Sentenza di Cassazione Penale Sez. 4 Num. 7424 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 4 Num. 7424 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 30/01/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME NOME a CAUSENI( MOLDAVIA) il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 04/11/2023 RAGIONE_SOCIALEa CORTE APPELLO di BARI
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; letta la requisitoria del Procuratore generale, che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso
RITENUTO IN FATTO
La Corte di appello di Bari, con l’ordinanza indicata in epigrafe, rigettato la domanda di riparazione per ingiusta detenzione proposta da NOME in relazione alla privazione RAGIONE_SOCIALEa libertà personale subita dal 26 set 2013 sino al 30 novembre 2014 nella forma RAGIONE_SOCIALEa custodia in carcere e sino a ottobre 2015 nella forma degli arresti domiciliari in relazione a un procedime penale nel quale era indagato per i reati di cui agli artt. 110, 112 n.1, 5 625 n.3, 81, 61 n.2, 56-575 e 576 nn.1 e 5 bis, 337 cod. pen. e 2, 4,7 legge 2 ottobre 1967 r1.895.
NOME COGNOME ricorre per cassazione censurando l’ordinanza, con un primo motivo, per violazione RAGIONE_SOCIALE‘art.606 lett. b) cod. proc. pen. per erronea applicazione RAGIONE_SOCIALEa legge penale in relazione agli artt. 314 e 315 cod. proc. p quanto la Corle territoriale si è spinta oltre la propria competenza afferm che la domanda era destituita di fondamento in quanto i dati di fatto emerge dalla ricostruzione cautelare, prima, e dalla sentenza del Giudice RAGIONE_SOCIALE‘udi preliminare presso il Tribunale di Trani, poi, sembrano diversi da come valut dalla Corte di appello, almeno con riferimento alla valutazione ex art. 315 cod. proc. pen.
2.1. Con ih secondo motivo deduce violazione RAGIONE_SOCIALE‘art.606 lett. e) cod. pr pen. per contraddittorietà e difetto di motivazione in relazione al riget richiesto inderinizzo per ingiusta detenzione. La motivazione, si assume contraddittoria in quanto si riferisce alla ricostruzione RAGIONE_SOCIALEa fase cautela giudizio di primo grado smentita ed eliminata dalla sentenza assolutoria emes dalla Corte di appello di Bari; i giudici RAGIONE_SOCIALEa riparazione hanno rivalut condotta del Misei a proprio libero convincimento, dando per scontate situazio e condotte già’Valutate e considerate come non attribuibili all’imputato; la C territoriale ha rivalutato anche il contenuto RAGIONE_SOCIALEe intercettazioni riferen provvedimentú cautelare e alla sentenza di primo grado, smentiti dalla Corte appello nella ‘sentenza assolutoria. Lo stesso tribunale del riesame a condiviso l’osservazione difensiva in ordine all’impossibilità di indivi specificamente l’attività che l’odierno ricorrente e i suoi complici intenzionati a ‘porre in essere nel cuore RAGIONE_SOCIALEa notte nei pressi RAGIONE_SOCIALEo s stradale e ancOra in merito al fatto che non fosse certezza che si tratta un’azione armàta in danno di autotrasportatori, non emergendo chiaramente tal eventualità dalle intercettazioni versate in atti. La Corte territoriale ha, tratto il proprio convincimento da una valutazione superata e smentita da risultanze proessuali mentre avrebbe dovuto valutare la condotta del NOME
sulla base RAGIONE_SOCIALE ia sentenza di assoluzione. Il ricorrente, sin dall’interrogatori garanzia del 7 r·riaggio 2014, ha sempre dichiarato la propria estraneità ai contestati e ha sempre tenuto un comportamento irreprensibile.
2.2. Con GLYPH terzo motivo deduce violazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 606 lett. e) cod. pro pen. per difett di motivazione. La motivazione è viziata anche in considerazione RAGIONE_SOCIALE‘evidente cópia-incolla utilizzato dalla Corte, che fa riferimento a «gravi li a carico RAGIONE_SOCIALEa COGNOME», così dimostrando l’omessa valutazione RAGIONE_SOCIALEa speci posizione del floisei.
