Sentenza di Cassazione Penale Sez. 4 Num. 1791 Anno 2026
Penale Sent. Sez. 4 Num. 1791 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 16/12/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a GIARRE il DATA_NASCITA
RAGIONE_SOCIALE
avverso l’ordinanza del 11/07/2024 della Corte d’appello di Catania Udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME; lette le conclusioni del AVV_NOTAIO Procuratore generale NOME COGNOME che ha
concluso per il rigetto del ricorso
RITENUTO IN FATTO
La Corte di appello di Catania, con ordinanza depositata il 14 agosto 2025, ha rigettato l’istanza di riparazione per ingiusta detenzione proposta da COGNOME NOME, il quale era stato sottoposto, con ordinanza del 26 maggio 2020, alla misura cautelare della custodia in carcere per il reato di cui all’art. 74 DPR 309/1990, in quanto ritenuto partecipe dell’associazione capeggiata da NOME, NOME e NOME, che gestiva la piazza di spaccio ubicata nel quartiere Jungo di Giarre. L’ordinanza di custodia cautelare emessa a carico del COGNOME era stata confermata dal Tribunale del Riesame di Catania e divenuta definitiva a seguito del rigetto del ricorso in Cassazione. Il COGNOME era stato poi assolto nel procedimento di merito con sentenza emessa dal GUP del Tribunale di Catania il 15 gennaio 2022, irrevocabile il 30 luglio 2022.
La Corte territoriale ha ritenuto che il comportamento tenuto dal ricorrente fosse idoneo a integrare un’ipotesi di colpa grave, incompatibile con l’accoglimento della richiesta avanzata. Il COGNOME, genero di NOME, aveva infatti palesato, in più occasioni, un effettivo coinvolgimento nelle attività delittuose del sodalizio criminale.
Ha proposto ricorso il COGNOME, per il tramite del proprio difensore di fiducia, lamentando, con unico motivo, violazione di legge per difetto assoluto di motivazione nonchè vizio di motivazione ex art. 606, co. 1, lett. b) e lett. e), cod. proc. pen. in relazione alla ritenuta sussistenza della colpa ostativa. I Giudici del merito avevano erroneamente ed illogicamente qualificato come gravemente colpose ed idonee a essere interpretate quali indizi di reità le condotte emerse dal materiale istruttorio ( servizi di videoripresa nella piazza di spaccio e intercettazioni), mentre gli elementi a disposizione dell’autorità giudiziaria dimostravano l’assoluta estraneità dal contesto criminale, tale da condurre, infatti, alla definitiva assoluzione.
Il Procuratore generale ha concluso per il rigetto del ricorso.
L’Avvocatura generale dello stato ha depositato memoria in cui ha concluso per il rigetto del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è infondato.
Come noto, la nozione di colpa grave di cui all’art.314, comma 1, cod.proc.pen. ostativa del diritto alla riparazione dell’ingiusta detenzione, va individuata in quella condotta che, pur tesa ad altri risultati, ponga in essere, per evidente, macroscopica negligenza, imprudenza, trascuratezza, inosservanza di leggi, regolamenti o norme disciplinari, una situazione tale da costituire una non voluta, ma prevedibile ragione di intervento dell’autorità giudiziaria, che si sostanzi nell’adozione o nel mantenimento di un provvedimento restrittivo della libertà personale. A tale riguardo, secondo il ragionamento sviluppato dal giudice di legittimità, il giudice della riparazione deve fondare la sua deliberazione su fatti concreti e precisi, esaminando la condotta tenuta dal richiedente sia prima che dopo la perdita della libertà personale, al fine di stabilire, con valutazione ex ante (e secondo un iter logico motivazionale del tutto autonomo rispetto a quello seguito nel processo di merito), non se tale condotta integri estremi di reato, ma solo se sia stata il presupposto che abbia ingenerato, ancorché in presenza di errore dell’autorità procedente, la falsa apparenza della sua configurabilità come illecito penale, dando luogo alla detenzione con rapporto di “causa ed effetto” (Sez. 4, n. 3359 del 22 settembre 2016, COGNOME Fornara, Rv. 268952; Sez. 4, n. 9212 del 13 novembre 2013, COGNOME, Rv. 259082; Sez. Un., n. 34559 del 26 giugno 2002, COGNOME, Rv. 222263).
