Sentenza di Cassazione Penale Sez. 4 Num. 38302 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 4 Num. 38302 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 01/10/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto dal RAGIONE_SOCIALE, avverso l’ordinanza del 30 gennaio 2025 RAGIONE_SOCIALEa Corte di appello di Torino;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME; letta la requisitoria del AVV_NOTAIO, che ha concluso per il rigetto del ricorso; letta la memoria RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE AVV_NOTAIO RAGIONE_SOCIALEo RAGIONE_SOCIALE, per il RAGIONE_SOCIALE ricorrente, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso; letta la memoria RAGIONE_SOCIALE‘AVV_NOTAIO, del foro di Torino, nell’interesse del
NOME, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza del 30 gennaio 2025 la Corte di appello di Torino ha accolto la domanda formulata da NOME COGNOME per la riparazione dovuta ad ingiusta sottoposizione alla misura RAGIONE_SOCIALEa custodia cautelare dal 22 febbraio 2018 – data in cui veniva tratto in arresto – al 24 febbraio 2018 – data in cui veniva rimesso in libertà, per poi essere definitivamente assolto dall’addebito con sentenza emessa dal Tribunale di Torino in data 24 febbraio 2021.
La misura cautelare nei confronti del COGNOME fu disposta in quanto gravemente indiziato del reato di cui all’art. 2 legge 2 ottobre 1967, n. 895, per aver detenuto una bomboletta spray recante la dicitura TARGA_VEICOLO.
1.1. Più in particolare, l’ordinanza impugnata ha affermato il diritto alla riparazione in quanto la co n. 895/1967, anziché dotta fu erroneamente qualificata ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 2 I. c’ A/ COGNOME t) COGNOME t i art. 4 legge 18 aprile 1975, n. 110; trattandosi, quindi, di una contravvenzione, non avrebbe consentito l’arresto.
Ciò ha reso superfluo, secondo la Corte territoriale, ogni analisi sui profili di colpa ostativi alla riparazione, ferma restando l’irrilevanza dei precedenti penali del NOME e l’oggettiva assenza, ab origine, RAGIONE_SOCIALE‘ulteriore elemento del reato di cui all’art. 4 legge 18 aprile 1975, n. 110, ovvero il porto ingiustificato sulla pubblica via.
Avverso l’ordinanza propone ricorso per cassazione il RAGIONE_SOCIALE, per il tramite RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE, lamentando in sintesi, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen., quanto segue.
2.1. Con il primo motivo deduce erronea applicazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 314, comma 2, cod. proc. pen.
I giudici RAGIONE_SOCIALEa riparazione, si osserva, hanno malamente applicato i principi / ormai costantemente affermati dalla giurisprudenza di legittimità, secondo i quali anche nel caso di c.d. ingiustizia formale, il diritto all’equa riparazione è escluso in presenza di condotte dolose o gravemente colpose, dotate di rilevanza sinergica rispetto alla detenzione subita.
Si osserva a tal proposito che la diversa qualificazione giuridica è avvenuta in ragione di un mutamento giurisprudenziale in ordine alla rilevanza RAGIONE_SOCIALEa condotta di detenzione di una bomboletta di spray urticante (ipotesi assimilabile a quella di cui all’art. 314, comma 5, cod. proc. pen.).
Inoltre, il COGNOME, soggetto gravato da precedenti penali e giudiziari, anche specifici, partecipa costantemente a manifestazioni con carattere violento; lo spray
t2 rinvenuto, del resto, NOME. RAGIONE_SOCIALEo stesso tipo di quello usato nei giorni precedenti durante le manifestazioni contro lo svolgimento del vertice G7.
Infine, il NOME aveva inizialmente mentito in ordine alla provenienza RAGIONE_SOCIALEa bomboletta.
2.2. Con il secondo motivo (erroneamente indicato come terzo) il RAGIONE_SOCIALE lamenta l’erronea condanna al pagamento RAGIONE_SOCIALEe spese in favore RAGIONE_SOCIALE‘Erario, in quanto il richiedente è ammesso al patrocinio a spese RAGIONE_SOCIALEo RAGIONE_SOCIALE: in tal caso, infatti, poiché a soccombere è un’amministrazione RAGIONE_SOCIALEo RAGIONE_SOCIALE, i compensi devono essere liquidati ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 82 d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, e non trova invece applicazione il successivo art. 133 RAGIONE_SOCIALEo stesso testo.
Il giudizio di cassazione si è svolto con trattazione scritta, e le parti hanno formulato, per iscritto, le conclusioni come in epigrafe indicate.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è fondato.
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2.1. Il primo motivo è fondato.
Secondo il consolidato insegnamento RAGIONE_SOCIALEa Corte di cassazione, anche a Sezioni Unite, il diritto alla riparazione è configurabile nel caso in cui l’ingiustizia RAGIONE_SOCIALEa detenzione sia correlata alla riqualificazione del fatto in sede di merito, con relativa derubricazione del reato contestato nell’incidente cautelare in altro meno grave, i cui limiti edittali di pena non avrebbero consentito l’applicazione RAGIONE_SOCIALEa misura custodiale.
