Sentenza di Cassazione Penale Sez. 4 Num. 38836 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 4 Num. 38836 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 11/11/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a CROTONE il DATA_NASCITA
RAGIONE_SOCIALE
avverso l’ordinanza del 27/05/2024 della Corte d’appello di Catanzaro Udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME; lette le conclusioni del AVV_NOTAIO NOME COGNOME che ha concluso per il rigetto del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
La Corte di appello di Catanzaro ha rigettato l’istanza di riparazione per ingiusta detenzione proposta da NOME NOME, il quale era stato sottoposto, con ordinanza del 9 gennaio 2018 emessa dal GIP del Tribunale di Catanzaro, alla misura cautelare della custodia in carcere ( poi sostituita il 24 gennaio 2018 con la misura gradata) per il reato di associazione per delinquere finalizzata alla emissione e fruizione di falsi documenti contabili per il tramite di società fittizie, con l’aggravante di cui all’art. 7 della L.203 /1991. In ragione della esclusione della predetta aggravante, la misura custodiale veniva revocata il 12 marzo 2018 e, con sentenza del tribunale di Catanzaro, divenuta irrevocabile il 16 ottobre 2021, il COGNOME veniva assolto per non aver commesso il fatto.
La Corte d’appello di Catanzaro ha escluso il diritto alla riparazione ritenendo sussistenti, in capo all’istante, comportamenti integranti colpa grave, descritti nell’ordinanza impugnata.
Ha proposto ricorso l’imputato, per il tramite del proprio difensore di fiducia, lamentando, con il primo motivo, violazione di legge e vizio di motivazione ex art. 606, co. 1, lett. b) e lett. e), cod. proc. pen. I giudici del merito avrebbero dovuto valutare la richiesta di riparazione anche ai sensi dell’art. 314, secondo comma, cod. proc. pen. Tra i documenti allegati all’istanza di riparazione vi era anche la consulenza tecnica COGNOME disposta COGNOME dal COGNOME Pubblico COGNOME RAGIONE_SOCIALE , che COGNOME dimostrava inconfutabilmente la totale estraneità ai fatti del COGNOME. Detto documento non era stato valutato né dal GIP né dalla sentenza di assoluzione, ma la Corte territoriale avrebbe potuto e dovuto considerarlo, per verificare se il provvedimento applicativo della misura cautelare fosse stato adottato o mantenuto senza che sussistessero le condizioni di applicabilità di cui agli artt. artt. 273 e 280 cod. proc. pen. La Corte d’appello di Catanzaro non aveva compiuto tale accertamento e l’ordinanza era pertanto gravemente viziata.
Con il secondo motivo deduce violazione dell’art. 314, secondo comma, cod. proc. pen., nonché manifesta illogicità della motivazione in ordine alla ravvisata gravità della colpa e carenza di motivazione in ordine alla rilevanza della condotta collaborativa tenuta dopo l’emissione del provvedimento restrittivo. La Corte territoriale aveva operato COGNOME una COGNOME lettura COGNOME parcellizzata COGNOME RAGIONE_SOCIALE COGNOME dichiarazioni COGNOME rese nell’interrogatorio di garanzia, che invece dovevano essere valutate
nella loro interezza, emergendo chiaramente che il NOME, non appena resosi conto della anomalia RAGIONE_SOCIALE operazioni compiute dai prestanome del COGNOME NOME, partecipe dell’associazione, aveva immediatamente provveduto alla doverose segnalazioni. La motivazione era inoltre gravemente illogica ove aveva ritenuto gli accertati contatti telefonici tra il NOME e l’odierno ricorrente ” rivelatori di un sistematico aiuto a COGNOME NOME“: si trattava infatti di sole quattro telefonate, risalenti a due anni prima dell’emissione del provvedimento cautelare. La Corte territoriale, inoltre, aveva operato un rivisitazione della responsabilità penale del NOME, che invece era stata del tutto esclusa dalla sentenza assolutoria, nella quale era statuito che non poteva essere superato il dubbio circa l’appartenenza al sodalizio criminale di COGNOME NOME, non emergendo sufficienti elementi per attestare la sua partecipazione nel reato associativo. ,
Con il terzo motivo il ricorrente lamenta carenza assoluta di motivazione, in quanto la Corte territoriale aveva fatto ricorso ad una motivazione apparente, non individuando le condotte che avevano dato causa alla applicazione della misura cautelare.
