Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 34493 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 3 Num. 34493 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 02/10/2025
In nome del Popolo RAGIONE_SOCIALE
TERZA SEZIONE PENALE
Composta da
NOME COGNOME
Sent. n. sez. 1224 CC – 02/10/2025 R.G.N. 19211/2025
-Relatore –
NOME COGNOME
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso di NOME NOME, nato a Cerignola il DATA_NASCITA,
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME; letta la requisitoria del Pubblico RAGIONE_SOCIALE, in persona del Sostituto Procuratore generale, NOME COGNOME, che ha concluso chiedendo l’inammissibilità del ricorso;
letta per il RAGIONE_SOCIALE la memoria RAGIONE_SOCIALE‘Avvocato RAGIONE_SOCIALEo Stato, NOME COGNOME, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso
RITENUTO IN FATTO
1.Con ordinanza in data 30 gennaio 2025 la Corte di appello di Bari, decidendo in seguito alla sentenza RAGIONE_SOCIALEa Sezione Quarta RAGIONE_SOCIALEa Corte di cassazione n. 37221 del 9 luglio 2024 di annullamento con rinvio RAGIONE_SOCIALE‘ordinanza in data 12 marzo 2024 RAGIONE_SOCIALEa Corte di appello di Bari, ha rigettato la richiesta di NOME COGNOME di riparazione da ingiusta detenzione subìta in seguito all’ordinanza di custodia cautelare emessa dal G.i.p. del Tribunale di Trani nel procedimento a suo carico per i reati di associazione a delinquere finalizzata alle ricettazioni e al riciclaggio di pezzi di autoricambi.
NOME COGNOME – premesso di essere stato ristretto, in carcere, dall’8 al 12 febbraio 2016 e, agli arresti domiciliari, fino al 15 luglio 2016, e di essere stato assolto con sentenza in data 25 settembre 2020 dal Tribunale di Trani con la formula perchØ il fatto non sussiste per il reato di associazione a delinquere e con la formula per non aver commesso il fatto per i reati fine di ricettazione e riciclaggio – ricorre per cassazione sulla base di tre motivi, di cui i primi due per violazione di legge in relazione all’inosservanza del dictum RAGIONE_SOCIALEa sentenza rescindente con riferimento all’indagine sulla colpa grave e il terzo per vizio di
motivazione sulle spese liquidate in favore del RAGIONE_SOCIALE. Ripercorre i punti RAGIONE_SOCIALEa motivazione RAGIONE_SOCIALEa precedente ordinanza di rigetto, già censurati dalla Corte di cassazione, e lamenta che il comportamento extraprocessuale, valorizzato a suo carico nella seconda ordinanza di rigetto, di aver ‘agitato vistosamente le braccia’ in direzione RAGIONE_SOCIALEa Lancia Musa, non solo non era certo, ma non era riscontrato, nØ era certo che egli fosse stato presente al momento RAGIONE_SOCIALE‘arresto di NOME COGNOME, che esercitava l’attività di autodemolizione sul terreno di sua moglie, adiacente alla proprietà ove a sua volta esercitava l’attività di autorimessa. Contesta la decisione nella parte in cui la Corte di appello aveva fondato la colpa grave sul descritto comportamento, deducendo che conosceva personalmente gli occupanti RAGIONE_SOCIALE‘auto e che era edotto RAGIONE_SOCIALEe loro attività illecite per cui aveva cercato di sottrarli al controllo RAGIONE_SOCIALEa polizia. Sostiene che la decisione era assertiva e manifestamente illogica.
Il RAGIONE_SOCIALE ha presentato una memoria con cui ha ribadito le ragioni del rigetto
CONSIDERATO IN DIRITTO
GLYPHIl ricorso Ł manifestamente infondato. I primi due motivi sono fattuali e rivalutativi.
