Sentenza di Cassazione Penale Sez. 4 Num. 43397 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 4 Num. 43397 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: CALAFIORE NOME
Data Udienza: 13/11/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a SALERNO il DATA_NASCITA
nei confronti di:
RAGIONE_SOCIALE avverso l’ordinanza del 03/07/2024 RAGIONE_SOCIALEa Corte d’appello di Salerno
udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME; letta la requisitoria del P.G. che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso;
letta la memoria del RAGIONE_SOCIALE.
RITENUTO IN FATTO
COGNOME NOME, a mezzo del proprio difensore, ricorre per cassazione avverso l’ordinanza, indicata in epigrafe, con cui la Corte d’Appello di Salerno ha rigettato la sua istanza di riparazione per l’ingiusta detenzione sofferta a seguito RAGIONE_SOCIALE‘ordinanza di custodia cautelare in carcere, in data 1.8.2019, del GIP del locale Tribunale, poi trasformata in arresti domiciliari, in ordine ai reati di cui agli artt. 74 e 73 D.P.R. n. 309 del 1990.
Con sentenza del 15.4.2022, il Tribunale di Trani assolveva l’odierno ricorrente dal reato ascritto perché non vi era prova certa RAGIONE_SOCIALEa effettiva partecipazione di COGNOME NOME, del padre e del fratello all’associazione indicata nel capo di imputazione, che avrebbe versato periodicamente una quota dei proventi RAGIONE_SOCIALEa vendita degli stupefacenti ai clan COGNOME RAGIONE_SOCIALE, e ne ordinava l’immediata rimessione in libertà.
Con il proposto ricorso, l’istante ha censurato l’impugnata ordinanza per erronea applicazione RAGIONE_SOCIALEa legge processuale e per carenza ed illogicità RAGIONE_SOCIALEa motivazione, rilevando che la decisione RAGIONE_SOCIALEa Corte d’Appello sarebbe totalmente disancorata dai presupposti contenuti nella norma e si rileva che la Corte d’Appello ha utilizzato in motivazione le stesse argomentazioni del GIP, entrando nel merito RAGIONE_SOCIALEa vicenda, valorizzando quegli elementi di fatto che per i giudici del merito non hanno assunto alcuna rilevanza con riferimento alla sussistenza del dolo circa il coinvolgimento in episodi di reati in materia di stupefacenti.
Il P.G. ha depositato conclusioni scritte con le quali ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità del ricorso.
Il RAGIONE_SOCIALE ha depositato memoria chiedendo il rigetto del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso non supera il vaglio di ammissibilità.
La censura difensiva non coglie nel segno, non emergendo alcuna manifesta illogicità RAGIONE_SOCIALEa motivazione del provvedimento impugNOME. In linea generale, infatti, deve ribadirsi che, ai fini del riconoscimento RAGIONE_SOCIALE‘indennizzo, in tema di riparazione per ingiusta detenzione, il giudice per stabilire se chi l’ha patita vi abbia dato causa o abbia concorso a darvi causa con dolo o colpa grave, deve valutare tutti gli elementi probatori disponibili, al fine di stabilire, con valutazion ex ante – e secondo un iter logico-motivazionale del tutto autonomo rispetto a quello seguito nel processo di merito – non se tale condotta integri gli estremi di
reato, ma solo se essa sia stata il presupposto che abbia ingenerato, ancorché in presenza di un errore RAGIONE_SOCIALE‘autorità procedente, la falsa apparenza RAGIONE_SOCIALEa sua configurabilità come illecito penale (Sez. 4, n. 9212 del 13/11/2013, dep. 2014, Maltese, Rv. 259082). La valutazione del giudice RAGIONE_SOCIALEa riparazione, pertanto, si svolge su un piano diverso ed autonomo rispetto a quello del giudice del processo penale, ed in relazione a tale aspetto RAGIONE_SOCIALEa decisione, egli ha piena ed ampia libertà di valutare il materiale acquisito nel processo, non