Sentenza di Cassazione Penale Sez. 4 Num. 12723 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 4 Num. 12723 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 28/02/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a POLISTENA il 27/04/1984
avverso l’ordinanza del 14/11/2024 della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIA
udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME
lette le conclusioni del PG, che ha chiesto di rigettare i ricorsi;
letta la memoria depositata dal Ministero dell’Economia e delle Finanze, che ha chiesto di rigettare i ricorse;
letta la memoria depositata dal difensore del ricorrente, Avv. COGNOME nella quale ha insistito per l’accoglimento dell’impugnazione.
RITENUTO IN FATTO
1. Con l’ordinanza indicata in epigrafe, la Corte di appello di Reggi Calabria ha rigettato la domanda di riparazione per ingiusta detenzione formulata da NOME COGNOME per il periodo di custodia cautelare in carcere applicata nei suoi confronti dal 15/03/2011 sino al 18/09/2015 e y da tale data sino al 15/03/2017, per quello trascorso in regime di arre domiciliari; in riferimento a un capo di imputazione ipotizzante il rea previsto dall’art.416bis cod.pen., dal quale era stato definitivamente asso con sentenza della Corte di appello di Reggio Calabria del 19/05/2021.
Ha premesso che l’istante era stato indagato nell’ambito del suddetto procedimento per avere, secondo l’ipotesi accusatoria, svolto il compito d trasmettere i messaggi e le istruzioni ricevute dal capo-cosca NOME COGNOME (suocero dello stesso ricorrente), concernente la gestione economica del sodalizio, al di fuori degli istituti al cui interno lo stesso COGNOME era ris riscuotendo i crediti per suo conto e contribuendo all’attività di infiltra de4tcosca in attività economiche pubbliche e private.
La Corte d’appello, quale giudice adito ai sensi dell’art.3 cod.proc.pen., ha osservato che la domanda non poteva essere accolta, essendo ravvisabile una condotta gravemente colposa in capo al ricorrente da porre in diretto rapporto causale con la detenzione sofferta.
Ha esposto che, nell’ambito della suddetta indagine, era stata svolt un’ampia attività di intercettazione che aveva, in particolare, attenzionat lavori eseguiti dalla RAGIONE_SOCIALE, aggiudicataria di un appalto per completamento di un polo scolastico sito in Polistena e nella quale RAGIONE_SOCIALE era stato intercettato in diversi colloqui aventi quale oggetto prezzi del materiale da fornire da parte dalla ditta COGNOME, rappresentati ag interlocutori come più convenienti; ha esposto che il GIP, sulla base di ta elementi e sulla scorta delle conversazioni intercettate con il suocer attinenti alla riscossione dei crediti dell’impresa e dimostranti un partico attivismo da parte dell’istante – aveva ritenuto sussistente un grave quad indiziario, ritenendo adeguata la sola misura di massimo rigore.
Il giudice della riparazione provvedeva quindi a un ampio riassunto della vicenda processuale, riproducendo integralmente la sentenza – emessa da questa Corte – di annullamento della condanna pronunciata in sede di merito e quella di assoluzione emessa dalla Corte territoriale in sede di rinvi nell’ambito della quale i rapporti con NOME COGNOME erano stati ricondotti una sorta di mera dimensione di tipo aziendalistico.
Il giudice della riparazione ha quindi osservato che dovesse ritenersi indiscussa la consapevolezza in capo all’istante dell’illiceità dei rapp riconducibili al suocero, come ricavabile sia dalla vicenda della GIVAL e sia dall’ingerenza dell’istante nell’episodio delle riscossioni da effettuare ogn del mese, in una conversazione che – per i toni ambigui e allusivi – e idonea a richiamare un contesto di attività illecite; ha quindi ritenuto che condotta del ricorrente dovesse ritenersi gravemente colposa ed eziologicamente rilevante rispetto all’adozione della misura, in quant comprovante una consapevole adesione rispetto agli affari illeciti de suocero; per tali ragioni, rigettando la richiesta di indennizzo.
2. Avverso la predetta ordinanza NOME COGNOME ha proposto due distinti ricorsi per cassazione.
Nel ricorso sottoscritto dall’Avv. NOME COGNOME è stato articolato u unitario motivo di impugnazione, con il quale è stato dedotto – ai sens dell’art.606, comma 1, lett.e), cod.proc.pen. – il vizio di illogicità mani e contraddittorietà in riferimento ai presupposti richiesti per il conseguiment dell’indennizzo per l’ingiusta detenzione.
