Sentenza di Cassazione Penale Sez. 4 Num. 4326 Anno 2026
Penale Sent. Sez. 4 Num. 4326 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 27/01/2026
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a ARCORE il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 22/05/2025 RAGIONE_SOCIALEa Corte d’appello di RAGIONE_SOCIALE.
Udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME;
letta la requisitoria scritta del Procuratore generale, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
letta la memoria depositata dal RAGIONE_SOCIALE, che ha concluso per la dichiarazione di inammissibilità ovvero per il rigetto del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Con l’ordinanza indicata in epigrafe, la Corte di appello di RAGIONE_SOCIALE ha rigettato la domanda di riparazione per ingiusta detenzione formulata da NOME COGNOME in relazione al periodo di detenzione inframuraria applicata nei suoi confronti dal 13/10/2015 per complessivi giorni 41 di carcerazione preventiva e per giorni 142 di arresti domiciliari, in relazione a un capo di imputazione ipotizzante i reati previsti dagli artt. 317 cod.pen., 56 e 317 cod.pen., 319, 319bis e 321 cod.pen., 353, commi 1 e 2, 61, n.9, cod.pen. (oltre a essergli state contestate altre fattispecie non poste alla base RAGIONE_SOCIALE‘ordinanza applicativa).
La Corte d’appello, quale giudice adito ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 315 cod.proc.pen., ha operato un excursus relativo alla vicenda processuale, al termine RAGIONE_SOCIALEa quale, con sentenza del 14/03/2022, divenuta definitiva, l’istante era stato assolto dalla Corte di appello di RAGIONE_SOCIALE da tutte le imputazioni ascritte per insussistenza dei fatti; ha quindi ritenuto che l’istanza di riparazione non potesse essere accolta,
emergendo dagli atti la commissione di plurime condotte dolose o colpose da parte RAGIONE_SOCIALE‘istante.
Specificamente, in ordine al capo 1) RAGIONE_SOCIALE‘imputazione (in cui era stato contestato al COGNOME il delitto di concussione in riferimento alla richiesta, operata nei confronti del RAGIONE_SOCIALE, di restituire alcuni incarichi di responsabile unico del procedimento nei confronti di NOME COGNOME, oggetto di precedente revoca), la Corte ha riportato alcuni passaggi motivazionali RAGIONE_SOCIALEa sentenza di assoluzione già emessa -su tale capo – dal Tribunale di RAGIONE_SOCIALE, dai quali emergeva che l’esplicazione di pressioni da parte del COGNOME, finalizzate a far riottenere i predetti incarichi nei confronti del COGNOME, era stata delineata da quest’ultimo e dallo stesso RAGIONE_SOCIALE, secondo una ricostruzione avvalorata dalle intercettazioni telefoniche.
A ciò aggiungendo il dato rappresentato dalle dichiarazioni mendaci rese dal COGNOME, nella parte in cui aveva sostenuto che fosse stato il suo segretario politico COGNOME a porre autonomamente in essere pressioni nei confronti del RAGIONE_SOCIALE medesimo.
Analoghe considerazioni ha spiegato la Corte in ordine al capo 2) RAGIONE_SOCIALE‘imputazione, in cui era stato contestato al COGNOME di avere posto in essere atti diretti in modo non equivoco a costringere il Direttore Generale del Personale del RAGIONE_SOCIALE (NOME COGNOME) a evitare che fossero assunti provvedimenti di trasferimento nei confronti del COGNOME, in conseguenza del suo rinvio a giudizio di fronte al Tribunale di Sondrio per il delitto di corruzione; sul punto, ha ritenuto che il materiale probatorio evidenziasse un comportamento, in capo al COGNOME, improntato a macroscopica inosservanza di norme di lealtà e trasparenza; essendo emerso l’oggettivo intervento RAGIONE_SOCIALE‘istante al fine di evitare l’assunzione di provvedimenti di trasferi mento nei confronti del COGNOME, doverosi ai sensi RAGIONE_SOCIALEa l. n.97/2001, emergendo quindi un uso indebito RAGIONE_SOCIALEa posizione personale rivestita dal pubblico funzionario.
Sempre ad analoghe conclusioni la Corte è pervenuta in ordine al reato contestato al capo 6), con il quale al COGNOME era stato ascritto di avere, al fine di compiere atti contrari ai doveri di ufficio, ricevuto utilità non dovute da parte di NOME COGNOME e consistenti nell’erogazione di numerose prestazioni professionali, al contempo attivandosi per far ottenere a quest’ultimo incarichi professionali attinenti a vari appalti pubblici, con particolare riferimento alla ristrutturazione di alcune aziende ospedaliere site nel territorio pavese.
