Sentenza di Cassazione Penale Sez. 4 Num. 40720 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 4 Num. 40720 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 17/10/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a CARIATI il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 27/05/2024 RAGIONE_SOCIALEa CORTE APPELLO di CATANZARO
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; letta la requisitoria del Procuratore generale, che ha concluso per il rigetto del ricorso
RITENUTO IN FATTO
La Corte di appello di Catanzaro, con l’ordinanza indicata in epigrafe, ha rigettato la domanda proposta nell’interesse di COGNOME NOME per la riparazione per ingiusta detenzione subita dal 9 gennaio 2018 sino al 4 settembre 2018, nella forma RAGIONE_SOCIALEa custodia cautelare in carcere, e sino al 14 febbraio 2019, nella forma degli arresti domiciliari, in relazione a un procedimento nel quale era gravemente indiziato del reato di cui all’art. 416 bis cod. pen. e del reato di cui all’art. 629 cod. pen. aggravato ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 416 bis.1 cod. pen.
NOME COGNOME propone ricorso deducendo, con il primo motivo, violazione di legge sostanziale e processuale nonché vizio motivazionale. Secondo il ricorrente, la Corte territoriale avrebbe omesso di spiegare in che cosa si concretizzerebbe la condotta colposa ostativa al riconoscimento del diritto alla riparazione, limitandosi a valorizzare l’immutato quadro probatorio sebbene sulla base di tale quadro il COGNOME sia stato assolto in primo grado. Nel corso RAGIONE_SOCIALE‘esecuzione RAGIONE_SOCIALEa misura cautelare, inoltre, il difensore ne ha ripetutamente chiesto la revoca o la modifica, quale prova RAGIONE_SOCIALE‘assenza di una condotta gravemente colposa alla quale ricondurre il mantenimento RAGIONE_SOCIALEa misura cautelare.
Con il secondo motivo deduce violazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 314 cod. proc. pen. La Corte territoriale ha valorizzato in quanto gravemente colposa la condotta estorsiva contestata al capo 42), sebbene anche con riferimento a tale reato sia intervenuta sentenza assolutoria e il COGNOME si sia prodigato a chiarire da subito la propria estraneità ai fatti. La Corte si è limitata a richiamare gli elementi d prova che avevano giustificato l’applicazione RAGIONE_SOCIALEa misura cautelare senza considerare che il prevenuto ha da subito attivato ogni linea difensiva per chiarire la sua posizione e spiegare il contenuto RAGIONE_SOCIALEe captazioni. Nel corso del giudizio si erano infatti acquisite le dichiarazioni del COGNOME, che aveva negato di essere stato aggredito fisicamente dal COGNOME.
Il Procuratore generale, con requisitoria scritta, ha concluso per il rigetto del ricorso.
Il RAGIONE_SOCIALE ha depositato memoria difensiva concludendo per il rigetto del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
La Corte territoriale ha esamiNOME il contenuto di un’intercettazione (progr. 16, 317/16) nella quale lo stesso COGNOME il 21 marzo 2016 affermava di aver picchiato COGNOME NOME al fine di impedirgli di ricandidarsi alla carica di presidente RAGIONE_SOCIALEa lega navale e ha constatato che tale contenuto era coerente con le dichiarazioni di tale COGNOME NOME. I giudici RAGIONE_SOCIALEa riparazione, pur evidenziando come lo stesso COGNOME avesse escluso ogni violenza fisica a suo carico da parte del COGNOME, hanno ritenuto che il contesto generale in cui l’episodio si inseriva, ossia il controllo del porto da parte di esponenti di spicco RAGIONE_SOCIALEa criminalità organizzata locale, in quanto non escluso anzi cristallizzato nella sentenza assolutoria, fosse indicativo di colpa grave ostativa al riconoscimento del diritto alla riparazione.
In particolare, a pag.4 RAGIONE_SOCIALE‘ordinanza, si legge come da tale contesto siano emersi i rapporti di vicinanza e contiguità che il COGNOME manteneva con esponenti di spicco RAGIONE_SOCIALEe consorterie di ‘ndrangheta locale, corroborati da captazioni nelle quali NOME COGNOME avvisava il COGNOME RAGIONE_SOCIALEa presenza di forze RAGIONE_SOCIALE‘ordine al porto o nelle quali il COGNOME si sincerava del fatto che fosse propri COGNOME NOME, altro esponente RAGIONE_SOCIALEa criminalità cirotana, ad essere entrato nel porto, vantandosi con l’interlocutore del fatto di avere installato una serie di telecamere che gli consentivano di monitorare tutti gli accessi. Nell’ordinanza è stata valorizzata un’ulteriore captazione in cui il COGNOME, rivolgendosi a COGNOME NOME, altro soggetto partecipe RAGIONE_SOCIALEa locale associazione ex art. 416 bis cod. pen., affermava “tutto a posto… al porto… se ti serve… qualcosa”.
