Sentenza di Cassazione Penale Sez. 4 Num. 1914 Anno 2026
Penale Sent. Sez. 4 Num. 1914 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 16/12/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME CODICE_FISCALE nato a FIER SHENGAN (ALBANIA) il DATA_NASCITA
RAGIONE_SOCIALE
avverso l’ordinanza del 15/05/2025 della Corte d’appello di Roma Udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME; lette le conclusioni del AVV_NOTAIO generale NOME COGNOME che ha concluso per il
rigetto del ricorso
RITENUTO IN FATTO
La Corte di appello di Roma, con ordinanza depositata il 22 maggio 2025, rigettava l’istanza di riparazione presentata da COGNOME NOME per la dedotta ingiusta detenzi sofferta dal 18 gennaio 2022 al 20 gennaio 2022 (custodia cautelare in carcere) e fino 15 luglio 2022 (nella forma degli arresti domiciliari) per i delitti di cui agli artt. 1, 2, 3 e 4 del D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 (capo A dell’imputazione) e per i deli cui agli articoli 81 cpv., 110 cod. pen. e 73, comma 1 bis D.P.R. 9 ottobre 1990, n. (capo A10 dell’imputazione) dai quali era stata assolta dal G.I.P. presso il Tribunal Roma con sentenza del 13 dicembre 2022, divenuta irrevocabile.
La Corte territoriale rigettava l’istanza di riparazione ritenendo che il comportam tenuto dalla ricorrente fosse idoneo ad integrare un’ipotesi di colpa grave, incompati con l’accoglimento della richiesta avanzata, avendo tale condotta contribuito ad indur in errore l’autorità giudiziaria. Alla COGNOME era stato contestato il reato associativo capo A della rubrica) ed il delitto scopo di detenzione di almeno 1 kg di sosta stupefacente al fine della successiva cessione a terzi, realizzato in concorso con più az esecutive del medesimo disegno criminoso.
Ha proposto ricorso l’imputata, per il tramite del proprio difensore di fiducia, lamen violazione di legge e vizio di motivazione ex art. 606, co.1, lett. b), c) ed e) cod pen. in relazione all’art. 314 cod. proc. pen. e all’art. 5 CEDU, in riferimento alla condotta colposa della ricorrente. I Giudici di merito avrebbero errato nel considerar comportamento della ricorrente gravemente colposo e tale pertanto da giustificare l’adozione delle misure cautelari restrittive della libertà personale sopra indica ricorrente rappresenta a tal riguardo la potenziale lesione dell’art. 5 CEDU con riferim alla tendenza della giurisprudenza ad estendere il campo applicativo della colpa grave e art. 314 cod. proc. pen. quale causa ostativa al riconoscimento dell’indennizzo p ingiusta detenzione, laddove essa debba trovare riconoscimento solo nei casi in cui ricorrente abbia dato origine o abbia provocato il mantenimento della misura cautelar con condotte gravemente colpose, specifiche e concrete.
Il AVV_NOTAIO generale ha concluso per l’inammissibilità del ricorso.
L’Avvocatura generale dello Stato ha depositato memoria con cui ha concluso per il rigett del ricorso.
Il difensore della ricorrente il 25 novembre 2025 ha depositato giurisprudenza della Co EDU.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è infondato.