Ha osservato che, pur avendo le sentenze di merito ritenuto non sussistente la prova del pactum sceleris , erano risultate pratiche di distorto utilizzo RAGIONE_SOCIALEa propria funzione da parte del COGNOME, anche tramite il proprio segretario;
essendo emerso un atteggiamento di concreta ingerenza nell’attività di individuazione dei soggetti cui affidare i predetti lavori, evidenziando anche la contraddittorietà RAGIONE_SOCIALEe dichiarazioni rese dallo stesso imputato.
D’altra parte, ha evidenziato il profilo di imprudenza e mancanza di correttezza insita nella condotta tenuta nei confronti del COGNOME, il quale era creditore del COGNOME di ingenti somme per prestazioni elargite e nei cui confronti i pagamenti erano stati procastinati proprio con la prospettazione RAGIONE_SOCIALEa possibilità di acquisire nuovi incarichi pubblici o privati.
Infine, in ordine al capo 7) RAGIONE_SOCIALE‘imputazione (concernente la condotta di turbata libertà degli incanti in ordine a una procedura finalizzata alla conclusione di un accordo quadro per l’affidamento del trasporto di soggetti nefropatici), la Corte ha premes so che l’assoluzione era stata pronunciata dalla Corte di appello sulla base RAGIONE_SOCIALEa sostanziale legittimità RAGIONE_SOCIALE‘operato del presunto esecutore materiale RAGIONE_SOCIALEa turbativa, ovvero il direttore generale RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE, il quale aveva assunto la decisione di non aggiudicare l’appalto prorogando le convenzioni già esistenti; evidenziando come il complessivo quadro probatorio non elideva, comunque, il dato RAGIONE_SOCIALEa sussistenza di interventi indebiti provenienti dall’esterno e finalizzati all’annullamento RAGIONE_SOCIALEa gara, materialmente posti in essere dal COGNOME e riconducibili al COGNOME.
Il Collegio ha quindi complessivamente ritenuto sussistente un quadro indiziario consistente e idoneo, sulla base di una valutazione ex ante , a giustificare l’apparenza in ordine alla penale responsabilità RAGIONE_SOCIALE‘istante, tale da concretizzare un profilo di colpa grave sinergicamente influente sulla detenzione subìta, rigettando quindi la domanda di riconoscimento RAGIONE_SOCIALE‘indennizzo.
Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso per cassazione NOME COGNOME, a mezzo del proprio difensore, articolando tre motivi di impugnazione.
Con il primo motivo ha dedotto -in relazione all’art.606, comma 1, lett.b), cod.proc.pen. -la violazione RAGIONE_SOCIALE‘art.314 cod.proc.pen. per insussistenza del ritenuto profilo concorsuale in capo al richiedente.
Operato un riassunto RAGIONE_SOCIALEa complessiva vicenda processuale e fatto riferimento alla asserita sussistenza di violazioni RAGIONE_SOCIALEe norme del codice di rito che sarebbero state commesse dal p.m. e dai giudici procedenti, ha dedotto l’insussistenza del presupposto ostativo del dolo ovvero RAGIONE_SOCIALEa colpa grave.
In ordine al capo 1) RAGIONE_SOCIALE‘imputazione e in censura RAGIONE_SOCIALEe argomentazioni spese dalla Corte territoriale, ha esposto che l’interesse del ricorrente era stato esclusivamente di carattere istituzionale, attesa la posizione già rivestita RAGIONE_SOCIALE‘istante quale Sott osegretario di Stato presso il RAGIONE_SOCIALE, con delega per il piano straordinario di messa in sicurezza RAGIONE_SOCIALEe scuole; ha esposto
che, avendo conosciuto di persona il COGNOME e dopo alcuni mesi dalla cessazione dall’incarico di Sottosegretario, aveva ritenuto di segnalare al RAGIONE_SOCIALE la preoccupazione insita nel fatto che, immotivatamente, lo stesso COGNOME fosse escluso dagli interventi già assegnatigli, a costo di determinare il ritardo nell’esecuzione dei lavori già programmati, incontrando sul punto la concordante volontà del AVV_NOTAIO COGNOME.
In ordine ad altro profilo di colpa individuata dalla Corte territoriale, in riferimento alla condotta processuale, ha contestato di avere attribuito ogni responsabilità al suo segretario COGNOME; esponendo che, dalla sentenza assolutoria, emergeva come il COGNOME avesse agito in totale autonomia senza alcuna concausalità di pressioni da parte del COGNOME; ha altresì ritenuto non giustificata la considerazione del giudice RAGIONE_SOCIALEa riparazione in ordine alla presenza di altri funzionari, oltre al COGNOME, che potessero essere designati quali responsabili dei procedimenti.
