Sentenza di Cassazione Penale Sez. 4 Num. 15467 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 4 Num. 15467 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 08/04/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME NOME OPPIDO MAMERTINA il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 21/11/2024 RAGIONE_SOCIALEa CORTE APPELLO di REGGIO CALABRI/
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
lette le conclusioni del PG , che ha chiesto il rigetto del ricorso;
letta la memoria depositata dal RAGIONE_SOCIALE, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
letta la memoria depositata dalla difesa del ricorrente, che ha insist to per l’accoglimento RAGIONE_SOCIALE‘impugnazione.
RITENUTO IN FATTO
1. Con l’ordinanza indicata in epigrafe, la Corte di appello di Re ggio Calabria ha rigettato la domanda di riparazione per ingiusta detenz one formulata da NOME COGNOME COGNOME relazione alla misura cautelare RAGIONE_SOCIALEa custodia in carcere applicata nei suoi confronti dal GIP presso il Tribuna e di Velletri e poi confermata, a seguito di dichiarazione di incompetenza, dal GIP presso il Tribunale di Reggio Calabria, dal 26/11/2013 sino al 10/09/2 )18, data nella quale l’imputato era stato assolto, in grado di appello, con sentenza divenuta irrevocabile, per non avere commesso il fatto in riferimento a un capo di imputazione ipotizzante il reato pre) isto dall’art.416bis, commi 1-6, cod.pen., 605 cod.pen., art.7, 1.152/1991, ìrtt. 2, 4 e 7, 1.895/1967, art.7 1.203/1991 e art.575 e 577, nn.3 e 4, cod.p( n..
La Corte d’appello, quale giudice adito ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art 315 cod.proc.pen., ha osservato che il ricorrente aveva contribuito a dare c )rso alla propria carcerazione con dolo o colpa grave; ciò dopo a ‘ere integralmente riportato i più essenziali passaggi motivazionali RAGIONE_SOCIALEa senti nza di assoluzione e nei quali era stato dato atto RAGIONE_SOCIALE‘assenza RAGIONE_SOCIALEa prova crta in ordine alla partecipazione RAGIONE_SOCIALEo COGNOME al sodalizio criminale.
Ha quindi ritenuto che l’ordinanza impugnata non avesse esclix o il gravitare RAGIONE_SOCIALE‘istante in contesti di natura criminale con le consegi. enti frequentazioni, specificamente con il clan riconducibile al COGNOME, sia con il titolare e sia con altri esponenti; rilevando come le conversa ioni intercettate dimostrassero comunque una conoscenza specifica in ordine alla progettazione di comuni attività economiche, tali da denotare un rappori o di consolidata fiducia reciproca; ha quindi ritenuto che tali frequentazioui si ponessero in rapporto sinergico con la detenzione sofferta, giustificam lo il rigetto del ricorso.
2. Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso per cassazione NOME COGNOME, a mezzo del proprio difensore, articolando un unitario motiv D di impugnazione con il quale ha dedotto – in relazione all’art.606, comnn 3 1, lett.b) ed e), cod.proc.pen. – l’inosservanza ed erronea applicazione ( ella legge penale nonché l’illogicità RAGIONE_SOCIALEa motivazione, in riferimento all’art.314 cod.proc.pen. e con specifico riferimento alla valutazione degli elerr enti ostativi rispetto al riconoscimento RAGIONE_SOCIALE‘indennizzo.
Ha esposto che la Corte territoriale si sarebbe limitata a elencare al( une circostanze di fatto mutuate sul giudizio di merito e rivalutando il mate l iale probatorio in senso difforme rispetto a quanto operato in sede di sent( nza
di assoluzione; non esplicitando in quale modo si sarebbero concretiz GLYPH i rapporti con il COGNOME e senza fornire adeguata motivazione in ordini alla loro idoneità a essere percepiti come elementi di contiguità, non emerg ?rido quindi un’adeguata motivazione in ordine alla concausalità di tali comportamenti rispetto alla detenzione subìta.
Il Procuratore generale ha depositato requisitoria scritta, nella c uale ha concluso per il rigetto del ricorso.
