Sentenza di Cassazione Penale Sez. 4 Num. 28658 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 4 Num. 28658 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME
Data Udienza: 07/03/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a MANFREDONIA il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 18/09/2023 RAGIONE_SOCIALEa CORTE APPELLO di BARI
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; lette/s~ conclusioni del NUMERO_DOCUMENTO
RITENUTO IN FATTO
COGNOME NOMENOME a mezzo del proprio difensore, ha proposto ricorso per cassazione avverso l’ordinanza indicata in epigrafe, con la quale è stata rige la sua istanza di riparazione per l’ingiusta detenzione, subita per comples ottantanove giorni, diciassette dei quali in carcere e settani:adue agli a domiciliari, in relazione al reato di detenzione, in concorso con altri, di destinate ad essere utilizzate per la rapina di un portavalori RAGIONE_SOCIALEa ditta RAGIONE_SOCIALE, poi non realizzata, per il quale era stato successivamente prosciolto.
1.2. La Corte territoriale ha ravvisato l’insussistenza dei presupposti del d alla riparazione di cui all’art. 314, commal, cod. proc. pen., sul rilievo condotta RAGIONE_SOCIALE‘istante abbia integrato gli estremi RAGIONE_SOCIALEa colpa grave, preclusi riconoscimento RAGIONE_SOCIALE‘indennizzo richiesto. E ciò in quanto dalle indagini era emer che il COGNOME aveva intrattenuto frequentazioni con i soggetti che stav organizzando la rapina al portavalori.
Il ricorrente ha chiesto l’annullamento RAGIONE_SOCIALE‘ordinanza impugnata, articoland i seguenti motivi:
2.1. Violazione di legge in relazione agli artt. 314 e 125 cod. proc. p carenza, contraddittorietà e manifesta illogicità RAGIONE_SOCIALEa motivazione; erro valutazione di circostanze e fatti estranei alla presente procedura. La di sostiene che: il Giudice RAGIONE_SOCIALEa riparazione, ha disatteso la formula assolutori COGNOME è stato vittima di un errore giudiziario, il quale appariva chiaro sin fasi iniziali RAGIONE_SOCIALEa vicenda; le argomentazioni RAGIONE_SOCIALE‘ordinanza impugnata so costituite da generiche clausole di stile; non è corretto parlare di colpa grav le frequentazioni ambigue perché significherebbe riconoscere che l’istante è sta tratto in arresto sulla base di dette frequentazioni ambigue;
2.2. Violazione di legge in relazione agli artt. 314 e 125 cod. proc. pen., riferimento all’art. 91 cod. proc. civ.; erronea valutazione di circostanze e estranei alla presente procedura. Tenuto conto RAGIONE_SOCIALEe significative divergen interpretative in ordine alla nozione di soccombenza, nel caso di specie non vi sarebbe alcuna difformità tra la richiesta e il contenuto RAGIONE_SOCIALEa pronuncia del Giud ma, più semplicemente, ragioni che, secondo l’orientamento di quest’ultimo, determinerebbero il mancato accoglimento RAGIONE_SOCIALEa domanda che, in sé, è assolutamente legittima. La condanna alle spese di lite in favore del Ministe costituisce, pertanto, una sanzione ingiusta per il ricorrente, che non ha abu RAGIONE_SOCIALEo strumento giudiziario né ha avanzato una domanda temeraria.
Con memoria depositata in data 08/02/2024 si è costituito in giudizio, mezzo RAGIONE_SOCIALE‘Avvocatura RAGIONE_SOCIALEo Stato, il RAGIONE_SOCIALE deducendo l’infondatezza del ricorso.
Con requisitoria scritta, il Procuratore generale ha chiesto che il ricorso rigettato.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è inammissibile perché meramente contestativo e privo di confronto con il provvedimento impugnato. La mancanza di specificità del ricorso, invero, va valutata e ritenuta non solo per la sua genericità, intesa indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento RAGIONE_SOCIALE‘impugnazione, dal momento che quest’ultima non può ignorare le esplicitazioni del giudice censurato senza cadere nel vizio di aspecificità conduce, a norma RAGIONE_SOCIALE‘art. 591 comma 1, lett. c) cod. proc. pen., alla inammissibilità RAGIONE_SOCIALEa impugnazione (ex multis, Sez. 5, n. 28011 del 15/2/2013, COGNOME, Rv. 255568; Sez. 4, n. 18826 del 9/2/2012, COGNOME, Rv. 253849; Sez. 2, n. 19951 del 15/5/2008, COGNOME, Rv. 240109).
