Sentenza di Cassazione Penale Sez. 4 Num. 8191 Anno 2026
Penale Sent. Sez. 4 Num. 8191 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 03/02/2026
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a PESCARA il DATA_NASCITA
RAGIONE_SOCIALE
avverso l’ordinanza del 07/10/2025 della Corte d’appello di Torino Udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME; lette le conclusioni del AVV_NOTAIO che ha concluso per l ‘ inammissibilità del ricorso
RITENUTO IN FATTO
La Corte di appello di Torino, con ordinanza emessa il 7 ottobre 2025, ha rigettato l’istanza di riparazione per ingiusta detenzione proposta da COGNOME NOME, la quale era stata sottoposta alla misura cautelare della custodia in carcere dal 6 settembre 2016 al 21 dicembre 2017 e poi degli arresti domiciliari fino al 24 aprile 2019, in quanto indagata per il reato di cui all’art. 270 bis cod. proc. pen . (partecipazione ad una associazione sovversiva denominata RAGIONE_SOCIALE) e poi prosciolta dalla Corte d’assise di Torino con sentenza del 24 aprile 2019, divenuta irrevocabile.
La Corte territoriale ha considerato che la COGNOME aveva tenuto, in più occasioni, condotte tali da essere ragionevolmente interpretate quali indizi di reità, manifestando effettiva contiguità con il sodalizio.
Ha proposto ricorso la COGNOME, per il tramite del proprio difensore di fiducia, lamentando, con il primo motivo, violazione di legge ex art. 606, co. 1, lett. b) cod. proc. pen. in relazione alla valutazione del rapporto causale tra colpa grave e misura cautelare. La Corte d’appello aveva fatto riferimento ad elementi che non erano stati richiamati nella ordinanza applicativa della custodia cautelare ed aveva citato anche condotte risalenti ad un lasso temporale compreso tra il 2004 e il 2005, coperte da una precedente sentenza di proscioglimento del GUP di Bologna ed in ordine alle quali la sentenza assolutoria aveva emesso una statuizione di non doversi procedere ai sensi dell’art. 649 cod. proc. pen.
Con il secondo motivo lamenta vizio di manifesta illogicità della motivazione, contraddittorietà e travisamento probatorio, in relazione alla ritenuta sussistenza della colpa grave. La Corte territoriale aveva richiamato precedenti giurisprudenziali in materia di ambigue frequentazioni, rilevando che i comportamenti della ricorrente, pur non essendo valutati come idonei ad integrare partecipazione attiva al sodalizio, erano comunque fortemente suggestivi di una piena condivisione degli obiettivi e ideologia del RAGIONE_SOCIALE, ingenerando l’apparenza di reità. La Corte territoriale aveva però radicalmente travisato il significato delle intercettazioni richiamate: in particolare, nella intercettazione del 15 settembre 2015 non era stato espresso alcun apprezzamento circa l’attentato compiuto dal RAGIONE_SOCIALE nei confronti di un dirigente di RAGIONE_SOCIALE, come del tutto illogicamente era stato ritenuto dai giudici di merito, senza alcuna aderenza con il testo della conversazione. Ancora, l’ordinanza impugnata aveva richiamato la tavola sinottica degli incontri con tre dei
coimputati, poi condannati (NOME, NOME e NOME) avvenuti tra l’agosto 2012 e il settembre 2015, prodotta dal PM a sostegno della misura richiesta, definendo detti incontri come ‘riservati’ , mentre si era trattato di incontri avvenuti alla presenza di una pluralità di soggetti, mai indiziati di partecipazione alla associazione sovversiva. Infine, era illogica la massima di esperienza utilizzata dalla Corte torinese secondo cui poteva essere interpretato come indizio di reità il comunicato pubblicato dalla COGNOME, insieme al marito, con il quale esprimevano solidarietà ai compagni detenuti in carcere. Era inoltre del tutto illogica e non aderente ai contenuti la lettura delle intercettazioni ambientali del l’11 febbraio 2005 e del 23 giugno 2004, peraltro del tutto ridimensionate dalla sentenza assolutoria.