In relazione al capo 2) RAGIONE_SOCIALE‘imputazione ha dedotto, sulla base di una conversazione intercettata, come la procedura di trasferimento del COGNOME non fosse obbligata ma come potesse darsi luogo a un mero mutamento di mansioni; anche perché la sentenza assolutoria dava conto del fatto che il COGNOME, al momento RAGIONE_SOCIALEa conversazione con la competente dirigente ministeriale, non sapesse effettivamente del rinvio a giudizio del COGNOME.
In ordine al capo 6) RAGIONE_SOCIALE‘imputazione, ha osservato che dall’esame degli atti processuali -non emergevano ragioni di credito del COGNOME nei confronti del COGNOME, elemento tale da fare venire meno l’addebito colposo formulato dal giudice RAGIONE_SOCIALEa riparazione; evidenziando come il COGNOME avesse perseguito unicamente finalità istituzionali, in quanto l’intercessione prestata in favore del COGNOME al fine di fargli ottenere incarichi di appaltatore di opere pubbliche non era certo riconducibile a un interesse privato, evidenziando come i direttori generali RAGIONE_SOCIALEe RAGIONE_SOCIALE escussi in dibattimento avessero escluso qualsiasi comportamento non commendevole da parte del ricorrente.
In ordine al capo 7) RAGIONE_SOCIALE‘imputazione, ha dedotto che la Corte avrebbe del tutto ignorato il contenuto RAGIONE_SOCIALEa sentenza assolutoria, dalla quale emergeva la mancanza di comportamenti incidenti sullo svolgimento RAGIONE_SOCIALEa gara pubblica.
Con il secondo motivo, in via subordinata, ha dedotto l’insussistenza del profilo concorsuale in capo al ricorrente, in ordine al mantenimento RAGIONE_SOCIALEo stato di detenzione, alla luce dei chiarimenti resi dall’istante in sede di interrogatorio di garanzia, di successivo interrogatorio reso di fronte al pubblico ministero e di dichiarazioni rese al Tribunale del riesame.
Esponeva che, sul punto, l’attività difensiva espletata avrebbe comunque dovuto indurre i giudici procedenti a revocare ogni presidio cautelare.
Con il terzo motivo ha dedotto la mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità RAGIONE_SOCIALEa motivazione, per avere la stessa dedotto ed evidenziato dei profili soltanto parziali e comunque infondati.
Il Procuratore Generale ha depositato requisitoria scritta, nella quale ha concluso per il rigetto del ricorso.
Il RAGIONE_SOCIALE, tramite l’Avvocatura RAGIONE_SOCIALEo Stato, ha depositato memoria, nella quale ha concluso per la dichiarazione di inammissibilità, ovvero per il rigetto del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è inammissibile, in quanto manifestamente infondato ovvero estrinsecamente aspecifico.
In punto di premessa deve osservarsi che, in riferimento all’individuazione dei principi regolatori del procedimento di riparazione per ingiusta detenzione, costituisce onere del giudice quello di valutare la sussistenza RAGIONE_SOCIALEa condotta ostativa rappresentata dal dolo o dalla colpa grave sulla base di una valutazione necessariamente compiuta ex ante sulla scorta dei comportamenti processuali ed extraprocessuali tenuti dal ricorrente e secondo un iter logico motivazionale del tutto autonomo da quello del processo di merito, valutando tutti gli elementi probatori disponibili, atti a dimostrare che la condotta sia stata il presupposto che abbia ingenerato, seppur in presenza di un errore RAGIONE_SOCIALE‘autorità procedente, la falsa apparenza RAGIONE_SOCIALEa sua configurabilità come illecito penale ( ex multis , Sez. 4, n. 39726 del 27/09/2023, COGNOME Dio, Rv. 285069); conseguendo da tale presupposto che il giudice RAGIONE_SOCIALEa riparazione, una volta preso atto RAGIONE_SOCIALE‘assoluzione RAGIONE_SOCIALE‘imputato nonostante la sottoposizione a misura cautelare detentiva, non possa sottrarsi dal l’onere del necessario raffronto con le argomentazioni poste alla base del giudizio di assoluzione, per poi extrapolare gli eventuali elementi ostativi al perfezionamento del diritto all’indennizzo.