Il AVV_NOTAIO AVV_NOTAIO ha concluso per il rigetto del ricorso.
L’Avvocatura AVV_NOTAIO dello Stato ha depositato memoria concludendo per il rigetto del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il primo motivo è infondato.
Secondo l’orientamento consolidato di questa Corte di legittimità, ai fini della configurabilità dell’ingiustizia formale ex art. 314, comma 2, cod. proc. pen., è necessario che l’illegittimità del provvedimento che ha disposto la misura cautelare, in quanto adottato o mantenuto senza che sussistessero le condizioni di applicabilità previste dagli artt. 273 e 280 cod. proc. pen., risulti accertata con decisione irrevocabile che non può provenire dal giudice della riparazione, il quale non è investito della questione, ma solo dal giudice cautelare, sollecitato tramite impugnazione, COGNOME o COGNOME dallo COGNOME stesso COGNOME giudice COGNOME del COGNOME merito (Sez. 4, n. 38192 del 04/06/2009, Rv. 245310 – 01; Sez. 4 – , n. 5455 del 23/01/2019, Cotza, Rv. 275022 – 01; vedi anche Sez. 4 – , n. 28441 del 03/07/2025, Fiore, Rv. 288517 – 01, in motivazione).
Tanto premesso, il ricorrente assume che, in forza RAGIONE_SOCIALE risultanze di una consulenza tecnica espletata in fase di indagine, ed allegata al ricorso per la riparazione, i gravi indizi di colpevolezza sarebbero stati
radicalmente esclusi sin dall’epoca di emissione della misura. Orbene, è agevole rilevare che l’insussistenza dei presupposti per l’applicazione della misura cautelare non risulta accertata né nella fase di merito né tantomeno con un provvedimento definitivo emesso in sede cautelare: si è quindi al di fuori dal caso di cd ” ingiustizia formale”.
Sono infondati anche il secondo e il terzo motivo, che possono esaminarsi congiuntamente.
Come noto, la nozione di colpa grave di cui all’art.314, comma 1, cod.proc.pen., ostativa del diritto alla riparazione dell’ingiusta detenzione, va individuata in quella condotta che, pur tesa ad altri risultati, ponga in essere, per evidente, macroscopica negligenza, imprudenza, trascuratezza, inosservanza di leggi, regolamenti o norme disciplinari, una situazione tale da costituire una non voluta, ma prevedibile ragione di intervento dell’autorità giudiziaria, che si sostanzi nell’adozione o nel mantenimento di un provvedimento restrittivo della libertà personale. A tale riguardo il giudice della riparazione deve fondare la sua deliberazione su fatti concreti e precisi, esaminando la condotta tenuta dal richiedente sia prima che dopo la perdita della libertà personale, al fine di stabilire, con valutazione ex ante (e secondo un iter logico motivazionale del tutto autonomo rispetto a quello seguito nel processo di merito), non se tale condotta integri estremi di reato, ma solo se sia stata il presupposto che abbia ingenerato, ancorché in presenza di errore dell’autorità procedente, la falsa apparenza della sua configurabilità come illecito penale, dando luogo alla detenzione con rapporto di “causa ed effetto” (Sez. 4, n. 3359 del 22 settembre 2016, COGNOME, Rv. 268952; Sez. 4, n. 9212 del 13 novembre 2013, COGNOME, Rv. 259082; Sez. Un., n. 34559 del 26 giugno 2002, COGNOME, Rv. 222263).
Nel caso di specie il giudice della riparazione ha ricostruito le vicende oggetto del procedimento penale come emergenti dalla sentenza assolutoria, rilevando che al COGNOME era stata contestata la partecipazione nella associazione criminosa denominata “RAGIONE_SOCIALE” finalizzata alla emissione di falsi documenti contabili, per il tramite di società fittizie, al fine di consentire ai partecipi del sodalizio, titolari di imprese attive, di evadere le imposte sui redditi nonché l’IVA. Ciò in forza di uno schema prestabilito in base al quale gli associati, insieme alla trasmissione del falso documento contabile, ricevevano ingenti quantitativi di denaro contante che veniva destinato, mediante bonifico, alle società fittizie, maggiorato dell’IVA a fronte della fasulla
operazione commerciale. In tal modo gli esponenti del sodalizio ( in particolare n COGNOME NOME e COGNOME NOME) immettevano in un circuito apparentemente legale il denaro, che veniva poi prelevato dagli associati emittenti il documento contabile su conti correnti bancari e postali per l’importo di cui alla fattura, maggiorato dell’IVA. L’odierno ricorrente COGNOME NOME, dipendente di Poste Italiane addetto alla filiale di Crotone, era stato accusato di favorire stabilmente COGNOME NOME nel controllo RAGIONE_SOCIALE movimentazioni dei conti correnti intestati alle società fittizie, rappresentate da meri prestanome, i quali eseguivano su conti correnti postali le operazioni necessarie per attuare il meccanismo fraudolento sopra descritto.