Con il terzo motivo, lamenta la ricorrente la violazione dell’art. 314 cod. proc. pen. perché la Corte d’appello aveva omesso qualsivoglia specifica motivazione in ordine alla gravità delle condotte colpose.
Il AVV_NOTAIO AVV_NOTAIO ha concluso per l ‘ inammissibilità del ricorso.
L’Avvocatura AVV_NOTAIO dello Stato ha depositato memoria in cui ha concluso per il rigetto del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è infondato.
Come noto, la nozione di colpa grave di cui all’art.314, comma 1, cod.proc.pen. ostativa del diritto alla riparazione dell’ingiusta detenzione, va individuata in quella condotta che, pur tesa ad altri risultati, ponga in essere, per evidente, macroscopica negligenza, imprudenza, trascuratezza, inosservanza di leggi, regolamenti o norme disciplinari, una situazione tale da costituire una non voluta, ma prevedibile ragione di intervento dell’autorità giudiziaria, che si sostanzi nell’adozione o nel mantenimento di un provvedimento restrittivo della libertà personale. A tale riguardo, secondo il ragionamento sviluppato dal giudice di legittimità, il giudice della riparazione deve fondare la sua deliberazione su fatti concreti e precisi, esaminando la condotta tenuta dal richiedente sia prima che dopo la perdita della libertà personale, al fine di stabilire, con valutazione ex ante (e secondo un iter logico motivazionale del tutto autonomo rispetto a quello seguito nel processo di merito), non se tale condotta integri estremi di reato, ma solo se sia stata il presupposto che abbia ingenerato, ancorché in presenza di errore dell’autorità procedente, la falsa apparenza della sua configurabilità come illecito penale, dando luogo alla detenzione con rapporto di ‘causa ed effetto’ (Sez. 4, n. 3359 del 22
settembre 2016, Rv. 268952; Sez. 4, n. 9212 del 13 novembre 2013, Rv. 259082; Sez. Un., n. 34559 del 26 giugno 2002, Rv. 222263).
Secondo l’insegnamento di questa Corte la condizione ostativa al riconoscimento del diritto all’indennizzo, rappresentata dall’avere il richiedente dato causa all’ingiusta carcerazione, può essere integrata anche da comportamenti quali le frequentazioni ambigue con i soggetti coinvolti in traffici illeciti, purchè il giudice della riparazione fornisca adeguata motivazione della loro oggettiva idoneità ad essere interpretate come indizi di complicità, in rapporto al tipo e alla qualità dei collegamenti con tali persone, così da essere poste quanto meno in una relazione di concausalità con il provvedimento restrittivo adottato (Sez. 4, n. 53361 del 21/11/2018 Rv.274498; Sez. 4, n. 29550 del 05/06/2019,Rv. 277475 – 01). Ciò in particolare nei reati associativi, ove si ritiene che integri la condizione ostativa della colpa grave la condotta di chi abbia tenuto comportamenti percepibili come indicativi di una sua contiguità al sodalizio criminale, mantenendo con gli appartenenti all’associazione frequentazioni ambigue, tali da far sospettare il diretto coinvolgimento nelle attività illecite (Sez. 4, n. 37528 del 24/06/2008, Rv. 241218-01; Sez. 4, n. 45418 del 25/11/2010, Rv. 249237-01; Sez. 4, n. 49613 del 19/10/2018, Rv. 273996-01; da ultimo Sez. 4, n. 574 del 05/12/2024, dep. 2025, Rv. 287302 – 01).