Ha dedotto che la Corte avrebbe qualificato come gravemente colposi i comportamenti del ricorrente sulla base di mere asserzioni e che, d’altro lat sarebbe caduta in una contraddizione logica nella parte in cui aveva ritenuto che il ricorrente non fosse effettivamente affiliato al sodalizio; ha dedo che la motivazione non avrebbe tenuto conto della sovrapponibilità tra la valutazione degli indizi in sede cautelare e il giudizio accertativo previsto materia di penale responsabilità; per l’effetto, la Corte non avrebbe tenu conto del fatto che in sede dibattimentale non sarebbero emersi elementi nuovi rispetto a quelli già valutati dal giudice della cautela e pera corrispondenti a mere congetture.
Nello specifico, ha dedotto che nella vicenda RAGIONE_SOCIALE la spiegazione offerta dal ricorrente circa la preferenza per la fornitura di calcestruzzo alla soci COGNOME rispondeva a esclusive ragioni di carattere tecnico; mentre, quanto all’episodio legato alle “riscossioni del 25”, il contesto complessivo in cu era inserita la conversazione non era idoneo a far dedurre la consapevolezza in ordine alla sussistenza di un’attività illecita.
Nel ricorso sottoscritto dall’Avv. NOME COGNOME è stato articolato u unitario motivo di impugnazione, con il quale è stata dedotta – ai sens dell’art.606, comma 1, lett.b) ed e), cod.proc.pen. – l’inosservanza di norm processuali stabilite a pena di nullità, inutilizzabilità, inammissibilità
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decadenza e per mancanza assoluta di motivazione, in relazione agli articoli 125 e 314 cod.proc.pen. e 127 Cost..
Ha dedotto che il giudice della riparazione avrebbe valorizzato in senso ostativo gli elementi presi in considerazione dal giudice della cautel omettendo di spiegare in che misura tali elementi di fatto fossero stati idon all’emissione dell’ordinanza applicativa; omettendo, a fronte di una sentenz di assoluzione, di esplicitare in quale modo la condotta dell’istante si sare posta in rapporto sinergico con la detenzione subìta; ha quindi ritenut apodittica la motivazione della Corte territoriale, nella parte in cui era s negato il diritto all’indennizzo unicamente in presenza di condotte poste i essere in modo superficiale e non avveduto.
Il Procuratore Generale ha depositato conclusioni scritte, nelle qual ha chiesto di rigettare i ricorsi.
Il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha depositato memoria nella quale ha chiesto di rigettare i ricorsi.
Il difensore del ricorrente, Avv. COGNOME ha fatto pervenire memoria in replica alle conclusioni del Procuratore Generale, insistend nell’accoglimento dell’impugnazione.
CONSIDERATO IN DIRMO
Va preliminarmente rilevato che, come sopra esposto, in nome e per conto del ricorrente sono stati proposti due distinti ricorsi per cassazion propria volta sottoscritti dagli avvocati nominati quali procuratori speciali sede di originaria istanza.
Deve, quindi, applicarsi il principio espresso in parte motiva da Sez. 4 n. 3620 del 20/11/2008, dep. 2009, COGNOME, Rv. 243645, la quale ha rilevato che «In tema di riparazione per l’ingiusta detenzione, invero, nomina e rappresentanza del difensore per proporre il ricorso per cassazione sono, invero, disciplinate dall’art. 100 c.p.p., (cfr. Cass. S. giugno 2001, COGNOME, RV 219614), che prevede appunto che le parti private diverse dall’imputato possono stare in giudizio “col ministero di difensore, munito di procura speciale conferita con atto pubblico o scrittur privata autenticata dal difensore o da altra persona abilitat Si tratta, pertanto, di verificare, a norma dell’art. 613 c.p.p., comma 2, in proposito Cass. S.U. 9 ottobre 1996, COGNOME, RV 206847), quale difensore sia stato, ai fini della proposizione del ricor
nominato prima» (in senso conforme, Sez. 4, n. 26318 del 06/05/2015, Castiglione, Rv. 263868).
Nel caso di specie, occorre quindi fare riferimento al ricorso presentat dall’Avv. COGNOME, in quanto cronologicamente anteriore, con conseguente inammissibilità del ricorso depositato successivamente.
Ciò posto, il ricorso esaminabile è inammissibile, in quanto manifestamente infondato.
L’unitario motivo posto alla base dell’impugnazione contiene una contestazione in ordine alla correttezza del percorso motivazionale seguito dalla Corte territoriale in punto di valutazione della sussistenza della ca ostativa rappresentata dalla presenza di un comportamento – da parte dell’istante – che abbia concorso a dare luogo alla detenzione con dolo o colpa grave.