Deve altresì essere ricordato che, già sulla base del risalente arresto espresso da Sez.U, 13/12/1995, dep. 1996, Sarnataro Rv. 203638, nel procedimento per la riparazione RAGIONE_SOCIALE‘ingiusta detenzione è necessario distinguere nettamente l’operazione logica propria del giudice del processo penale, volta all’accertamento RAGIONE_SOCIALEa sussistenza di un reato e RAGIONE_SOCIALEa sua commissione da parte RAGIONE_SOCIALE‘imputato, da quella propria del giudice RAGIONE_SOCIALEa riparazione il quale, pur dovendo operare, eventualmente, sullo stesso materiale, deve seguire un iter logicomotivazionale del tutto autonomo, perché è suo compito stabilire non se
determinate condotte costituiscano o meno reato, ma se queste si sono poste come fattore condizionante (anche nel concorso RAGIONE_SOCIALE‘altrui errore) alla produzione RAGIONE_SOCIALE‘evento “detenzione”; ed in relazione a tale aspetto RAGIONE_SOCIALEa decisione egli ha piena ed ampia libertà di esaminare il materiale acquisito nel processo, non già per rivalutarlo, bensì al fine di controllare la ricorrenza o meno RAGIONE_SOCIALEe condizioni RAGIONE_SOCIALE‘azione (di natura civilistica), sia in senso positivo che negativo, compresa l’eventuale sussistenza di una causa di esclusione del diritto alla riparazione; derivandone, in diretta conseguenza di tale principio, quello ulteriore in base al quale il giudice del procedimento di riparazione per ingiusta detenzione può rivalutare fatti emersi nel processo penale, ivi accertati o non esclusi, ma ciò al solo fine di decidere sulla sussistenza del diritto alla riparazione (Sez.4, 14/12/2017, n.3895/2018, P., RV. 271739; Sez.4, 10/6/2010, n.27397, Rv. 247867); con il solo limite di non potere ritenere provati fatti che tali non sono stati considerati dal giudice RAGIONE_SOCIALEa cognizione ovvero non provate circostanze che quest’ultimo ha valutato dimostrate (Sez. 4, Sentenza n. 12228 del 10/01/2017, Quaresima, Rv. 270039), imponendosi quindi un necessario confronto con le argomentazioni poste alla base RAGIONE_SOCIALEa sentenza di proscioglimento.
3. Tanto premesso, deve osservarsi che il primo e complesso motivo di ricorso (da esaminare congiuntamente al terzo, che ha ulteriormente dedotto, in relazione ai medesimi profili, il vizio di cui all’art.606, comma 1, lett.e), cod.proc.pen.), nel contestare le considerazioni del giudice RAGIONE_SOCIALEa riparazione in punto di sussistenza di condotte dolose o comunque gravemente colpose in capo all’istante da porre in rapporto di concausalità con la detenzione subìta, non ha operato un’effettiva confutazione in ordin e agli specifici comportamenti valorizzati dalla Corte territoriale; limitandosi, in sostanza, a richiamare il contenuto RAGIONE_SOCIALEe pronunce assolutorie (in ordine ai capi 1), 2), 6) e 7) RAGIONE_SOCIALE‘imputazione) in riferimento alla dedotta carenza di comportamenti penalmente rilevanti in capo al ricorrente, sulla base del complessivo materiale istruttorio valorizzato dai giudici di merito.
Dovendosi quindi ritenere che il motivo di ricorso abbia omesso l’onere di necessario raffronto con le plurime rationes decidendi richiamate dal giudice RAGIONE_SOCIALEa riparazione a fondamento del rigetto RAGIONE_SOCIALE‘istanza.
Richiamandosi peraltro, sotto tale profilo e conformemente a quanto argomentato dalla Corte territoriale, al principio in base al quale, nel giudizio di riparazione instaurato a seguito RAGIONE_SOCIALEa contestazione di plurime fattispecie per le quali sia intervenuta assoluzione, è sufficiente -al fine RAGIONE_SOCIALEa negazione RAGIONE_SOCIALE‘indennizzo che venga ravvisato un profilo di condotta concausale dolosa o gravemente colposa anche in riferimento a uno solo degli addebiti, purché idoneo
a fondare il titolo cautelare e a meno che la detenzione sofferta sia stata superiore alla pena astrattamente irrogabile.