Come noto, la nozione di colpa grave di cui all’art.314, comma 1, cod. proc. pen. ostati del diritto alla riparazione dell’ingiusta detenzione, va individuata in quella condot pur tesa ad altri risultati, ponga in essere, per evidente, macroscopica negligen imprudenza, trascuratezza, inosservanza di leggi, regolamenti o norme disciplinari, un situazione tale da costituire una non voluta, ma prevedibile ragione di interve dell’autorità giudiziaria, che si sostanzi nell’adozione o nel mantenimento d provvedimento restrittivo della libertà personale. A tale riguardo, second ragionamento sviluppato dal giudice di legittimità, il giudice della riparazione fondare la sua deliberazione su fatti concreti e precisi, esaminando la condotta tenuta richiedente sia prima che dopo la perdita della libertà personale, al fine di stabilir valutazione ex ante (e secondo un iter logico motivazionale del tutto autonomo rispett a quello seguito nel processo di merito), non se tale condotta integri estremi di reato solo se sia stata il presupposto che abbia ingenerato, ancorché in presenza di error dell’autorità procedente, la falsa apparenza della sua configurabilità come illecito pen dando luogo alla detenzione con rapporto di “causa ed effetto” (Sez. 4, n. 3359 del 2 settembre 2016, COGNOME Fornara, Rv. 268952; Sez. 4, n. 9212 del 13 novembre 2013, COGNOME, Rv. 259082; Sez. Un., n. 34559 del 26 giugno 2002, COGNOME, Rv. 22226301). Corte di Cassazione – copia non ufficiale
Tanto premesso, i motivi di ricorso fanno leva esclusivamente sul percorso motivazionale della sentenza assolutoria, secondo parametri ben diversi da quelli che – come sopra ricordato – fondano il giudizio di riparazione. Orbene, in ossequio alla regola di giu illustrata, gli elementi indizianti che hanno portato all’adozione ed al mantenimento d misure non sono stati ritenuti sufficienti per una pronuncia di condanna, ma la Cor territoriale li ha ben valorizzati ai fini del diniego del richiesto indennizzo, ap correttamente i principi sopra illustrati. E’ stato sottolineato che la ricorren convivente di NOME COGNOME alias COGNOME detto “NOME“, cui era stata contestata, medesimo procedimento penale, la partecipazione alla associazione criminale dedita al traffico di stupefacenti, capeggiata dal connazionale albanese NOME. Il Ger compagno dell’odierna ricorrente, era stato espulso dal territorio italiano e operav Germania: in tale contesto la NOME, in assenza del compagno, aveva adottato un contegno idoneo a ingenerare l’apparenza di un suo diretto coinvolgimento negli affar illeciti. La Corte di appello mette in luce la vicinanza tra la NOME ed il sodalizio
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capeggiato da NOME, emergente dal compendio intercettivo riportato nell’ordinanza impugnata, da cui risulta che, in assenza del compagno, la donna aveva chiamato direttamente l’NOME, cui rivelava le sue preoccupazioni circa il possesso d kg di qualcosa che le era rimasta, e che aveva portato in casa per consegnargli, stante timore di ricevere controlli dalla polizia a seguito dell’espulsione del compagno territorio italiano. In occasione dell’incontro sopra citato, l’NOME elargiva alla somme di denaro in contanti e, nel corso di una successiva intercettazione tra l’NOME il COGNOME, l’NOME si lamentava con NOME dei conti sbagliati effettuati dalla donna.
Secondo l’insegnamento di questa Corte la condizione ostativa al riconoscimento del diritto all’indennizzo può essere integrata anche da comportamenti quali le frequentazio ambigue con i soggetti condannati nel medesimo procedimento, purchè il giudice della riparazione fornisca adeguata motivazione della loro oggettiva idoneità ad esser interpretate come indizi di complicità, in rapporto al tipo e alla qualità dei colleg con tali persone, così da essere poste quanto meno in una relazione di concausalità con il provvedimento restrittivo adottato (Sez. 4, n. 53361 del 21/11/2018, Puro, 274498; Sez. 4, n. 29550 del 05/06/2019, COGNOMECOGNOME Ry. 277475 – 01). Va anche ricordato che in tema di riparazione per l’ingiusta detenzione, la colpa grave, ostati riconoscimento dell’indennità, può ravvisarsi anche in relazione ad un atteggiamento di connivenza passiva quando, alternativamente, detto atteggiamento: 1) sia indice del venir meno di elementari doveri di solidarietà sociale volti ad impedire il verific gravi danni alle persone o alle cose; 2) si concretizzi nel tollerare che un rea consumato, sempre che l’agente sia in grado di impedire la consumazione o la prosecuzione dell’attività criminosa in ragione della sua posizione di garanzia; 3) ri avere oggettivamente rafforzato la volontà criminosa dell’agente, sebbene il connivent non intendesse perseguire tale effetto e vi sia la prova che egli fosse a conoscenza di attività (Sez. 4 – , n. 4113 del 13/01/2021, COGNOME Bakary, Rv. 280391 – 01 Sez. 3 – , n. 22060 del 23/01/2019, COGNOME, Rv. 275970 – 02; Sez. 4, n. 15745 19/02/2015, COGNOME, Rv. 263139 -01). Corte di Cassazione – copia non ufficiale
La Corte territoriale ha fatto corretta applicazione dei principi sopra richi evidenziando la contiguità della NOME al contesto criminale ( in particolare, gli contatti con l’NOME) e la piena consapevolezza riguardo all’attività criminosa svolt compagno insieme al predetto NOME. L’ordinanza impugnata ha inoltre valorizzato l’atteggiamento connivente della NOME che, pur non tramutandosi in condotta costituent reato, è comunque idoneo a costituire colpa grave ostativa, atteso che certamente i comportamento della ricorrente non solo non ha ostacolato, ma ha oggettivamente rafforzato i propositi criminosi del COGNOME.
