Sentenza di Cassazione Penale Sez. 4 Num. 34040 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 4 Num. 34040 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 08/10/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nata a Napoli il DATA_NASCITA contro RAGIONE_SOCIALE
avverso l’ordinanza del 12/12/2024 RAGIONE_SOCIALEa Corte d’appello di Napoli Udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME; lette le conclusioni RAGIONE_SOCIALEe parti
RITENUTO IN FATTO
La Corte di appello di Napoli, con l’ordinanza indicata in epigrafe, ha rigettato l’istanza di riparazione per ingiusta detenzione presentata nell’interesse di COGNOME NOME NOME relazione alla custodia cautelare subita dal 25/05/2016 al 9/07/ 2019 nell’ambito di un procedimento nel quale era gravemente indiziata de l delitto di partecipazione all’associazione ex art. 74 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 con l’aggravante di cui al l’ art. 7 legge n.203 del 1991 (capo 2), nonché del delitto di cui agli artt. 81,110 cod. pen. e 73 T.U. Stup., 7 legge n.203/91 (capo 52), conclusosi con sentenza irrevocabile di assoluzione con formula «per non aver commesso il fatto» di cui al capo 2) e «perché il fatto di cui al capo 52) non sussiste».
NOME COGNOME propone ricorso per cassazione censurando l’ordinanza, con unico motivo, per vizio di motivazione e violazione di legge consistenti nell’aver ritenuto che la condotta extraprocessuale posta in essere dalla ricorrente
potesse considerarsi connotata da colpa grave e, per altro profilo, fosse idonea a concorrere a determinare l’errore RAGIONE_SOCIALE‘autorità giudiziaria. Secondo la difesa, l’istante ha tenuto una condotta del tutto di sancorata sul piano eziologico dalla determinazione cautelare del giudice, sia perché priva RAGIONE_SOCIALE‘elemento soggettivo RAGIONE_SOCIALEa colpa grave (consistendo la colpa nell’aver frequentato la casa di COGNOME NOME in qualità di collaboratrice domestica, come pacificamente emerso nel corso RAGIONE_SOCIALE‘istruttoria diba ttimentale), sia perché inidonea a costituire l’antecedente giurisdizionale di una pronuncia erronea in materia di libertà personale. La Corte territoriale, si assume, ha trascurato di considerare che la condotta posta in essere dalla ricorrente non ha dato luogo ad alcun riscontro di frequentazione con i coimputati se non all’interno RAGIONE_SOCIALE‘abitazione nella quale svolgeva le mansioni di collaboratrice domestica.
Il Procuratore generale, con requisitoria scritta, ha concluso per l’inammissibilità del ricorso.
Il RAGIONE_SOCIALE ha depositato memoria concludendo per il rigetto.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Presupposto necessario perché un ricorso sia considerato ammissibile è che prenda in esame i capi o i punti RAGIONE_SOCIALEa decisione ai quali si riferisce l’impugnazione (art.581, comma 1 lett. a), cod. proc. pen., e che illustri le ragioni di diritto e gli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta (art. 581, comma 1 lett. d), cod. proc. pen.) e giustificano le censure mosse con l’atto di impugnazione. Ma, nel caso in esame, il ricorso non supera il vaglio di ammissibilità in quanto trascura ogni confronto con l’ampia motivazione svolta dalla Corte territoriale a sostegno del rigetto RAGIONE_SOCIALE‘istanza di riparazione per ingiusta detenzione.
La Corte di appello, dopo aver precisato che il periodo di detenzione per il quale non sussiste altro titolo contemporaneo è dal 23/05/2018 al 9/07/2019, ha riportato alcuni passi RAGIONE_SOCIALEa decisione NOME da cui si evince, da un lato, come il Tribunale abbia ritenuto che il materiale probatorio raccolto a carico di NOME COGNOME fosse scarso, equivoco e contraddittorio in relazione alla necessaria prova di una sua stabile operatività all’interno del contesto associativo; d’altro canto, nella sentenza NOME il giudice RAGIONE_SOCIALEa cognizione penale ha sottolineato come fosse indiscussa la presenza RAGIONE_SOCIALE‘imputata nell’abitazione di NOME COGNOME il
30/04/2014, allorchè era stata intercettata una conversazione fra la COGNOME, COGNOME NOME, «la Pasionaria» poi uccisa in un agguato di camorra, e la coimputata COGNOME NOME, condannata irrevocabilmente nell’ambito del medesimo procedimento, e come fosse incontrovertibile l’oggetto di tale conversazione, avente a oggetto lo spaccio di stupefacenti. Sempre il giudice RAGIONE_SOCIALEa cognizione, nel passo RAGIONE_SOCIALEa sentenza riportato nell’ordinanza, ha ritenuto evincibile per la COGNOME una mera posizione di consapevolezza e forse di connivenza, sfociata anche nell ‘ estemporaneo incarico, desumibile da una conversazione del 21/05/2014, conferitole affinchè raccogliesse il denaro proveniente dallo spaccio RAGIONE_SOCIALE‘ «erba» su strada.
