Sentenza di Cassazione Penale Sez. 4 Num. 36472 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 4 Num. 36472 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME
Data Udienza: 11/06/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a COSENZA il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 25/09/2023 della CORTE APPELLO di CATANZARO
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; letta la requisitoria del PG, nella persona del Sostituto NOME che ha chiesto il rigetto del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con l’ordinanza in epigrafe indicata, la Corte di appello di Roma ha rigettato la domanda proposta da COGNOME di riparazione per l’ingiusta detenzione sofferta per complessivi 226 giorni (di cui 51 in carcere e 175 agli arresti domiciliari), in forza di ordinanza cautelare resa il 13/05/2013 dal Giudice per le indagini preliminare del Tribunale di Catanzaro in ordine al reato di cui agli artt. 56 e 629, aggravato ai sensi dell’art. 7 della Legge 12 luglio 1991, n. 203.
Avverso la prefata ordinanza della Corte di appello ricorre il difensore dell’istante che solleva un unico motivo /con cui deduce la manifesta illogicità della motivazione e la violazione di legge, lamentando che nel caso di specie la definizione di “elemento di spicco” nella criminalità organizzata è stata data dalla sola persona offesa, la quale peraltro aveva esplicitamente affermato che il COGNOME aveva usato “toni pacati”. La Corte avrebbe dovuto motivare sulla asserita caratura criminale dell’istante, quantomeno facendo riferimento a sentenze passate in giudicato. Nel caso che occupa, l’aver dato un semplice consiglio ad una persona non può integrare colpa grave.
Con requisitoria scritta, il Procuratore generale ha concluso per il rigetto del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è infondato e deve, pertanto, essere rigettato.
2. La Corte territoriale ha correttamente esaminato la questione sottoposta al suo esame secondo i parametri richiesti dalla disposizione di cui all’art. 314 cod. proc. pen., valutando in maniera congrua e logica e con l’autonomia che è propria del giudizio di riparazione la ricorrenza di una condotta ostativa determinata da dolo o colpa grave, avente effetto sinergico rispetto alla custodia cautelare subita dall’interessato. È noto, infatti, che, in materia di riparazione per ingiusta detenzione, la colpa che vale ad escludere l’indennizzo è rappresentata dalla violazione di regole, da una condotta macroscopicamente negligente o imprudente dalla quale può insorgere, grazie all’efficienza sinergica di un errore dell’Autorità giudiziaria, una misura restrittiva della libertà personale. Il concetto di colpa che assume rilievo quale condizione ostativa al riconoscimento dell’indennizzo non si identifica con la “colpa penale”, venendo in rilievo la sola componente oggettiva della stessa, nel senso di condotta che, secondo il parametro dell’id quod plerumque accidit, possa aver creato una situazione di prevedibile e doveroso intervento dell’Autorità giudiziaria. Anche la prevedibilità va intesa in senso oggettivo, non quindi come giudizio di prevedibilità del singolo soggetto agente, ma come prevedibilità secondo il parametro dell’h:i quod plerumque accidit, in relazione alla possibilità che la condotta possa dare luogo ad un intervento coercitivo dell’Autorità giudiziaria. È sufficiente, pertanto, considerare quanto compiuto dall’interessato sul piano materiale, traendo ciò origine dal fondamento solidaristico dell’indennizzo, per cui la colpa grave costituisce il punto di equilibrio tra gli antagonisti interessi in campo. Va, inoltre, considerato che il giudice della riparazione, per stabilire se chi ha patito la detenzione vi abbia dato o abbia concorso a darvi causa con dolo o colpa grave, deve valutare tutti gli elementi probatori disponibili, al fine di stabilire, con valutazione ex ante e secondo un iter logicomotivazionale del tutto autonomo rispetto a quello seguito nel processo di merito – non se tale condotta integri gli estremi di reato, ma solo se sia stata il presupposto che abbia ingenerato, ancorché in presenza di errore dell’Autorità procedente, la falsa apparenza della sua configurabilità come
illecito penale (Sez. 4, n. 9212 del 13/11/2013, dep. 2014, Maltese, Rv. 259082). La valutazione del giudice della riparazione, insomma, si svolge su un piano diverso e autonomo rispetto a quello del giudice del processo penale ed impegna piani di indagine diversi e che possono portare a conclusioni del tutto differenti (assoluzione nel processo, ma rigetto della richiesta riparatoria) sulla base dello stesso materiale probatorio acquisito agli atti, ma sottoposto ad un vaglio caratterizzato dall’utilizzo di parametri di valutazione differenti. In particolare, è consentita al giudice della riparazione la rivalutazione dei fatti non nella loro valenza indiziaria o probante (smentita dall’assoluzione), ma in quanto idonei a determinare, in ragione di una macroscopica negligenza od imprudenza dell’imputato, l’adozione della misura, traendo in inganno il giudice.
Nel caso di specie, il Giudice della riparazione ha sostenuto. motivazione non manifestamente illogica, che gli elementi più sopra ricordati, benché insufficienti a fondare una pronuncia di condanna in ordine al delitto di tentata estorsione, si sono rivelati decisivi al fine di reputare L’istante gravemente indiziato di concorrere nella tentata estorsione, sicché 11, e ( i t pltelementi, complessivamente considerati, si appalesano tali da delineare – alla stregua della valutazione ex ante cui il giudice della riparazione è chiamato – una situazione di verosimile configurabilità della fattispecie criminosa descritta nell’editto accusatorio. Al riguardo, appare significativa, ai fini del giudizio riparatorio, la circostanza, valorizzata dall’ordinanza impugnata, del tono fermo e perentorio che ha caratterizzato l’intimazione, rivolta dal COGNOME al debitore COGNOME, non solo di saldare il debito nei confronti della ditta creditrice ma anche di pagare una somma di denaro in favore dei coimputati COGNOME e Greco.
Al rigetto del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in data 11 giugno 2024
Il Consigliere estensore
II Presidente