Sentenza di Cassazione Penale Sez. 4 Num. 41209 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 4 Num. 41209 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME
Data Udienza: 09/07/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a BITONTO il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 05/02/2024 della CORTE APPELLO di BARI
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
lette le conclusioni del PG che ha chiesto il rigetto del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Con l’ordinanza in epigrafe indicata, la Corte di appello di Bari ha rigettato la domanda di riparazione per ingiusta detenzione proposta nell’interesse di COGNOME NOME, sottoposto alla misura cautelare del custodia in carcere, in forza di ordinanza emessa dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Bari in data 16/07/2010 perché accusato del reato di associazione per delinquere, finalizzata alla commissione di una serie indeterminata di estorsioni in danno di operatori economici locali e d alcune estorsioni commesse in danno di imprenditori edili, in concorso con COGNOME NOME e COGNOME NOME. Gli imprenditori sarebbero stati costretti a pagare somme variabili tra 300 e 350 euro per un servizi di guardiania imposto con la minaccia costituita dalla notoria provenienza malavitosa del COGNOME e con l’implicito riferimento ai rischi per l’attivi cantiere ove non avessero pagato.
1.2. GLYPH La sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza era dedotta oltre che dagli esiti delle intercettazioni telefoniche ed ambiental dall’attività di indagine svolta dai Carabinieri – dalle sommarie informazion rese alla polizia giudiziaria dalle vittime delle estorsioni le quali si e rivolte ai Carabinieri per denunciare di essere state destinatarie di richie estorsive, aventi ad oggetto lo svolgimento di attività di vigilanza sui l cantieri. Le seguenti le risultanze delle indagini. Ad un primo gruppo che inizialmente gestiva l’attività di guardiania era subentrato un grupp diverso, del quale faceva parte il COGNOME; di detto secondo gruppo faceva parte il COGNOME, coadiuvato da COGNOME NOMENOME A seguito dell’arresto de COGNOME, avvenuto nel marzo del 2007, si era proposto in sostituzione COGNOME NOMENOME dipendente di una delle ditte presenti nei cantieri della zona PEEP di Giovinazzo, la RAGIONE_SOCIALE di Molfetta. Egli avev personalmente, fino al settembre 2007, ritirato le somme in contanti versate dai vari imprenditori, per importi corrispondenti a quelli già versa al COGNOME; a far data da settembre 2007, le riscossioni delle mensilità era state raccolte da COGNOME NOME, pur continuando il COGNOME a svolgere funzioni di guardiano; dal mese di marzo 2008 era torNOME il COGNOME a riscuotere il denaro. Dalle dichiarazioni rese dagli imprenditori era emerso che il COGNOME, il quale godeva di una posizione privilegiata all’interno cantieri in quanto dipendente della Tau, non aveva neppure bisogno di rivolgere minacce esplicite agli stessi per ottenere le somme riscosse, così riuscendo ad inserirsi agevolmente nel sistema estorsivo già introdotto con successo dal COGNOME. Dalle intercettazioni sarebbero poi emersi gli assidu
contatti del COGNOME con il COGNOME, anche riferiti alla riscossione di somm denaro da imprenditori.
1.3. GLYPH Esclusa l’accusa di cui all’art. 416 cod. pen., l’imputato veniva rinviato a giudizio per rispondere di alcuni reati di estorsione. Il Tribun di Bari lo assolveva con sentenza del 19/02/2020, irrevocabile il 04/07/2020, per insussistenza del fatto. L’assoluzione trovava ragione nel fatto che gli imprenditori, vittime delle presunte estorsioni, senti dibattimento, si erano mostrati alquanto reticenti, non confermando le dichiarazioni già rese in fase di indagini, neppure a seguito del contestazioni del Pubblico ministero. A fronte di detta circostanza, i Tribunale aveva ritenuto gli esiti delle intercettazioni inidonei a colma l’insufficienza delle prove raccolte.
Il Giudice della riparazione ha rigettato la domanda, reputando sussistente una condotta gravemente imprudente dell’istante, consistita nelle seguenti circostanze: le frequentazioni ambigue dal medesimo intrattenute con COGNOME NOME, noto nell’ambiente di Giovinazzo per essere un malavitoso; la sua collaborazione con il predetto COGNOME, condanNOME peraltro per alcuni capi di imputazione; il fatto che pur essendo dipendente della RAGIONE_SOCIALE, si prestasse a svolgere il servizio di guardiania anche per altre imprese, dalle quali si facev retribuire in contanti e senza emettere di fattura, circostanza generalment atta a far ritenere il carattere estorsivo del compenso, avendo notoriamente gli imprenditori interesse a fatturare i costi.
Avverso l’ordinanza del Giudice della riparazione ricorre il difensore del COGNOME che, con un unico motivo, deduce violazione di legge e vizio di motivazione, reputandola infondata, illogica e contraddittoria. La difesa sostiene, in particolare, che il COGNOME fosse conosciuto nelle aree cantiere in quanto dipendente della RAGIONE_SOCIALE e che nessuno degli imprenditori sia mai stato da lui minacciato né, tantomeno, sia stata utilizzata alcuna violenza per costringerli ad accettare e pagare il servi di guardiania che veniva offerto e svolto; che la frequentazione del COGNOME non integra la colpa grave, altresì considerato che essa non integra alcun reato o alcuna condotta; che la Corte territoriale non ha rilevato il tipo e qualità di detta frequentazione, così non evidenziando l’incidenza dei comportamento tenuto sulla determinazione della detenzione; che il Tribunale di Bari aveva ritenuto dato isolato ed indimostrato che il Terlizz facesse parte del gruppo del COGNOME; che non può sostenersi che il Terlizz
dovesse essere a conoscenza di eventuali minacce fatte da quest’ultimo agli imprenditori per i quali lui lavorava; che il riferimento ad alcu conversazioni intercettate si appalesa generico perché non riporta né i contenuto né il riferimento temporale; che non può ritenersi che il Terlizz fosse consapevole dell’attività criminale del COGNOME; e, infine, che non p sostenersi che un lavoro pagato in nero sia indice di un’attività estorsiva
Con requisitoria scritta, il Procuratore generale ha concluso per i rigetto del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è infondato e deve, pertanto, essere rigettato.