Va quindi premesso che la condizione ostativa al riconoscimento del diritto all’indennizzo, rappresentata dall’avere il richiedente dato ca all’ingiusta carcerazione per dolo o colpa grave, deve concretarsi i comportamenti, non esclusi dal giudice della cognizione, di tipo extraprocessuale (grave leggerezza o macroscopica trascuratezza tali da aver dato causa all’imputazione) o processuale (autoincolpazione, silenzio consapevole sull’esistenza di un alibi), in ordine alla cui attribuzi all’interessato e incidenza sulla determinazione della detenzione il giudice tenuto a motivare specificamente (Sez.4, 03/06/2010, n.34656, COGNOME, RV. 248074; Sez.4, 21/10/2014, n.4372/2015, COGNOME, RV. 263197; Sez.3, 05/07/2022, n.28012, COGNOME, RV. 283411); in particolare, il giudice di merito, per stabilire se chi ha patito la detenzione vi abbia dato o ab concorso a darvi causa con dolo o colpa grave, deve valutare tutti gl elementi probatori disponibili, al fine di stabilire, con valutazione ex ante e secondo un iter logico-motivazionale del tutto autonomo rispetto a quello seguito nel processo di merito – non se tale condotta integri gli estremi reato, ma solo se sia stata il presupposto che abbia ingenerato, ancorché i presenza di errore dell’autorità procedente, la falsa apparenza della su configurabilità come illecito penale (Sez.4, 22/09/2016, n.3359/2017, COGNOME, RV. 268952), con particolare riferimento alla commissione di condotte che rivelino eclatante o macroscopica negligenza, imprudenza o violazione di leggi o regolamenti (Sez.4, 05/02/2019, n.27548, COGNOME, RV. 276458).
5. Deve altresì essere ricordato che, sulla base dell’arresto espresso d Sez.U, 13/12/1995, n.43/1996, COGNOME, RV. 203638, nel procedimento per la riparazione dell’ingiusta detenzione è necessario distinguer nettamente l’operazione logica propria del giudice del processo penale, volta all’accertamento della sussistenza di un reato e della sua commissione da parte dell’imputato, da quella propria del giudice della riparazione il qua pur dovendo operare, eventualmente, sullo stesso materiale, deve seguire un iter logico-motivazionale del tutto autonomo, perché è suo compito stabilire non se determinate condotte costituiscano o meno reato, ma se ti t Ali2, queste si E939 poste come fattore condizionante (anche nel concorso dell’altrui errore) alla produzione dell’evento “detenzione”; ed in relazione tale aspetto della decisione egli ha piena ed ampia libertà di esaminare materiale acquisito nel processo, non già per rivalutarlo, bensì al fine controllare la ricorrenza o meno delle condizioni dell’azione (di natur civilistica), sia in senso positivo che negativo, compresa l’eventua sussistenza di una causa di esclusione del diritto alla riparazion derivandone, in diretta conseguenza di tale principio, quello ulteriore in bas al quale il giudice del procedimento di riparazione per ingiusta detenzione può rivalutare fatti emersi nel processo penale, ivi accertati o non esclu ma ciò al solo fine di decidere sulla sussistenza del diritto alla riparaz (Sez.4, 10/6/2010, n.27397, COGNOME, RV. 247867; Sez.4, 14/12/2017, n.3895/2018, P., RV. 271739).
Sulla base di tali considerazioni, ne consegue – contrariamente alla prospettazione difensiva – che non sussiste alcuna contraddizione intrinseca derivante dalla presa d’atto, da parte del giudice della riparazione, de ritenuta irrilevanza penale della condotta ascritta rispetto alla negazio dell’indennizzo in presenza di comportamenti colposi ritenuti direttamente sinergici con la detenzione subìta.
6. Tanto premesso, deve rilevarsi che, in punto di presupposti ostativi al riconoscimento del diritto all’indennizzo previsto dall’art.314 cod.proc.pen. questa Corte ha più volte ribadito che la frequentazione ambigua di soggetti coinvolti in traffici illeciti si presta oggettivamente ad essere interpr come indizio di complicità e può, dunque, integrare la colpa grave ostativa al diritto alla riparazione (Sez. 4, n. 850 del 28/09/2021, dep. 2022, Denar Rv. 282565; Sez. 4, n. 53361 del 21/11/2018, Puro Rv. 274498; Sez. 4, n. 8914 del 18/12/2014, dep. 2015, COGNOME, Rv. 262436; Sez. 4, n. 1235 del 26/11/2013, dep. 2014, COGNOME, Rv. 258610; Sez. 4, n. 9212 del 13/11/2013,
dep. 2014, COGNOME, Rv. 259082; Sez. 4, n. 51722 del 16/10/2013, COGNOME, Rv. 257878); nella maggior parte dei casi citati, si vede proprio in materia di detenzione cautelare disposta nei confronti di persone indagate quali partecipi di associazioni per delinquere, in un ambit investigativo in cui gli intrecci, gli interessi e le connivenze tra s assumono valore altamente indiziario proprio in rapporto ai tratti tipici d delitto associativo.
