Sentenza di Cassazione Penale Sez. 4 Num. 5033 Anno 2026
Penale Sent. Sez. 4 Num. 5033 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 14/01/2026
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
RAGIONE_SOCIALE
Contro: COGNOME NOME, nato a Siderno il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 26/06/2025 RAGIONE_SOCIALEa Corte d’appello di Reggio Calabria Udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME; lette le conclusioni del AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO che ha concluso per l’annullamento con rinvio del provvedimento impugnato
RITENUTO IN FATTO
1. L a Corte d’appello di Reggio Calabria, con ordinanza emessa in data 26 giugno 2025, ha accolto la richiesta di riparazione per ingiusta detenzione presentata nell’interesse di COGNOME NOME NOME ordine ad un procedimento penale per il reato cui a ll’art. 416 bis cod. pen. dal quale, dopo aver riportato una condanna in primo grado, era stato assolto dalla Corte d’appello di Reggio Calabria con sentenza RAGIONE_SOCIALE‘8 giugno 2020, divenuta irrevocabile il 22 novembre 2020. Al COGNOME è stata liquidata la complessiva somma di €. 472.866,26 per la detenzione sofferta per complessivi 1625 giorni in regime di custodia cautelare in carcere e 92 giorni agli arresti domiciliari, nel periodo intercorso tra il 28 settembre 2015 e il 9 giugno 2020.
2.Ricorre per Cassazione il RAGIONE_SOCIALE. Con il primo motivo lamenta, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen., vizio di motivazione in ordine alla ritenuta insussistenza RAGIONE_SOCIALEa condotta gravemente ostativa. L’ordinanza impugnata si era limitata a richiamare il provvedimento liberatorio, confondendo i piani RAGIONE_SOCIALEa responsabilità con i presupposti del diritto alla riparazione. La motivazione era del tutto carente, non avendo l’ordinanza impugnata valutato , secondo i parametri di giudizio propri del procedimento di riparazione, se i fatti accertati nel giudizio di merito potessero considerarsi condotta gravemente colposa. Era infatti emerso, e risultava documentato dal materiale intercettivo esaminato nella sentenze di merito, che il COGNOME era, a ll’epoca dei fatti, il futuro genero del capo cosca di NOME NOME COGNOME, che gestiva la consorteria criminale unitamente ad un altro capo cosca, NOME COGNOME. Risultavano documentati contatti con costoro non giustificati da meri vincoli di parentela, tali da poter creare l’effettiva apparenza di indizi di reit à, né la Corte aveva argomentato in ordine a precise circostanze risultanti dalle intercettazioni, in particolare sul fatto che il COGNOME avesse affermato, recandosi all’incontro con il NOME, di non portare con sé il telefono cellulare.
2.1. Con il secondo motivo denuncia vizio di motivazione in ordine alla liquidazione del danno. La Corte si era discostata dal parametro aritimetico, disponendo un aumento del 10% sulla somma liquidata, senza fornire giustificazione adeguata.
Il COGNOME NOME si è costituito in giudizio a mezzo del difensore che ha depositato memoria insistendo per l’inammissibilità del ricorso con le conseguenti statuizioni in ordine alle spese.
Il AVV_NOTAIO AVV_NOTAIO ha concluso per l’annullamento con rinvio del provvedimento impugnato.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il primo motivo è fondato.