Il RAGIONE_SOCIALE ha depositato memoria iella quale ha concluso per il rigetto del ricorso.
Il difensore del ricorrente ha fatto pervenire memoria illustrativa, NOME quale ha insistito per l’accoglimento RAGIONE_SOCIALE‘impugnazione.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è infondato.
L’unitario motivo di impugnazione articolato dal ricorrente ha opt rato una contestazione RAGIONE_SOCIALE‘apparato argomentativo RAGIONE_SOCIALE‘ordinanza impug nata nella parte in cui ha riconosciuto la sussistenza RAGIONE_SOCIALEa causa °stati a al riconoscimento RAGIONE_SOCIALE‘indennizzo rappresentata dalla colpa grave del ricorrente, in relazione al disposto RAGIONE_SOCIALE‘art.314, comma 1, cod.proc.pen .
Va quindi premesso che la predetta condizione ostativa deve concr€ [arsi in comportamenti, non esclusi dal giudice RAGIONE_SOCIALEa cognizione, di tipo e traprocessuale (grave leggerezza o macroscopica trascuratezza tali da aver dato causa all’imputazione) o processuale (autoincolpazione, sili nzio consapevole sull’esistenza di un alibi), in ordine alla cui attribu; ione all’interessato e incidenza sulla determinazione RAGIONE_SOCIALEa detenzione il giud ce è tenuto a motivare specificamente (Sez.4, 3/6/2010, n.34656, COGNOME‘ RV. 248074; Sez.4, 21/10/2014, n.4372/2015, COGNOME, RV. 263197; Sez.3, 5/7/2022, n.28012, COGNOME, RV. 283411); in particolare, il giudi :e di merito, per stabilire se chi ha patito la detenzione vi abbia dato o z bbia concorso a darvi causa con dolo o colpa grave, deve valutare tut i gli elementi probatori disponibili, al fine di stabilire, con valutazione ex ani e secondo un iter logico-motivazionale del tutto autonomo rispetto a q Jello seguito nel processo di merito – non se tale condotta integri gli estrei ni di reato, ma solo se sia stata il presupposto che abbia ingenerato, ancorc ié in presenza di errore RAGIONE_SOCIALE‘autorità procedente, la falsa apparenza RAGIONE_SOCIALEa sua configurabilità come illecito penale (Sez.4, 22/9/2016, n.3359/201 – i, La
COGNOME, RV. 268952), con particolare riferimento alla commissio te di condotte che rivelino eclatante o macroscopica negligenza, imprudenza o violazione di leggi o regolamenti (Sez.4, 5/2/2019, n.27548, COGNOME RV. 276458).
Deve altresì essere ricordato che, sulla base RAGIONE_SOCIALE‘arresto espres1 o da Sez.un., 13/12/1995, n.43/1996, COGNOME, RV. 203638, nel procedin lento per la riparazione RAGIONE_SOCIALE‘ingiusta detenzione è necessario distin( uere nettamente l’operazione logica propria del giudice del processo penale, volta all’accertamento RAGIONE_SOCIALEa sussistenza di un reato e RAGIONE_SOCIALEa sua commissior e da parte RAGIONE_SOCIALE‘imputato, da quella propria del giudice RAGIONE_SOCIALEa riparazione il q _rale, pur dovendo operare, eventualmente, sullo stesso materiale, deve se guire un iter logico-motivazionale del tutto autonomo, perché è suo coi pito stabilire non se determinate condotte costituiscano o meno reato, n a se queste si sono poste come fattore condizionante (anche nel coni orso RAGIONE_SOCIALE‘altrui errore) alla produzione RAGIONE_SOCIALE‘evento “detenzione”; ed in relazi( ne a tale aspetto RAGIONE_SOCIALEa decisione egli ha pNOME ed ampia libertà di esamin, ire il materiale acquisito nel processo, non già per rivalutarlo, bensì al fine di controllare la ricorrenza o meno RAGIONE_SOCIALEe condizioni RAGIONE_SOCIALE‘azione (di n tura civilistica), sia in senso positivo che negativo, compresa l’even uale sussistenza di una causa di esclusione del diritto alla riparazi)ne; derivandone, in diretta conseguenza di tale principio, quello ulteriore in )ase al quale il giudice del procedimento di riparazione per ingiusta detem ione può rivalutare fatti emersi nel processo penale, ivi accertati o non es( lusi, ma ciò al solo fine di decidere sulla sussistenza del diritto alla riparai ione (Sez.4, 10/06/2010, n.27397, COGNOME, RV. 247867; Sez.4, 14/12/2)17, n.3895/2018, P., RV. 271739); con il solo limite di non potere rite – rere provati fatti che tali non sono stati considerati dal giudice RAGIONE_SOCIALEa cogni2ione ovvero non provate circostanze che quest’ultimo ha valutato dimosi rate (Sez. 4, Sentenza n. 12228 del 10/01/2017, Quaresima, Rv. 270039).