Mentre, sempre in relazione al complessivo apparato argomentativo RAGIONE_SOCIALE‘ordinanza impugnata e in riferimento al settore dei reati contro la pubblica amministrazione, deve ritenersi pienamente rispondente ai principi discendenti dal testo RAGIONE_SOCIALE‘art.314, comma primo, cod.proc.pen., la conclusione in forza RAGIONE_SOCIALEa quale comportamenti idonei a denotare un uso distorto e personalistico del proprio incarico pubblico siano idonei a essere qualificati come gravemente colposi pure in presenza di una sentenza assolutoria; tanto in coerenza con il principio per cui, ai fini RAGIONE_SOCIALEa valutazione RAGIONE_SOCIALEa colpa grave ostativa al riconoscimento del diritto alla riparazione per la custodia cautelare sofferta, il giudice di merito può valorizzare anche scorretti comportamenti deontologici, quando questi, uniti ad altri elementi, configurino una situazione obiettiva idonea ad evocare, secondo un canone di normalità, una fattispecie di reato (cfr. Sez. 4, n. 26925 del 15/05/2019, Artico, Rv. 276293, resa in fattispecie nella quale la Corte ha ritenuto integrativa RAGIONE_SOCIALEa colpa grave la condotta RAGIONE_SOCIALE‘imputato, pubblico amministratore, che aveva esercitato pressioni, finalizzate all’assunzione RAGIONE_SOCIALEa figlia, su un gruppo imprenditoriale che aveva contratti in corso con la propria amministrazione).
Passando ad esaminare, nello specifico, i singoli addebiti posti alla base del titolo cautelare, va quindi osservato che il giudice RAGIONE_SOCIALEa riparazione ha analiticamente enucleato, per ciascuno di essi, nel pieno rispetto RAGIONE_SOCIALE‘onere di raffronto con le pronunce di merito e con motivazione coerente e logica, i singoli profili attinenti alle condotte concausali ascrivibili al ricorrente e connotate da dolo o da colpa grave.
4.1 In particolare, per l’imputazione di concussione ascritta al capo 1) in ordine alla quale il COGNOME è stato assolto per la mancanza di prova in ordine alla prospettazione di un male ingiusto nei confronti del soggetto passivo -la Corte territoriale, ha evidenziato in modo specifico i comportamenti colposi ravvisabili in caso all’istante.
Difatti, in ordine a tale addebito, i giudici RAGIONE_SOCIALEa riparazione hanno evidenziato come la vicenda fosse scaturita dall’ordine di servizio n. 9 del 12 aprile 2012 con cui il RAGIONE_SOCIALE vicario alle opere pubbliche RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE, NOME AVV_NOTAIO, aveva ridimensionato gli incarichi del RUP, NOME COGNOME, funzionario del suddetto Provveditorato, in relazione ai progetti di edilizia scolastica non ancora avviati, in ragione del procedimento penale instaurato a suo carico a Sondrio, per delitti di corruzione propria e turbativa d’asta in relazione al quale era stato anche sottoposto a misura cautelare; esponendo che, a seguito di tale decisione, il COGNOME si era rivolto direttamente al COGNOME che, pur non essendo
più sottosegretario al RAGIONE_SOCIALE con delega al settore RAGIONE_SOCIALE‘edilizia scolastica, era ancora senatore ed era affiancato dal COGNOME, in qualità di segretario politico.
Risultando che il COGNOME aveva interloquito, da subito, direttamente con il COGNOME al quale aveva chiesto di sollecitare un intervento del COGNOME per tentare di rimediare alla situazione; come evidenziato dalla Corte territoriale, le sollecitazioni del COGNOME (confermate da questi in sede di incidente probatorio e di dibattimento) avrebbero trovato pieno riscontro nella successiva condotta del COGNOME, come desumibile dalla dichiarazioni del AVV_NOTAIO e dalle conversazioni intercettate, di cui è stato dato atto del carattere preciso e dei toni decisi e determinati RAGIONE_SOCIALEe sollecitazioni stesse.
Avendo altresì la Corte evidenziato anche un ulteriore profilo di colpa, derivante dalla condotta processuale tenuta dal COGNOME, il quale aveva riferito che sarebbe stato il suo segretario COGNOME, in autonomia, a fare pressioni sul RAGIONE_SOCIALE; ricordando, sotto tale profilo, che anche a seguito RAGIONE_SOCIALEa modifica RAGIONE_SOCIALE‘art. 314 cod. proc. pen. ad opera RAGIONE_SOCIALE‘art. 4, comma 4, lett. b), d.lgs. 8 novembre 2021, n. 188, il mendacio RAGIONE_SOCIALE‘indagato in sede di interrogatorio, ove causalmente rilevante rispetto alla determinazione cautelare, costituisce una condotta volontaria equivoca rilevante ai fini RAGIONE_SOCIALE‘accertamento del dolo o RAGIONE_SOCIALEa colpa grave ostativi al riconoscimento del diritto alla riparazione, posto che la falsa prospettazione di situazioni, fatti o comportamenti non è condotta assimilabile al silenzio serbato nell’esercizio RAGIONE_SOCIALEa facoltà difensiva prevista dall’art. 64, comma 3, lett. b), cod. proc. pen. (Sez. 4, n. 24608 del 21/05/2024, F., Rv. 286587; Sez. 4, n. 3755 del 20/01/2022, COGNOME, Rv. 282581).
