Sentenza di Cassazione Penale Sez. 4 Num. 20827 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 4 Num. 20827 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 28/03/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a PARABITA il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 17/11/2023 RAGIONE_SOCIALEa CORTE APPELLO di LECCE
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
lette le conclusioni del PG, con le quali è stato chiesto il rigetto del ricorso.
Letta la memoria depositata dal RAGIONE_SOCIALE, con la quale è stato chiesto il rigetto del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1.La Corte di appello di Lecce con provvedimento del 17 novembre – 27 novembre 2023 ha rigettato la richiesta di riparazione per ingiusta detenzione avanzata nell’interesse di NOME COGNOME, che era stato ristretto in custodia cautelare in carcere dal 6 dicembre 2015 al 30 gennaio 2016 ed agli arresti domiciliari fino al 18 luglio 2016, in relazione alle accuse di concorso esterno ad associazione mafiosa, quale assessore al Comune di Parabia con delega ai servizi sociali, avendo, secondo l’accusa, assicurato utilità al sodalizio criminale operante anche nel territorio di quel comune, in cambio di sostegno alle elezioni amministrative del maggio 2015. Accuse da cui era stato assolto con la sentenza del Tribunale di Lecce del 15 ottobre 2021, passata in giudicato.
La Corte d’appello ha rilevato che la sentenza di assoluzione aveva ritenuto i comportamenti del ricorrente insufficienti a configurare il delitto di concorso esterno in associazione mafiosa, ma corrispondenti invece alla fattispecie di cui all’art. 416 ter cod.pen. (scambio elettorale politico mafioso) così come ora configurata, in quanto egli accettò la promessa di procurare voti formulata da appartenenti ad una associazione avente le caratteristiche di cui all’art. 416 bis cod. pen., in cambio di utilità per il sodalizio criminale, per cui ha ritenuto che ricorrente aveva tenuto intenzionali rapporti con sodalizi criminali di stampo mafioso.
Ciò premesso, ricorre per la cassazione RAGIONE_SOCIALEa ordinanza NOME COGNOME, tramite difensore di fiducia, affidandosi ad un unico, complessivo, motivo con cui lamenta promiscuamente erronea applicazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 314 cod. proc. pen. e vizio di motivazione, che sarebbe mancante, contraddittoria e manifestamente illogica in ordine alla sussistenza del nesso causale tra la ritenuta relazione con l’associazione e la promessa dei voti.
In particolare, il ricorrente, evidenzia che una attenta lettura dei colloqui utilizzati e RAGIONE_SOCIALE dichiarazioni del collaboratore di giustizia avrebbero consentito di escludere la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza in ordine al reato contestato e che nessun accordo illecito era emerso con il RAGIONE_SOCIALE.
Chiede, pertanto, annullarsi l’ordinanza impugnata.
4.La Procura generale ha depositato memoria con la quale ha chiesto il rigetto del ricorso.
Il RAGIONE_SOCIALE ha depositato memoria chiedendo il rigetto del ricorso.
r
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.11 ricorso è inammissibile.
Nel procedimento per la riparazione RAGIONE_SOCIALE‘ingiusta detenzione, il sindacato del giudice di legittimità sull’ordinanza che definisce il procedimento per la riparazione RAGIONE_SOCIALE‘ingiusta detenzione è limitato alla correttezza del procedimento logico giuridico con cui il giudice è pervenuto ad accertare o negare i presupposti per l’ottenimento del beneficio. Resta invece nelle esclusive attribuzioni del giudice di merito, che è tenuto a motivare adeguatamente e logicamente il suo convincimento, la valutazione sull’esistenza e la gravità RAGIONE_SOCIALEa colpa o sull’esistenza del dolo (v. da ultimo, Sezioni unite, 28 novembre 2013, n. 51779, Nicosia).
Quanto alla regola di giudizio che il Giudice del merito deve osservare per stabilire se chi l’ha patita vi abbia dato o abbia concorso a darvi causa con dolo o colpa grave, devono essere valutati tutti gli elementi probatori disponibili, al fine di stabilire, con valutazione ex ante – e secondo un iter logico-motivazionale del tutto autonomo rispetto a quello seguito nel processo di merito – non se tale condotta integri gli estremi di reato, ma solo se sia stata il presupposto che abbia ingenerato, ancorché in presenza di errore RAGIONE_SOCIALE‘autorità procedente, la falsa apparenza RAGIONE_SOCIALEa sua configurabilità come illecito penale (cfr. sez. 4 n. 9212 del 13/11/2013, dep. 2014, Rv. 259082).
4.Pertanto, in sede di verifica RAGIONE_SOCIALEa sussistenza di un comportamento ostativo alla insorgenza del diritto azionata ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 314 c.p.p., non viene in riliev la valutazione del compendio probatorio ai fini RAGIONE_SOCIALEa responsabilità penale, ma solo la verifica RAGIONE_SOCIALE‘esistenza di un comportamento del ricorrente che abbia contribuito a configurare, pur nell’errore RAGIONE_SOCIALE‘autorità procedente, quel grave quadro indiziante un suo coinvolgimento negli illeciti oggetto d’indagine, ribadendosi – con specifico riferimento alla rilevanza RAGIONE_SOCIALE frequentazioni cc.dd. ambigue – che la condizione di connivenza e contiguità, pur penalmente insufficiente a fondare un’affermazione di responsabilità a titolo di partecipazione associativa, costituisce effettivamente condotta valutabile ai diversi fini che ci occupano (sul punto, cfr. sez. 4 n. 8914 del 18/12/2.014, dep. 2015, Rv. 262436; 45418 del 25/11/2010, Rv. 249237; 37528 del 24/6/2008, Rv. 241218; 42679 del 24/5/2007, Rv. 237898).
