Sentenza di Cassazione Penale Sez. 4 Num. 39384 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 4 Num. 39384 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 02/12/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a NAPOLI il DATA_NASCITA contro:
RAGIONE_SOCIALE
avverso l’ordinanza del 09/01/2025 RAGIONE_SOCIALEa Corte d’appello di Napoli udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME; letta la requisitoria del Procuratore generale, che ha concluso per l ‘ inammissibilità
del ricorso
RITENUTO IN FATTO
La Corte di appello di Napoli, con l’ordinanza indicata in epigrafe, ha rigettato l’istanza di riparazione per ingiusta detenzione proposta nell’interesse di COGNOME NOME in relazione alla custodia cautelare in carcere e agli arresti domiciliari patiti dal 4 giugno 2014 al 25 settembre 2017 in esecuzione di un’ordinanza di misura cautelare emessa nell’ambito di un procedimento nel quale era gravemente indiziato dei delitti di partecipazione all’associazione ex art. 416 bis cod. pen. e dei reati di cui agli artt. 110 e 513 bis cod. pen. con l’aggravante di cui all’art. 7 legge 12 luglio 1991, n.203.
NOME COGNOME ricorre per cassazione censurando l’ordinanza, con unico motivo, per inosservanza o erronea applicazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 314 cod. proc. pen. con particolare riferimento al concetto di colpa grave, nonché per vizio di motivazione in ordine alla ritenuta ricorrenza RAGIONE_SOCIALEa colpa grave. La difesa ritiene
che la Corte territoriale abbia erroneamente valorizzato quale condotta ostativa le frequentazioni ambigue del COGNOME, sebbene nel caso in esame la misura cautelare non fosse stata disposta per un reato associativo ma fosse sostenuta da reati a consumazione istantanea, quali quelli di estorsione e concorrenza sleale con violenza o minaccia. Contrariamente a quanto indicato nell’ordinanza impugnata, si assume, la custodia cautelare è stata disposta sulla base di elementi, ossia materiale captativo e dichiarazioni RAGIONE_SOCIALEe persone offese, identici rispetto a quelli vagliati dal giudice di merito che ha pronunciato l’assoluzione. In particolare, nel giudizio furono valutate le trascrizioni peritali RAGIONE_SOCIALEe intercettazioni disposte in fase di indagini preliminari e le dichiarazioni testimoniali RAGIONE_SOCIALEa parte offesa, sovrapponibili a quelle a disposizione del giudice RAGIONE_SOCIALEa cautela.
Il tribunale ha assolto l’imputato in ragione RAGIONE_SOCIALE‘impossibilità di ritenere dimostrata la partecipazione RAGIONE_SOCIALE‘istante alla fase ideativa del reato o la percezione di un profitto, per cui, secondo la difesa, sin dalla fase RAGIONE_SOCIALEe indagini preliminari la con dotta RAGIONE_SOCIALE‘istante non era connotata da rilevanza penale. Non risulta logico correlare l’accertata frequentazione del COGNOME con COGNOME NOMENOME cognato del camorrista COGNOME NOME, con un comportamento gravemente colposo, in quanto tale condotta mai avrebbe potuto concorrere a dare causa a un provvedimento cautelare per un reato istantaneo.
Anche con riferimento alla concorrenza sleale con violenza o minaccia la Corte territoriale ha negato la riparazione sulla base RAGIONE_SOCIALEa insana frequentazione del COGNOME con NOME e RAGIONE_SOCIALEa conoscenza di soggetti, protagonisti e dinamiche del fenom eno RAGIONE_SOCIALE‘imposizione di slot-machine s negli esercizi commerciali di zona ma, si assume, la conoscenza da parte del COGNOME di dinamiche e protagonisti del fenomeno criminale è elemento smentito dalle emergenze dibattimentali, come desumibile dalla sentenza di annullamento pronunciata dalla Suprema Corte. In ogni caso, gli elementi addotti dalla Corte di merito sono inidonei a costituire colpa grave ostativa in quanto le ragioni per le quali il COGNOME è stato riconosciuto innocente, sintetizzate nella sentenza RAGIONE_SOCIALEa Corte di Cassazione, consistono nella «sola messa a conoscenza RAGIONE_SOCIALEe informazioni rilevanti e riservate sull’attività criminosa in atto» e si tratta di elementi noti all’autorità giudiziaria sin dalla fase RAGIONE_SOCIALEe indagini preliminari, senza che abbiano ricevuto arricchimento contenutistico in sede dibattimentale.
Il Procuratore generale, con requisitoria scritta, ha concluso per l’inammissibilità del ricorso.
