Sentenza di Cassazione Penale Sez. 4 Num. 5035 Anno 2026
Penale Sent. Sez. 4 Num. 5035 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 14/01/2026
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a BITONTO il DATA_NASCITA
RAGIONE_SOCIALE
avverso l’ordinanza del 23/06/2025 della Corte d’appello di Catanzaro Udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME; lette le conclusioni del AVV_NOTAIO NOME COGNOME che ha concluso per il rigetto del ricorso
RITENUTO IN FATTO
La Corte di appello di Catanzaro, con ordinanza depositata il 16 settembre 2025, ha rigettato l’istanza di riparazione per ingiusta detenzione proposta da COGNOME, il quale era stato sottoposto alla misura cautelare della custodia in carcere per il reato di cui agli art. 110, 628 e 416 bis 1 comma 1 cod pen, per complessivi 974 giorni ( dal 7 agosto 2018 al 7 aprile 2021). Il NOME era stato poi assolto nel procedimento di merito con sentenza emessa dal la Corte d’Appello di Catanzaro , dle 7 aprile 2021, divenuta irrevocabile il 7 luglio 2021.
La Corte territoriale ha ritenuto che il comportamento tenuto dal ricorrente fosse idoneo a integrare un’ipotesi di colpa grave, incompatibile con l’accoglimento della richiesta avanzata. Il ricorrente, infatti, accusato di aver partecipato alla rapina ai danni della società RAGIONE_SOCIALE, eseguita con modalità militari da parte di un gruppo di uomini armati che avevano utilizzato anche un mezzo cingolato dotato di martello pneumatico, aveva mostrato in più occasioni una palese contiguità con il contesto criminale in cui il delitto era maturato, trovandosi in più occasioni e in varie circostanze in compagnia dei correi, poi condannati in via definitiva.
Ha proposto ricorso il COGNOME, per il tramite del proprio difensore di fiducia, lamentando violazione di legge per difetto assoluto di motivazione nonchè vizio di motivazione ex art. 606, co. 1, lett. b) e lett. e), cod. proc. pen. in relazione alla ritenuta sussistenza della colpa ostativa. I Giudici del merito avevano erroneamente rivalutato, quali elementi costituenti colpa grave ostativa, i medesimi indizi di reità del tutto esclusi da ll’autorità giudiziaria che aveva pronunciato la definitiva assoluzione.
Il AVV_NOTAIO AVV_NOTAIO ha concluso per il rigetto del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è infondato.
Come noto, la nozione di colpa grave di cui all’art.314, comma 1, cod.proc.pen. ostativa del diritto alla riparazione dell’ingiusta detenzione, va individuata in quella condotta che, pur tesa ad altri risultati, ponga in essere, per evidente, macroscopica negligenza, imprudenza, trascuratezza, inosservanza di leggi, regolamenti o norme disciplinari, una situazione tale da costituire una non voluta, ma prevedibile ragione di intervento dell’autorità giudiziaria, che si sostanzi nell’adozione o nel mantenimento di un provvedimento restrittivo della libertà personale. A tale riguardo,
secondo il ragionamento sviluppato dal giudice di legittimità, il giudice della riparazione deve fondare la sua deliberazione su fatti concreti e precisi, esaminando la condotta tenuta dal richiedente sia prima che dopo la perdita della libertà personale, al fine di stabilire, con valutazione ex ante (e secondo un iter logico motivazionale del tutto autonomo rispetto a quello seguito nel processo di merito), non se tale condotta integri estremi di reato, ma solo se sia stata il presupposto che abbia ingener ato, ancorché in presenza di errore dell’autorità procedente, la falsa apparenza della sua configurabilità come illecito penale, dando luogo alla detenzione con rapporto di ‘causa ed effetto’ (Sez. 4, n. 3359 del 22 settembre 2016, COGNOME Fornara, Rv. 268952; Sez. 4, n. 9212 del 13 novembre 2013, COGNOME, Rv. 259082; Sez. Un., n. 34559 del 26 giugno 2002, COGNOME, Rv. 222263).
Secondo l’insegnamento di questa Corte la condizione ostativa al riconoscimento del diritto all’indennizzo, rappresentata dall’avere il richiedente dato causa all’ingiusta carcerazione, può essere integrata anche da comportamenti quali le frequentazioni ambigue con i soggetti condannati nel medesimo procedimento, purchè il giudice della riparazione fornisca adeguata motivazione della loro oggettiva idoneità ad essere interpretate come indizi di complicità, in rapporto al tipo e alla qualità dei collegamenti con tali persone, così da essere poste quanto meno in una relazione di concausalità con il provvedimento restrittivo adottato (Sez. 4, n. 53361 del 21/11/2018, Puro, Rv, 274498; Sez. 4, n. 29550 del 05/06/2019, COGNOME, Rv. 277475 – 01).
Il provvedimento impugNOME ha fatto corretta applicazione dei principi esposti e si sottrae alle censure articolate nel ricorso. In ossequio alla regola di giudizio illustrata, gli elementi indizianti che hanno portato all’adozione ed al mantenimento delle misure non sono stati ritenuti sufficienti per una pronuncia di condanna, ma la Corte territoriale li ha ben valorizzati ai fini del diniego del richiesto indennizzo. In particolare , l’ordinanza impugnata ha sottolineato non solo la circostanza che il COGNOME fosse stato individuato, all’esito di controlli su strada, in compagnia dei coindagati su un’autovettura proveniente dal la Puglia e diretta nel territorio calabrese nei mesi antecedenti alla rapina ma ha rimarcato, soprattutto, la comune latitanza trascorsa dal COGNOME insieme a colui che era stato poi riconosciuto colpevole del reato di rapina aggravata, contestato all’odierno ricorrente, ossia il COGNOME. L’ordinanza impugnata ha dunque evidenziato, in conformità ai principi sopra riportati, la stretta contiguità del COGNOME al contesto criminale in cui era maturata l’azione criminosa dalla quale era stato poi assolto nel merit o, tale da essere certamente percepita come indizio di reità, idoneo a trarre in errore l’autorità giudiziaria procedente. A carico del COGNOME e del COGNOME, indagati per i medesimi fatti, era stata infatti emessa una ordinanza di custodia cautelare il 12 maggio 2018, e il successivo arresto era avvenuto soltanto il 7 agosto 2018: è elemento accertato
nel giudizio di merito il fatto che i due avessero trascorso nella medesima abitazione i mesi in cui si erano sottratti all’esecuzione dell’ordinanza cautelare. Al riguardo, deve ribadirsi che integra gli estremi della colpa grave ostativa al riconoscimento del diritto la condotta di chi, nei reati contestati in concorso, abbia tenuto, consapevole dell’attività illecita altrui, comportamenti percepibili come indicativi di una sua contiguità (Sez. 4, n. 7956 del 20/10/2020, Abruzzese, Rv. 280547 -01; Sez. 4, n. 45418 del 25/11/2010, Carere, Rv. 249237 -01). E va altresì ricordato che questa Corte di legittimità ha già affermato che può costituire condotta integrante colpa grave l’essere stato presente in un rifugio di latitanti (Sez. 4, n. 27397 del 10/06/2010, Rv. 247867 -01).
Si impone conseguentemente il rigetto del ricorso cui segue per legge la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così è deciso, 14/01/2026
Il AVV_NOTAIO estensore
Il Presidente NOME COGNOME
NOME COGNOME