Tuttavia, anche in tal caso ‘ rileva quale condizione ostativa al riconoscimento del diritto alla riparazione la circostanza di avere dato o concorso a dare causa alla custodia cautelare per dolo o colpa grave, nel caso in cui l’accertamento RAGIONE_SOCIALE‘insussistenza ab origine RAGIONE_SOCIALEe condizioni di applicabilità RAGIONE_SOCIALEa misura non avvenga sulla base dei medesimi elementi trasmessi al giudice che ha adottato il provvedimento cautelare (Sez. U, n. 32383 del 27/05/2010, COGNOMEAnnbrosio, Rv. 247663 – 01; conf., Sez. 4, n. 16175 del 22/04/2021 COGNOME, Rv. 281038 – 01; Sez. 4, n. 8021 del 28/01/2014, COGNOME, Rv. 258621 – 01; Sez. 4, n. 13559 del 02/12/2011, dep. 11/04/2012, COGNOME, Rv. 253319 – 01).
In tale ultima ipotesi, infatti, la condotta dolosa o colposa RAGIONE_SOCIALE‘imputato è priva di rilevanza sinergica rispetto all’emissione RAGIONE_SOCIALEa misura, essendo il giudice oggettivamente nelle condizioni di negare o revocare la misura.
Osserva quindi il Collegio che, nel caso in esame, i giudici RAGIONE_SOCIALEa riparazione non si sono attenuti ai principi appena richiamati, escludendo tout court la rilevanza di “profili colposi di carattere ostativo” (p. 3), in ragione RAGIONE_SOCIALEa qualificazione RAGIONE_SOCIALEa domanda ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 314, comma 2, cod. proc. pen.
I giudici RAGIONE_SOCIALEa riparazione, invece, avrebbero dovuto innanzitutto verificare se l’accertamento RAGIONE_SOCIALE‘insussistenza ab origine RAGIONE_SOCIALEe condizioni di applicabilità RAGIONE_SOCIALEa misura custodiale sia avvenuto o meno sulla base degli stessi elementi che aveva a disposizione il giudice RAGIONE_SOCIALEa cautela.
2.2 La Corte territoriale, inoltre, argomentando “ad abundantiam” (p. 3 ordinanza impugnata), ha affermato l’irrilevanza dei precedenti penali, ed ha escluso che la detenzione di un gas “chimicamente aggressivo” possa assurgere a condotta gravemente colposa, essendo “ictu °cui/ errata” la qualificazione giuridica (p. 4).
Così argomentando, il giudice RAGIONE_SOCIALEa riparazione ha erroneamente operato una valutazione RAGIONE_SOCIALEe condotte analoga a quella relativa all’accertamento RAGIONE_SOCIALEa responsabilità penale, già esclusa dai giudici RAGIONE_SOCIALEa cognizione e che costituisce, invece, il presupposto per ottenere l’indennizzo.
Non è questa la regola di valutazione che occorre applicare per affermare od escludere la colpa grave, risultato a cui immotivatamente giunge, invece, il provvedimento impugnato.
Più in particolare, il giudice RAGIONE_SOCIALEa riparazione avrebbe dovuto stabilire non se determinate condotte costituiscano o meno reato, ma se queste si ki 3 4′ ?/ 15oste come fattore condizionante (anche nel concorso RAGIONE_SOCIALE‘altrui errore) alla produzione RAGIONE_SOCIALE‘evento “detenzione” (Sez. U, n. 43 del 13/12/1995, dep. 1996, COGNOME, Rv. 203638 – 01; conf., Sez. U, n. 34559 del 26/06/2002, COGNOME, Rv. 222263 01).
La valutazione richiesta deve essere effettuata ex ante e ricalca quella eseguita al momento RAGIONE_SOCIALE’emissione del provvedimento restrittivo, ed è volta a verificare, seppur in presenza di un errore RAGIONE_SOCIALE‘autorità procedente: in primo luogo, se dal quadro indiziario a disposizione del giudice RAGIONE_SOCIALEa cautela potesse desumersi l’apparenza RAGIONE_SOCIALEa fondatezza RAGIONE_SOCIALEe accuse, pur successivamente smentita dall’esito del giudizio; in secondo luogo, se a questa apparenza abbia contribuito il comportamento extraprocessuale e processuale tenuto dal ricorrente (Sez. U, n. 32383 del 27/05/2010, COGNOME, Rv. 247663).
I giudici RAGIONE_SOCIALEa riparazione, nel valutare il comportamento del ricorrente, avrebbero invece dovuto tener conto del fatto che la nozione di colpa è data dall’art. 43 cod. pen., e del consolidato principio di diritto, secondo il quale deve ritenersi ostativa al riconoscimento del diritto alla riparazione, ai sensi del primo comma RAGIONE_SOCIALE‘art. 314 cod. proc. pen., quella condotta che, pur tesa ad altri risultati,
realizzi, per evidente, macroscopica negligenza, imprudenza, trascuratezza, inosservanza di leggi, regolamenti o norme disciplinari, una situazione tale da costituire una non voluta, ma prevedibile, ragione di intervento RAGIONE_SOCIALE‘autorità giudiziaria che si sostanzi nell’adozione di un provvedimento restrittivo RAGIONE_SOCIALEa libertà personale o nella mancata revoca di uno già emesso (Sez. 4, n. 1002 del 9/10/2024, dep. 2025, COGNOME, non mass.; Sez. 4, n. 46588 del 27/11/2024, COGNOME, non mass.; Sez. 4, n. 43302 del 23/10/2008, Maisano, Rv. 242034 01).