La Sezione Quarta, dopo aver richiamato al par. 2 del considerato in diritto i principi di diritto sui rapporti tra la cognizione del giudice del merito e la cognizione del giudice RAGIONE_SOCIALEa riparazione, ha censurato la prima ordinanza di rigetto RAGIONE_SOCIALE‘istanza di riparazione per ingiusta detenzione sulla base di una serie di criticità RAGIONE_SOCIALEa motivazione. Ha osservato che non potevano definirsi ambigui a) i contatti telefonici avuti con soggetti dediti a furti e ricettazioni perchØ nel processo era stato definitivamente accertato che non aveva mai utilizzato quell’utenza; b) i rapporti con COGNOME e Lovergine perchØ non era stato provato che fosse a conoscenza che il primo era agli arresti domiciliari e il secondo era dedito ai furti e alle ricettazioni ed era stato escluso che fosse stato il trait d’union tra il gruppo degli andriesi e quello dei cerignolani ; c) i rapporti con NOME COGNOME che era conduttore del terreno RAGIONE_SOCIALEa moglie, su cui esercitava l’attività di autodemolizione. Ha poi aggiunto che la vicinanza del terreno ove esercitava l’attività di autorimessa al terreno ove COGNOME esercitava l’attività di autodemolizione imponeva di chiarire le ragioni per le quali era stata ritenuta colpa ostativa ‘il consentire lo stazionamento nel proprio autoparco RAGIONE_SOCIALEa Lancia Musa condotta da NOME COGNOME ed adibita a scorta del furgone utilizzato per il trasporto dei pezzi provenienti dal sezionamento dei veicoli rubati, nel mentre tali pezzi venivano scaricati nell’autodemolizione del COGNOME‘. Era dunque necessario che si superasse un interrogativo non risolto, ossia la conoscenza o la conoscibilità del NOME che il COGNOME fosse dedito ai furti, che i pezzi portati all’autodemolizione del COGNOME provenissero da attività illecita e soprattutto che la Lancia Musa venisse usata quale ‘scorta’ del furgone sul quale venivano portate le parti meccaniche.
La seconda ordinanza ha portato in conto gli argomenti RAGIONE_SOCIALEa Corte di cassazione e ha fondato il rigetto su altri fatti, definitivamente accertati nel merito, ciò che Ł consentito perchØ il giudice di rinvio, in caso di annullamento per vizio di motivazione, Ł investito di pieni poteri di cognizione e, salvi i limiti derivanti da un eventuale giudicato interno, può rivisitare il fatto con pieno apprezzamento e autonomia di giudizio, sicchØ non Ł vincolato
all’esame dei soli punti indicati nella sentenza di annullamento, ma può accedere alla piena rivalutazione del compendio probatorio, in esito alla quale Ł legittimato ad addivenire a soluzioni diverse da quelle del precedente giudice di merito (Sez. 5, n. 38139 del 13/09/2024, C., Rv. 288174 – 03).
In particolare, la Corte di appello ha valorizzato a carico del COGNOME che era presente al momento del controllo RAGIONE_SOCIALEa polizia il 19 maggio 2019 presso l’autodemolizione del COGNOME; che, in quella circostanza, aveva fatto segno agli occupanti RAGIONE_SOCIALEa Lancia Musa, condotta dal COGNOME (per cui si era proceduto separatamente), di non avvicinarsi, onde consentire loro di sottrarsi al controllo di polizia; che dopo dieci giorni, nonostante l’arresto del COGNOME, aveva accolto quella stessa Lancia Musa nella sua autorimessa, dimostrando continuità relazionale con i soggetti coinvolti nelle ricettazioni e nei riciclaggi del D’COGNOME.