Dall’esame delle pronunce in cui il principio è stato affermato deve peraltro anche trarsi il limite all’applicazione del medesimo principio; s infatti, in linea astratta, la frequentazione di persone coinvolte in att illecite è condotta idonea a concretare il comportamento ostativo al diritt alla riparazione, deve però anche chiarirsi che non tutte le frequentazion sono tali da integrare la colpa ma solo quelle che (secondo il tenore lettera dell’art.314 cod. proc. pen., a mente del quale rileva il comportamento che, per dolo o colpa grave, abbia dato o concorso a dare causa alla custodia cautelare subita) siano da porre in relazione, quanto meno, di concausalità con il provvedimento restrittivo adottato (Sez. 4, n. 1921 del 20/12/2013, dep. 2014, COGNOME, Rv. 25848601); al giudice della riparazione spetta, dunque, il compito di rilevare il tipo e la qualità di dette frequentazioni, lo scopo di evidenziare l’incidenza del comportamento tenuto sulla determinazione della detenzione (Sez. 4, n. 7956 del 20/10/2020, dep. 2021, COGNOME, Rv. 280547; Sez. 3, n. 39199 del 01/07/2014, COGNOME, Rv. 260397; Sez. 4, n. 34656 del 03/06/2010, COGNOME, Rv. 248074; Sez. 4, n. 8163 del 12/12/2001, COGNOME, Rv. 2209840).
Mentre, in relazione alla materia dei reati associativi, tale presuppost comporta che integra la condizione ostativa della colpa grave la condotta di chi abbia tenuto comportamenti percepibili come indicativi di una sua contiguità al sodalizio criminale, mantenendo con gli appartenenti all’associazione frequentazioni ambigue, tali da far sospettare il dire coinvolgimento nelle attività illecite (Sez. 4, n. 49613 del 19/10/2018, B. Rv. 273996; Sez. 4, n. 574 del 05/12/2024, dep. 2025, COGNOME, Rv. 287302).
Nel caso di specie, deve quindi ritenersi che la motivazione della Corte territoriale si sia adeguatamente confrontata con i predetti princip adottando una motivazione coerente e non palesemente illogica.
Difatti, il giudice della riparazione ha analiticamente preso in esame diversi episodi già analizzati dal giudice della cautela; ovvero le interlocuzi con il COGNOME e il COGNOME nell’ambito della vicenda relativa all’appa
conferito alla RAGIONE_SOCIALE e attinenti alla fornitura di calcestruzzo specificamente e in modo preponderante – quello attinente alle cosiddette “riscossioni del 25”, nell’ambito del quale l’incarico di occuparsi della vice (attinente all’esazione di somme dovute a titolo non accertato) era stat conferito all’odierno ricorrente, fisicamente presente al colloquio.
Si tratta di episodi che sono stati congruamente ritenuti dal giudice del riparazione – pur in presenza del giudizio di cognizione che li ha riten inidonei a configurare una vera e propria affectio societatis -tali da denotare un coinvolgimento non occasionale negli affari gestiti dal suocero.
D’altra parte, aderendo a una lettura che implica la necessità – in tem di frequentazioni ambigue – di un coefficiente psicologico aggiuntivo attinente alla conoscenza dello spessore criminale del soggetto frequentato, la motivazione della Corte deve ritenersi non palesemente illogica anche su tale profilo; atteso che tale conoscenza può essere adeguatamente desunta dal rapporto di affiliazione con il ricorrente e dallo stato di detenzione suocero.
1 Rileva, in riferimento alle deduzioni spiegate dalla difesa, che anch la condizione di mero sospetto derivante dalla frequentazione ambigua è idonea a escludere il diritto alla riparazione, in quanto integra la condizi ostativa della colpa grave la condotta di chi, nei reati associativi, abbia te comportamenti percepibili come indicativi di una sua contiguità al sodalizio criminale, mantenendo con gli appartenenti all’associazione frequentazioni ambigue, tali da far sospettare il diretto coinvolgimento nelle attività ill (Sez. 4, n. 574 del 05/12/2024, dep. 2025, COGNOME, Rv. 287302, cit.)
Alla declaratoria d’inammissibilità dei ricorsi segue la condanna de ricorrente al pagamento delle spese processuali; ed inoltre, alla luce de sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abb proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa d inammissibilità», il ricorrente va condannato al pagamento di una somma che si stima equo determinare in euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Il ricorrente va altresì condannato alla rifusione delle spese del presen grado di giudizio nei confronti del Ministero resistente, liquidate come dispositivo.
Dichiara inammissibili i ricorsi presentati nell’interesse di COGNOME Domenico, che condanna al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende nonché alla rifusione delle spese di giudizio sostenute dall’amministrazione resistente che liquida in euro mille.
Così deciso il 28 febbraio 2025
Il Consigliere estensore
GLYPH
Il Presidente