In relazione ancora più specifica rispetto alla fattispecie concre a in esame deve rilevarsi come il giudice, nell’accertare la sussistenza o n eno RAGIONE_SOCIALEa condizione ostativa al riconoscimento del diritto all’equa riparazion( per ingiusta detenzione, consistente nell’incidenza causale del dolo o RAGIONE_SOCIALEa c)lpa grave RAGIONE_SOCIALE‘interessato rispetto all’applicazione del provvedimento di cust cautelare, deve valutare la condotta tenuta dal predetto sia anteriorm nte che successivamente alla sottoposizione alla misura e, più in generali!, al momento RAGIONE_SOCIALEa legale conoscenza RAGIONE_SOCIALEa pendenza di un procedimento a suo carico; il giudice di merito deve, in modo autonomo e in modo comp sto,
apprezzare tutti gli elementi probatori a sua disposizione e rilevare, ;e la condotta tenuta dal richiedente abbia ingenerato o contribuito a ingene -are, nell’autorità procedente, la falsa apparenza RAGIONE_SOCIALEa configurabilità RAGIONE_SOCIALEa si essa come illecito penale, dando luogo alla detenzione con rapporto di causa ad effetto (Sez.Un., 27/5/2010, n.32383, COGNOME, RV. 247664).
4. Altresì – e in relazione a profilo strettamente attinente al caHo di specie – costituisce giurisprudenza del tutto consolidata quella in base alla quale la frequentazione ambigua, da parte del ricorrente, di soggetti coir volti in traffici illeciti si presta oggettivamente ad essere interpretata come in izio di complicità e può, dunque, integrare la colpa grave ostativa al dirittc alla riparazione a condizione che emerga, quanto meno, una concaus alità rispetto all’adozione, nei suoi confronti, del provvedimento applicativo Iena custodia cautelare (Sez.4, 18/12/2014 n.8914/2015; COGNOME, Rv. 262436; Sez.4, 21/11/2018, n.53361, COGNOME, RV. 274498; Sez.4, 28/9/2 )21, n.850/2022, COGNOME, RV. 282565); frequentazioni, a propria volta, ben desumibili dal compendio di intercettazioni telefoniche o ambientali valt tate da parte del giudice che ha emesso la misura applicativa (Sez.4, 26/9/2 )17, n.48311, COGNOME, RV. 271039; Sez.4, 5/2/2019, n. 27458, COGNOME, RV. 276458).
