Sentenza di Cassazione Penale Sez. 4 Num. 14897 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 4 Num. 14897 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 03/04/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da: COGNOME nato il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 04/01/2024 RAGIONE_SOCIALEa CORTE APPELLO di BARI
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; letta la requisitoria del Procuratore generale, che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso;
letta la memoria del RAGIONE_SOCIALE
RITENUTO IN FATTO
La Corte di appello di Bari, con l’ordinanza indicata in epigrafe, ha rigettato la domanda di riparazione per ingiusta detenzione proposta da NOME in relazione alla privazione RAGIONE_SOCIALEa libertà personale subita dal 28 settembre 2013 sino al 1 dicembre 2014 nella forma RAGIONE_SOCIALEa custodia in carcere e sino al 1 ottobre 2015 nella forma degli arresti domiciliari in relazione a un procedimento penale nel quale era indagato per i reati di cui agli artt. 110, 112 n.1, 56-624 e 625 n.3, 81, 61 n.2, 56-575 e 576 nn.1 e 5 bis, 337 cod. peri. e 2, 4,7 legge 2 ottobre 1967 n.895.
NOME COGNOME ricorre per cassazione censurando l’ordinanza, con un primo motivo, per violazione degli artt.652 e 654 cod. proc. pen. in quanto la Corte territoriale ha preteso di fare una revisione RAGIONE_SOCIALEa sentenza assolutoria passata in giudicato affermando che la domanda era destituita di fondamento in quanto i dati di fatto emergenti dalla ricostruzione cautelare, prima, e dalla sentenza del Giudice RAGIONE_SOCIALE‘udienza preliminare presso il Tribunale di Trani, poi, sembravano diversi da come valutati dalla Corte di appello, almeno con riferimento alla valutazione ex art. 315 cod. proc. pen. sebbene la sentenza assolutoria avesse affermato che i reati per i quali il ricorrente era stato detenuto fossero stati commessi esclusivamente da italiani fuggiti a bordo RAGIONE_SOCIALEa BMW senza alcun concorso, nemmeno morale, RAGIONE_SOCIALEe altre persone che si trovavano sul posto. L’ordinanza ha dedotto un collegamento RAGIONE_SOCIALEa persona del ricorrente all’azione criminosa altrui che la sentenza assolutoria hia negato.
2.1. Con il secondo motivo deduce violazione RAGIONE_SOCIALE‘art.314 cod. proc. pen. in relazione al rigetto del richiesto indennizzo per ingiusta detenzione. La Corte territoriale si è soffermata sulla gravità degli elementi indiziari che apparivano al giudice per le indagini preliminari anziché valutare che l’imputato era stato assolto, quale presupposto per la riparazione.
2.2. Con il terzo motivo deduce manifesta illogicità RAGIONE_SOCIALEa motivazione e travisamento RAGIONE_SOCIALEa prova inerente all’affermazione RAGIONE_SOCIALEa condotta gravemente colposa del NOME. Vi si afferma che quest’ultimo avrebbe ammesso, in sede di interrogatorio di garanzia, di essersi trovato con alcuni connazionali in territorio di Barletta al fine di caricare pneumatici da un TARGA_VEICOLO per siriulare un furto; si allegano i verbali RAGIONE_SOCIALE‘interrogatorio, dai quali si evince che il ricorrente ha dichiarato di essere stato ingaggiato per leciti lavori di facchinaggio. La motivazione è illogica laddove pone a carico del ricorrente la compresenza di altri soggetti pregiudicati trascurando sia il tema RAGIONE_SOCIALEa consapevolezza in capo al NOME RAGIONE_SOCIALEe pregresse attività criminali di tali soggetti sia il problema del nesso
di causalità tra tali circostanze e la misura cautelare, includendo elementi esclusi dalla sentenza assolutoria e valutando la presenza del NOME nel luogo quale elemento causale, sebbene la misura cautelare fosse stata adottata in relazione alla condotta di soggetti fuggiti a bordo di una BMW, che avevano sparato colpi di arma da fuoco all’indirizzo dei Carabinieri giunti sul posto e sebbene sia stato accertato che, sentiti gli spari, il ricorrente si fosse dato alla fuga per campi direzione opposta da quella dalla quale provenivano i rumori di spari.
Il Procuratore generale, con requisitoria scritta, ha concluso per l’inammissibilità del ricorso.
Il RAGIONE_SOCIALE ha depositato memoria, concludendo per il rigetto del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
I motivi di ricorso possono essere esaminati congiuntamente in quanto inerenti a un medesimo spunto critico, ossia al rapporto tra poteri cognitivi del giudice RAGIONE_SOCIALEa riparazione e sentenza assolutoria emessa nel giudizio di cognizione.
1.1. Nel provvedimento impugnato si legge che, per stessa ammissione del NOME, lo stesso si è trovato con alcuni connazionali in territorio di Barletta, l notte del 17 settembre 2013, al fine di caricare pneumatici da un TARGA_VEICOLO per simulare un furto e quindi procedere alla successiva commercializzazione. Tale condotta è stata ritenuta inizialmente indicativa RAGIONE_SOCIALEa responsabilità per il reat di ricettazione, in quanto connesso al delitto di simulazione di reato che avrebbe dovuto commettere l’autista del TIR, poi non arrivato, ed è stata valutata come idonea a legittimare l’emissione nei confronti del NOME di un provvedimento restrittivo, essendo evidenti gli elementi di un’organizzazione dedita a furti e rapine di TIR.