Tale essendo il quadro accusatorio, l’ordinanza impugnata ha evidenziato, in applicazione della regola di giudizio sopra illustrata, che, sebbene in sede di cognizione il materiale acquisito fosse stato ritenuto insufficiente a fondare una condanna nel merito, non essendo emersa la prova del coinvolgimento del ricorrente nel reato associativo, i comportamenti accertati o non esclusi dai giudici di merito erano comunque idonei ad integrare condotte gravemente colpose. Va in proposito rammentato che il giudice del procedimento di riparazione per ingiusta detenzione può rivalutare fatti emersi nel processo penale, ivi accertati o non esclusi al fine di decidere sulla sussistenza del diritto alla riparazione (Sez. 4, n. 27397 del 10/06/2010 , Rv. 247867 – 01; Sez. 4, n. 3895 del 14/12/2017, Rv. 271739 – 01).
L’ordinanza impugnata richiama analiticamente (pag. 5) COGNOME le conversazioni telefoniche COGNOME intercorse tra COGNOME NOME e l’odierno ricorrente, nelle quali il NOME chiedeva al COGNOME di effettuare dei controlli in ordine alla effettiva esecuzione RAGIONE_SOCIALE operazioni sui conti correnti intestati alle società fittizie ( “RAGIONE_SOCIALE“; ” RAGIONE_SOCIALE“), compiute dai prestanome COGNOME NOME e COGNOME NOME i quali, sempre secondo quanto accertato nelle sentenze di merito, si recavano quasi giornalmente presso l’ufficio postale al fine di eseguirle. COGNOME In dette conversazioni, il COGNOME forniva risposte all’interlocutore, dando informazioni sulle movimentazioni, COGNOME ben consapevole che il COGNOME NOME non fosse l’intestatario dei conti suddetti. Nell’ordinanza impugnata si evidenzia dunque che proprio quanto ammesso dallo stesso COGNOME nel corso dell’interrogatorio di garanzia, e cioè che dette operazioni erano state a un certo punto ritenute sospette, conferma il carattere gravemente colposo RAGIONE_SOCIALE condotte
descritte, poiché gli elementi di palese irregolarità e opacità RAGIONE_SOCIALE operazioni compiute erano certamente Wlui ben comprensibili. La Corte ha reso quindi argomentazioni non illogiche e rispettose dei consolidati principi sopra ricordati, osservando che, pur in mancanza di prova certa circa l’appartenenza al sodalizio criminale, la disponibilità manifestata nei confronti del COGNOME NOME, cui il ricorrente forniva più volte informazioni e rassicurazioni circa le operazioni eseguite dai prestanome, aveva determinato la falsa apparenza del coinvolgimento del NOME nel fatto illecito. Al riguardo, deve ribadirsi che integra gli estremi della colpa grave ostativa al riconoscimento del diritto la condotta di chi, nei reati contestati in concorso, abbia tenuto, consapevole dell’attività illecita altrui, comportamenti percepibili come indicativi di una sua contiguità (Sez. 4, n. 7956 del 20/10/2020, Abruzzese, Rv. 280547 – 01; Sez. 4, n. 45418 del 25/11/2010, Carere, Rv. 249237 – 01).
Alla luce di quanto esposto, si impone il rigetto del ricorso. Segue per legge la condanna del ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese processuali anche in favore del RAGIONE_SOCIALE resistente.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese processuali, nonché alla rifusione RAGIONE_SOCIALE spese in favore del RAGIONE_SOCIALE resistente, liquidate in complessivi euro mille .
Così è deciso, 11/11/2025