Secondo l’insegnamento di questa Corte la condizione ostativa al riconoscimento del diritto all’indennizzo, rappresentata dall’avere il richiedente dato causa all’ingiusta carcerazione, può essere integrata anche da comportamenti quali le frequentazioni ambigue con i soggetti condannati nel medesimo procedimento, purchè il giudice della riparazione fornisca adeguata motivazione della loro oggettiva idoneità ad essere interpretate come indizi di complicità, in rapporto al tipo e alla qualità dei collegamenti con tali persone, così da essere poste quanto meno in una relazione di concausalità con il provvedimento restrittivo adottato (Sez. 4, n. 53361 del 21/11/2018, Puro, Rv, 274498; Sez. 4, n. 29550 del 05/06/2019, COGNOME, Rv. 277475 – 01). Va anche ricordato che, in tema di riparazione per l’ingiusta detenzione, la colpa grave, ostativa al riconoscimento dell’indennità, può ravvisarsi anche in relazione ad un atteggiamento di connivenza passiva GLYPH quando, GLYPH alternativamente, GLYPH detto atteggiamento: 1) sia indice del venir meno di elementari doveri di
solidarietà sociale volti ad impedire il verificarsi di gravi danni alle persone o alle cose; 2) si concretizzi nel tollerare che un reato sia consumato, sempre che l’agente sia in grado di impedire la consumazione o la prosecuzione dell’attività criminosa in ragione della sua posizione di garanzia; 3) risulti avere oggettivamente rafforzato la volontà criminosa dell’agente, sebbene il connivente non intendesse perseguire tale effetto e vi sia la prova che egli fosse a conoscenza di tale attività (Sez. 4 – , n. 4113 del 13/01/2021, NOME, Rv. 280391 01; Sez. 3 – , n. 22060 del 23/01/2019, COGNOME, Rv. 275970 – 02; Sez. 4, n. 15745 del 19/02/2015, COGNOME, Rv. 263139 -01).
Il provvedimento impugnato ha fatto corretta applicazione dei principi esposti e si sottrae alle censure articolate nel ricorso. In ossequio alla regola di giudizio illustrata, gli elementi indizianti che hanno portato all’adozione ed al mantenimento delle misure non sono stati ritenuti sufficienti per una pronuncia di condanna, ma la Corte territoriale li ha ben valorizzati ai fini del diniego del richiesto indennizzo. Come infatti dedotto anche alle pagg. 6 e 7 del ricorso – che si limita a proporre una diversa lettura degli elementi richiamati dalla Corte territoriale GLYPH risulta GLYPH inequivocabilmente dalle conversazioni intercettate tramite spyware inoculato sul telefono portatile in uso a COGNOME NOME, uomo di fiducia di COGNOME NOME e condannato, unitamente all’COGNOME, a venti anni di reclusione, che il COGNOME: 1) conosceva i sodali addetti allo spaccio, in quanto commentava con il COGNOME il comportamento di tale NOME, il quale era stato arrestato in flagranza, chiedendo al COGNOME se detto NOME” gli ha fatto vedere (agli inquirenti, ndr) dove prendevano le cose”; 2) proponeva soluzioni in ordine alla riorganizzazione dei turni, dato il venir meno del pusher arrestato, prospettando la necessità di” trovare un altro”; 3) discuteva, insieme al COGNOME, sulle modalità di eludere gli interventi delle Forze dell’ordine e sulle modalità di selezionare gli addetti allo spaccio, riorganizzando la vendita al dettaglio con la presenza di almeno due persone per turno, che dovevano essere ammoniti se non rispettavano le consegne; 4) proponeva al COGNOME e all’NOME di ” mettersi al balcone” per controllare l’operato degli spacciatori; (cfr. par. 4.5 e par.4.6 dell’ordinanza impugnata).
La Corte territoriale evidenzia dunque la stretta contiguità del COGNOME al contesto criminale e la piena consapevolezza riguardo all’attività criminosa svolta dai coindagati, poi condannati. L’ordinanza
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impugnata ha inoltre valorizzato l’atteggiamento connivente del COGNOME che, pur non ritenuto condotta costituente reato all’esito del giudizio di merito, è comunque idoneo a costituire colpa grave ostativa, atteso che certamente il comportamento del ricorrente non solo non ha ostacolato, ma ha oggettivamente rafforzato i propositi criminosi degli associati.
Si impone conseguentemente il rigetto del ricorso cui segue per legge la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Non si ritiene di dover procedere alla liquidazione delle spese sostenute dal RAGIONE_SOCIALE resistente. La memoria depositata, infatti, si limita a riportare principi giurisprudenziali in materia di riparazione per ingiusta detenzione senza confrontarsi con i motivi di ricorso, sicché non può dirsi che l’Avvocatura dello Stato abbia effettivamente esplicato, nei modi e nei limiti consentiti, un’attività diretta a contrastare la pretesa del ricorrente (sull’argomento, con riferimento alle spese sostenute nel giudizio di legittimità dalla parte civile, da ultimo, Sez. U, n. 877 del 14/07/2022 dep. 2023, Sacchettino, Rv. 283886; Sez. U., n. 5466, del 28/01/2004, Gallo, Rv. 226716; Sez. 4, n. 36535 del 15/09/2021, A., Rv. 281923; Sez. 3, n. 27987 del 24/03/2021, G., Rv. 281713).
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Nulla per le spese in favore del ministero resistente. Così è deciso, 16/12/2025