Il ricorrente non si Ł confrontato con tale specifica parte RAGIONE_SOCIALEa motivazione, genericamente lamentando l’assertività RAGIONE_SOCIALEa stessa, ricordando che la sua presenza nei pressi RAGIONE_SOCIALE‘autodemolizione del D’COGNOME era già stata reputata non significativa dalla Corte di cassazione in ragione dei rapporti di vicinato e di locazione, precisando che non si poteva desumere dal suo comportamento extraprocessuale che conoscesse gli occupanti RAGIONE_SOCIALEa Lancia Musa e le loro attività illecite e che volesse sottrarli al controllo RAGIONE_SOCIALEa polizia, e concludendo che non integrava la colpa ostativa l’aver fatto stazionare la Lancia Musa nel suo autoparco in assenza RAGIONE_SOCIALEa prova RAGIONE_SOCIALEa conoscenza RAGIONE_SOCIALE‘attività illecita dei suoi occupanti e del fatto che utilizzassero quel veicolo come scorta al furgone su cui venivano trasportate le parti meccaniche oggetto di furto. SennonchØ il ricorrente non si Ł avveduto che la Corte di appello non ha ripetuto l’argomento RAGIONE_SOCIALEa frequentazione ambigua, ma ha piuttosto focalizzato la sua attenzione sul suo animato movimento RAGIONE_SOCIALEe braccia per evitare che la Lancia Musa si avvicinasse all’autorimessa ove erano in corso i controlli che poi avrebbero portato all’arresto del COGNOME. La condotta Ł pacifica. La Corte di appello ha affermato che tale circostanza non era stata esclusa dalla sentenza di merito che, peraltro, si era limitata a una descrizione sintetica RAGIONE_SOCIALEe testimonianze rese in dibattimento che non avevano investito molti dei fatti esaminati nel giudizio cautelare. A ogni buon conto, tale circostanza non Ł contestata nemmeno dal ricorrente che si Ł limitato a censurare invece le successive deduzioni, ritenendole congetturali. A suo avviso, il comportamento RAGIONE_SOCIALEa segnalazione RAGIONE_SOCIALEa presenza RAGIONE_SOCIALEa polizia non era significante in assenza RAGIONE_SOCIALEa prova RAGIONE_SOCIALEa conoscenza degli occupanti RAGIONE_SOCIALEa Lancia Musa e RAGIONE_SOCIALEa consapevolezza dei loro traffici illeciti. Non confuta, però, il ricorrente il punto specifico RAGIONE_SOCIALE‘ordinanza impugnata ove si dà atto che conosceva perfettamente gli occupanti RAGIONE_SOCIALEa Lancia Musa che era stata vista dagli operanti di polizia giudiziaria stazionare nel suo autoparco dopo qualche giorno dall’arresto del COGNOME, il che consentiva di attribuire un significato logico al comportamento, altrimenti anomalo, di essersi sbracciato vistosamente per evitare che la Lancia Musa fosse controllata. La Corte di appello ha inoltre precisato che la funzione di scorta RAGIONE_SOCIALEa Lancia Musa era stata accertata incidentalmente in altro procedimento e tale punto non Ł stato specificamente contestato dal ricorrente.
Va ribadito sul punto che il controllo di legittimità sulla motivazione si arresta alla manifesta illogicità e contraddittorietà e che, nel caso di specie, la colpa grave desumibile dall’indicato comportamento extraprocessuale Ł argomentata logicamente. E’ pacifico in giurisprudenza che precludano l’indennizzo tutte quelle condotte dolose o gravemente colpose che, secondo il parametro RAGIONE_SOCIALE‘ “id quod plerumque accidit”, siano tali da creare una situazione di allarme sociale e di doveroso intervento RAGIONE_SOCIALE‘autorità giudiziaria a tutela RAGIONE_SOCIALEa comunità, ragionevolmente ritenuta in pericolo (Sez. U, n. 43 del 13/12/1995, dep. 1996, Sarnataro, Rv. 203637 – 01) ma, d’altra parte, a fini RAGIONE_SOCIALEe verifiche di pertinenza del giudice
RAGIONE_SOCIALEa riparazione Ł particolarmente importante appurare se l’accertamento RAGIONE_SOCIALE‘insussistenza ab origine RAGIONE_SOCIALEe condizioni di applicabilità RAGIONE_SOCIALEa misura custodiale sia avvenuto (vuoi nel procedimento cautelare vuoi nel procedimento di merito) sulla base degli stessi precisi elementi che aveva a disposizione il giudice del provvedimento RAGIONE_SOCIALEa cautela, o alla stregua di un materiale contrassegnato da diversità (purchØ rilevante ai fini RAGIONE_SOCIALEa decisione) rispetto ad essi, posto che la problematica RAGIONE_SOCIALEa condotta sinergica viene praticamente in rilievo solo nel secondo e non anche nel primo dei suddetti casi (Sez. U., n. 32383 del 27/05/2010, D’Ambrosio, Rv. 247663-01).
