Sentenza di Cassazione Penale Sez. 4 Num. 3646 Anno 2026
Penale Sent. Sez. 4 Num. 3646 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 28/11/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a PALERMO il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 25/11/2024 della Corte di appello di Catanzaro
udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME; letta la requisitoria scritta, depositata dal Sostituto Procuratore generale, che ha
concluso per l’inammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza, resa il 22/04/2025, la Corte di appello di Catanzaro riget tava la domanda di riparazione per ingiusta detenzione avanzata da NOME COGNOME in relazione al periodo di restrizione cautelare sofferta, in regime di custodia in carcere, nell’arco temporale tra il 29/11/2016 e il 16/11/2020, conseguent ordinanza applicativa emessa dal Giudice per le indagini preliminari del Tribuna di Catanzaro in relazione al procedimento N. 2585/2013 R.G.N.R., che lo vedeva indagato del reato di cui all’art. 416 bis, comma 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 8, cod. p
1.1. Secondo l’accusa, il COGNOME avrebbe fatto parte della cosca «RAGIONE_SOCIALE» costituita nell’ambito della «locale» di Cutro, stanziata nei territori compre San Leonardo di Cutro e Cropani, con il ruolo di supporto al sodalizio, coadiuvand stabilmente COGNOME NOME, alle cui dipendenze lavorava presso il Villaggi ALE.MIA, e rendendosi destinatario di numerose «imbasciate», così garantendo il collegamento tra i vari affiliati dell’associazione.
All’esito del giudizio di primo grado, celebrato nelle forme del rito abbrevi il Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale di Catanzaro, con sentenza emess in data 18/12/2019, condannava COGNOME NOME alla pena di anni 8 di reclusione. La suddetta sentenza veniva riformata NOMEa Corte di Appello di Catanzar che, con sentenza del 16/11/2020, divenuta irrevocabile in data 01/04/2021, as solveva il NOME NOMENOMENOME ascrittagli NOME il fatto non sussiste, d nendone l’immediata liberazione.
1.2. Nel provvedimento impugnato la Corte territoriale giustificava il propr diniego ritenendo che il comportamento dell’istante, seppure insufficiente a fo dare una sentenza di condanna, avesse integrato una condotta gravemente colposa, ostativa al diritto all’indennizzo.
Avverso la prefata ordinanza ha proposto ricorso il COGNOME, per il tramit del suo difensore di fiducia, articolando un unico motivo con cui si denuncia vio zione di legge e vizio di motivazione in punto di spettanza dell’equa riparazion
2.1. Si osserva, in particolare, che il giudice della riparazione ha attr rilievo ostativo a dati k la cui valenza accusatoria è stata esclusa NOMEa Corte di merito, che nella pronuncia assolutoria, basata peraltro sugli stessi elementi alla base del provvedimento coercitivo (stante il rito prescelto), ne aveva evi ziato l’assoluta incertezza in termini di coinvolgimento in fatti illeciti, sval altresì, la rilevanza dei contatti avuti con i coimputati, e segnatamente delle tive ricevute dai COGNOME, giustificate dal suo rapporto di lavoro. La Corte, qu avrebbe fornito una motivazione apparente, non essendosi confrontata con le ragioni poste alla base della pronuncia assolutoria.
Con requisitoria scritta, il Procuratore generale presso la Corte di ca zione ha concluso nei termini riportati in epigrafe.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso risulta infondato, per quanto di seguito esposto.
1.2. Occorre premettere che, in tema di riparazione per ingiusta detenzione come sintetizzato da Sez. 4, n. 30826 del 13/06/2024, non massimata, in termini ripresi di recente da Sez. 4, n. 19432 dell’08/04/2025, non massimata, e, in q sta sede, condivisi e ribaditi, il giudice di merito, per stabilire se chi l abbia dato o concorso a darvi causa con dolo o colpa grave, deve valutare tutti elementi probatori disponibili, al fine di stabilire, con valutazione ex ante e secondo un iter logico-motivazionale del tutto autonomo rispetto a quello seguito n processo di merito – non se tale condotta integri gli estremi di reato, ma sol sia stata il presupposto che abbia ingenerato, ancorché in presenza di err dell’autorità procedente, la falsa apparenza della sua configurabilità come ille penale (ex plurimis: Sez. U, n. 34559 del 26/06/2002, Rv. 222263 – 01; Sez. 4, n. 3359 del 22/09/2016, dep. 2017, Rv. 268952 – 01). La colpa grave (o il dolo di cui all’art. 314 cod. proc. pen., quale elemento negativo della fattispecie grante il diritto all’equa riparazione in oggetto non necessita, infatti, di e carsi in condotte integranti, di per sé, reato, se tali, in forza di una valutaz ex ante, da causare o da concorrere a dare causa all’ordinanza cautelare (sul punt si vedano anche Sez. 4, n. 49613 del 19/10/2018, Rv. 273996 – 01, oltre che precedenti ivi richiamati, tra cui Sez. 4, n. 9212 del 13/11/2013, dep. 2014, 259082 – 01).
