Sentenza di Cassazione Penale Sez. 4 Num. 20824 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 4 Num. 20824 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 12/03/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a ROMA il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 09/06/2023 RAGIONE_SOCIALEa CORTE APPELLO di ROMA
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; lette le conclusioni del PG
RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza del 9 giugno 2023, la Corte di appello di Roma ha rigettato l’istanza ex art. 314 cod.proc.pen. proposta da COGNOME NOME in relazione all’ ingiusta detenzione sofferta dall’ 11.11.20008 al 12.3.2009 in regime di custodia cautelare e dal 12.5.2009 fino al 13.5.2009 in regime di arresti domiciliari, in esecuzione RAGIONE_SOCIALE‘ordinanza datata 28 ottobre 2008 emessa dal Gip del locale Tribunale per i reati di cui all’art. 74 ed a plurime ipotesi di art. 73 d.p. ottobre 1990 n. 309.
Quanto al merito, con sentenza RAGIONE_SOCIALEa Corte d’appello di Roma del 26.2.2020, divenuta irrevocabile il 14 ottobre 2020, il COGNOME veniva assolto dai reati a lu ascritti perché il fatto non sussiste.
Il giudice RAGIONE_SOCIALEa riparazione, dopo avere ripercorso la vicenda processuale RAGIONE_SOCIALE‘odierno istante ed avere richiamato i principi informatori RAGIONE_SOCIALEa materia, ha rigettato la richiesta, individuando, nei comportamenti serbati dal ricorrente una colpa grave ostativa al riconoscimento RAGIONE_SOCIALE‘indennizzo.
Avverso la predetta ordinanza COGNOME NOME, a mezzo del suo difensore, ha proposto ricorso per cassazione, articolando due motivi di ricorso.
Con il primo motivo lamenta ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 606 lett. b) ed e) cod.proc.pen. l’erronea applicazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 314, commi 1 e 2 cod.proc.pen. e la contraddittorietà RAGIONE_SOCIALEa motivazione desumibile dagli atti processuali e dal provvedimento impugnato.
Si assume che la Corte di merito, nel ritenere la condotta ostativa, si é riportata a quanto affermato dal Gip in sede di applicazione RAGIONE_SOCIALEa misura cautelare, senza considerare le conclusioni cui sono pervenuti i giudici del merito. Inoltre sarebbe incorsa in errore nel fondare la decisione sulla frequentazione RAGIONE_SOCIALE‘istante con l’NOME in quanto questi sarebbe stato condannato nel 2011, quindi ben cinque anni dopo l’ultima telefonata intercettata tra i due ed inoltre tale frequentazione non sarebbe stata assidua, sostanziandosi in otto telefonate a fronte di intercettazioni durate ben due anni.
Quanto al linguaggio utilizzato tra i conversanti, la sentenza di assoluzione RAGIONE_SOCIALEa Corte d’appello ha escluso che gli imputati utilizzassero un linguaggio criptico, trattandosi peraltro di rapporti tra soggetti legati da rapporti di conoscenza e di frequentazione.
Si assume parimenti priva di valutazione critica la valutazione RAGIONE_SOCIALEa Corte d’appello circa il rinvenimento presso l’NOME al momento RAGIONE_SOCIALE‘arresto di un foglio di contabilità riguardante anche la posizione del COGNOME.
Con il secondo motivo deduce ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 606, comma 1, lett. b) ed e) cod.proc.pen. l’erronea applicazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 314 cod.proc.pen., come novellato dal d.lgs. 8 novembre 2021 n. 188, e la mancanza di motivazione desumibile dal testo del provvedimento impugnato con riferimento al contegno tenuto dal COGNOME ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 64, comma 3 lett. b) cod.proc.pen.
Si assume che la Corte d’appello avrebbe considerato la scelta RAGIONE_SOCIALE‘indagato di avvalersi RAGIONE_SOCIALEa facoltà di non rispondere ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 64 , comma 3, cod.proc. pen. quale comportamento colposo idoneo a fondare il diniego RAGIONE_SOCIALEa richiesta riparazione.
Il Procuratore Generale presso la Corte di cassazione, con requisitoria scritta, ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità del ricorso.
Il RAGIONE_SOCIALE ha depositato memoria con cui ha chiesto il rigetto del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso é nel suo complesso infondato.
Va premesso che in tema di riparazione per ingiusta detenzione il giudice di merito, per stabilire se chi l’ha patita vi abbia dato causa o abbia concorso a darvi causa con dolo o colpa grave, deve valutare tutti gli elementi probatori disponibili, al fine di stabilire, con valutazione “ex ante” – e secondo un ite logico- motivazionale del tutto autonomo rispetto a quello seguito nel processo di merito – non se tale condotta integri gli estremi di reato, ma solo se essa sia stata il presupposto che abbia ingenerato, ancorchè in presenza di un errore RAGIONE_SOCIALE‘autorità procedente, la falsa apparenza RAGIONE_SOCIALEa sua configurabilità come illecito penale (Sez. 4, n. 9212 del 13/11/2013, dep. 2014, Maltese, Rv. 25908201).
La valutazione del giudice RAGIONE_SOCIALEa riparazione, pertanto, si svolge su un piano diverso ed autonomo rispetto a quello del giudice del processo penale, ed in relazione a tale aspetto RAGIONE_SOCIALEa decisione, egli ha piena ed ampia libertà di considerare il materiale acquisito nel processo, non già per rivalutarlo, bensì al fine di controllare la ricorrenza o meno RAGIONE_SOCIALEe condizioni RAGIONE_SOCIALE‘azione (di natura civilistica), sia in senso positivo che negativo, compresa l’eventuale sussistenza di una causa di esclusione del diritto alla riparazione (Sez. U, n. 43 del 13/12/1995, dep. 1996, COGNOME ed altri). L’unico limite incidente su tale valutazione è rappresentato dall’accertamento effettuato dal giudice RAGIONE_SOCIALEa cognizione.