Avendo, ulteriormente, la Corte evidenziato che, proprio dopo l’incontro del COGNOME con il COGNOME (avvenuto presso il Senato RAGIONE_SOCIALEa Repubblica), era stato, a breve, adottato l’ordine di servizio con cui erano stati ripristinati gli incarichi già revocati in capo al COGNOME.
A fronte RAGIONE_SOCIALEa scansione temporale puntualmente ricostruita dalla Corte territoriale, le doglianze contenute nel primo motivo risultano quindi generiche e, pertanto, di fatto aspecifiche; avendo la difesa del ricorrente attribuito l’intervento -non contestato -del COGNOME, che in quel momento era privo di qualsiasi potestà amministrativa inerente all’edilizia scolastica, a un dedotto interesse ‘istituzionale’ derivante dall’avere individuato nel COGNOME un funzionario particolarmente solerte e preparato, pur dandosi atto nello stesso motivo del dato dalla mancata pregressa conoscenza tra questi e il COGNOME.
Tale punto del motivo non contiene quindi -di fatto -alcuna effettiva contestazione rispetto al percorso argomentativo RAGIONE_SOCIALEa Corte territoriale nella parte in cui questa ha ritenuto che, sulla base RAGIONE_SOCIALEo stesso compendio probatorio
esaminato dal GIP, fosse emersa la messa in opera, da parte del COGNOME, di comportamenti extraprocessuali indici di un uso distorto RAGIONE_SOCIALEa propria carica pubblica al servizio di interessi privati; essendo, altresì, rimasto privo di effettiva censura il punto RAGIONE_SOCIALEa motivazione in cui la Corte ha dato atto del citato profilo di colpa derivante dalla condotta processuale, essendo stato univocamente escluso che le pressioni sul RAGIONE_SOCIALE fossero state poste in essere, in autonomia, dal segretario COGNOME COGNOME.
4.2 In ordine alla fattispecie ascritta al capo 2), relativo alla tentata concussione nei confronti del Direttore del personale del RAGIONE_SOCIALE, finalizzata a evitare il trasferimento del COGNOME, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art.3 RAGIONE_SOCIALEa l.27 marzo 2001, n.97 – per effetto del suo rinvio a giudizio per corruzione di fronte al Tribunale di Sondrio -il giudice RAGIONE_SOCIALEa riparazione ha pure evidenziato una serie di comportamenti, risultanti dal materiale probatorio esaminato dal GIP, idonei a configurare un condotta gravemente colposa in capo al COGNOME.
Il quale, sollecitato dal COGNOME a seguito di interlocuzione con il COGNOME, era effettivamente intervenuto (come risultante dall’intercettazione telefonica del 22 gennaio 2014) presso il Direttore NOME COGNOME per evitare che venissero assunti nei confronti del COGNOME i provvedimenti di cui al citato art.3 RAGIONE_SOCIALEa l.n.97 del 2001 (ovvero il trasferimento di sede o di ufficio); avendo il giudice RAGIONE_SOCIALEa riparazione, con motivazione coerente e logica, sottolineato come tale intervento, pure non ritenuto dai giudici di merito come idoneo a perfezionare una tentata concussione, fosse indice di un abuso soggettivo RAGIONE_SOCIALEa funzione pubblica (sulla scia dei principi dettati da Sez. U, n. 12228 del 24/10/2023, dep. 2014, Maldera, Rv. 258472 -01); sempre dovendosi sottolineare, anche in tale caso, l’estraneità RAGIONE_SOCIALEa materia sottesa al procedimento di trasferimento di sede o di funzioni all’ambito RAGIONE_SOCIALEa potestà amministrativa facente, in quel momento, capo al COGNOME.
Anche su tale aspetto, le considerazioni RAGIONE_SOCIALEa difesa contenute nel primo motivo di ricorso devono ritenersi del tutto aspecifiche.