1.2. La condotta ostativa è stata individuata nel coinvolgimento RAGIONE_SOCIALE‘istante in un contesto criminale dedito a traffici illeciti attestato da intercettaz esposte in sintesi nel provvedimento cautelare e nella sentenza di primo grado così da potersi affermare, secondo i giudici RAGIONE_SOCIALEa riparazione, che la compresenza di soggetti pregiudicati e soggetti altrettanto coinvolti in attività criminali f elemento indicativo di colpa grave ostativa al riconoscimento RAGIONE_SOCIALE‘indennizzo in quanto qualificabile quale condotta connivente.
Sebbene i giudici RAGIONE_SOCIALEa riparazione si siano concentrati soverchiamente sulla valenza indiziaria degli elementi a disposizione del giudice RAGIONE_SOCIALEa cautela, tuttavia non si sono sottratti all’obbligo di valutare sulla base di quali elemen potesse ritenersi sussistente una condotta ostativa all’indennizzo, specificamente individuata sia nella presenza del NOME in un contesto notturno nel quale più persone alle dipendenze del duo COGNOMECOGNOME (indagati per rapina e altro, soggetti a intercettazioni dalla Procura di Padova), tra cui l’odierno istante, erano in procinto di fermare un TIR e svuotarlo del carico nel medesimo contesto in cui soggetti ignoti avevano esploso colpi di arma da fuoco all’lndirizzo dei militari intervenuti, sia nell’essersi il NOME dato alla fuga all’arrivo RAGIONE_SOCIALEe Fo RAGIONE_SOCIALE‘Ordine.
2.1. Indipendentemente dal valore attribuibile ai fini penali a tali condotte, sui quali il giudice RAGIONE_SOCIALEa riparazione non deve soffermarsi in quanto estraneo all’oggetto del giudizio, la motivazione non può ritenersi carente sotto il profil RAGIONE_SOCIALE‘indicazione RAGIONE_SOCIALEa condotta ostativa, avendo ritenuto che la presenza del richiedente sul luogo insieme a un gruppo di soggetti coinvolti in attività criminose fosse indicativa di colpa grave, quanto meno in termini di connivenza.
2.2. L’ordinanza risulta, in tal rnodo, pienamente rispettosa di quell’orientamento interpretativo RAGIONE_SOCIALEa Corte di legittimità secondo il quale la frequentazione di soggetti coinvolti in attività illecite integra di per sé comportamento gravemente colposo idoneo a escludere la riparazione per ingiusta detenzione (Sez. 4, n. 8914 del :18/12/2014, dep. 2015, COGNOME, Rv. 26243601; Sez. 4, n. 1235 del 26/11/2013, deo. 2014, COGNOME, Rv. 25861001; Sez. 4, n. 9212 del 13/11/2013, dep. 2014, COGNOME, Rv. 25908201; Sez. 4, n. 51722 del 16/10/2013, NOME, Rv. 25787801).
E’ senza dubbio vero che nell’ordinanza impugnata si è erroneamente impostata la motivazione indicando come punto focale aspetti del fatto che sono di esclusiva pertinenza del giudice RAGIONE_SOCIALEa cognizione penale, sostanzialmente ignorando il dovuto confronto con l’esito assolutorio; occorre tuttavia riscontrare la genericità dei motivi di ricorso laddove non è riscontrabile nelle argomentazioni difensive alcun riferimento a passi RAGIONE_SOCIALEa sentenza assolutoria dai quali si possa evincere che la condotta presa in esame come ostativa dal giudice RAGIONE_SOCIALEa riparazione sia stata esclusa dal giudice RAGIONE_SOCIALEa cognizione penale. Si è, infatti, ripetutamente affermato che il giudice RAGIONE_SOCIALEa riparazione ha piena autonomia nel valutare il compendio indiziario, ma ciò non esclude che debba confrontarsi con l’esito assolutorio e con le ragioni che a tanto hanno condotto il giudice RAGIONE_SOCIALEa cognizione in quanto, per decidere se l’imputato abbia dato causa per dolo o colpa grave alla privazione RAGIONE_SOCIALEa libertà personale, si deve valutare il
comportamento RAGIONE_SOCIALE‘interessato alla luce del quadro indiziario su cui si è fondato il titolo cautelare, sempre che gli elementi indiziari non siano stati dichiara assolutamente inutilizzabili ovvero siano stati esclusi o neutralizzati nella loro valenza nel giudizio di assoluzione.
Alla declaratoria d’inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALEe spese processuali; ed inoltre, alla luce RAGIONE_SOCIALEa sentenza 13 giugno 2000, n. 186, RAGIONE_SOCIALEa Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione RAGIONE_SOCIALEa causa di inammissibilità», il ricorrente va condannato al pagamento di una somma che si stima equo determinare in euro 3.000,00 in favore RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALEe ammende.
Non si ritiene di dover procedere alla liquidazione RAGIONE_SOCIALEe spese sostenute dal RAGIONE_SOCIALE resistente. La memoria depositata, infatti, si limita a riportare princip giurisprudenziali in materia di riparazione per ingiusta detenzione senza confrontarsi con i motivi di ricorso, sicché non può dirsi che l’Avvocatura RAGIONE_SOCIALEo Stato abbia effettivamente esplicato, nei modi e nei limiti consentiti, un’attivit diretta a contrastare la pretesa del ricorrente (sull’argomento, con riferimento alle spese sostenute nel giudizio di legittimità dalla parte civile, da ultimo, Sez.U n. 877 del 14/07/2022 dep. 2023, Sacchettino, Rv. 283886; Sez.U, n. 5466, del 28/01/2004, Gallo, Rv. 226716; Sez.4, n, 36535 del 15/09/2021, A., Rv. 281923; Sez.3, n. 27987 del 24/03/2021, G., Rv. 281713).
P.Q.Fil.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALEe spese processuali e RAGIONE_SOCIALEa somma di euro tremila in favore RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE. Nulla per le spese al RAGIONE_SOCIALE resistente.
gliere estensore Così deciso il 3 aprile 2024
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