Nel caso in esame, la Corte di appello ha valorizzato a carico del NOME dei fatti contenuti nell’ordinanza del G.i.p., non oggetto RAGIONE_SOCIALEa censura del Giudice rescindente, nØ utilizzati dal Tribunale ai fini RAGIONE_SOCIALE‘assoluzione del merito, decisivi ai fini RAGIONE_SOCIALE‘integrazione RAGIONE_SOCIALEa colpa grave del richiedente, ostativa al riconoscimento RAGIONE_SOCIALE‘indennizzo. Il comportamento extraprocessuale del NOME ha ingenerato, infatti, tenuto conto RAGIONE_SOCIALEa situazione specifica controllo in corso RAGIONE_SOCIALEa polizia giudiziaria che aveva dato esito positivo e aveva portato all’arresto in flagranza del COGNOME – la falsa apparenza RAGIONE_SOCIALEa ricorrenza dei delitti contestati, sulla base RAGIONE_SOCIALE‘apprezzamento ex ante del compendio probatorio e sulla base del ragionamento logico seguito dai Giudici, non disarticolato dal ricorrente, seppur in presenza di un errore RAGIONE_SOCIALE‘autorità procedente, (tra le piø recenti, Sez. 4 , n. 39726 del 27/09/2023, COGNOME Dio, Rv. 285069 – 01).
3. Il terzo motivo sulla regolazione RAGIONE_SOCIALEe spese nel giudizio innanzi alla Corte di appello Ł inconsistente. Invero, la Corte territoriale ha sottolineato come il RAGIONE_SOCIALE abbia contestato la pretesa del ricorrente ‘sin dal primo giudizio, costituendosi poi nel giudizio dinanzi alla Corte di cassazione, e nel presente giudizio di rinvio con la memoria datata 29.1.2025, così ottenendo, con la presente decisione, l’accoglimento RAGIONE_SOCIALEe ragioni di opposizione’. Nel prosieguo RAGIONE_SOCIALEa motivazione, ha evidenziato come, nel caso in cui l’amministrazione si costituisca e svolga ‘una qualsiasi eccezione diretta a paralizzare o ridurre la pretesa RAGIONE_SOCIALE‘istante, il contraddittorio si connota di carattere contenzioso e il giudice deve porre le spese stesse, nonchØ gli eventuali diritti e onorari, a carico del soccombente o, se ne sussistono le condizioni, dichiararle totalmente o parzialmente compensate’. Pertanto, correttamente la Corte di appello ha statuito che, nel caso in esame, la liquidazione segue la soccombenza ‘per effetto RAGIONE_SOCIALEa richiesta RAGIONE_SOCIALE‘Avvocatura di rigetto RAGIONE_SOCIALEa pretesa, ed Ł compiuta in dispositivo per entrambi i gradi di merito e per il grado di legittimità sulla scorta dei parametri di valore’.
Sulla base RAGIONE_SOCIALEe considerazioni che precedono, la Corte ritiene pertanto che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con conseguente onere per il ricorrente, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del procedimento. Tenuto, poi, conto RAGIONE_SOCIALEa sentenza RAGIONE_SOCIALEa Corte costituzionale in data 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi Ł ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza ‘versare in colpa nella determinazione RAGIONE_SOCIALEa causa di inammissibilità’, si dispone che il ricorrente versi la somma, determinata, in ragione RAGIONE_SOCIALEa consistenza RAGIONE_SOCIALEa causa di inammissibilità del ricorso, in via equitativa, di euro 3.000,00 in favore RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE. Il ricorrente Ł condannato altresì al pagamento RAGIONE_SOCIALEe spese di lite in favore del RAGIONE_SOCIALE che si liquidano, alla stregua RAGIONE_SOCIALEe risultanze di causa, come da dispositivo
Così deciso, il 2 ottobre 2025
Il Consigliere estensore NOME COGNOME
Il Presidente NOME COGNOME