Sentenza di Cassazione Penale Sez. 4 Num. 6825 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 4 Num. 6825 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 11/02/2025
SENTENZA
t-ti kit GLYPH et L l000d-011- GLYPH h-eut” . r-ou 4Ar36:’ e’/ sul ricorso proposto da: GLYPH e NOME COGNOME nato a PALERMO il 29/05/1969
avverso l’ordinanza del 19/11/2024 della CORTE APPELLO di PALERMO
udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME;
lette le conclusioni del PG
RITENUTO IN FATI -0
1.Con l’ordinanza indicata in epigrafe la Corte d’appello di Palermo, su istanza presentat Crisenza NOME ai sensi degli artt. 314 e 315 c.p.p., condannava il Ministero dell’Economi delle Finanze a corrispondere allo stesso la somma di C 125.000,00 a titolo di riparazione l’ingiusta detenzione subita agli arresti domiciliari dal 4.03.2021 al 5.07.2023, nell’ambi procedimento in cui gli erano stati contestati i reati di coltivazione produzione cessione tr di sostanza stupefacente ed era stato assolto per non aver commesso il fatto con pronunci definitiva il 13.09.2023
2.Avverso l’ordinanza propone ricorso per cassazione, il Ministero dell’Economia e delle Finan mediante l’Avvocatura distrettuale dello stato di Palermo denunciando mancanza assoluta di motivazione e travisamento della prova in quanto, da un lato, la Corte di appello, a fol 7, d che l’istante risultava citato in intercettazioni avvenute con i soggetti coinvolti ne coltivazione, dall’altro, che si era proclamato innocente sin dal primo interrogatorio soste di aver svolto solo attività di manutenzione del terreno per 30 anni. Lamenta che il giudice riparazione ha pretermesso le circostanze oggettivamente sottoposte alla sua attenzione da Ministero costituitosi e in particolare l’arresto in flagranza per aver coltivato 104 cannabis del peso di 6 kg e 250 gr di marijuana e che era stato condannato nel separat procedimento per l’art. 73 DPR 09/90, reato fine del delitto associativo dal quale è stato asso
Lamenta che la Corte territoriale ha omesso di valutare ai fini della sussistenza della colpa le frequentazioni e il contesto nell’ambito del quale aveva svolto l’attività di coltivaz comprando i semini per conto dei coindagati affermazione che già di per sé implicava u approfondimento motivazionale che è del tutto mancato.
3.La Procura generale in sede ha chiesto l’annullamento con rinvio.
4.La difesa di COGNOME ha depositato memoria con cui ha chiesto il rigetto del ricorso.
Considerato in diritto
1.11 ricorso è fondato.
Giova ricordare che, in tema di riparazione per l’ingiusta detenzione, il giudice, per valutare l’ha patita vi abbia dato o abbia concorso a darvi causa con dolo o colpa grave, deve apprezzar in modo autonomo e completo, tutti gli elementi probatori disponibili, con particolare riferi alla sussistenza di condotte che rivelino eclatante o macroscopica negligenza, imprudenza violazione di leggi o regolamenti, fornendo del convincimento conseguito una motivazione che, s adeguata e congrua, è incensurabile in sede di legittimità. Al riguardo, il giudice deve fond sua deliberazione su fatti concreti é precisi, esaminando la condotta tenuta dal richiedent prima che dopo la perdita della libertà personale, al fine di stabilire, con valutazione “ex a
secondo un iter logico motivazionale del tutto autonomo rispetto a quello seguito nel processo merito – non se tale condotta integri estremi di reato ma solo se sia stata il presuppost abbia ingenerato, ancorché in presenza di errore dell’autorità procedente, la falsa apparenza d sua configurabilità come illecito penale, dando luogo alla detenzione con rapporto di “causa effetto” (Sez. U, Sentenza n. 34559 del 26/06/2002, dep. 15/10/2002, Rv. 222263). Sul punto si è rilevato che il giudizio per la riparazione dell’ingiusta detenzione è del tutto a rispetto al giudizio penale di cognizione, impegnando piani di indagine diversi, che pos portare a conclusioni del tutto differenti sulla base dello stesso materiale probatorio acquis atti ma sottoposto ad un vaglio caratterizzato dall’utilizzo di parametri di valutazione di (Sez. 4, Sentenza n. 39500 del 18/06/2013, dep. 24/09/2013, Rv. 256764).