La Corte territoriale ha argomentato in ordine alla insussistenza di condotte ostative riguardo alle circostanze accertate nel giudizio di merito e consistenti, in particolare, nel fatto che il COGNOME, futuro genero del capo cosca di NOME NOME COGNOME, aveva accompagnato tale NOME COGNOME ad un incontro tenutosi con l’altro capo cosca NOME COGNOME. Era inoltre emersa la partecipazione del COGNOME ad una riunione avvenuta il 16 novembre 2011 presso l’abitazione RAGIONE_SOCIALE‘COGNOME, all’epoca latitante. L’ordinanza impugnata ha valorizzato, in ordine al primo episodio, il fatto che il COGNOME non era intervenuto nella conversazione tra i due ( ossia NOME e NOME) riguardante possibili interventi per ‘ alleggerire ‘ la posizione processuale del suocero NOME COGNOME, gravato da una pesante condanna, e definendo ‘ lecite e neutre’ le originarie ragioni RAGIONE_SOCIALE‘ appuntamento richiesto dall’NOME , in quanto quest’ultimo avrebbe dovuto discutere di questioni inerenti a un debito di un suo familiare. La Corte territoriale ha poi considerato irrilevante la partecipazione del COGNOME ad un incontro avvenuto il 16 novembre 2011 presso l’abitazione RAGIONE_SOCIALE‘Aquin o, poiché in quell’occasione il COGNOME si trovava in compagnia RAGIONE_SOCIALEa fidanzata, figlia di NOME COGNOME, con la quale aveva successivamente contratto matrimonio.
Ciò premesso, va rammentato che secondo il costante indirizzo di questa Corte (S.U., 26 giugno 2002 n.34559, Rv.222263) il giudice RAGIONE_SOCIALEa riparazione deve fondare la sua deliberazione su fatti concreti e precisi, esaminando la condotta ( extra processuale e processuale) tenuta dal richiedente sia prima che dopo la perdita RAGIONE_SOCIALEa libertà personale, al fine di stabilire, con valutazione ex ante (e secondo un iter logico motivazionale del tutto autonomo rispetto a quello seguito nel processo di merito), non se tale condotta integri estremi di reato, ma solo se sia stata il presupposto che abbia ingenerato, ancorché in presenza di errore RAGIONE_SOCIALE‘autorità procedente, la falsa apparenza RAGIONE_SOCIALEa sua configurabilità come illecito penale, dando luogo alla detenzione con rapporto di ‘causa ed effetto’. (Sez. 4, n. 3359 del 22 settembre 2016, COGNOME Fornara, Rv. 268952; Sez. 4, n. 9212 del 13 novembre 2013, COGNOME, Rv. 259082). Sempre a mente del consolidato indirizzo citato, è da ritenere gravemente colposo il comportamento imprudente o negligente che, valutato con il parametro RAGIONE_SOCIALE‘id quod plerumque accidit, sia tale da creare una situazione di doveroso intervento RAGIONE_SOCIALE‘autorità giudiziari a.
4. Orbene, la Corte territoriale non ha fatto corretta applicazione dei principi sopra richiamati, sovrapponendo il piano del giudizio assolutorio con quello del giudizio di riparazione. I giudici di merito, invero, hanno ampiamente argomentato sul fatto che le condotte del COGNOME non potevano essere valutate quali elementi tali da fondare, al di là di ogni ragionevcole dubbio, un giudizio di condanna, ma non hanno chiarito per quali ragioni tali condotte sarebbero state del tutto inidonee ad essere ragionevolmente intepretate quali indizi di reità, tali da giustificare l’intervento RAGIONE_SOCIALE‘autorità giud iziaria. Non risultano invero adeguatamente spiegati i motivi per le quali non è stata valutata l’incidenza RAGIONE_SOCIALEe frequentazioni ambigue che, secondo costante giurisprudenza di questa Corte, possono essere idonee ad essere interpretate come indizi di complicità, in rapporto al tipo e alla qualità dei collegamenti con tali persone, così da essere poste quanto meno in una relazione di concausalità con il provvedimento restrittivo adottato ( ex multis , Sez. 4, n. 