Sentenza di Cassazione Penale Sez. 4 Num. 6825 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 4 Num. 6825 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 11/02/2025
SENTENZA
t-ti kit GLYPH et L l000d-011- GLYPH h-eut” . r-ou 4Ar36:’ e’/ sul ricorso proposto da: GLYPH e COGNOME NOME NOME a PALERMO il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 19/11/2024 RAGIONE_SOCIALEa CORTE APPELLO di PALERMO
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
lette le conclusioni del PG
RITENUTO IN FATI -0
1.Con l’ordinanza indicata in epigrafe la Corte d’appello di Palermo, su istanza presentat COGNOME NOME ai sensi degli artt. 314 e 315 c.p.p., condannava il RAGIONE_SOCIALE a corrispondere allo stesso la somma di C 125.000,00 a titolo di riparazione l’ingiusta detenzione subita agli arresti domiciliari dal 4.03.2021 al 5.07.2023, nell’ambi procedimento in cui gli erano stati contestati i reati di coltivazione produzione cessione tr di sostanza stupefacente ed era stato assolto per non aver commesso il fatto con pronunci definitiva il 13.09.2023
2.Avverso l’ordinanza propone ricorso per cassazione, il RAGIONE_SOCIALE mediante l’Avvocatura distrettuale RAGIONE_SOCIALEo stato di Palermo denunciando mancanza assoluta di motivazione e travisamento RAGIONE_SOCIALEa prova in quanto, da un lato, la Corte di appello, a fol 7, d che l’istante risultava citato in intercettazioni avvenute con i soggetti coinvolti ne coltivazione, dall’altro, che si era proclamato innocente sin dal primo interrogatorio soste di aver svolto solo attività di manutenzione del terreno per 30 anni. Lamenta che il giudice riparazione ha pretermesso le circostanze oggettivamente sottoposte alla sua attenzione da RAGIONE_SOCIALE costituitosi e in particolare l’arresto in flagranza per aver coltivato 104 cannabis del peso di 6 kg e 250 gr di marijuana e che era stato condanNOME nel separat procedimento per l’art. 73 DPR 09/90, reato fine del delitto associativo dal quale è stato asso
Lamenta che la Corte territoriale ha omesso di valutare ai fini RAGIONE_SOCIALEa sussistenza RAGIONE_SOCIALEa colpa le frequentazioni e il contesto nell’ambito del quale aveva svolto l’attività di coltivaz comprando i semini per conto dei coindagati affermazione che già di per sé implicava u approfondimento motivazionale che è del tutto mancato.
3.La Procura generale in sede ha chiesto l’annullamento con rinvio.
4.La difesa di NOME ha depositato memoria con cui ha chiesto il rigetto del ricorso.
Considerato in diritto
1.11 ricorso è fondato.
Giova ricordare che, in tema di riparazione per l’ingiusta detenzione, il giudice, per valutare l’ha patita vi abbia dato o abbia concorso a darvi causa con dolo o colpa grave, deve apprezzar in modo autonomo e completo, tutti gli elementi probatori disponibili, con particolare riferi alla sussistenza di condotte che rivelino eclatante o macroscopica negligenza, imprudenza violazione di leggi o regolamenti, fornendo del convincimento conseguito una motivazione che, s adeguata e congrua, è incensurabile in sede di legittimità. Al riguardo, il giudice deve fond sua deliberazione su fatti concreti é precisi, esaminando la condotta tenuta dal richiedent prima che dopo la perdita RAGIONE_SOCIALEa libertà personale, al fine di stabilire, con valutazione “ex a
secondo un iter logico motivazionale del tutto autonomo rispetto a quello seguito nel processo merito – non se tale condotta integri estremi di reato ma solo se sia stata il presuppost abbia ingenerato, ancorché in presenza di errore RAGIONE_SOCIALE‘autorità procedente, la falsa apparenza d sua configurabilità come illecito penale, dando luogo alla detenzione con rapporto di “causa effetto” (Sez. U, Sentenza n. 34559 del 26/06/2002, dep. 15/10/2002, Rv. 222263). Sul punto si è rilevato che il giudizio per la riparazione RAGIONE_SOCIALE‘ingiusta detenzione è del tutto a rispetto al giudizio penale di cognizione, impegnando piani di indagine diversi, che pos portare a conclusioni del tutto differenti sulla base RAGIONE_SOCIALEo stesso materiale probatorio acquis atti ma sottoposto ad un vaglio caratterizzato dall’utilizzo di parametri di valutazione di (Sez. 4, Sentenza n. 39500 del 18/06/2013, dep. 24/09/2013, Rv. 256764).
