Sentenza di Cassazione Penale Sez. 4 Num. 39722 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 4 Num. 39722 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 27/09/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a CROTONE il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 28/02/2022 RAGIONE_SOCIALEa CORTE APPELLO di CATANZARO
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; lette le conclusioni del PG, che ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità del ricorso;
RITENUTO IN FATTO
1. Con ordinanza del 28 febbraio 2022 (depositata il 3 febbraio 2023) la Corte di appello di Catanzaro ha dichiarato inammissibile l’istanza di riparazione per ingiusta detenzione proposta da NOME COGNOME per la custodia cautelare sofferta dal 27 giugno 2013 al 6 luglio 2015.
La custodia cautelare è stata disposta con ordinanza del Giudice per le indagini preliminari di Catanzaro del 27 giugno 2013 per la ritenuta sussistenza di gravi indizi del reato di cui all’art. 416 bis cod. pen. e del reato di cui all’art. 74 d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309 . La misura è stata revocata il 24 febbraio 2015 in relazione al reato di cui al capo Q) ed è stata mantenuta fino al 6 luglio 2017 per il solo reato di cui al capo A). L’istanza di riparazione per ingiusta detenzione – depositata il 5 novembre 2018 – si riferisce al periodo di custodia cautelare sofferto per questo reato, dal quale COGNOME è stato assolto con sentenza RAGIONE_SOCIALEa Corte di appello di Catanzaro del 28 febbraio 2017 (irrevocabile il 24 gennaio 2018). La domanda è stata ritenuta inammissibile perché l’intero periodo di custodia cautelare sofferto (anni due e giorni nove) era stato computato ai fini RAGIONE_SOCIALEa determinazione RAGIONE_SOCIALEa pena residua da espiare per altre condanne definitive. La Corte territoriale ha ritenuto dunque che, nel caso di specie, dovesse trovare applicazione l’art. 314, comma 4, cod. proc. pen.
2. Per mezzo del proprio difensore, COGNOME ha proposto tempestivo ricorso contro l’ordinanza di rigetto lamentando violazione degli artt. 314, comma 4, e 657 cod. proc. pen. Documenta che, con provvedimento in data 25 gennaio 2023 (depositato il 14 febbraio 2023), la Corte di appello di Catanzaro, quale giudice RAGIONE_SOCIALE‘esecuzione, ha ritenuto il vincolo RAGIONE_SOCIALEa continuazione tra i fatti oggetto di due condanne definitive (sentenza del 10 aprile 2019, irrevocabile il 4 febbraio 2021, e sentenza del 14 gennaio 2016, irrevocabile I’ll dicembre 2018) rideterminando la pena che COGNOME doveva scontare in complessivi anni nove, mesi dieci e giorni dieci di reclusione. Per effetto di tale provvedimento, COGNOME, che era detenuto dall’Il febbraio 2021, è stato posto in libertà essendo stata rideterminata la pena residua in mesi nove.
Secondo la difesa, poiché COGNOME è stato detenuto per un Periodo comunque superiore alla pena detentiva che avrebbe dovuto espiare, la domanda di riparazione per ingiusta detenzione avrebbe dovuto essere accolta con riferimento a tale periodo eccedente.
Il Procuratore generale ha depositato memoria scritta chiedendo dichiararsi
l’inammissibilità del ricorso e sottolineando che, col motivo proposto, il ricorrente ha mutato l’oggetto RAGIONE_SOCIALEa domanda. La richiesta di liquidazione di equo indennizzo, infatti, non si riferisce più al periodo di detenzione sofferto in custodia cautela per un reato oggetto di successiva sentenza di assoluzione, ma ad altro periodo di detenzione, ingiustamente sofferto in fase esecutiva, «non oggetto di esame da parte RAGIONE_SOCIALEa corte territoriale».
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il motivo di ricorso è manifestamente infondato.
2. Il provvedimento impugNOME ha fatto corretta applicazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 314, comma 4, cod. proc. pen. atteso che, come risulta dallo stato di esecuzione datato 11 gennaio 2022, COGNOME ha espiato per più reati oggetto di condanna divenuta definitiva 1’11 dicembre 2018 (sentenza RAGIONE_SOCIALEa Corte di assise di appello di Catanzaro del 14 gennaio 2016), una pena detentiva dalla quale sono stati detratti periodi di custodia cautelare in carcere sofferti dal 25 gennaio 2009 al 7 aprile 2011; dal 4 aprile 2013 al 10 novembre 2015 e dal 15 maggio 2018 al 31 maggio 2018 e di questi periodi fa parte quello sofferto dal 27 giugno 2013 al 6 luglio 2015 (pari ad anni due e giorni nove), oggetto RAGIONE_SOCIALEa domanda di riparazione per ingiusta detenzione.
Invero, nel decidere sulla domanda volta ad ottenere l’equo indennizzo, il giudice RAGIONE_SOCIALEa riparazione è tenuto a verificare, anche d’ufficio, se il periodo d detenzione cautelare oggetto del procedimento attivato ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 314 cod. proc. pen. sia stato computato nella determinazione di pene definitive e, nel caso di specie, non è controverso che ciò sia avvenuto (sull’argomento: Sez. 4, n. 41307 del 02/10/2019, RAGIONE_SOCIALE, Rv. 277357; Sez. 4, n. 50327 del 24/10/2018, D., Rv. 274051).