Il RAGIONE_SOCIALE ha depositato memoria, concludendo per l’inammissibilità o, in subordine, per il rigetto del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Presupposto necessario perché un ricorso sia considerato ammissibile è che prenda in esame i capi o i punti RAGIONE_SOCIALEa decisione ai quali si riferisce l’impugnazione (art.581, comma 1 lett. a), cod. proc. pen., e che illustri le ragioni di diritto e gli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta (art. 581, comma 1 lett. d), cod. proc. pen. che giustificano le censure mosse con l’atto di impugnazione. Ma, nel caso in esame, il ricorso non supera il vaglio di ammissibilità in quanto trascura ogni confronto con l’ampia motivazione svolta dalla Corte territoriale a sostegno del rigetto RAGIONE_SOCIALE‘istanza di riparazione per ingiusta detenzione.
Occorre, inoltre, precisare che il caso in esame è prospettato come ipotesi di c.d. ingiustizia sostanziale in quanto non è allegato alcun provvedimento che abbia accertato che la misura cautelare sia stata emessa in assenza RAGIONE_SOCIALEe condizioni di applicabilità di cui agli artt. 273 e 280 cod. proc pen. (art.314, comma 2, cod. proc. pen.). Ciò comporta l’irrilevanza, ai fini del presente giudizio, RAGIONE_SOCIALE‘argomento, più volte speso nell’atto di impugnazione, in base al quale vi sarebbe identità degli elementi istruttori sui quali si è fondato il giudizio definitivo di assoluzione rispetto a quelli a conoscenza del giudice RAGIONE_SOCIALEa cautela. La Corte territoriale ha, infatti, correttamente applicato il principio secondo il quale nel giudizio avente a oggetto la riparazione per ingiusta detenzione, ai fini RAGIONE_SOCIALE‘accertamento RAGIONE_SOCIALEa condizione ostativa del dolo o RAGIONE_SOCIALEa colpa grave, può darsi rilievo ai fatti esaminati nel giudizio penale di cognizione, senza che rilevi che quest’ultimo si sia definito con l’assoluzione RAGIONE_SOCIALE‘imputato sulla base degli stessi elementi posti a fondamento del provvedimento applicativo RAGIONE_SOCIALEa misura cautelare, trattandosi di un’evenienza fisiologicamente correlata alle diverse regole di giudizio applicabili nella fase cautelare e in quella di merito, valendo soltanto in quest’ultima il criterio di giudizio RAGIONE_SOCIALE‘oltre ogni ragionevole dubbio (Sez. 4, n. 2145 del 13/01/2021, Calzaretta, Rv. 280246 -01).
E’, d ‘ altro canto , del tutto privo di fondamento l’assunto difensivo secondo il quale le frequentazioni ambigue potrebbero rilevare come condotta ostativa con esclusivo riferimento a misure cautelari adottate in relazione a reati permanenti come il reato associativo; tale affermazione contrasta con un principio ripetutamente affermato nella giurisprudenza di legittimità, che amplia la rilevanza ostativa RAGIONE_SOCIALEe c.d. «frequentazioni ambigue» sino a ricomprendervi i soggetti condannati nel medesimo procedimento, anche se legati da rapporto di parentela con l’istante, o soggetti comunque coinvolti in traffici illeciti, indipendentemente
dalla natura permanente o istantanea del reato che ha dato luogo alla privazione RAGIONE_SOCIALEa libertà personale (Sez. 4, n. 29550 del 05/06/2019, COGNOME, Rv. 277475 -01; Sez. 4, n. 8914 del 18/12/2014, dep. 2015, COGNOME, Rv. 262436 – 01; Sez. 4, n. 1235 del 26/11/2013, dep. 2014, COGNOME, Rv. 258610 – 01; Sez. 4, n. 9212 del 13/11/2013, dep. 2014, COGNOME, Rv. 259082 – 01; Sez. 4, n. 51722 del 16/10/2013, COGNOME, Rv. 257878 – 01).
L’argomento difensivo perde tanto più di pregnanza nei casi, come quello in esame, in cui si tratta di frequentazioni di persone dedite ad attività delinquenziali che si realizzino proprio nel contesto RAGIONE_SOCIALE‘azione criminosa originariamente ascritta all’imp utato poi assolto, anche se si tratti di azione istantanea.