già per rivalutarlo, bensì al fine di controllare la ricorrenza o meno RAGIONE_SOCIALEe condizioni RAGIONE_SOCIALE‘azione (di natura civilistica), sia in senso positivo che negativo, compresa l’eventuale sussistenza di una causa di esclusione del diritto alla riparazione (Sez. U, n. 43 del 13/12/1995 – dep.1996, COGNOME ed altri). A tali fini, inoltre, in relazione allo specifico comportamento ritenuto dai giudici RAGIONE_SOCIALEa riparazione nella specie, è già stato più volte affermato che la condizione ostativa può essere integrata anche da frequentazioni ambigue con i soggetti condannati nel medesimo procedimento, purché il giudice RAGIONE_SOCIALEa riparazione fornisca adeguata motivazione RAGIONE_SOCIALEa loro oggettiva idoneità ad essere interpretate come indizi di complicità, in rapporto al tipo e alla qualità dei collegamenti con tali persone, così da essere poste quanto meno in una relazione di concausalità con il provvedimento restrittivo adottato (Sez. 4, n. 850 del 28/9/2021, dep. 2022, Denaro, Rv. 282565; Sez. 3, n. 39362 del 08/09/2021, Quarta, Rv. 282161; Sez. 4, n. 53361 del 21/11/2018, Puro, Rv. 274498).
2. In particolare, con riferimento allo specifico ruolo del ricorrente nella vicenda, il GIP, nell’ordinanza cautelare, aveva posto a suo fondamento il contenuto di una intercettazione ambientali nella quale NOME COGNOME riferiva di un accordo tra NOME COGNOME e NOME COGNOME sostanziatosi in forniture costanti di stupefacente effettuate da NOME COGNOME, con la divisione dei clienti. In questo contesto NOME COGNOME interveniva per risolvere i contrasti generatisi tra COGNOME, COGNOME e tale COGNOME. Altri elementi erano emersi da dichiarazioni carpiti in carcere da NOME COGNOME, che aveva indicato i COGNOME come agevolatori di COGNOME, oltre che da intercettazioni RAGIONE_SOCIALEa conversazione di un detenuto, COGNOME NOME, con la sorella che indicava il COGNOME come contatto per ottenere un canale di rifornimento di stupefacente. Dal tenore RAGIONE_SOCIALEe successive indagini effettivamente si aveva avuto conferma che il rifornisse gli affliliati del COGNOME. Il Tribunale del riesame confermava l’ordinanza cautelare, anche sulla base RAGIONE_SOCIALEa considerazione che vi era stato un contatto telefonico, il 9 giugno 2017, tra COGNOME NOME, affiliato al RAGIONE_SOCIALE, e COGNOME NOME nel quale NOME chiedeva al COGNOME NOME 10 chilogrammi di mozzarella, poi corretta in 20 chilogrammi.
Il Tribunale assolveva anche l’odierno ricorrente ritenendo che l’effettivo inserimento stabile nell’organizzazione dei De Feo dal 2017. Tuttavia, il Tribunale evidenziava che effettivamente COGNOME NOME aveva confermato che il padre ed i fratelli COGNOME svolgevano attività spaccio nel territorio di Montecorvino Rovella, almeno fino al 2015 e che erano insorti anche contrasti tra lui ed i COGNOME. Richiamava pure i contenuti RAGIONE_SOCIALE‘intercettazione ambientale indicata dal GIP e le ulteriori intercettazioni ivi richiamate.
Il Tribunale evidenziava anche che era emersa la frequentazione del COGNOME NOME con soggetti appartenenti all’organizzazione in posizione apicale, come si era ritenuto in fase cautelare. Peraltro, COGNOME NOME era stato condanNOME con sentenza passata in giudicato quale capo RAGIONE_SOCIALE‘organizzazione. Anche COGNOME NOME era stato condanNOME quale partecipe RAGIONE_SOCIALE‘organizzazione e per diversi reati fine.
Inoltre, i giudici RAGIONE_SOCIALEa riparazione hanno evidenziato che il Tribunale dava anche atto RAGIONE_SOCIALE‘allusività RAGIONE_SOCIALEa conversazione telefonica e RAGIONE_SOCIALE‘uso di termini fuori contesto, posto che si chiedeva la fornitura di mozzarella mentre il COGNOME commerciava in legname.