3. Sulla base di tali elementi, la Corte territoriale ha ritenuto acquisito che la COGNOME avesse rapporti di frequentazione ambigua con una serie di personaggi, tra i quali persone pacificamente intranee al contesto associativo, e che la condotta di esazione del ricavato RAGIONE_SOCIALEa vendita di droga leggera da parte dei titolari di una piazza di spaccio per conto RAGIONE_SOCIALE‘organizzazione di cui a l capo 2), posta in essere in esecuzione di un incarico ricevuto da una persona evidentemente intranea al sodalizio, integrasse una condotta fortemente colposa, indicativa di una significativa e ambigua vicinanza RAGIONE_SOCIALEa COGNOME ai membri RAGIONE_SOCIALE‘associazione .
A ciò si è aggiunta la considerazione che la COGNOME, oltre a essere ambiguamente vicina ai membri RAGIONE_SOCIALE‘associazione e alla loro attività illecita relativa alla cessione di sostanza stupefacente, conoscesse perfettamente soggetti e dinamiche, potendosi la sua condotta qualificare in termini di connivenza.
Giova, a tal proposito, chiarire che la colpa grave, ostativa al riconoscimento RAGIONE_SOCIALE‘indennizzo ex art. 314 cod. proc. pen., può essere integrata anche da un atteggiamento di connivenza passiva, per definizione non punibile penalmente, quando, alternativamente, detto atteggiamento: 1) sia indice del venir meno di elementari doveri di solidarietà sociale volti a impedire il verificarsi di gravi danni alle persone o alle cose; 2) si concretizzi nel tollerare che un reato sia consumato, sempre che l’agente sia in grado di impedire la consumazione o la prosecuzione RAGIONE_SOCIALE‘attività criminosa in ragione RAGIONE_SOCIALEa sua posizione di garanzia; 3) risulti avere oggettivamente rafforzato la volontà criminosa RAGIONE_SOCIALE‘agente, sebbene il connivente non intendesse perseguire tale effetto e vi sia la prova che egli fosse a conoscenza di tale attività (Sez. 4, n. 4113 del 13/01/2021, COGNOME, Rv. 280391 – 01; Sez. 3, n. 22060 del 23/01/2019, COGNOME, Rv. 275970 – 01; Sez. 4, n. 15745 del 19/02/2015, COGNOME, Rv. 263139 – 01; Sez. 4, n. 17/11/2011, dep. 2012, COGNOME, Rv. 252725 – 01).
In particolare, è stata riconosciuta ostativa alla riparazione la condotta di chi, nei reati associativi, abbia tenuto comportamenti percepibili come indicativi di una sua contiguità al sodalizio criminale, mantenendo con gli appartenenti all’associazione frequentazioni ambigue, tali da far sospettare il diretto coinvolgimento nelle attività illecite (Sez. 4, n. 574 del 05/12/2024, dep. 2025, Maniscalco, Rv. 287302 – 01, in fattispecie in cui la Corte ha ritenuto esente da censure la decisione che aveva respinto la richiesta di riparazione sul rilievo RAGIONE_SOCIALE‘avvenuto accertamento RAGIONE_SOCIALEa stretta vicinanza del richiedente, imputato del reato di partecipazione ad associazione mafiosa, a soggetto in posizione apicale nella locale articolazione di “RAGIONE_SOCIALE” e ad altri individui inseriti nel medesimo contesto malavitoso).
Il ricorso difetta, come detto, di ogni confronto con tale ampia motivazione e si limita a proporre una inammissibile rilettura RAGIONE_SOCIALEe emergenze istruttorie, non consentita in fase di legittimità.
Alla declaratoria d’inammissibilità segue la condanna RAGIONE_SOCIALEa ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALEe spese processuali; e inoltre, alla luce RAGIONE_SOCIALEa sentenza 13 giugno 2000, n. 186, RAGIONE_SOCIALEa Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione RAGIONE_SOCIALEa causa di inammissibilità», la ricorrente va condannata al pagamento di una somma che si stima equo determinare in euro 3.000,00 in favore RAGIONE_SOCIALEa Cassa RAGIONE_SOCIALEe ammende, nonché alla rifusione RAGIONE_SOCIALEe spese in favore del RAGIONE_SOCIALE resistente, liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALEe spese processuali e RAGIONE_SOCIALEa somma di euro tremila in favore RAGIONE_SOCIALEa Cassa RAGIONE_SOCIALEe ammende, nonché alla rifusione RAGIONE_SOCIALEe spese in favore del RAGIONE_SOCIALE resistente, che liquida in complessivi euro mille.
Così è deciso, 08/10/2025
Il AVV_NOTAIO estensore NOME COGNOME
Il Presidente NOME COGNOME