A fronte di tali specifiche indicazioni di condotte attestanti contiguità con soggetti coinvolti in associazioni criminali, il ricorso risulta generico in quanto del tutto privo di confronto con il tenore del provvedimento impugNOME, fondato su elementi evidentemente non esclusi nella sentenza assolutoria e legittimamente valorizzati dal giudice RAGIONE_SOCIALEa riparazione in quanto tali da indurre in errore il giudice RAGIONE_SOCIALEa cautela anche con riguardo al mantenimento RAGIONE_SOCIALEa misura.
L’ordinanza COGNOME risulta, COGNOME per COGNOME converso, COGNOME conforme COGNOME all’orientamento interpretativo consolidato RAGIONE_SOCIALEa giurisprudenza di legittimità, secondo il quale l’art.314 cod. proc. pen. consente al giudice RAGIONE_SOCIALEa riparazione di valorizzare le condotte non escluse dal giudice RAGIONE_SOCIALEa cognizione penale, indipendentemente dal valore ad esse attribuibile ai fini penali; perché, anzi, gli stessi fatti accertati giudizio penale di cognizione possono essere diversamente valutati dal giudice
RAGIONE_SOCIALEa riparazione con riguardo alla prospettiva del giudice RAGIONE_SOCIALEa cautela, trattandosi di un’evenienza fisiologicamente correlata alle diverse regole di giudizio applicabili nella fase cautelare e in quella di merito, valendo soltanto in quest’ultima il criterio RAGIONE_SOCIALE‘ oltre ogni ragionevole dubbio (Sez. 4, n.2145 del 13/01/2021, Calzaretta, Rv. 280246 – 01).
4.1. Nè la motivazione può ritenersi carente sotto il profilo RAGIONE_SOCIALE‘indicazione RAGIONE_SOCIALEa condotta ostativa, avendo ritenuto che la frequentazione di soggetti coinvolti in attività illecite integra di per sé un comportamento gravemente colposo idoneo a escludere la riparazione per ingiusta detenzione (Sez. 4, n. 8914 del 18/12/2014, dep. 2015, COGNOME, Rv. 26243601; Sez. 4, n. 1235 del 26/11/2013, dep. 2014, COGNOME, Rv. 25861001; Sez. 4, n. 9212 del 13/11/2013, dep. 2014, COGNOME, Rv. 25908201; Sez. 4, n. 51722 del 16/10/2013, NOME, Rv. NUMERO_DOCUMENTO).
4.2. Occorre, inoltre, ribadire la genericità dei motivi di ricorso laddove non è riscontrabile nelle argomentazioni difensive alcun riferimento a passi RAGIONE_SOCIALEa sentenza assolutoria dai quali si possa evincere che le condotte extraprocessuali e processuali prese in esame come ostative dal giudice RAGIONE_SOCIALEa riparazione siano state escluse dal giudice RAGIONE_SOCIALEa cognizione penale. Si è, infatti, ripetutamente affermato che il giudice RAGIONE_SOCIALEa riparazione ha piena autonomia nel valutare il compendio indiziario, ma ciò non esclude che debba confrontarsi con l’esito assolutorio e con le ragioni che a tanto hanno condotto il giudice RAGIONE_SOCIALEa cognizione in quanto, per decidere se l’imputato abbia dato causa per dolo o colpa grave alla privazione RAGIONE_SOCIALEa libertà personale, si deve valutare il comportamento RAGIONE_SOCIALE‘interessato alla luce del quadro indiziario su cui si è fondato il tito cautelare, sempre che gli elementi indiziari non siano stati dichiarati assolutamente inutilizzabili ovvero siano stati esclusi o neutralizzati nella loro valenza nel giudizio di assoluzione.
Tali ragioni inducono a ritenere che il ricorso non superi il vaglio di ammissibilità. Alla declaratoria d’inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALEe spese processuali; inoltre, alla luce RAGIONE_SOCIALEa sentenza 13 giugno 2000, n. 186, RAGIONE_SOCIALEa Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione RAGIONE_SOCIALEa causa di inammissibilità», il ricorrente va condanNOME al pagamento di una somma che si stima equo determinare in euro 3.000,00 in favore RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE ammende, nonché alla rifusione RAGIONE_SOCIALEe spese del presente giudizio di legittimità in favore del RAGIONE_SOCIALE resistente, liquidate come in dispositivo.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento del spese processuali e RAGIONE_SOCIALEa somma di euro tremila in favore RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE, nonché alla rifusione RAGIONE_SOCIALEe spese sostenute dal RAGIONE_SOCIALE resistent che liquida in complessivi euro mille.
Così deciso il 17 ottobre 2024 Il Consigliere estensore
COGNOME
Il Presidente