Sentenza di Cassazione Penale Sez. 4 Num. 1858 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 4 Num. 1858 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 16/11/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da: RAGIONE_SOCIALE nato il DATA_NASCITA
avverso il decreto del 29/06/2023 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di SASSARI
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
lette le conclusioni del PG , nel senso del rigetto del ricorso;
lette le conclusioni dell’Avvocatura generale dello Stato, nel senso dell’inammissibilità o del rigetto del ricorso;
RITENUTO IN FATTO
Con l’ordinanza indicata in epigrafe la Corte d’appello di Cagliari (Sez. distaccata di Sassari), quale giudice della riparazione ex art. 314 cod. proc. pen., ha rigettato l’istanza proposta nell’interesse di NOME COGNOME avente a oggetto il riconoscimento di un equo indennizzo per l’ingiusta detenzione patita in forza di ordinanza cautelare emessa e confermata in sede di riesame con riferimento a delitti in materia di terrorismo internazionale relativo a una cellula sarda dell’organizzazione jihadista RAGIONE_SOCIALE («RAGIONE_SOCIALE»). Trattasi di rati (di cui agli artt. 270 – bis e 270 – sexies cod. pen., aggravati dalla transnazionalità, e 131ter d.lgs. n. 385 del 10 settembre 1993, n. 385) con riferimento ai quali l’instante è stato assolto (ex art. 530, comma 2, cod. proc. pen.) per non aver commesso il fatto con sentenza confermata in appello concluso con decisione irrevocabile.
Avverso l’ordinanza nell’interesse di NOME è stato proposto ricorso per cassazione fondato su un motivo, di seguito enunciato nei limiti strettamente necessari per la motivazione (ex art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.), con il quale di deducono l’erronea applicazione dell’art. 314 cod. proc. pen. e contraddittorietà motivazionale.
La Corte territoriale avrebbe ritenuto accertata la colpa grave sinergica rispetto all’intervento dell’autorità, quindi ostativa all’equo indennizzo, in termini di «frequentazioni ambigue» e, più precisamente di «contiguità» e di «connivenza», con appartenenti alla detta cellula terroristica, emergente dalle comunicazioni e conversazioni intercettate ancorché, a detta del ricorrente, che le riproduce nel ricorso per ragioni di autosufficienza, suscettibili di una differente interpretazione in sé considerate e alla luce delle attività di trasferimento di denaro effettuate dal richiedente e motivate da ragioni di natura commerciale.
Le parti hanno concluso nei termini di cui in epigrafe.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è inammissibile per manifesta infondatezza, al netto del tentativo di sostituire a quelle del giudice di merito propr e valutazioni degli elementi probatori e segnatamente delle emergenze delle intercettazioni di comunicazioni e conversazioni.
2. In tema di riparazione per ingiusta detenzione, il giudice di merito, per stabilire se chi l’ha patita abbia dato o concorso a darvi causa con dolo o colpa grave, deve valutare tutti gli elementi probatori disponibili, al fine di stabilir con valutazione ex ante e secondo un iter logico-motivazionale del tutto autonomo rispetto a quello seguito nel processo di merito – non se tale condotta integri gli estremi di reato, ma solo se sia stata il presupposto che abbia ingenerato, ancorché in presenza di errore dell’autorità procedente, la falsa apparenza della sua configurabilità come illecito penale (ex plurimis: Sez. U, n. 34559 del 26/06/2002, COGNOME, Rv. 222263; Sezi 4, n. 20963 del 14/03/2023, Tare, in motivazione; Sez. 4, n. 21308, del 26/04/2022, Fascia, in motivazione; Sez. 4, n. 3359 del 22/09/2016, dep. 2017, La Fornara, Rv. 268952). La colpa grave di cui all’art. 314 cod. proc. pei., quale elemento negativo della fattispecie integrante il diritto all’equa riparazione in oggetto non necessita difatti di estrinsecarsi in condotte integranti, di per sé, reato, se tali, forza di una valutazione ex ante, da causare o da concorrere a dare causa all’ordinanza cautelare (sul punto si vedano anche Sez. 4, n. 15500 del 22/03/2022, COGNOME, in motivazione; Sez. zl, n. 49613 del 19/10/2018, B., Rv. 273996, in motivazione, oltre che i precedenti ivi richiamate, tra cui Sez. 4, n. 9212 del 13/11/2013, COGNOME, dep. 2014, Rv. Rv. 259082-01).
2.1. Ai fini di cui innanzi, è necessario uno specifico raffronto tra la condotta del richiedente (da ricostruirsi in considerazione della sentenza assolutoria) e le ragioni sottese all’intervento dell’autorità e/o alla sua persistenza (Sez. 4, n. 20963/2023, Tare, cit., in motivazione; Sez. 4, n. 21308/21)22, Fascia, cit., in motivazione; Sez. 3, n. 36336 del 19/06/2019, COGNOME, Rv. 277662, nonché Sez. 4, n. 27965 del 07/06/2001, COGNOME, Rv. 219686), con motivazione che deve apprezzare la sussistenza di condotte che rivelino (dolo o) eclatante o macroscopica negligenza, imprudenza o violazioni di leggi o regolamenti che, se adeguata e congrua, è incensurabile in sede di legitt mita (Sez. 4, n. 20963/2023, Tare, cit., in motivazione; Sez. 4, n. 21308/2022, Fascia, cit., in motivazione; Sez. 4, n. 27458 del 05/02/2019, COGNOME, Rv. 276458, e anche, tra le altre, Sez. 4, n. 22642 del 21/03/2017, COGNOME, Rv. 270001).