,i 1 ! 2.3. Con i quarto motivo deduce violazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 606 lett.e) cod. p pen. per Contr ‘ddittorietà RAGIONE_SOCIALEa motivazione in relazione alla condotta del Mo così come valtata. La motivazione è contraddittoria perché la Corte ha riten che la condott1i posta in essere dal richiedente fosse idonea a svolgere un r almeno sinergico nel trarre in errore l’autorità giudiziaria, in contraddizion quanto evideriziato nella sentenza di assoluzione; i giudici RAGIONE_SOCIALEa ripara hanno, inoltre ritenuto che il gruppo del NOME fosse responsabile di esploso colpi ci arma da fuoco sebbene la circostanza fosse già smentita da sentenza assolutoria.
Il Pr uratore generale, con requisitoria scritta, ha concluso l’inammissibilit del ricorso.
Il RAGIONE_SOCIALE ha depositato memoria, concludendo per l’inammissibilità o, in subordine, per il rigetto del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Va, preliminarmente, esamiNOME, in quanto logicamente antecedente, il terzo motivo di ricorso. Si tratta di motivo manifestamente infondato. In ess sostiene che GLYPH riferimento a soggetto (tale COGNOME) estraneo al presen giudizio riveler s tebbe l’omessa disamina ‘RAGIONE_SOCIALEa posizione del richiedente da part RAGIONE_SOCIALEa Corte te ritoriale. Ma dall’esame complessivo RAGIONE_SOCIALE‘ordinanza si evinc plurimi e dett gliati riferimenti alla vicenda che ha interessato il ricorre da rendere evi ente che si tratti di un mero refuso che non determina alcun v motivazionale. I
Il primd, il secondo e il quarto motivo di ricorso possono essere esaminati congiuntamente in quanto inerenti a un medesimo spunto critico, ossia rapporto tra poteri cognitivi del giudice RAGIONE_SOCIALEa riparazione e sentenza assol emessa nel giiAlizio di cognizione.
2.1. Nel provvedimento impugNOME si legge che, per stessa ammissione del NOMEei, lo stesso si è trovato con alcuni connazionali in territorio di Barletta, la notte del 17 settembre 2013, al fine di caricare pneumatici da un TARGA_VEICOLO per l! simulare un fiirto e quindi procedere alla successiva commercializzazione. Tale condotta è sta a ritenuta inizialmente indicativa RAGIONE_SOCIALEa responsabilità per il reato di ricettazione in quanto connesso al delitto di simulazione di reato che avrebbe dovuto comm tere l!autista del TIR, pOi non arrivato, ed è stata valutata come idonea a legit imare ‘l’emissione nel confronti del NOMEei di un provvedimento restrittivo, es rido evidenti gli elementi di un’organizzazione dedita a furti rapine di TIR.
2.2. La co jnclotta ostativa è stata individuata nel coinvolgimento RAGIONE_SOCIALE‘istante in un contesto criminale dedito a traffici illeciti attestato da intercettazi esposte in sintesi nel provvedimento cautelare e nella sentenza di primo grado così da potersi 1.affermare, secondo i giudici RAGIONE_SOCIALEa riparazione, c:he la compresenza di soggetti pregiudicati e soggetti altrettanto coinvolti in attività criminali fo elemento indicativo di colpa grave ostativa al riconoscimento RAGIONE_SOCIALE‘indennizzo in quanto qualificabile quale condotta connivente.
2.3. Sebbene i giudici RAGIONE_SOCIALEa riparazione si siano concentrati soverchiamente sulla valenza hdiziaria degli elementi a disposizione del giudice RAGIONE_SOCIALEa cautela, tuttavia non s sono sottratti all’obbligo di valutare sulla base di quali element potesse ritenerrsi sussistente una condotta ostativa all’indennizzo, specificamente individuata n la presenza del NOMEei :in un contesto notturno nel quale più persone alle cpndqnze del duo COGNOMECOGNOME (indagati per rapina e altro, soggetti a inte cettazioni dalla Procura di Padova), tra cui l’odierno istante, erano in procinto di fermare un TIR e svuotarlo del carico in un medesimo contesto in cui soggetti ignoti avevano esploso colpi di arma da fuoco all’indirizzo dei militari intervenuti.