5.Ai medesimi fini, inoltre, il giudice deve esaminare tutti gli elementi probatori utilizzabili nella fase RAGIONE_SOCIALE indagini, purché la loro utilizzabilità non stata espressamente esclusa in dibattimento (cfr. sez. 4 n. 19180 del 18/2/2016,
Rv. 266808) e apprezzare, in modo autonomo e completo, tutti gli elementi probatori disponibili, con particolare riferimento alla sussistenza di condotte che rivelino eclatante o macroscopica negligenza, imprudenza o violazione di leggi o regolamenti, fornendo del convincimento conseguito motivazione, che, se adeguata e congrua, è incensurabile in sede di legittimità (cfr. sez. 4 n. 27458 del 5/2/2019, NOME, Rv. 276458).
Quanto alla natura del comportamento ostativo, lo stesso può essere integrato anche dalla condotta di chi, nei reati contestati in concorso, abbia tenuto, pur consapevole RAGIONE_SOCIALE‘attività criminale altrui, comportamenti percepibili come indicativi di una sua contiguità (cfr. sez. 4 n. 45418 del 25/11/2010, Rv. 249237; n. 37528 del 24/6/2008, Rv. 241218).
Alla stregua di tali principi, deve affermarsi che la doglianza proposta non è tra quelle che è possibile introdurre nel giudizio di legittimità, in quanto con la stessa si è censurato esclusivamente il criterio di apprezzamento RAGIONE_SOCIALE circostanze di fatto acquisite al procedimento del giudizio per riparazione, che rimane di stretta competenza del giudice del merito.
Il ricorrente in effetti si è limitato a contestare la valutazione, in termini condotta dolosa, del proprio comportamento, che il provvedimento impugnato ha riscontrato.
La Corte di appello, nell’esercizio dei poteri di apprezzamento dei fatti, ha valorizzato le risultanze istruttorie, riportate alla pagina 60 RAGIONE_SOCIALEa sentenza di assoluzione, nella quale aveva trovato conferma che « il fatto che il corrispettivo per l’opera del COGNOME in favore dei suoi amici mafiosi fosse rappresentato dai voti di costoro si legge nella seguente conversazione captata, in cui è palese il rapporto di natura sinallagmatica instauratosi tra le parti, andato in crisi proprio per l’inefficienza nell’inadempimento dimostrata da contraente “istituzionale”, il quale a quanto pare, era la parte che ne traeva maggiore beneficio». Inoltre, si è attribuita rilevanza alla trascrizione RAGIONE_SOCIALE‘intercettazio di una conversazione tra due associati, che prendono atto RAGIONE_SOCIALEa situazione di contrasto sorto con il ricorrente, ritenuto inadempiente rispetto alle richieste di favori, discutono di voti, che si danno alla persona e non al partito, e svolgono considerazioni su di una espressione attribuita al COGNOME, relativa alla perdita di un Santo in Paradiso, perché dalla stessa avrebbe avuto da perdere lo stesso Provenza no.
Da tali fatti storici, dunque, la Corte territoriale ha tratto il convincimento ch il ricorrente avesse intrattenuto consapevolmente rapporti con il sodalizio criminale
di stampo mafioso, allo scopo di ottenere vantaggi elettorali; condotta che la Corte territoriale qualifica in termini di dolo.
Tale giudizio non è sindacabile in questa sede in quanto, in tema di giudizio di legittimità, la cognizione RAGIONE_SOCIALEa Corte di cassazione è funzionale a verificare la compatibilità RAGIONE_SOCIALEa motivazione RAGIONE_SOCIALEa decisione con il senso comune e con i limiti di un apprezzamento plausibile, non rientrando tra le sue competenze lo stabilire se il giudice di merito abbia proposto la migliore ricostruzione dei fatti, né condividerne la giustificazione (Sez. 1, n. 45331 del 17/02/2023 Rv. 285504 – 01; Sez. 4, n. 4842 del 02/12/2003 (dep. 2004) Rv. 229368 – 01).
In definitiva, il ricorso va dichiarato inammissibile.
L’inammissibilità del ricorso determina, a norma RAGIONE_SOCIALE‘articolo 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese del procedimento, alla rifusione RAGIONE_SOCIALE spese sostenute dal RAGIONE_SOCIALE nella misura indicata in dispositivo, ed al versamento a favore RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE, non emergendo ragioni di esonero, RAGIONE_SOCIALEa somma ritenuta equa di euro 3.000,00 a titolo di sanzione pecuniaria.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese processuali e RAGIONE_SOCIALEa somma di euro tremila in favore RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE ammende nonché alla rifusione RAGIONE_SOCIALE spese sostenute dal RAGIONE_SOCIALE resistente che liquida in complessivi euro 1000,00.
Così deciso in Roma, il 28 marzo 2024.