Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 35334 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 3 Num. 35334 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME
Data Udienza: 11/06/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da COGNOME NOME, nato in Francia il DATA_NASCITA nei confronti del RAGIONE_SOCIALE avverso l’ordinanza del 30/01/2024 RAGIONE_SOCIALEa Corte di appello di Bari; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME; letta la requisitoria del Pubblico RAGIONE_SOCIALE, in persona del AVV_NOTAIO Procuratore RAGIONE_SOCIALE NOME COGNOME, che ha concluso chiedendo che il ricorso sia rigettato.
RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza del 30 gennaio 2024, pronunciata nel giudizio di rinvio scaturito dalla sentenza di annullamento RAGIONE_SOCIALEa Corte di cassazione del 24 maggio 2023, la Corte di appello di Bari ha rigettato la richiesta di riparazione per ingiusta detenzione proposta dall’interessato, il quale, con ordinanza del Gip del Tribunale di Trani, era stato sottoposto alla custodia cautelare in carcere dall’Il gennaio
2001 al 28 luglio 2001 e poi agli arresti domiciliari fino al 7 gennaio 2002, per i reati di tentato omicidio e violenza privata contestati come perpetrati in danno di tale COGNOME, ed era stato poi definitivamente assolto per non avere commesso i fatti.
COGNOME aveva sostenuto di essere stato aggredito da una persona che viaggiata su una Volkswagen di colore bianco, spiegando che questa macchina gli aveva tagliato la strada e poi il conducente lo aveva colpito con un bloccapedale.
Erano stati ritenuti sussistenti gravi indizi per l’applicazione RAGIONE_SOCIALEa misura cautelare perché, in sede di incidente probatorio, COGNOME aveva riconosciuto l’interessato come autore RAGIONE_SOCIALE‘aggressione e perché, proprio in quei giorni, quest’ultimo aveva venduto l’auto di cui era proprietario per acquistarne un’altra RAGIONE_SOCIALEo stesso moRAGIONE_SOCIALEo.
L’annullamento disposto dalla Corte di cassazione era basato sul fatto che la prima ordinanza di rigetto RAGIONE_SOCIALEa richiesta di riparazione si fondava sul dato rappresentato dall’acquisto, a poca distanza dei fatti, di un’automobile RAGIONE_SOCIALEa stessa tipologia merceologica di quella posseduta, la quale non presentasse i segni di utilizzo del bloccapedale usato dal soggetto che ebbe ad aggredire COGNOME; tale elemento era stato ritenuto insufficiente quale causa RAGIONE_SOCIALEa privazione RAGIONE_SOCIALEa libertà personale.
Nel nuovo provvedimento, qui impugnato, si pone a fondamento del rigetto RAGIONE_SOCIALEa richiesta di riparazione la condotta gravemente colposa del ricorrente, rappresentata da un colloquio intercettato, nel quale egli si compiace RAGIONE_SOCIALEa disponibilità di tre colleghi di lavoro per supportare un suo falso alibi; a ciò si aggiunge la falsa confessione RAGIONE_SOCIALE‘indagato.
Avverso tale ultimo provvedimento, l’interessato, tramite difensore, ha proposto ricorso per cassazione, lamentando, con un unico motivo di doglianza, la violazione degli artt. 314 e 315 cod. proc. pen., nonché la mancanza, la manifesta illogicità e la contraddittorietà RAGIONE_SOCIALEa motivazione.
Secondo la prospettazione difensiva, ancora una volta, la Corte di appello di Bari avrebbe omesso di accertare compiutamente la sussistenza, o meno, di un effettivo collegamento causale, connotato da dolo o colpa grave RAGIONE_SOCIALE‘allora indagato, tra la condotta tenuta dal ricorrente ed il successivo provvedimento cautelare, disposto nei suoi confronti. Anche in sede rescissoria, infatti, il giudice si sarebbe limitato a valorizzare la necessarietà RAGIONE_SOCIALE‘applicazione RAGIONE_SOCIALEa misura custodiale, senza considerare che l’autoincolpazione del ricorrente non aveva causato la misura cautelare, avendo invece rappresentato una legittima modalità di esercizio del diritto di difesa.