L’iter argomentativo seguito dalla Corte d’Appello non è stato adeguatamente attinto dal motivo di ricorso. L’ordinanza impugnata ha indicato gli indici rilevatori RAGIONE_SOCIALEa sussistenza del preciso nesso eziologico tra la condotta extra processuale tenuta dall’istante – che lo ha posto nella obiettiva situazione di gravità indiziaria per come descritta – e la misura cautelare emessa, afferiscono a comportamenti, rimasti acquisiti processualmente, che apparivano manifestamente e verosimilmente riconducibili ad una situazione che apparentemente poteva configurasi come di partecipazione alla commissione in concorso con altri dei reati contestati.
6.La Corte RAGIONE_SOCIALEa riparazione, nell’analizzare la sentenza di assoluzione del Tribunale, ha posto in evidenza le conclusioni cui è pervenuto il Tribunale, secondo cui il quadro probatorio a carico del COGNOME comprendeva elementi di indubbio spessore a suo carico in ordine ai fatti dei quali è accusato, ma che, tuttavia, non fornivano la prova piena circa la sua partecipazione effettiva all’associazione di cui al capo di imputazione, in assenza di riscontri specifici successivi all’anno 2015, pur permanendo adeguati riscontri RAGIONE_SOCIALEa partecipazione al traffico di stupefacenti e dei contatti frequenti con gli esponenti apicali RAGIONE_SOCIALEa stessa.
In sostanza nell’ordinanza condivisibilmente si evidenzia che i fatti emergenti dalla vicenda, pur insufficienti a dimostrare la colpevolezza RAGIONE_SOCIALE‘istante, attestano comunque un comportamento gravemente colposo da parte sua, tale da lasciare supporre agli inquirenti che fosse coinvolto a pieno
titolo nel reato ascrittogli e che conseguentemente dovesse essere sottoposto a custodia cautelare.
In particolare, per quanto riguarda i comportamenti addebitati al ricorrente, le intercettazioni telefoniche sono state valutate oltre che dal GUP anche dal Tribunale come indicative di un comportamento (contatti e contiguità con soggetti dediti ad attività illegali nell’ambito del commercio di stupefacenti) sintomatico del coinvolgimento del ricorrente. In sostanza la Corte RAGIONE_SOCIALEa riparazione ha fatto corretta applicazione del principio di diritto enunciato dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui costituisce colpa grave, idonea ad impedire il riconoscimento RAGIONE_SOCIALE‘equo indennizzo, l’utilizzo, nel corso di conversazioni telefoniche, da parte RAGIONE_SOCIALE‘indagato, di frasi in codice, effettivamente destinate ad occultare un’attività illecita (Sez. 4, sentenza del 18.09.2009, n. 48029).
Rispetto a tali specifici elementi, il ricorrente si limita a generiche affermazioni del proprio diritto, senza in alcun modo formulare critiche specifiche alle circostanze analiticamente evidenziate.
All’inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALEe spese processuali. Rilevato che non sussistono elementi per ritenere che il ricorrente non versasse in colpa nella determinazione RAGIONE_SOCIALEa causa di inammissibilità, deve essere disposto a carico del medesimo, a norma RAGIONE_SOCIALE‘art. 616 cod. proc. pen., l’onere di versare la somma di Euro 3.000,00 in favore RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE, somma così determinata in considerazione RAGIONE_SOCIALEe ragioni di inammissibilità.
Relativamente alla regolamentazione RAGIONE_SOCIALEe spese tra le parti, va disposta la condanna del ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALEa somma di euro 1000 in favore del RAGIONE_SOCIALE.
P.Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALEe spese processuali e RAGIONE_SOCIALEa somma di euro tremila in favore RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALEe ammende nonché’ alla rifusione RAGIONE_SOCIALEe spese sostenute dal yilinistero resistente in questo giudizio di legittimità che liquida in euro mille.
Così è deciso, 13/11/2024