Tanto vale a configurare in capo alla ricorrente la sussistenza della colpa grave osta alla concessione dell’indennizzo, in conformità ai parametri giurisprudenziali richiam
che non si pongono affatto in contrasto con i parametri convenzionali invocati nel ricor E’ principio consolidato che l’obbligo di cui all’art. 5, par. 5 della Convenzione E rispettato se lo Stato adotti uno strumento di ricorso effettivo, caratterizzato da ce in ordine alla sua accessibilità e da ragionevoli probabilità di successo ( N.C. c. Ita dicembre 2002, nello stesso senso, di recente, Cramesteter c. Italia, 6 giugno 2024 depositata dalla ricorrente). La previsione della colpa grave ostativa al dirit riparazione non è mai stata ritenuta, dalla giurisprudenza convenzionale, in contrasto c detto principio: si veda, al riguardo, Corte EDU n. 32075/2009 del 10 aprile 201 Lorenzetti c. Italia, in cui si è, per l’appunto, riconosciuta la coerenza convenzionale valutazione – effettuata nell’ambito di un procedimento relativo alla richies riparazione per ingiusta custodia cautelare – del contributo che la persona prosciolta dato alla creazione di indizi nei suoi confronti, vertendo detta valutazione su un ogg diverso dalla responsabilità penale della persona. Né è pertinente il richiamo alla sente della Corte EDU, NOME COGNOME c. Portogallo del 12 giugno 2018. Nel caso richiamato, la Corte EDU ha riconosciuto la violazione dell’art. 5, comma 4 de Convenzione in quanto ha ritenuto, in base agli atti esaminati, che la detenzione fos stata mantenuta senza che sussistessero i presupposti previsti dal citato art. 5, comm 1, lett. c), ossia i fondati motivi per sospettare che il NOME COGNOME av commesso un reato, dal momento che il ricorrente non era stato sottoposto a riconoscimento personale da parte delle vittime che lo avevano accusato. Si tratta all’evidenza, di ipotesi radicalmente differente da quella esaminata nel caso di spec come ben evidenziato dalle risultanze del materiale intercettivo richiamato e n illogicamente valutato dalla pronuncia impugnata, in cui sono stati chiarament individuati specifici comportamenti idonei ad essere interpretati come indizi di rei parte dell’autorità procedente che aveva applicato la misura. Risultano pertan adeguatamente rispettati i richiesti parametri di certezza e ragionevole possibili accoglimento richiesti dalla disciplina sovranazionale. Va quindi ribadito il consol orientamento di questa Corte di legittimità secondo il quale, in tema di riparazione l’ingiusta detenzione, la previsione dell’art. 314, comma 1, cod. proc. pen. – che esc dall’equa riparazione colui che abbia dato causa, per colpa grave, alla custodia cautela subita, in caso di detenzione preventiva formalmente legittima ma sostanzialmente ingiusta – non si pone in contrasto con l’art. 5 della Convenzione europea dei di dell’uomo perché quest’ultima norma impone il riconoscimento dell’indennizzo soltanto per la detenzione preventiva formalmente illegittima (Sez. 4, n. 6903 del 02/02/2021 Rv. 280929 – 01; Sez. 4, n. 35689 del 09/07/2009, Rv. Rv. 245311-01). Corte di Cassazione – copia non ufficiale
7.11 ricorso deve pertanto essere rigettato. Segue per legge la condanna della ricorrent al pagamento delle spese processuali anche in favore del RAGIONE_SOCIALE resistente, liquida come da dispositivo.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali rifusione delle spese sostenute per questo giudizio di legittimita’ dal Min resistente che liquida in complessivi euro mille.
Così è deciso, 16/12/2025