2.4. Indipendentemente dal valore attribuibile ai fini penali a tali condotte, sui quali il gi4dice RAGIONE_SOCIALEa riparazione non deve soffermarsi in quanto estraneo all’oggetto del ‘giudizio, la motivazione non può ritenersi carente sotto ilprofilo RAGIONE_SOCIALE‘indicazione RAGIONE_SOCIALEa condotta ostativa, avendo ritenuto che la presenza del richiedente si luogo insieme a un gruppo di soggetti coinvolti in attività criminose fossé indicativa di colpa grave.
2.5. L’o inanza risulta, in tal modo, pienamente rispettosa di quell’orientam nto interpretativo RAGIONE_SOCIALEa Corte di legittimità secondo il quale la frequentazion di soggetti coinvolti in attività illecite integra di per sé un comportament gravemente colposo idoneo a escludere la riparazione per ingiusta dete nj ione (Sez. 4, n. 8914 del 18/12/2014, dep. 2015, COGNOME, Rv. 26243601; Se . 4, n. 1235 del 26/11/2013, dep. 2014, COGNOME‘, Rv. 25861001;
Sez. 4, n. 9212 del 13/11/2013, dep. 2014, Maltese, Rv. 25908201; Sez. 4, 51722 del 16/4.0/2013, NOME, Rv. 25787801).
E’ sena dubbio vero che nell’ordinanza impugnata si è erroneamente impostata la rniotivazione indicando come punto focale aspetti del fatto che s di esclusiva pertinenza del giudice RAGIONE_SOCIALEa cognizione penale, sostanzialme ignorando il Ovuto confronto con l’esito assolutorio; occorre tuttavia riscont la genericità dei motivi di ricorsq laddove non è riscontrabile argomentazior diferOve alcun riferimento,a passi RAGIONE_SOCIALEa sentenza assolutoria quali si possa vincerle che la condotta rea in esame come ostativa dal giud RAGIONE_SOCIALEa riparazio e sia stata esclusa ,dal giudlice RAGIONE_SOCIALEa cognizione penale infatti, ripetu mente affermato che il giudice RAGIONE_SOCIALEa riparazione ha piena autonomia nel valutare il compendio indiziario, ma ciò non esclude che debb confrontarsi cop l’esito assolutorio e con le ragioni che a tanto hanno condot giudice RAGIONE_SOCIALEa cOgnizione in quanto, per decidere se l’imputato abbia dato ca per dolo o colpa grave alla privazione RAGIONE_SOCIALEa libertà personale, si deve valut comportamentO RAGIONE_SOCIALE‘interessato alla luce del quadro indiziario su cui si è fon il titolo cautelare, sempre che gli elementi indiziari non siano stati di assolutamente inutilizzabili ovvero siano stati esclusi o neutralizzati nel valenza nel giudizio di assoluzione.
Alla declaratoria d’inammissibilità segue la condanna del ricorrente pagamento dele spese processuali; ed inoltre, alla luce RAGIONE_SOCIALEa sentenza 13 giu 2000, n. 186, RAGIONE_SOCIALEa Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispeci sussistono ele enti per ritenere che 4ila parte abbia proposto il ricorso versare in col nella determinazione dalla causa di inammissibilità», il ricor va condannat al pa4amento di una sOmma che si stima equo determinare in euro 3.000,00 iascAO in favore RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALEe ammende.
Non si riti ne di dover procedere alla liquidazione RAGIONE_SOCIALEe spese sostenute RAGIONE_SOCIALE resisente. La memoria depositata, infatti, si limita a riportare p giurisprudenziali in materia di riparazione per ingiusta detenzione s confrontarsi cdn i motivi di ricorso, sicché non può dirsi che l’Avvocatura Stato abbia eflettivamente esplicato, nei modi e nei limiti consentiti, un’a diretta a contrastare la pretesa del ricorrente (sull’argomento, con riferi alle spese sostenute nel giudizio di legittimità dalla parte civile, da ultimo, n. 877 del 1407/2022 dep. 2023, Sacchettinc), Rv. 283886; Sez.U, n. 5466, de 28/01/2004, Gallo, Rv. 226716; Sez.4, n. 36535 del 15/09/2021, A., Rv. 281923; Sez.3 n. 27987 del 24/03/2021, G., Rv. 281713).
Dichiara -iammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALEe spese processali e RAGIONE_SOCIALEa somma di duro tremila in favore RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE de Ammende. Nul a per le spese al RAGIONE_SOCIALE resistente.
Così decisg il 30 gennaio 2024
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Il Consigliere estensore er-o
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Salvato GLYPH