Ai fini di cui innanzi, è necessario uno specifico raffronto tra la condotta richiedente (da ricostruirsi in considerazione della sentenza assolutoria) e l gioni sottese all’intervento dell’autorità e/o alla sua persistenza, con motiva che deve apprezzare la sussistenza di comportamenti che rivelino (dolo o) ecla tante o macroscopica negligenza, imprudenza o violazioni di leggi o regolamenti che, se adeguata e congrua, è incensurabile in sede di legittimità (Sez. 4, n. 2 del 14/03/2023, non massimata; Sez. 4, n. 21308 del 26/04/2022, non massimata; Sez. 4, n. 27458 del 05/02/2019, Rv. 276458 – 01, e anche, tra le alt Sez. 4, n. 22642 del 21/03/2017, Rv. 270001 – 01). Occorre quindi muovere non dagli elementi fondanti la misura cautelare bensì NOME‘accertamento della condot del richiedente, anche in ragione dei fatti ritenuti provati o non esclusi dal g penale, per poi valutarla ai fini del giudizio circa la condizione ostativa del della colpa grave e del loro collegamento sinergico con l’intervento dell’autorit relazione alle circostanze sottese all’ordinanza cautelare (si veda, in partic Sez. 4, n. 9910 del 16/01/2024, non massimata, nonché, tra le precedenti: Sez
4, n. 18593 del 16/11/2023, dep. 2024, non massimata; Sez. 4, n. 1856 del 16/11/2023, dep. 2024, non massimata; Sez. 4, n. 51610 del 07/11/2023, non massimata).
Passando all’esame dell’iter logico-giuridico seguito NOMEa decisione imp gnata, occorre rilevare che la Corte territoriale dava, innanzitutto, conto degl menti probatori che erano stati posti alla base della gravità indiziaria dell’ordi cautelare, costituiti NOMEe dichiarazioni del collaboratore di giustizia COGNOME COGNOME
e da alcune intercettazioni telefoniche e ambientali, per poi soffermarsi su alc circostanze di fatto emergenti proprio NOMEa sentenza della Corte di appello c aveva assolto il COGNOMECOGNOME Si rilevava, in particolare, che risultava accertato tenore delle conversazioni intercettate, che il COGNOME avesse manifestato n confronti del suo datore di lavoro COGNOME NOMENOME noto esponente di spicco della locale cosca, piena disponibilità ad occuparsi di NOMEoni non strettamente co nesse alle sue mansioni, anche quando lo stesso era detenuto in carcere. La stess disponibilità per qualsivoglia «imbasciata» aveva manifestato nei confronti del fr tello di COGNOME NOMENOMENOME NOME NOME era sottoposto alla misura degli arresti domiciliari. Veniva, poi, sottolineato il tenore criptico delle con zioni oggetto di captazione, quasi sempre vaghe e allusive, accuratamente prive di riferimenti a situazioni o persone, denotanti una prudenza incompatibile co l’assolvimento di ordinari compiti impartiti alla luce del sole dal proprio dator lavoro.
La Corte calabrese giustificava, quindi, il proprio diniego, affermando che ta comportamenti, indicativi di una consapevole contiguità all’attività criminale altr integravano un’ipotesi di condotta, tenuta con colpa grave, che, in base ad u valutazione ex ante, aveva assunto rilievo, sul piano eziologico, nella restrizione cautelare sofferta, avendo contribuito ad ingenerare una situazione di apparent colpevolezza e ad indurre l’autorità giudiziaria competente a ritenere fondata l’ cusa formulata a suo carico.
2.1. La motivazione dell’ordinanza impugnata risulta, quindi, articolata e r spettosa dei principi elaborati in materia da questa Corte (sopra ricordati), ave con argomentazioni immuni dai vizi censurati, ritenuto, utilizzando gli element probatori a sua disposizione, non esclusi dal giudice di merito, che la condotta if i ‘ . 4’-z 4 i E ricorrente TARGA_VEICOLO9> stata tale da ingenerare, nella fase cautelare, l’apparenza della com missione dei reati in origine a lui contestati. Sono state correttamente valoriz al riguardo, nel diverso perimetro di valutazione spettante al giudice della rip zione, le risultanze delle captazioní ambientali, da cui emergeva l’elevata dispo bilità anche allo svolgimento di mansioni estranee al ruolo lavorativo svolto, il nore criptico dei dialoghi e lo stato di detenzione dei coimputati che gli avev dato «le imbasciate», a dimostrazione della sua consapevolezza del loro spessore criminale.
Esauriente risulta, altresì, la motivazione fornita NOMEa Corte territoriale dine alla valenza eziologica di tale condotta rispetto alla custodia cautelare ferta, avendo congruamente ravvisato nel comportamento del ricorrente una condotta altamente ambigua di contiguità, che pur non essendo sufficiente per una pronuncia di condanna per le accuse specifiche, risultava connotata da grave ne gligenza, in quanto lasciava ragionevolmente ritenere, se valutata nel contest
criminale di riferimento, il suo apparente coinvolgimento nei reati oggetto d provvedimento restrittivo adottato a suo carico.
Al rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio, ex art. 616 cod. proc. pen.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso, il 28/11/2025