Con memoria del 16 maggio 2024, l’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALEo RAGIONE_SOCIALE, in rappresentanza e difesa del RAGIONE_SOCIALE, ha chiesto che il ricorso sia dichiarato inammissibile o, in subordine, rigettato.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è inammissibile.
La prospettazione difensiva non coglie la ratio decidendi del provvedimento, basata sulla duplice considerazione del falso alibi e RAGIONE_SOCIALEa falsa confessione RAGIONE_SOCIALE‘interessato, perché si limita a generiche e astratte considerazioni riferite alla mancanza di efficacia causale RAGIONE_SOCIALE‘autoincolpazione.
Le lacune e i vizi logici denunciati dalla difesa di parte ricorrente sono, in ogni caso, manifestamente insussistenti, perché la motivazione del provvedimento impugnato risulta pienamente sufficiente e logicamente coerente.
1.1. In punto di diritto, deve preliminarmente ricordarsi che – secondo . l’orientamento di questa Corte – in tema di riparazione per l’ingiusta detenzione, il giudice di merito, per valutare se chi l’ha patita vi abbia dato o abbia concorso a darvi causa con dolo o colpa grave, deve apprezzare, in modo autonomo e completo, tutti gli elementi probatori disponibili, con particolare riferimento alla sussistenza di condotte che rivelino eclatante o macroscopica negligenza, imprudenza o violazione di leggi o regolamenti, fornendo del convincimento conseguito una motivazione che, se adeguata e congrua, è incensurabile in sede di legittimità. Al riguardo, il giudice deve fondare la sua deliberazione su fatti concreti e precisi, esaminando la condotta tenuta dal richiedente sia prima che dopo la perdita RAGIONE_SOCIALEa libertà personale, al fine di stabilire, con valutazione ex ante – e secondo un iter logico motivazionale del tutto autonomo rispetto a quello seguito nel processo di merito – non se tale condotta integri estremi di reato, ma solo se sia stata il presupposto che abbia ingenerato, ancorché in presenza di errore RAGIONE_SOCIALE‘autorità procedente, la falsa apparenza RAGIONE_SOCIALEa sua configurabilità come illecito penale, dando luogo alla detenzione. Condotte rilevanti in tal senso possono essere, invece, quelle di tipo extraprocessuale (grave leggerezza o trascuratezza tale da avere determinato l’adozione del provvedimento restrittivo) o di tipo processuale (falso alibi, autoincolpazione) che non siano state escluse dal giudice RAGIONE_SOCIALEa cognizione (ex plurimis, Sez. 3, n. 28012 del 05/07/2022, Rv. 283411; Sez. 4, n. 4372 del 21/10/2014, dep. 29/01/2015, Rv. 263197; Sez. 4, n. 47756 del 16/10/2014, Rv. 261068; Sez. U, n. 34559 del 26/06/2002, Rv. 222263).
Va inoltre ricordato che, in tema di riparazione per ingiusta detenzione, a seguito RAGIONE_SOCIALEa modifica RAGIONE_SOCIALE‘art. 314, comma 1, cod. proc. pen. ad opera RAGIONE_SOCIALE‘art. 4, comma 1, lettera b), del d.lgs. 8 novembre 2021, n. 188, il silenzio serbato
dall’indagato in sede di interrogatorio, nell’esercizio RAGIONE_SOCIALEa facoltà difensiva prevista dall’art. 64, comma 3, lettera b), cod. proc. pen., non costituendo ipotesi di colpa lieve, non osta al riconoscimento RAGIONE_SOCIALE‘indennizzo né assume rilevanza ai fini RAGIONE_SOCIALEa sua determinazione (ex plurimis, Sez. 4, n. 48080 del 14/11/2023, Rv. 285425; Sez. 4, n. 8615 del 08/02/2022, Rv. 283017).