Difatti, il ricorrente non ha contestato nella sua oggettività la messa in opera di un intervento del tutto esulante dalle proprie competenze istituzionali, limitandosi a sottolineare che, ai sensi RAGIONE_SOCIALEa l. 97/2001, il trasferimento di sede del COGNOME non fosse l’unica opzione decisoria , potendosi anche dare luogo al mutamento di mansioni e sottolineando il dato, da ritenersi del tutto irrilevante, RAGIONE_SOCIALEa mancata conoscenza del rinvio a giudizio di fatto disposto nei confronti RAGIONE_SOCIALEo stesso COGNOME.
4.3 Ancora, il giudice RAGIONE_SOCIALEa riparazione, passando all’esame RAGIONE_SOCIALEa vicenda oggetto RAGIONE_SOCIALE‘imputazione contestata al capo 6), ha evidenziato che – pur non essendosi individuato un accordo corruttivo tra il COGNOME e il COGNOME per ottenere una serie di commesse relative alla ristrutturazione di presidi ospedalieri
siti nel pavese – la pronuncia di assoluzione nei confronti di COGNOME, COGNOME e COGNOME, fondata sulla carenza di prova in ordine alla effettiva sussistenza di un accordo in tal senso, funzionale a «ripagare COGNOME di talune opere, realizzate a titolo gratuito a favore di COGNOME ed altri membri RAGIONE_SOCIALEa sua famiglia», ha dato per accertate pratiche descritte come “men che commendevoli” messe a punto dal politico anche per il tramite del proprio segretario COGNOME.
Difatti, la Corte territoriale -riportando quanto argomentato nella stessa sentenza assolutoria – ha evocato le “raccomandazioni” poste in essere a vantaggio del COGNOME presso diversi direttori sanitari di aziende ospedaliere contattati direttamente dal COGNOME, tra i quali NOME COGNOME, Direttore Generale RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE, contattata direttamente dal COGNOME stesso per metterla in contatto con l’architetto di fiducia del COGNOME, sulla base di elementi direttamente suffragati dalle intercettazioni telefoniche ivi citate.
Avendo quindi ritenuto la Corte, con valutazione non illogica, che tali comportamenti abbiano denotato una concreta e indebita ingerenza nell’attività di individuazione dei soggetti affidatari dei lavori di ristrutturazione da compiere presso i presidi ospedalieri del territorio pavese; il tutto letto alla luce dei comprovati rapporti personali preesistenti tra il COGNOME e il COGNOME, che aveva già conferito all’architetto numerosi incarichi professionali.
Anche in tale caso, quindi, risulta congrua e non palesemente illogica la motivazione RAGIONE_SOCIALEa Corte territoriale nella parte in cui ha ravvisato un’indebita interferenza nell’attività amministrativa di competenza di altri soggetti (e, specificamente, RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE).
A fronte di tale precise argomentazioni, la difesa del ricorrente ha articolato censure da ritenere, anche in questo caso, aspecifiche; in quanto ha sottolineato le considerazioni contenute nella sentenza di appello che, nel ribaltare l’originaria pronuncia di condanna, hanno riletto il contenuto di alcuni elementi probatori al fine di escludere il patto corruttivo; nonché evidenziato che, al momento RAGIONE_SOCIALE‘intervento presso la dirigenza RAGIONE_SOCIALEa AST, il COGNOME non fosse creditore di alcuna somma nei confronti del COGNOME; giungendo, sulla base di tali presupposti, ad attribuire al non contestato intervento del COGNOME una finalità istituzionale senza, di fatto, nulla dedurre in ordine al carattere comunque indebito e inopportuno RAGIONE_SOCIALEa sollecitazione effettuata nei confronti del soggetto competente ad adottare i relativi atti di affidamento.
4.4 Quanto alla assoluzione dall’imputazione di turbata libertà dagli incanti di cui al capo 7), la Corte di merito, secondo i giudici RAGIONE_SOCIALEa riparazione, sarebbe pervenuta alla declaratoria di insussistenza del fatto sulla base RAGIONE_SOCIALEa “sostanziale legittimità ‘ RAGIONE_SOCIALE‘azione amministrativa posta in essere dal presunto esecutore materiale RAGIONE_SOCIALEa turbativa, ossia il direttore generale RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE, NOME
COGNOME il quale aveva deciso di non aggiudicare l’appalto del servizio di pazienti nefropatici, prorogando le convenzioni già esistenti con le associazioni territoriali tra cui la RAGIONE_SOCIALE.