53361 del 21/11/2018, Puro, Rv, 274498). Ciò in particolare nei reati associativi, ove si ritiene che integri la condizione ostativa RAGIONE_SOCIALEa colpa grave la condotta di chi abbia tenuto comportamenti percepibili come indicativi di una sua contiguità al sodalizio criminale, mantenendo con gli appartenenti all’associazione frequentazioni ambigue, tali da far sospettare il diretto coinvolgimento nelle attività illecite ( Sez. 4, n. 37528 del 24/06/2008, COGNOME, Rv. 241218-01; Sez. 4, n. 45418 del 25/11/2010, COGNOME, Rv. 249237-01; Sez. 4, n. 49613 del 19/10/2018, COGNOME., Rv. 273996-01; da ultimo Sez. 4, n. 574 del 05/12/2024, dep. 2025, Maniscalco, Rv. 287302 – 01). In particolare, come sottolineato nei motivi di ricorso, se il rapporto di futura parentela sussisteva con il capo cosca NOME COGNOME, non è chiarita la irrilevanza, sotto il profilo RAGIONE_SOCIALEa colpa grave ostativa, dei rapporti del COGNOME con il secondo capo cosca, ossia il COGNOME NOME, presso il quale il COGNOME -come accertato nel giudizio di merito -aveva personalmente accompagnato tale NOME COGNOME, dietro richiesta di quest’ultimo . Né risulta valutata, sempre secondo la regola di giudizio RAGIONE_SOCIALEa riparazione, la portata RAGIONE_SOCIALEe ragioni RAGIONE_SOCIALE‘incontro richiesto al capo cosca COGNOME, tramite il COGNOME, da parte RAGIONE_SOCIALE‘COGNOME, consistenti nella necessità di rappresentare, al capo RAGIONE_SOCIALEa consorteria criminale, questioni relative a crediti intercorrenti con alcuni familiari . L’ordinanza impugnata, al riguardo, no n chiarisce per quali ragioni la sollecitazione di un intervento del capo cosca in ordine ad un prestito di denaro non potesse in alcun modo essere intesa quale mediazione consapevole RAGIONE_SOCIALEa forza intimidatrice del COGNOME. Ancora, l’ordinanza impugnata non argomenta, sotto l’aspetto RAGIONE_SOCIALE‘apprezzamento RAGIONE_SOCIALEa colpa grave ostativa, sulle concrete circostanze di fatto RAGIONE_SOCIALE‘incontro tenutosi tra COGNOME, COGNOME e COGNOME, come emergenti dal materiale intercettivo acquisito nel giudizio di merito e riportato nei motivi di ricorso (in particolare, la circostanza che il COGNOME avesse dato assicurazioni riguardo al fatto di non aver portato con sé il telefono cellulare). Riguardo, poi, al secondo comportamento esaminato dalla Corte territoriale ( presenza del COGNOME presso
l’abitazione del NOME COGNOME che era latitante all’epoca dei fatti) va ricordato che questa Corte di legittimità ha chiarito che le frequentazioni ambigue possono integrare un comportamento gravemente colposo, ostativo al riconoscimento del diritto all’indennizzo, anche nel caso in cui intervengano con persone legate da rapporto di parentela, purché siano accompagnate dalla consapevolezza che trattasi di soggetti coinvolti in traffici illeciti e non siano assolutamente necessitate (Sez. 4, n. 29550 del 05/06/2019, Morabito. Rv. 277475 -01). Le argomentazioni rese nell’ordinanza impugnata non affrontano tali aspetti, limitandosi ad escludere la rilevanza RAGIONE_SOCIALEa condotta richiamando solamente il rapporto di futura parentela.
Consegue a quanto esposto l’annullamento con rinvio del provvedimento impugnato a diversa sezione RAGIONE_SOCIALEa Corte d’appello di Reggio Calabria, che dovrà procedere a nuovo esame alla luce dei principi sopra richiamati. Tanto assorbe l’esame del secondo motivo di ricorso.
P.Q.M.
Annulla l’ordinanza impugnata con rinvio per nuovo esame alla Corte di appello di Reggio Calabria cui demanda altresì la regolamentazione RAGIONE_SOCIALEe spese tra le parti di questo giudizio di legittimità.
Così è deciso, 14/01/2026
Il AVV_NOTAIO estensore
Il Presidente NOME COGNOME
NOME COGNOME