Il provvedimento impugnato ha fatto corretta applicazione dei principi esposti e si sottrae alle censure articolate nel ricorso. In ossequio alla regola di giudizio illustrata, gli elementi indizianti che hanno portato all’adozione ed al mantenimento delle misure non sono stati ritenuti sufficienti per una pronuncia di condanna, ma la Corte territoriale li ha ben valorizzati ai fini del diniego del richiesto indennizzo. In particolare, l’ordinanza impugnata riporta plurimi incontri (debitamente richiamati anche nella ordinanza applicativa della misura) intercorsi tra la COGNOME, il marito NOME COGNOME nonché i partecipi dell’associazione , poi condannati per associazione sovversiva e per altri gravi reati, ossia NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME. In particolare, la Corte territoriale evidenzia che i predetti NOME, NOME e NOME, nell’agosto 2012, avevano contattato da un telefono pubblico la COGNOME e il marito e si erano recati a Pescara per incontrarsi con loro sulla spiaggia, coperti da un asciugamano. L’ordinanza sottolinea inoltre che la NOME aveva poi incontrato la NOME e il marito in altre occasioni ( il 21 agosto 2013, il 30 ottobre 2013 e il 14 settembre 2015), evidenziando anche che la sentenza della Corte di assise di appello intervenuta sui fatti in questione aveva qualificato detti incontri come ‘sospetti’ . Gli elenchi relativi agli incontri e le frequentazioni tenute risultano prodotti in allegato al ricorso e, contrariamente a quanto lamentato dalla ricorrente, sono pienamente corrispondenti alle valutazioni dei giu dici d’appello : detti elenchi, infatti, riportano numerosi episodi di incontri tra la COGNOME, il marito
e i tre soggetti condannati per associazione eversiva; né, al riguardo, assume rilevanza il fatto che in alcuni episodi sia stata registrata la presenza della sorella di NOME COGNOME e (solo nel caso dell’incontro del 20 agosto 2012) anche della madre del COGNOME, in quanto, certamente, non si trattava di circostanze tali da integrare quella ‘ pluralità di presenze’ atte a connotare detti incontri come del tutto neutri poichè estesi a numerosi soggetti estranei ed inconsapevoli, come dedotto nel ricorso. La valutazione della Corte territoriale, che considera detti episodi, valutati nel loro complesso, come rivelatori di frequentazioni ambigue tali da essere interpretate quali indizi di reità è perfettamente aderente alle risultanze processuali nonché ai principi ripetutamente affermati da questa Corte di legittimità e correttamente applicati dai giudici di merito.
La Corte territoriale evidenzia infatti non solo la stretta contiguità della COGNOME al contesto associativo ma anche la certa consapevolezza riguardo all’attività criminosa svolta dagli associati, richiamando l’intercettazione ambientale n.2219 del 10 settembre 2015 ( anche questa allegata al ricorso) in cui, alla presenza della COGNOME, che interviene a tratti, il di lei marito NOME COGNOME e tale ‘ NOME‘ parlano del fatto che l’organizzazio ne RAGIONE_SOCIALE aveva sempre minore disponibilità di persone pronte all’azione, ma rilevano che era st ato messo ‘ sulla sedia a rotelle’ il numero due di RAGIONE_SOCIALE. Completa poi il quadro complessivo il comunicato diffuso dai coniugi COGNOME –COGNOME il 13 aprile 2015, con il quale la COGNOME esprimeva un caloroso saluto ai compagni detenuti presso l ‘ Alta sicurezza del carcere di Ferrara ( identificabili con NOME e NOME), del tutto coerentemente considerato dai giudici di merito quale manifestazione di stretta vicinanza e contiguità agli esponenti della associazione criminale e in quanto tale idonea, nel complesso delle circostanze considerate, ad ingenerare l ‘ apparenza della stabile appartenenza al sodalizio. A fronte di tali incensurabili argomentazioni della ordinanza impugnata, i motivi di doglianza si limitano ad opporre una diversa lettura degli elementi di fatto inequivocabilmente accertati, o a contestare il chiaro significato delle conversazioni intercettate citate dai giudici di merito e da questi interpretate senza alcuna manifesta illogicità.
Si impone conseguentemente il rigetto del ricorso. Segue per legge la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e alla rifusione delle spese sostenute per questo giudizio di legittimità dal RAGIONE_SOCIALE resistente, liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e alla rifusione delle spese sostenute per questo giudizio di legittimità dal RAGIONE_SOCIALE resistente che liquida in euro mille.
Così è deciso, 03/02/2026
La Consigliera est. NOME COGNOME
La Presidente NOME COGNOME