Preme pure evidenziare che le Sezioni Unite RAGIONE_SOCIALEa Suprema Corte di Cassazione hanno chiarito, nell’esaminare funditus l’istituto RAGIONE_SOCIALEa riparazione per ingiusta detenzione, ch evidente l’avvicinamento fra le ipotesi di cui all’art. 314 cod. proc. pen., commi 1 e 2, profilo RAGIONE_SOCIALEa possibile comune derivazione RAGIONE_SOCIALEa “ingiustizia” RAGIONE_SOCIALEa misura da elementi em successivamente al momento RAGIONE_SOCIALEa sua applicazione; che l’elemento RAGIONE_SOCIALEa accertata “ingiustizi RAGIONE_SOCIALEa custodia patita, che caratterizza entrambe le ipotesi del diritto alla equa riparazione ( solo per le ragioni che integrano l’ingiustizia stessa) ne disvela il comune fondamento impone una comune disciplina quanto alle condizioni che ne legittimano il riconoscimento; e c tale ricostruzione, conforme alla logica del principio solidaristico, implica, l’oggettiva i diritto in questione, in ogni sua estrinsecazione “del limite RAGIONE_SOCIALEa non interferenza causal condotta del soggetto passivo RAGIONE_SOCIALEa custodia” (Sez. U, Sentenza n. 32383 del 27.05.2010, Rv. 247663). Le Sezioni unite, nella sentenza ora richiamata, hanno quindi evidenziato che risul legittima una disciplina normativa che preveda l’esclusione dal beneficio in esame di chi, ave contribuito con la sua condotta a causare la restrizione, non possa esserne considera propriamente “vittima”.
Rispetto alla cautela sofferta, il Giudice RAGIONE_SOCIALEa riparazione deve valutare comportamenti possano essere di tipo extraprocessuale (grave leggerezza o trascuratezza tale da aver determiNOME l’adozione del provvedimento restrittivo) o di tipo processuale (autoincolpazi silenzio consapevole sull’esistenza di un alibi) che non risultano esclusi dal giudice cognizione.
A tal fine, nei reati contestati in concorso, va apprezzata la condotta che si sia sosta nella consapevolezza RAGIONE_SOCIALE‘attività criminale altrui e, nondimeno, nel porre in essere una at che si presti sul piano logico ad essere contigua a quella criminale (Sez. 4, Sentenza n. 4159 09/12/2008, dep. 28/01/2009, Rv. 242760).
Con specifico riferimento all’esercizio del diritto al silenzio, si osserva che la S Corte ha precisato che se è vero che l’imputato (o la persona sottoposta ad indagine) ha il d al silenzio, alla reticenza ed anche alla menzogna, è tuttavia altrettanto vero che comportamento, di per sé certamente legittimo, può, in sede di giudizio riparatorio, so conseguenze negative nei riguardi RAGIONE_SOCIALE‘interessato. In tale ambito ricostruttivo, ciò che vi
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rilievo non è la scelta difensiva di avvalersi del diritto al silenzio, ma il fatto che l’im omesso di fornire spiegazioni e chiarimenti che sarebbero stati idonei ad eliminare il v indiziante di elementi a suo carico, acquisiti in sede di indagini. Dunque, nella sede ripar rilevano, non il silenzio, la reticenza o la menzogna in quanto tali, ma il mancato esercizio facoltà difensiva, quanto meno sul piano RAGIONE_SOCIALE‘allegazione di fatti favorevoli; e comportamento omissivo può valere a far ritenere l’esistenza di una condotta casualmente efficiente nel permanere RAGIONE_SOCIALEa misura cautelare (cfr. Sez. 4, Sentenza n. 7296 del 17/11/20 dep. 23/02/2012, Rv. 251928).