Dall’esame RAGIONE_SOCIALEe pronunce in cui il principio è stato affermato i leve peraltro anche trarsi il limite all’applicazione del medesimo; se, infatil i, in linea astratta, la frequentazione di persone coinvolte in attività è condotta idonea a concretare il comportamento ostativo al diritto alla riparazione, deve però anche chiarirsi che non tutte le frequentazioni ono tali da integrare la colpa ma solo quelle che (secondo il tenore lett( rate RAGIONE_SOCIALE‘art.314 cod. proc. pen., a mente del quale rileva il comportamento :he, per dolo o colpa grave, abbia dato o concorso a dare causa alla custdia cautelare subita) siano da porre in relazione, quanto meno, di concaus Aità con il provvedimento restrittivo adottato (Sez. 4, n. 1921 del 20/12/21)13, dep. 2014, Mannino, Rv. 25848601); al giudice RAGIONE_SOCIALEa riparazione spetta, dunque, il compito di rilevare il tipo e la qualità di dette frequentazioni, con lo scopo di evidenziare l’incidenza del comportamento tenuto ulla determinazione RAGIONE_SOCIALEa detenzione (Sez. 4, n. 7956 del 20/10/2020, iep. 2021, Abbruzzese, Rv. 280547; Sez. 3, n. 39199 del 01/07/2014, Pisti irio, Rv. 260397; Sez. 4, n. 34656 del 03/06/2010, COGNOME, Rv. 248074; Se. 4, n 8163 del 12/12/2001, Pavone, Rv. 2209840).
5. Nel caso di specie, deve quindi ritenersi che l’ordinanza del git dice RAGIONE_SOCIALEa riparazione si sia adeguatamente confrontata con i predetti prin:ipi; risolvendosi il motivo di ricorso in una non consentita contestazione in p l nto di mero fatto RAGIONE_SOCIALE‘interpretazione conferita dalla Corte territoriali al compendio indiziario già posto alla base RAGIONE_SOCIALE‘ordinanza applicativa e rilevi: ndo – in specifico riferimento a una RAGIONE_SOCIALEe contestazioni difensive – che il giu dice RAGIONE_SOCIALEa riparazione non ha operato un’interpretazione del compe dio probatorio in senso difforme rispetto a quanto operato dal giudice di mi !rito ma ha invece preso in esame lo stesso sotto la diversa angolazione richo ?sta dal giudizio in questione.
In particolare, il giudice RAGIONE_SOCIALEa riparazione ha preso in esame gli elerr enti ritenuti univocamente idonei a far dedurre una costante e prolun jata frequentazione con il COGNOMECOGNOME capo del clan omonimo, dando al resì compiutamente atto del contenuto RAGIONE_SOCIALEe conversazioni intercettate.
Dalle quali, oltre alla cointeressenza in attività economiche non ritel iute illecite, era emersa la pNOME conoscenza RAGIONE_SOCIALEe vicende giudiziarie riguarc anti l’interlocutore e RAGIONE_SOCIALEe complessive dinamiche criminali maturate nel cont ?sto di riferimento; essendo quindi, sulla base di una valutazione di merito c ella Corte non censurabile in questa sede, desumibile un rapporto confiden. iale e di assoluta fiducia con il COGNOME oltre che una conoscenza approfor dita del relativo contesto criminale.
Si tratta di elementi che – pure se ritenuti dal giudice di merito inid a perfezionare la prova RAGIONE_SOCIALE‘organico inserimento RAGIONE_SOCIALEo COGNOME nel soda izio criminale – sono senz’altro idonei a denotare un inserimento organic:) in dinamiche criminali tali da perfezionare il requisito ostativo rappresentat ) da frequentazioni ambigue con ambienti dediti a traffici illeciti; oltr ? a evidenziare, in relazione a un coefficiente psicologico da ritenersi pure necessario nel caso di specie, la pNOME consapevolezza in capo al ricorri!nte RAGIONE_SOCIALEo spessore criminale RAGIONE_SOCIALE‘interlocutore.
Deve quindi ritenersi immune dai denunciati vizi di illogicità t! di violazione di legge la valutazione del giudice RAGIONE_SOCIALEa riparazione in ordine alla valenza concausale tra tali frequentazioni e la detenzione subìta.
Al rigetto del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagami!nto RAGIONE_SOCIALEe spese processuali.
Il ricorrente va altresì condanNOME al pagamento RAGIONE_SOCIALEe spese di qu sto giudizio di legittimità nei confronti del RAGIONE_SOCIALE resistente, liquidati! in dispositivo.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALEe s )es processuali nonché alla rifusione RAGIONE_SOCIALEe spese sostenute dal Mini5tero
resistente, che liquida in complessivi euro 1.000,00.
Così deciso 1’8 aprile 2025