Occorre quindi muovere non dagli elementi fondanti la misura cautelare bensì dall’accertamento della condotta del richiedente, anche in ragione dei fatti ritenuti provati o non esclusi dal giudice penale, per poi valutarla ai fini del giudizio circa la condizione ostativa del dolo o della colpa grave e del loro collegamento sinergico con l’intervento dell’autorità in relazione alle circostanze sottese all’ordinanza cautelare (ex plurimis: Sez. 4, 44572 del 21/10/2022, COGNOME, non massimata, nonché, tra le successive, Sez. 4, n. 20963/2023, Tare, cit., non massimata).
2.2. La condizione ostativa al riconoscimento del diritto all’indennizzo, rappresentata dall’avere il richiedente dato causa o concorso a dare causa all’ingiusta detenzione, può essere integrata da condotte, dolose o gravemente colpose, tanto extraprocedimentali quanto tenute nel corso del procedimento, comprese le dichiarazioni dallo stesso richiedente rese (con particolare riferimento alla possibile rilevanza delle dichiarazioni rese dall’indagato/imputato si vedano, ex plurimis, Sez. U, n. 51779 del 28/11/2013, COGNOME, Rv. 257601, nonché, in fattispecie successive alla modifica dell’art. 314, comma 1, cod. pen., Sez. 4, n. 30056 del 30/06/2022, in motivazione, e Sez. 4, n. 3755 del 20/01/2022, COGNOME, Rv. 282581). Tra le condotte di cui innanzi si annoverano anche le «frequentazioni ambigue» con soggetti gravati da specifici precedenti penali o coinvolti in traffici illeciti, necessitando sempre un’adeguata motivazione della loro oggettiva idoneità a essere interpretate come indizi di complicità, in rapporto al tipo e alla qualità dei collegamenti con tali persone, così da essere poste quanto meno in una relazione di concausalità con il provvedimento restrittivo adottato (Sez. 4, n. 20963/2023, Tare, cit., in motivazione; Sez. 4, n. 21308/2022, Fascia, cit., in motivazione; Sez. 3, n. 39199 del 01/07/2014, Pistorio, Rv. 260397; si vedano altresì, ex plurimis, circa la possibile rilevanza delle «frequentazioni ambigue» con soggetti condannati nel medesimo procedimento, Sez. 4, n. 53361 del 21/11/2018, COGNOME, Rv. 274498, nonché in merito alle frequentazioni con condannati in diverso procedimento, Sez. 4, n. 850 del 20/09/2021, dep. 2022, COGNOME, Rv. 282565, oltre de Sez. 4, n. 29550, 05/06/2019, COGNOME, Rv. 277475, per la quale rilevano le dette frequentazioni con soggetti condannati nello stesso procedimento anche nel caso in cui intervengano con persone legate da rapporto di parenl:ela, purché siano accompagnate dalla consapevolezza che trattasi di soggetti coinvolti in traffici illeciti e non siano assolutamente necessitate). È altresì suscettibile di integrare gli estremi della colpa grave ostativa al riconoscimento dell’equa riparazione, la condotta di chi, nei reati contestati in concorso, abbia tenuto, consapevole dell’attività criminale altrui, comportamenti percepibili come indicativi di una sua contiguità (ex plurimis, tra le più recenti: Sez. 4, n. 20963/2023, Tare, cit., in motivazione; Sez. 4, n. 21308/2022, Fascia, cit., in motivazione; Sez. 4, n. 7956 del 20/10/2020, dep. 2021, Abruzzese, Rv. 280547). Corte di Cassazione – copia non ufficiale
Orbene, la Corte territoriale, con motivazione in linea con i principi di diritto di cui innanzi in tema di rilevanza (ostativa) delle frequentazioni del richiedente, ha ritenuto sussistente la condotta ostativa all’equa riparazione e in sinergia con l’intervento dell’autorità all’esito di apprezzamenti di fatto
insindacabili in questa sede, in quanto supportati da un apparato argomentativo coerente e non manifestamente illogico.
3.1. Il giudice della riparazione, in considerazione della sentenza assolutoria, come peraltro evidenziato dallo stesso ricorso, ha difatti argomentato dalla condotta extraprocedimentale del richiedente, come emergente dagli esiti delle intercettate conversazioni e comunicazioni, sottese tanto alla misura cautelare genetica quanto alla conferma in sede di riesame, intercprse tra lui e vari soggetti ritenuti appartenenti alla cellula dell’organizzazione jihadista RAGIONE_SOCIALE («RAGIONE_SOCIALE»), peraltro valutate in uno con le accertate condotte di trasferimento di denaro, che, invece, il ricorrente vorrebbe inammissibilmente rivalutare al fine dell’attribuzione di un significato diverso da quello cui è pervenuto il giudicante, in termini non contraddittori né manifestamente illogici e sulla base del medesimo significante.
In conclusione, all’inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende, ex art. 616 cod. proc. len., che si ritiene equa valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità
emergenti dal ricorso nei termini innanzi evidenziati (Corte cost. n. 186 del 2000). Consegue altresì la condanna del ricorrente alla rifusione delle spese sostenute dal Ministero resistente che si liquidano in complessivi mille euro.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma di euro tremila in favore dalla cassa delle ammende nonché alla refusione delle spese sostenute dal Ministero resistente che liquida in complessivi euro mille.
Così deciso il 16 novembre 2023
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