3. Il ricorrente documenta: che un ordine di esecuzione, eseguito in data 11 febbraio 2021, relativo ad una condanna divenuta definitiva il 4 febbraio 2021 (sentenza RAGIONE_SOCIALEa Corte di appello di Catanzaro del 10 aprile 2019) assorbita in un provvedimento di cumulo del 22 novembre 2022, aveva determiNOME in anni sette la pena che COGNOME doveva espiare, indicando il fine pena al 10 febbraio 2028; che, a seguito di un provvedimento adottato dal giudice RAGIONE_SOCIALE‘esecuzione ex art. 671 cod. proc. pen. (ordinanza del 25 gennaio 2023, depositata il 14 febbraio 2023), la pena residua da espiare risultò pari a mesi nove di reclusione; che COGNOME fu messo in libertà il 14 febbraio 2023 (lo stesso giorno in cui era stato depositato il provvedimento del giudice RAGIONE_SOCIALE‘esecuzione). Nell’ordine di scarcerazione
conseguente alla rideterminazione RAGIONE_SOCIALEa pena, la Procura generale presso la Corte di appello di Catanzaro comunicò al condanNOME che, per effetto di tale rideterminazione, aveva espiato «un periodo di detenzione in eccesso» pari ad anni uno, mesi sette e giorni sedici.
Il ricorrente sostiene che la Corte territoriale avrebbe dovuto tenere conto di questo periodo di detenzione espiato in eccesso ed accogliere, per questa parte, la domanda di riparazione per ingiusta detenzione depositata il 5 novembre 2018, ma l’argomento non ha pregio. La domanda sulla quale la Corte di appello di Catanzaro doveva decidere, infatti, era volta a far valere, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 314, comma 1, cod. proc. pen., la “ingiustizia sostanziale” RAGIONE_SOCIALEa detenzione sofferta per anni due e giorni nove a titolo di custodia cautelare per un reato dal quale COGNOME è stato assolto con sentenza definitiva. Nel ricorso si sostiene, invece, l’ingiustizia di una detenzione sofferta in esecuzione di condanne definitive documentando che la privazione RAGIONE_SOCIALEa libertà personale si è protratta per un tempo eccedente (nella misura di un anno, sette mesi e sedici giorni) rispetto alla pena che COGNOME avrebbe dovuto espiare all’esito RAGIONE_SOCIALEa complessiva gestione giudiziale del trattamento sanzioNOMErio.
Si deve ricordare allora: che, con la sentenza n. 310 del 1996, la Corte costituzionale ha dichiarato l’illegittimità RAGIONE_SOCIALE‘art. 314 cod. proc. pen. «nella pa in cui non prevede il diritto all’equa riparazione anche per la detenzione ingiustamente patita a causa di erroneo ordine di esecuzione»; che, a seguito di tale sentenza, la giurisprudenza di legittimità ha ritenuto configurabile il diritto a riparazione anche ove l’ingiusta detenzione patita derivi da vicende successive alla condanna, connesse all’esecuzione RAGIONE_SOCIALEa pena, ma a condizione che sussista un errore RAGIONE_SOCIALE‘autorità procedente e non ricorra un comportamento doloso o gravemente colposo RAGIONE_SOCIALE‘interessato (Sez. 4 n. 57203 del 21/09/2017, COGNOME, Rv. 271689); che, pertanto, si è ritenuto configurabile il diritto alla riparazione pe ingiusta detenzione anche quando la stessa sia dipesa dall’illegittimità, originaria o sopravvenuta, RAGIONE_SOCIALE‘ordine di esecuzione (Sez. 4, n. 44978 del 04/11/2021, COGNOME, Rv. 282247; Sez. 4, n. 25092 del 25/05/2021, COGNOME, Rv. 281735; Sez. 4, n. 17118 del 14/01/2021, COGNOME, Rv. 281151); che, tuttavia, in questi casi, la detenzione può considerarsi ingiusta solo in presenza di un errore materiale o di una violazione di legge, non essendo possibile rivenire una ingiustizia nel legittimo esercizio di un potere discrezionale (Sez. 4 n. 26361 del 13/05/2021, COGNOME, non massimata).
Da quanto esposto emerge che la domanda volta ad ottenere l’equa riparazione per la detenzione ingiustamente patita a causa di erroneo ordine di esecuzione ha contenuto e presupposti diversi da quella che è stata proposta.
Tale diversa domanda non poteva essere formulata in sede di impugnazione contro l’ordinanza che ha deciso sull’istanza avanzata ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 314, comma 1, cod. proc. pen. Ne consegue l’inammissibilità del ricorso e la condanna del ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALEe spese processuali.
Tenuto conto RAGIONE_SOCIALEa sentenza RAGIONE_SOCIALEa Corte costituzionale n. 186 del 13 giugno 2000 e rilevato che non sussistono elementi per ritenere che il ricorrente non versasse in colpa nella determinazione RAGIONE_SOCIALEa causa di inammissibilità, deve essere disposto a suo carico, a norma RAGIONE_SOCIALE‘art. 616 cod. proc. pen., l’onere di versare la somma di C 3.000,00 in favore RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE, somma così determinata in considerazione RAGIONE_SOCIALEe ragioni di inammissibilità.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALEe spese processuali e RAGIONE_SOCIALEa somma di euro tremila in favore RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALEe RAGIONE_SOCIALE.
Cosi deciso il 27 settembre 2023