Preme pure evidenziare che le Sezioni Unite della Suprema Corte di Cassazione hanno chiarito, nell’esaminare funditus l’istituto della riparazione per ingiusta detenzione, ch evidente l’avvicinamento fra le ipotesi di cui all’art. 314 cod. proc. pen., commi 1 e 2, profilo della possibile comune derivazione della “ingiustizia” della misura da elementi em successivamente al momento della sua applicazione; che l’elemento della accertata “ingiustizi della custodia patita, che caratterizza entrambe le ipotesi del diritto alla equa riparazione ( solo per le ragioni che integrano l’ingiustizia stessa) ne disvela il comune fondamento impone una comune disciplina quanto alle condizioni che ne legittimano il riconoscimento; e c tale ricostruzione, conforme alla logica del principio solidaristico, implica, l’oggettiva i diritto in questione, in ogni sua estrinsecazione “del limite della non interferenza causal condotta del soggetto passivo della custodia” (Sez. U, Sentenza n. 32383 del 27.05.2010, Rv. 247663). Le Sezioni unite, nella sentenza ora richiamata, hanno quindi evidenziato che risul legittima una disciplina normativa che preveda l’esclusione dal beneficio in esame di chi, ave contribuito con la sua condotta a causare la restrizione, non possa esserne considera propriamente “vittima”.
Rispetto alla cautela sofferta, il Giudice della riparazione deve valutare comportamenti possano essere di tipo extraprocessuale (grave leggerezza o trascuratezza tale da aver determinato l’adozione del provvedimento restrittivo) o di tipo processuale (autoincolpazi silenzio consapevole sull’esistenza di un alibi) che non risultano esclusi dal giudice cognizione.
A tal fine, nei reati contestati in concorso, va apprezzata la condotta che si sia sosta nella consapevolezza dell’attività criminale altrui e, nondimeno, nel porre in essere una at che si presti sul piano logico ad essere contigua a quella criminale (Sez. 4, Sentenza n. 4159 09/12/2008, dep. 28/01/2009, Rv. 242760).
Con specifico riferimento all’esercizio del diritto al silenzio, si osserva che la S Corte ha precisato che se è vero che l’imputato (o la persona sottoposta ad indagine) ha il d al silenzio, alla reticenza ed anche alla menzogna, è tuttavia altrettanto vero che comportamento, di per sé certamente legittimo, può, in sede di giudizio riparatorio, so conseguenze negative nei riguardi dell’interessato. In tale ambito ricostruttivo, ciò che vi
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rilievo non è la scelta difensiva di avvalersi del diritto al silenzio, ma il fatto che l’im omesso di fornire spiegazioni e chiarimenti che sarebbero stati idonei ad eliminare il v indiziante di elementi a suo carico, acquisiti in sede di indagini. Dunque, nella sede ripar rilevano, non il silenzio, la reticenza o la menzogna in quanto tali, ma il mancato esercizio facoltà difensiva, quanto meno sul piano dell’allegazione di fatti favorevoli; e comportamento omissivo può valere a far ritenere l’esistenza di una condotta casualmente efficiente nel permanere della misura cautelare (cfr. Sez. 4, Sentenza n. 7296 del 17/11/20 dep. 23/02/2012, Rv. 251928).