2. La Corte territoriale ha correttamente esamiNOME la questione sottoposta al suo esame secondo i parametri richiesti dalla disposizione di cui all’art. 314 cod. proc. pen., valutando in maniera congrua e logica e co l’autonomia che è propria del giudizio di riparazione la ricorrenza di un condotta ostativa determinata da dolo o colpa grave, avente effetto sinergico rispetto alla custodia cautelare subita dall’interessato. È no infatti, che, in materia di riparazione per ingiusta detenzione, la colpa c vale ad escludere l’indennizzo è rappresentata dalla violazione di regole, da una condotta macroscopicamente negligente o imprudente dalla quale può insorgere, grazie all’efficienza sinergica di un errore dell’Autor giudiziaria, una misura restrittiva della libertà personale. Il concetto colpa che assume rilievo quale condizione ostativa al riconoscimento dell’indennizzo non si identifica con la “colpa penale”, venendo in rilievo l sola componente oggettiva della stessa, nel senso di condotta che, secondo il parametro dell’id quod plerumque accidit, possa aver creato una situazione di prevedibile e doveroso intervento dell’Autorità giudiziaria Anche la prevedibilità va intesa in senso oggettivo, non quindi come giudizio di prevedibilità del singolo soggetto agente, ma come prevedibilità secondo il parametro dell’id quod plerumque accidit, in relazione alla possibilità che la condotta possa dare luogo ad un intervento coercitivo dell’Autorità giudiziaria. È sufficiente, pertanto, considerare quanto compiuto dall’interessato sul piano materiale, traendo ciò origine dal fondamento solidaristico dell’indennizzo, per cui la colpa grave costituisce il punto equilibrio tra gli antagonisti interessi in campo. Va, inoltre, considerato c il giudice della riparazione, per stabilire se chi ha patito la detenzion
abbia dato o abbia concorso a darvi causa con dolo o colpa grave, deve valutare tutti gli elementi probatori disponibili, al fine di stabilire valutazione ex ante e secondo un iter logico-motivazionale del tutto autonomo rispetto a quello seguito nel processo di merito – non se tale condotta integri gli estremi di reato, ma solo se sia stata il presupposto c abbia ingenerato, ancorché in presenza di errore dell’Autorità procedente, la falsa apparenza della sua configurabilità come illecito penale (Sez. 4, n 9212 del 13/11/2013, dep. 2014, Maltese, Rv. 259082). La valutazione del giudice della riparazione, insomma, si svolge su un piano diverso e autonomo rispetto a quello del giudice del processo penale, avendo egli, in relazione a tale aspetto della decisione, piena ed ampia libertà di valuta il materiale acquisito nel processo, non già per rivalutarlo, bensì al fine controllare la ricorrenza o meno delle condizioni dell’azione (di natur civilistica), sia in senso positivo che negativo, compresa l’eventua sussistenza di una causa di esclusione del diritto alla riparazione (Sez. n. 43 del 13/12/1995, dep.1996, COGNOME ed altri).
3. Tanto premesso, la Corte territoriale ha correttamente riconosciuto la sussistenza della colpa grave – idonea a giustificare quel rappresentazione della realtà in presenza della quale l’Autorità giudiziari procedente aveva disposto la misura cautelare – nella condotta dell’odierno ricorrente, che teneva ambigue frequentazioni con COGNOME NOME, noto nell’ambiente di Giovinazzo per essere malavitoso, prestandosi a collaborare con il predetto nell’espletamento del servizio di guardiania presso i cantieri edili della zona PEEP di Giovinazzo: condotta, questa, quanto meno gravemente imprudente sia perché COGNOME esercitava quell’attività abusivamente, sia perché COGNOME poteva prevedere che gli imprenditori edili, quant’anche non minacciati espressamente, avrebbero accettato il servizio per il timore di subire ritorsioni in caso di rifi comunque, per garantirsi una sorta di tranquillità.
Si, tratta di condotte di connivenza e contiguità, che sono stat 1.44, rt -1 grir~rté ritenute rilevanti dalla Corte di appello ai fini della esclus dell’indennizzo in quanto chiara espressione di una condotta gravemente imprudente che, seppure non sufficiente ad integrare il reato contestato, può considerarsi idonea ad ingenerare l’apparenza di un coinvolgimento nell’attività criminosa, con sicuro rilevo ai fini della esclusione d riparazione. Costituisce, invero, principio più volte ribadito dal giurisprudenza di legittimità quello secondo cui, in tema di riparazione per ingiusta detenzione, integra gli estremi della colpa grave ostativa
riconoscimento del diritto, la condotta di chi, nei reati contestati concorso, abbia tenuto, consapevole dell’attività criminale altrui comportamenti percepibili come indicativi di una sua contiguità (cfr. Sez. 4, n. 7956 del 20/10/2020, dep. 2021, COGNOME NOME, Rv. 280547).
Al rigetto del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso il 9 luglio 2024
Il Consigliere estensore
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