Tanto premesso, il Collegio osserva che la Corte territoriale h correttamente esaminato la questione sottoposta al suo esame secondo i parametri richiesti dalla disposizione di cui all’art. 314 cod. proc.. pen., val in maniera congrua e logica e con l’autonomia che è propria del giudizio d riparazione la ricorrenza di una condotta ostativa determinata da dolo o col grave, avente effetto sinergico rispetto alla custodia c:autelare s dall’interessato. È noto, infatti, che, in materia di riparazione per in detenzione, la colpa che vale ad escludere l’indennizzo è rappresentata da violazione di regole, da una condotta macroscopicamente negligente o imprudente dalla quale può insorgere, grazie all’efficienza sinergica di un errore RAGIONE_SOCIALE‘Aut giudiziaria, una misura restrittiva RAGIONE_SOCIALEa libertà personale. Il concetto di col assume rilievo quale condizione ostativa al riconoscimento RAGIONE_SOCIALE‘indennizzo non s identifica con la “colpa penale”, venendo in rilievo la sola componente oggetti RAGIONE_SOCIALEa stessa, nel senso di condotta che, secondo il parametro RAGIONE_SOCIALE‘id quod plerumque accidit, possa aver creato una situazione di prevedibile e doveroso intervento RAGIONE_SOCIALE‘Autorità giudiziaria. Anche la prevedibilità va intesa in s oggettivo, non quindi come giudizio di prevedibilità del singolo soggetto agent ma come prevedibilità secondo il parametro RAGIONE_SOCIALE‘id quod plerumque accidit, in
relazione alla possibilità che la condotta possa dare luogo ad un interve coercitivo RAGIONE_SOCIALE‘Autorità giudiziaria. È sufficiente, pertanto, considerare qu compiuto dall’interessato sul piano materiale, traendo ciò origine dal fondament solidaristico RAGIONE_SOCIALE‘indennizzo, per cui la colpa grave costituisce il punto di equi tra gli antagonisti interessi in campo. Va, inoltre, considerato che il giudice riparazione, per stabilire se chi ha patito la detenzione vi abbia dato o concorso a darvi causa con dolo o colpa grave, deve valutare tutti gli elemen probatori disponibili, al fine di stabilire, con valutazione ex ante e secondo un iter logico-motivazionale del tutto autonomo rispetto a quello seguito nel proces di merito – non se tale condotta integri gli estremi di reato, ma solo se sia s presupposto che abbia ingenerato, ancorché in presenza di errore RAGIONE_SOCIALE‘Autorit procedente, la falsa apparenza RAGIONE_SOCIALEa sua configurabilità come illecito penale (S 4, n. 9212 del 13/11/2013, dep. 2014, Maltese, Rv. 259082). La valutazione del giudice RAGIONE_SOCIALEa riparazione, insomma, si svolge su un piano diverso e autonomo rispetto a quello del giudice del processo penale ed impegna piani di indagi diversi e che possono portare a conclusioni del tutto differenti (assoluzione processo, ma rigetto RAGIONE_SOCIALEa richiesta riparatoria) sulla base RAGIONE_SOCIALEo stesso mater probatorio acquisito agli atti, ma sottoposto ad un vaglio caratterizzato dall’uti di parametri di valutazione differenti. In particolare, è consentita al giudice riparazione la rivalutazione dei fatti non nella loro valenza indiziaria o prob (smentita dall’assoluzione), ma in quanto idonei a determinare, in ragione di u macroscopica negligenza od imprudenza RAGIONE_SOCIALE‘imputato, l’adozione RAGIONE_SOCIALEa misura, traendo in inganno il giudice.
3. Tanto premesso, nel caso che occupa, la Corte di appello ha ricordato che il Tribunale di Foggia aveva assolto l’imputato dal reato di detenzione in concor di almeno sei armi da sparo, ritenendo che non vi fosse prova certa circa l’esiste del piccolo arsenale del quale si parlava nelle telefonate intercettate, ma non av escluso che l’imputato fosse impegnato nella ricerca RAGIONE_SOCIALEe armi con le quali rapina avrebbe dovuto essere compiuta, né che egli intrattenesse frequentazioni con i soggetti coinvolti in tale attività preparatoria.
Si tratta di comportamenti che, se sono stati valutati insufficienti a fondar giudizio di responsabilità penale, sono stati tuttavia legittimamente ritenu grado di integrare la colpa grave, ostativa al riconoscimento RAGIONE_SOCIALE‘indennizzo, luce del consolidato principio giurisprudenziale secondo il quale integra gli estre RAGIONE_SOCIALEa colpa grave ostativa al riconoscimento del diritto, la condotta di chi, nei contestati in concorso, abbia tenuto, consapevole RAGIONE_SOCIALE‘attività criminale al comportamenti percepibili come indicativi di una sua contiguità (Sez. 4, n. 795 del 20/10/2020, dep. 2021, COGNOME NOME, Rv. 280547).
A fronte di questi rilievi, tutte le censure del ricorrente e si nutr affermazioni meramente contestative, senza alcuna reale indicazione di vizi motivazionali o di violazioni di legge, rimanendo del tutto generiche, prive del necessaria dimostrazione.
Manifestamente infondato è poi il secondo motivo con cui il ricorrente contesta la condanna al pagamento RAGIONE_SOCIALEe spese in favore del RAGIONE_SOCIALE, che sono all’evidenza dovute in ragione del principio RAGIONE_SOCIALEa soccombenza, previsto dall’art. 91 cod. proc. pen.
Alla pronuncia di inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALEe spese processuali e RAGIONE_SOCIALEa somma di euro tremila in favore RAGIONE_SOCIALEa Cassa RAGIONE_SOCIALEe ammende II ricorrente è altresì condannato alla rifusione RAGIONE_SOCIALEe spes sostenute dal RAGIONE_SOCIALE resistente, che si liquidano in complessivi euro mille.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese processuali e RAGIONE_SOCIALEa somma di euro tremila in favore RAGIONE_SOCIALEa Cassa RAGIONE_SOCIALE ammende, nonché alla rifusione RAGIONE_SOCIALEe spese sostenute dal RAGIONE_SOCIALE resistente, virgola che liquida in complessivi euro 1.000,00.
Così deciso il 7 marzo 2024