La valutazione espressa nel caso di specie dalla Corte territoriale, è carente nella motivazio ordine alla valutazione della sussistenza di profili di colpa grave emergenti dalla condotta in essere dal richiedente. La Corte di Appello, nella pars construendella ordinanza impugna ha evidenziato attraverso una motivazione illogica e apodittica che non risulta configurabil caso di specie alcun profilo di colpa grave nonostante avesse poceo prima affermato che il quad indiziario risultava fondato da una serie di intercettazioni dalle quali risultavano cont stesso con alcuni dei soggetti direttamente coinvolti dell’attività illecita di coltivaz i e che il Tribunale della liberta di Palermo aveva confermato il titolo custodiale / pur modificando la qualificazione giuridica dei fatti, e che la tesi difensiva basata sul fatto di aver svolto mero manutentore per trenta anni è quella che dopo un lungo iter processuale è risulta maggiormente verosimile in relazione agli elementi probatori in atti,
Il giudice di merito ha omesso di apprezzare in modo autonomo e completo, con valutazione ex ante/tutti gli elementi probatori a sua disposizione con particolare riferimento alla sussist comportamenti, anteriori e successivi alla perdita della libertà personale, connotati da eclat macroscopica negligenza, imprudenza o violazione di leggi o regolamenti, e se in particolare condotta tenuta dal richiedente abbia ingenerato o contribuito a ingenerare, nell’aut procedente, la falsa apparenza della configurabilità della stessa come illecito penale, dando l alla detenzione con rapporto di causa ad effetto (Cass. SS.UU. sent. del 26 giugno 2002, 34599, COGNOME, Rv. 222263).
Infatti gli elementi emersi e non esclusi in sede penale, nell’ambito del procedimen riparazione devono essere apprezzati ad effetti diversi; -la sussistenza della colpa grave, fattore di esclusione del diritto alla riparazione, deve risultare o desumersi dal provved restrittivo della libertà o dagli eventuali provvedimenti successivi di riesame o di ap giudice, per escludere o ritenere la sussistenza del requisito della diretta effic comportamento gravemente colposo dell’interessato sull’adozione della misura cautelare, deve effettuare uno specifico raffronto tra la condotta dell’indagato e le ragioni che la moti dell’ordinanza ha posto a fondamento della misura stessa (Cass., Sez. 4, 7 giugno 2001, Rosini Rv: 219686), tenendo cònto, per quanto rilevi, anche dell’eventuale carattere concorsualé reato ascritto.
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Orbene, nell’ordinanza impugnata è mancata qualsiasi valutazione del contenuto dell’ordinanza cautelare, qualsiasi esame di comportamenti sinergicamente rilevanti evidenziati nel ricorso tratta di frasi del tutto assertive e illogiche in quanto svincolate da un itinerario concett ad esplicitare le ragioni a fondamento di esse ed eventualmente a ricollegarle ad altre circos e modalità che hanno qualificato il provvedimento cautelare.
E’ pertanto ravvisabile nel caso di specie il vizio di mancanza di motivazione riscontrabi solo quando quest’ultima venga del tutto omessa ma anche quando sia priva di singoli momenti esplicativi in ordine ai temi su cui deve vertere ( Sez. 4 n.17408, del 17.01.2018 ; n.227151 del 16.06.2011).
Tanto più nell’ipotesi in cui non vi sia corrispondenza tra il compendio gravemente indiz posto a base del titolo cautelare, costituito da elementi dei quali non sia stata riconosc inutilizzabilità assoluta e quello probatorio posto a fondamento del giudicato assolutorio, il della riparazione deve valutare il comportamento dell’interessato alla luce del primo, sempre il giudice penale non abbia escluso l’esistenza di tali elementi fattuali o abbia dato ad tutto o in parte – una lettura che ne neutralizzi la valenza in termini di comportamento do gravemente colposo, rilevante ai sensi dell’art. 314 co. 1 ultima parte codice di rito. ( Sentenza n. 41396 del 15/09/2016 Cc. (dep. 03/10/2016) Rv. 268238 – 01)
2.11 provvedimento impugnato va dunque annullato con rinvio alla Corte di Appello di Palermo per il nuovo giudizio cui demanda altresì la regolamentazione delle spese tra le parti per qu giudizio di legittimità.
P.Q.M.
Annulla l’ordinanza impugnata e rinvia per nuovo giudizio alla Corte di appello di Palermo cui demanda altresì la regolamentazione delle spese tra le parti per questo giudizio di legittimit
Così deciso 1’11.02.2025