Va ricordato, inoltre, che nel procedimento di equa riparazione per l’ingiusta detenzione il giudice deve valutare anche la condotta colposa lieve, rilevante non quale causa ostativa per il riconoscimento RAGIONE_SOCIALE‘indennizzo bensì per l’eventuale riduzione RAGIONE_SOCIALEa sua entità (Sez. 4, n. 51343 del 09/10/2018, V., Rv. 274006 – 01; Sez. 4, n. 21575 del 29/1/2014, COGNOME, Rv. 259212 – 01; conf. Sez. 4, n. 2430 del 13/12/2011 dep. il 2012, COGNOME, Rv. 251739 – 01)
Per quest’ultimo profilo questa Corte ha anche chiarito che la c.d. colpa lieve può essere ravvisata in atteggiamenti o comportamentk sicuramente non di gravità tale da escludere il diritto alla riparazionq r , ma integranti un concorso apprezzabile in termini economici per ridurne la quantificazione; tanto sul presupposto che se la colpa grave esclude il diritto alla riparazione, nelle altre gradazioni rispetto a quest’ultima, la colpa sinergica (sotto entrambi i profili considerabili: emissione del provvedimento restrittivo, perdurare RAGIONE_SOCIALEa detenzione) non è insignificante, dovendo essere valutata ai fini RAGIONE_SOCIALEa “taxatio” sul “quantum debeatur” (così, in motivazione, Sez. 4, n. 34541 del 24/05/2016, COGNOME, Rv. 267506 – 01; conf., Sez. 4, n. 27529 del 20/5/2008, Okumboro, Rv. 240889).
Limitandosi a richiamare le considerazioni espresse dal giudice di merito per addivenire al giudizio di assoluzione, ed escludendo immotivatamente il carattere colposo RAGIONE_SOCIALEa condotta, i giudici RAGIONE_SOCIALEa riparazione non hanno fatto buon governo di tali principi.
Dallo stesso testo del provvedimento impugnato emerge infatti che il COGNOME, spesso presente a manifestazioni di protesta con connotazioni violente, deteneva nella sua abitazione una bomboletta contenente uno spray con la dicitura TARGA_VEICOLO, un gas lacrimogeno “chimicamente aggressivo”, e quindi atto ad offendere, tant’è vero che l’impiego del gas CS è consentito alle forze di polizia (cfr., art. 12, comma 2, d.P.R. 5 ottobre 1991, n. 359), in considerazione RAGIONE_SOCIALE‘effetto neutralizzante reversibile che lo caratterizza.
Si tratta, quindi, di uno strumento del tutto distinto, ad es., dalle bombolette spray contenenti (non aggressivi chimici ma) un principio attivo naturale a base di Oleoresin Capsicum, usate a scopo di difesa personale.
Inoltre, sempre dal testo del provvedimento impugnato emerge come il COGNOME avesse reso dichiarazioni mendaci quanto alla provenienza RAGIONE_SOCIALEa bomboletta.
Per quest’ultimo profilo, osserva il Collegio che, diversamente dal silenzio, quale espressione RAGIONE_SOCIALEa facoltà difensiva prevista dall’art. 64, comma 3, lett. b), cod. proc. pen., il mendacio RAGIONE_SOCIALE‘indagato in sede di interrogatorio (o la reticenza), può assumere rilievo ai fini RAGIONE_SOCIALE‘accertamento RAGIONE_SOCIALEa condotta ostativa: altro è serbare il silenzio, altro è fornire una versione oggettivamente e deliberatamente mendace, onde prospettare falsamente situazioni, fatti o comportamenti (Sez. 4, n. 24608 del 21/05/2024, F., Rv. 286587 – 01; Sez. 4, n. 3755 del 20/01/2022, Pacifico, Rv. 282581 – 01; in relazione al comportamento reticente, Sez. 4, n. 30056 del 30/06/2022, D., Rv. 283453 – 01).
2.2. I restanti motivi sono assorbiti.
L’ordinanza deve quindi essere annullata, con rinvio per nuovo giudizio alla Corte di appello di Torino, che si atterrà ai principi indicati quanto all’accertamento RAGIONE_SOCIALEa condotta ostativa, e provvederà anche in merito alla liquidazione RAGIONE_SOCIALEe spese tra le parti del presente giudizio di legittimità.
P.Q.M.
Annulla l’ordinanza impugnata e rinvia, per nuovo giudizio, alla Corte di appello di Torino, cui demanda altresì la regolamentazione RAGIONE_SOCIALEe spese tra le parti relativamente al presente giudizio di legittimità.
Così deci in Roma, il 1 ottobre 2025
Il President i