Secondo la Corte RAGIONE_SOCIALEa riparazione, l’esito assolutorio nei riguardi degli imputati sul presupposto RAGIONE_SOCIALEa esistenza di “un quadro probatorio solo suggestivo di interventi indebiti ab externo ” andrebbe letto in uno al ruolo svolto dal COGNOME nella vicenda; il quale aveva palesato un interessamento in ordine alla possibilità di annullare o meno la gara, espresso nelle varie interlocuzioni con il direttore Generale COGNOME, peraltro, nel suo ruolo di segretario politico che non avrebbe avuto alcun titolo per monitorare l’andamento RAGIONE_SOCIALEa gara o di proporre a COGNOME figure idonee a svolgere assistenza e consulenza legale sulla questione RAGIONE_SOCIALE‘eventuale annullamento.
La Corte territoriale ha quindi riportato la trascrizione RAGIONE_SOCIALEa conversazione tra COGNOME e COGNOME che, se come affermato a pag. 237 RAGIONE_SOCIALEa sentenza RAGIONE_SOCIALEa Corte di appello, «non può essere univocamente interpretato come l’istigazione ad ottenere una copertura legale di una operazione illecita in corso di attuazione», non può per ciò stesso escludere la valenza sintomatica nell’ambito del quadro indiziario posto al vaglio del giudice RAGIONE_SOCIALEa cautela con riguardo al tempo in cui questa fu emessa e mantenuta; evidenziando, proprio in correlazione con il contenuto RAGIONE_SOCIALE‘intercettazione, che l’intervento del COGNOME era direttamente riconducibile all’interessamento diretto da parte del COGNOME, anche in questo caso al di fuori RAGIONE_SOCIALEe proprie competenze istituzionali.
Con tali considerazioni, il relativo punto del motivo di ricorso ha, di fatto, omesso l’onere di necessario confronto, essendosi limitato a richiamare una presunta buona fede del ricorrente, anzi -di fatto -ammettendo la sussistenza di un interessamento finalizzato alla proroga RAGIONE_SOCIALE‘affidamento del servizio in favore RAGIONE_SOCIALEe associazioni RAGIONE_SOCIALE volontariato.
4.5 In conclusione, appare logica e conforme ai principi di riferimento, la complessiva conclusione RAGIONE_SOCIALEa Corte territoriale che, in relazione a tutti e quattro gli episodi ascritti al ricorrente, ha comunque ravvisato un profilo di colpa grave ostativa ri spetto al riconoscimento RAGIONE_SOCIALE‘indennizzo concretizzata per effetto di un uso distorto RAGIONE_SOCIALEa funzione pubblica in riferimento ad ambiti di competenze esulanti da quelle facenti capo all’istante.
5. Il secondo motivo, con cui è stato dedotto un vizio motivazionale del provvedimento per non avere tenuto conto dei dati forniti dal ricorrente in sede di interrogatorio di garanzia, di interrogatorio reso successivamente al pubblico ministero e di interlocuzione di fronte al Tribunale del riesame, è inammissibile in quanto del tutto aspecifico.
Difatti, i suddetti elementi probatori -peraltro del tutto genericamente indicati in sede di esposizione RAGIONE_SOCIALEa doglianza -attengono evidentemente al merito RAGIONE_SOCIALEa vicenda processuale, ma non sono riferiti ai profili di fatto ritenuti ostativi rispetto al riconoscimento RAGIONE_SOCIALE‘indennizzo.
Alla declaratoria d’inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALEe spese processuali; ed inoltre, alla luce RAGIONE_SOCIALEa sentenza 13 giugno 2000, n. 186, RAGIONE_SOCIALEa Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione RAGIONE_SOCIALEa causa di inammissibilità», il ricorrente va condannato al pagamento di una somma che si stima equo determinare in euro 3.000,00 in favore RAGIONE_SOCIALEa Cassa RAGIONE_SOCIALEe ammende.
Nulla va liquidato a titolo di spese processuali in favore del RAGIONE_SOCIALE resistente, atteso il carattere del tutto tautologico RAGIONE_SOCIALEe deduzioni spiegate in sede di memoria difensiva, la quale alcun contributo utile ha apportato ai fini RAGIONE_SOCIALEa decisione (cfr. Sez. 4, n. 13175 del 26/03/2025, G., Rv. 287952 -02).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALEe spese processuali e RAGIONE_SOCIALEa somma di euro tremila in favore RAGIONE_SOCIALEa cassa RAGIONE_SOCIALEe ammende. nulla per le spese in favore del ministero resistente.
Così è deciso, 27/01/2026
Il AVV_NOTAIO estensore
La Presidente NOME COGNOME
COGNOME COGNOME