Invero, per consolidato orientamento RAGIONE_SOCIALEa Corte di legittimità, il giudice RAGIONE_SOCIALEa riparazione non può mai ritenere provati fatti che tali non siano stati considerati dal giudice RAGIONE_SOCIALEa cognizione ovvero non provate circostanze che quest’ultimo
abbia valutato come dimostrate (così, Sez. 4, n. 12228 del 10/01/2017, Rv. 270039; conforme Sez. 4, n. 11150 del 19/12/2014, dep. 2015, Rv. 262957).
Fatte queste premesse, il primo motivo di ricorso é infondato.
Ed invero, il giudice RAGIONE_SOCIALEa riparazione nella interpretazione degli elementi a sua disposizione, si è attenuto ai principi dianzi esposti esaminando il compendio istruttorio già vagliato dal giudice RAGIONE_SOCIALEa cautela e valutando altresì che gl elementi posti a base RAGIONE_SOCIALE‘emissione RAGIONE_SOCIALEa misura non fossero stati successivamente neutralizzati dalla sentenza assolutoria.
A fondare il rigetto del richiesto indennizzo ha ritenuto la sussistenza di una condotta ostativa fondata su tre elementi, ovvero le intercettazioni telefoniche che attesterebbero una frequentazione assidua del COGNOME con l’NOME, soggetto condannato nello stesso procedimento per numerosi episodi di spaccio, il linguaggio criptico utilizzato in dette conversazioni, nonché il rinvenimento presso l’NOME, all’atto del suo arresto, di un’annotazione contabile afferente proprio al COGNOME.
Ebbene, così argomentando, l’ordinanza de qua si pone nel solco dei principi elaborati dalla giurisprudenza di legittimità secondo cui le “frequentazioni ambigue” con soggetti condannati nel medesimo o in diverso procedimento sono ostative al risarcimento, quale comportamento gravemente colposo del richiedente ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 314 cod. proc. pen., a condizione che emerga, quanto meno, una concausalità rispetto all’adozione, nei suoi confronti, del provvedimento applicativo RAGIONE_SOCIALEa custodia cautelare. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto immune da censure la decisione che aveva escluso la ravvisabilità RAGIONE_SOCIALEa colpa grave in una telefonata intercorsa tra il richiedente e un soggetto imputato del medesimo reato in un diverso procedimento, in quanto relativa ad attività criminale diversa da quella per cui il primo era stato assolto) ( Sez. 4, n. 850 del 28/09/2021 Cc. Dep. 2022, Rv. 282565).
Del pari costituisce colpa grave, idonea a impedire il riconoscimento RAGIONE_SOCIALE‘equo indennizzo, l’utilizzo, nel corso di conversazioni telefoniche, da parte RAGIONE_SOCIALE‘indagato di frasi in “codice”, effettivamente destinate a occultare un’attivit illecita, anche se diversa da quella oggetto RAGIONE_SOCIALE‘accusa e per la quale fu disposta la custodia cautelare (Sez. 4, n. 3374 del 20/10/2016 dep.2017, Rv. 268954).
Nella specie, dalle conversazioni intercettate era emerso il coinvolgimento del ricorrente in una trattativa volta a fissare il prezzo di acquisto RAGIONE_SOCIALEa sostanza stupefacente, circostanza RAGIONE_SOCIALEa quale nel corso RAGIONE_SOCIALEe indagini l’odierno ricorrente non aveva voluto fornire una logica spiegazione al fine di elidere il valore indiziante degli elementi acquisiti.
Inoltre a lumeggiare se non una cointeressenza quanto meno una frequentazione assidua tra il COGNOME e l’NOME, depone anche il rinvenimento presso l’abitazione di questi di contabilità riguardante anche il COGNOME.
Tali elementi, posti a base del titolo cautelare ed aventi efficacia sinergica nell’adozione RAGIONE_SOCIALEa misura, non sono stati neutralizzati dalla sentenza assolutoria di merito che ha valutato il compendio probatorio, limitandosi a ritenere l’inutilizzabilità di parte RAGIONE_SOCIALEe intercettazioni, senza in alcun modo sconfessare l’utilizzo di un linguaggio criptico e ritenendo solo che dette risultanze non fossero da sole idonee, in assenza di sequestri e di servizi di osservazione, a fondare una sentenza di condanna.
Il secondo motivo di ricorso é manifestamente infondato.
Ed invero, contrariamente all’assunto difensivo, il giudice RAGIONE_SOCIALEa riparazione non ha conferito alcun rilievo, ai fini RAGIONE_SOCIALEa valutazione RAGIONE_SOCIALEa condotta ostativa, all scelta del COGNOME di avvalersi RAGIONE_SOCIALEa facoltà di non rispondere.
In conclusione il ricorso va rigettato. Segue la condanna del ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALEe spese processuali nonché alla rifusione RAGIONE_SOCIALEe spese sostenute dal RAGIONE_SOCIALE resistente.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALEe spese processuali nonché alla rifusione RAGIONE_SOCIALEe spese sostenute dal ministero resistente che liquida in complessivi Euro mille.
Così deciso il 12 marzo 2024 Il Consi GLYPH stensore GLYPH
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