La valutazione espressa nel caso di specie dalla Corte territoriale, è carente nella motivazio ordine alla valutazione RAGIONE_SOCIALEa sussistenza di profili di colpa grave emergenti dalla condotta in essere dal richiedente. La Corte di Appello, nella pars construenRAGIONE_SOCIALEa ordinanza impugna ha evidenziato attraverso una motivazione illogica e apodittica che non risulta configurabil caso di specie alcun profilo di colpa grave nonostante avesse poceo prima affermato che il quad indiziario risultava fondato da una serie di intercettazioni dalle quali risultavano cont stesso con alcuni dei soggetti direttamente coinvolti RAGIONE_SOCIALE‘attività illecita di coltivaz i e che il Tribunale RAGIONE_SOCIALEa liberta di Palermo aveva confermato il titolo custodiale / pur modificando la qualificazione giuridica dei fatti, e che la tesi difensiva basata sul fatto di aver svolto mero manutentore per trenta anni è quella che dopo un lungo iter processuale è risulta maggiormente verosimile in relazione agli elementi probatori in atti,
Il giudice di merito ha omesso di apprezzare in modo autonomo e completo, con valutazione ex ante/tutti gli elementi probatori a sua disposizione con particolare riferimento alla sussist comportamenti, anteriori e successivi alla perdita RAGIONE_SOCIALEa libertà personale, connotati da eclat macroscopica negligenza, imprudenza o violazione di leggi o regolamenti, e se in particolare condotta tenuta dal richiedente abbia ingenerato o contribuito a ingenerare, nell’aut procedente, la falsa apparenza RAGIONE_SOCIALEa configurabilità RAGIONE_SOCIALEa stessa come illecito penale, dando l alla detenzione con rapporto di causa ad effetto (Cass. SS.UU. sent. del 26 giugno 2002, 34599, COGNOME Benedictis, Rv. 222263).
Infatti gli elementi emersi e non esclusi in sede penale, nell’ambito del procedimen riparazione devono essere apprezzati ad effetti diversi; -la sussistenza RAGIONE_SOCIALEa colpa grave, fattore di esclusione del diritto alla riparazione, deve risultare o desumersi dal provved restrittivo RAGIONE_SOCIALEa libertà o dagli eventuali provvedimenti successivi di riesame o di ap giudice, per escludere o ritenere la sussistenza del requisito RAGIONE_SOCIALEa diretta effic comportamento gravemente colposo RAGIONE_SOCIALE‘interessato sull’adozione RAGIONE_SOCIALEa misura cautelare, deve effettuare uno specifico raffronto tra la condotta RAGIONE_SOCIALE‘indagato e le ragioni che la moti RAGIONE_SOCIALE‘ordinanza ha posto a fondamento RAGIONE_SOCIALEa misura stessa (Cass., Sez. 4, 7 giugno 2001, Rosini Rv: 219686), tenendo cònto, per quanto rilevi, anche RAGIONE_SOCIALE‘eventuale carattere concorsualé reato ascritto.
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Orbene, nell’ordinanza impugnata è mancata qualsiasi valutazione del contenuto RAGIONE_SOCIALE‘ordinanza cautelare, qualsiasi esame di comportamenti sinergicamente rilevanti evidenziati nel ricorso tratta di frasi del tutto assertive e illogiche in quanto svincolate da un itinerario concett ad esplicitare le ragioni a fondamento di esse ed eventualmente a ricollegarle ad altre circos e modalità che hanno qualificato il provvedimento cautelare.
E’ pertanto ravvisabile nel caso di specie il vizio di mancanza di motivazione riscontrabi solo quando quest’ultima venga del tutto omessa ma anche quando sia priva di singoli momenti esplicativi in ordine ai temi su cui deve vertere ( Sez. 4 n.17408, del 17.01.2018 ; n.227151 del 16.06.2011).
Tanto più nell’ipotesi in cui non vi sia corrispondenza tra il compendio gravemente indiz posto a base del titolo cautelare, costituito da elementi dei quali non sia stata riconosc inutilizzabilità assoluta e quello probatorio posto a fondamento del giudicato assolutorio, il RAGIONE_SOCIALEa riparazione deve valutare il comportamento RAGIONE_SOCIALE‘interessato alla luce del primo, sempre il giudice penale non abbia escluso l’esistenza di tali elementi fattuali o abbia dato ad tutto o in parte – una lettura che ne neutralizzi la valenza in termini di comportamento do gravemente colposo, rilevante ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 314 co. 1 ultima parte codice di rito. ( Sentenza n. 41396 del 15/09/2016 Cc. (dep. 03/10/2016) Rv. 268238 – 01)
2.11 provvedimento impugNOME va dunque annullato con rinvio alla Corte di Appello di Palermo per il nuovo giudizio cui demanda altresì la regolamentazione RAGIONE_SOCIALEe spese tra le parti per qu giudizio di legittimità.
P.Q.M.
Annulla l’ordinanza impugnata e rinvia per nuovo giudizio alla Corte di appello di Palermo cui demanda altresì la regolamentazione RAGIONE_SOCIALEe spese tra le parti per questo giudizio di legittimit
Così deciso 1’11.02.2025