Fatte tali premesse, risulta con evidenza che il ricorso difetta di adeguato confronto con un argomento che ha valore dirimente nel contesto motivazionale RAGIONE_SOCIALEa decisione qui impugnata. Si tratta, in particolare, del richiamo al passo RAGIONE_SOCIALEa sentenza assolutoria nel quale il giudice RAGIONE_SOCIALEa cognizione ha ritenuto che il comportamento del COGNOME, come risultante dalle intercettazioni e dagli altri elementi acquisiti nel dibattimento, non superasse la soglia RAGIONE_SOCIALEa connivenza non punibile. A sostegno RAGIONE_SOCIALEa re iezione RAGIONE_SOCIALE‘istanza di riparazione, dunque, sono state evidenziate specifiche condotte, puntualmente indicate alle pagg. 4 e 5 RAGIONE_SOCIALE‘ordinanza impugnata, integranti un comportamento che la Corte territoriale ha ritenuto gravemente colposo. Si fa riferiment o, tra l’altro, al fatto che quando COGNOME NOME era detenuto, la di lui moglie aveva chiesto al COGNOME di accompagnarla dall’imprenditore COGNOME NOME al fine di recuperare soldi che quest’ultimo doveva al marito per l’acquisto «forzato» di gadgets natalizi; in quell’occasione il COGNOME, oltre ad accompagnare la donna, aveva invitato il COGNOME a darle il denaro e, successivamente, si era recato a prendere l’assegno che il COGNOME aveva lasciato in un bar di fronte al negozio di tappezziere del COGNOME per poi portarlo alla moglie del NOME.
Se, dunque, nell’ordinanza si tratta di una significativa e ambigua vicinanza del COGNOME al camorrista NOME, ciò è solo uno degli argomenti sviluppati nell’ordinanza impugnata, primo fra tutti l’atteggiamento connivente del COGNOME. Tanto ciò è vero ch e a pag. 7 RAGIONE_SOCIALE‘ordinanza si spiega che «è dunque il complesso articolato dei comportamenti tenuti dall’istante che si appalesa come gravemente negligente e imprudente».
Giova, a tal proposito, chiarire che la colpa grave, ostativa al riconoscimento RAGIONE_SOCIALE‘indennizzo ex art. 314 cod. proc. pen., può essere integrata anche da un atteggiamento di connivenza passiva, per definizione non punibile penalmente, quando, alternativamente, detto atteggiamento: 1) sia indice del
venir meno di elementari doveri di solidarietà sociale volti a impedire il verificarsi di gravi danni alle persone o alle cose; 2) si concretizzi nel tollerare che un reato sia consumato, sempre che l’agente sia in grado di impedire la consumazione o la prosecuzione RAGIONE_SOCIALE‘attività criminosa in ragione RAGIONE_SOCIALEa sua posizione di garanzia; 3) risulti avere oggettivamente rafforzato la volontà criminosa RAGIONE_SOCIALE‘agente, sebbene il connivente non intendesse perseguire tale effetto e vi sia la prova che egli fosse a conoscenza di tale attività (Sez. 4, n. 4113 del 13/01/2021, COGNOME, Rv. 280391 – 01; Sez. 3, n. 22060 del 23/01/2019, COGNOME, Rv. 275970 – 01; Sez. 4, n. 15745 del 19/02/2015, COGNOME, Rv. 263139 – 01; Sez. 4, n. 17/11/2011, dep. 2012, COGNOME, Rv. 252725 – 01).
6. Il ricorso difetta di un puntuale confronto con tale ampia motivazione. Alla declaratoria d’inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALEe spese processuali; e inoltre, alla luce RAGIONE_SOCIALEa sentenza 13 giugno 2000, n. 186, RAGIONE_SOCIALEa Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione RAGIONE_SOCIALEa causa di inammissibilità», il ricorrente va condannato al pagamento di una somma che si stima equo determinare in euro 3.000,00 in favore RAGIONE_SOCIALEa Cassa RAGIONE_SOCIALEe ammende.
Non si ritiene di dover procedere alla liquidazione RAGIONE_SOCIALEe spese sostenute dal RAGIONE_SOCIALE resistente. La memoria depositata, infatti, si limita a riportare principi giurisprudenziali in materia di riparazione per ingiusta detenzione senza confrontarsi con i motivi di ricorso, sicché non può dirsi che l’Avvocatura RAGIONE_SOCIALEo Stato abbia effettivamente esplicato, nei modi e nei limiti consentiti, un’attività diretta a contrastare la pretesa del ricorrente (sull’argomento, con riferimento alle spese sostenute nel giudizio di legittimità dalla parte civile, da ultimo, Sez. U, n. 877 del 14/07/2022 dep. 2023, Sacchettino, Rv. 283886 – 01; Sez. U, n. 5466, del 28/01/2004, Gallo, Rv. 226716 – 01; Sez. 4, n. 36535 del 15/09/2021, A., Rv. 281923 – 01; Sez. 3, n. 27987 del 24/03/2021, G., Rv. 281713 – 01).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALEe spese processuali e RAGIONE_SOCIALEa somma di euro tremila in favore RAGIONE_SOCIALEa Cassa RAGIONE_SOCIALEe ammende. Nulla per spese in favore del RAGIONE_SOCIALE resistente.
Così è deciso, 02/12/2025
Il AVV_NOTAIO estensore NOME COGNOME
Il Presidente NOME COGNOME