1.2. Venendo al caso in esame, va osservato che, nel pronunciare l’annullamento con rinvio RAGIONE_SOCIALEa precedente ordinanza RAGIONE_SOCIALEa Corte d’appello, la Corte di cassazione ha affermato che era stata scorrettamente valorizzata, nel senso RAGIONE_SOCIALEa sua efficacia causale, la circostanza che l’interessato avesse reso dichiarazioni contraddittorie e poco chiare in ordine all’utilizzo di due automobili di analogo tipo e colore, non avendo spiegato esaustivamente le ragioni RAGIONE_SOCIALE‘acquisto RAGIONE_SOCIALEa seconda. In particolare la Corte d’appello avrebbe dovuto spiegare per quali ragioni non fosse plausibile la spiegazione del ricorrente, secondo cui egli aveva ritenuto di acquistare un’automobile meno usurata e con chilometraggio inferiore.
Ebbene, l’ordinanza impugnata fa puntuale applicazione di tutti i principi sopra richiamati e – contrariamente a quanto affermato dal ricorrente – corregge in maniera logicamente adeguata il vizio motivazionale rilevato dalla Corte di cassazione, giungendo a valutare il comportamento RAGIONE_SOCIALE‘interessato come gravemente colpevole, ai fini e per gli effetti RAGIONE_SOCIALE‘esclusione del diritto al riparazione. Escludendo la rilevanza RAGIONE_SOCIALEa vicenda RAGIONE_SOCIALE‘acquisto RAGIONE_SOCIALEa nuova automobile, rileva, infatti, che la colpa grave RAGIONE_SOCIALE‘interessato consiste nell’: a) avere, in un colloquio con la moglie, fatto riferimento ad un falso alibi che sarebbe stato fornito da tre colleghi di lavoro consapevoli del loro mendacio e privi di scrupoli, così espressamente definiti dallo stesso ricorrente; b) avere, in data 25 luglio 2001, inoltrato al giudice una dichiarazione confessoria che evidenziava anche la falsità RAGIONE_SOCIALE‘alibi proposto; dichiarazione ridimensionata solo successivamente, nel corso del dibattimento, sulla base di lettere inviate dall’assistito ai difensori; c) avere confermato tale dichiarazione confessoria in interrogatorio alla presenza del difensore.
Si tratta, come anticipato, di condotte non equiparabili al legittimo esercizio del diritto al silenzio, perché consistenti in comportamenti positivi di carattere fortemente decettivo, caratterizzati certamente da colpa grave, che hanno ingenerato nei giudici RAGIONE_SOCIALEa cautela la falsa convinzione RAGIONE_SOCIALEa sussistenza di gravi indizi di colpevolezza.
Per questi motivi, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. Tenuto conto RAGIONE_SOCIALEa sentenza 13 giugno 2000, n. 186, RAGIONE_SOCIALEa Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che “la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione RAGIONE_SOCIALEa causa di
inammissibilità”, alla declaratoria RAGIONE_SOCIALE‘inammissibilità medesima consegue, a norma RAGIONE_SOCIALE‘art. 616 cod. proc. pen., l’onere RAGIONE_SOCIALEe spese del procedimento nonché quello del versamento RAGIONE_SOCIALEa Somma, in favore RAGIONE_SOCIALEa Cassa RAGIONE_SOCIALEe ammende, equitativamente fissata in C 3.000,00. Il ricorrente deve essere anche condannato alla rifusione RAGIONE_SOCIALEe spese sostenute dal RAGIONE_SOCIALE resistente, da liquidarsi in complessivi C 1.500,00, oltre accessori di legge.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALEe spese processuali e RAGIONE_SOCIALEa somma di C 3.000,00 in favore RAGIONE_SOCIALEa Cassa RAGIONE_SOCIALEe ammende. Condanna inoltre il ricorrente alla rifusione RAGIONE_SOCIALEe spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dal RAGIONE_SOCIALE, rappresentato dall’RAGIONE_SOCIALE, che liquida in C 1.500,00, oltre accessori di legge.
Così deciso 1’11/06/2024.