 3, n. 39199 del 1 luglio 2014, COGNOME, Rv. 260397; Sez. 4, n. 8914 del 18 dicembre 2014, COGNOME, Rv. 262436).
3. Ciò premesso, il provvedimento impugNOME valorizza la circostanza che il ricorrente, precedentemente arrestato e poi condanNOME con sentenza del GUP presso il Tribunale di Tivoli dell’8.11.2016 per il possesso di 1 kg di sostanza .stupefacente di tipo cocaina, era stato intercettato durante la detenzione, e tanto aveva permesso l’acquisizione di plurimi colloqui con lo zio del COGNOME, tale COGNOME, un pregiudicato cui era stato riconosciuto il ruolo di promotore nel reato associativo accertato. La Corte territoriale analizza quindi specifici passaggi RAGIONE_SOCIALE conversazioni intercettate nei colloqui in carcere tra il ricorrente e lo zio, precisando che era stato medesimo ricorrente ad aver ammesso di aver chiesto aiuto allo zio nella riscossione di crediti che vantava per questioni connesse alla cessione di stupefacenti; che lo zio gli aveva espressamente chiesto se voleva che una persona fosse picchiata; aveva inoltre ammesso che lo zio gli aveva detto che avrebbe fatto sparire il suo cellulare perchè pensava che all’interno vi fossero le prove della attività di. spaccio. I provvedimento impugNOME sottolinea inoltre l’esistenza di condotte dirette alla sottrazione di prove, poiché il ricorrente era stato osservato mentre ingoiava bigliettini, generando quanto meno l’apparenza di dar luogo a comunicazioni illecite, nonché ulteriori elementi tratti dalle conversazioni captate, quali la vanteria di utilizzare con i suoi complici un linguaggio cifrato comprensibile solo da lui e un ristretto numero di persone .
Detti passaggi motivazionali sono pienamente rispettosi dei principi ripetutamente affermati da questa Corte di legittimità sopra ricordati e non risultano manifestamente illogici, essendo invece ampiamente esaustivi e coerenti. Il COGNOME aveva intrattenuto plurimi rapporti con lo zio, pregiudicato e poi ritenuto promotore del reato associativo ed aveva inoltre tenuto condotte nonché dato luogo a conversazioni di un tenore che ben poteva ingenerare, in capo alla autorità procedente, la apparenza della sua partecipazione al sodalizio criminoso, poi esclusa dalla sentenza assolutoria.
né la sua illegittimità è stata accertata dal giudice di merito.
Si impone pertanto il rigetto del ricorso, cui segue per legge la condanna del ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese processuali.
Non si ritiene di dover procedere alla liquidazione RAGIONE_SOCIALE spese sostenute dal RAGIONE_SOCIALE resistente. La memoria depositata, infatti, si limita a riportare principi giurisprudenziali in materia di riparazione per ingiusta detenzione senza confrontarsi con i motivi di ricorso, sicché non può dirsi che l’Avvocatura dello Stato abbia effettivamente esplicato, nei modi e nei limiti consentiti, un’attività diretta a contrastare la pretesa del ricorrente (sull’argomento, con riferimento alle spese sostenute nel giudizio di legittimità dalla parte civile, da ultimo, Sez. U, n. 877 del 14/07/2022 dep. 2023, Sacchettino, Rv. 283886; Sez. U., n. 5466, del 28/01/2004, Gallo, Rv. 226716; Sez. 4, n. 36535 del 15/09/2021, A., Rv. 281923; Sez. 3, n. 27987 del 24/03/2021, G., Rv. 281713).
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese processuali. Nulla sulle spese a favore del ministero resistente.
Così deciso in Roma il 26 ottobre 2023 Il Cotsiglir estensore il Presidente