Sentenza di Cassazione Penale Sez. 4 Num. 37929 Anno 2025
REPUBBLICA ITALIANA Relatore: COGNOME NOME
In nome del Popolo RAGIONE_SOCIALE
Penale Sent. Sez. 4 Num. 37929 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Data Udienza: 19/11/2025
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
QUARTA SEZIONE PENALE
Composta da
COGNOME COGNOME
Presidente –
Sent. n. sez. 1046/2025
NOME COGNOME
CC – 19/11/2025
NOME COGNOME
Relatore –
R.G.N. NUMERO_DOCUMENTO
NOME COGNOME
NOME COGNOME
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
BEN COGNOME NOME nato il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 15/11/2024 della CORTE APPELLO di MILANO svolta la relazione dal Consigliere NOME COGNOME;
lette le conclusioni del Procuratore generale, in persona del sostituto NOME COGNOME, con le quali, richiamate le conclusioni già rassegnate da diverso rappresentante di quell’Ufficio per altra udienza, si è chiesto il rigetto del ricorso.
Ritenuto in fatto
1. La Corte d’appello di Milano ha rigettato l’istanza proposta da RAGIONE_SOCIALE, intesa a ottenere un indennizzo per la riparazione dell’ingiusta detenzione subita in relazione a un procedimento penale, nel quale il predetto era stato tratto in arresto perché ritenuto gravemente indiziato di concorso nel reato di cui all’art. 270 bis cod. pen., per avere cioè preso parte a una associazione con finalità di terrorismo, unitamente – tra gli altri – a COGNOME NOME e NOME, soggetti condannati nell’ambito del medesimo procedimento, reato dal quale il richiedente era stato assolto dalla Corte d’assise di Milano per non aver commesso il fatto. Nell’incidente cautelare, il titolo era stato confermato, sicché la Corte d’appello ha proceduto alla disamina della domanda ai sensi dell’art. 314, comma 1, cod. proc. pen., ritenendo integrato un comportamento dell’istante, ostativo all’insorgenza del diritto azionato, etiologicamente collegato a una apparente gravità indiziaria che aveva tratto in errore l’autorità giudiziaria.
Può tralasciarsi il lungo excursus processuale che ha preceduto il presente giudizio, analiticamente riportato nell’ordinanza e ancor più dettagliatamente ricostruito in ricorso, per dare atto, in estrema sintesi, stante l’estraneità di esso rispetto al presente thema decidendu m, che una prima domanda di riconoscimento dell’indennizzo venne rigettata dalla Corte d’appello di Milano con ordinanza del 24/05/2011, provvedimento consolidatosi dopo la declaratoria di inammissibilità del ricorso; che, nelle more di quel giudizio di legittimità, in conseguenza dei principi affermati dalla Corte EDU nel caso RAGIONE_SOCIALE c. Italia e del riconoscimento di una violazione dell’art. 6 CEDU per difetto della pubblicità dell’udienza nel procedimento di riparazione disciplinato dal legislatore italiano, la questione venne rimessa dal Supremo collegio della nomofilachia al giudice delle leggi che, tuttavia, dichiarò l’inammissibilità della stessa, non avendo la parte privata richiesto la pubblica udienza; esauriti i mezzi d’impugnazione interni, la difesa aveva dunque adito la Corte EDU che, con sentenza del 15/04/2021, dando atto dell’avvenuto riconoscimento, da parte dell’Italia, della violazione di cui all’art. 6 cit., cancellava la causa dal ruolo, disponendo il pagamento di una somma in favore dell’istante; all’esito, era stata formulata nuova domanda di indennizzo, dichiarata inammissibile dalla
Corte d’appello di Milano per la preclusione formatasi in relazione alla precedente ordinanza reiettiva, ma il provvedimento era stato infine annullato con rinvio dalla Corte di legittimità che, con sentenza del 02/02/2023, aveva disposto un nuovo giudizio.
Tanto premesso, nell’ordinanza impugnata, il giudice della riparazione ha ritenuto sussistente la condizione ostativa al riconoscimento dell’indennizzo, muovendo dalla comparazione tra gli elementi che avevano giustificato l’emissione del titolo cautelare e quelli rimasti confermati in sede assolutoria. All’esito, ha rilevato che, tra gli elementi valorizzati dal giudice della cautela, non smentiti in sede di merito, spiccavano le indubbie frequentazioni di COGNOME, da costui ammesse, con il citato NOME, soggetto appartenente alla associazione criminale terroristica cui era stato ritenuto estraneo il richiedente; in uno con alcuni incontri con altri soggetti, anch’essi intranei al gruppo, quali il citato COGNOME, che il richiedente aveva, su richiesta di COGNOME, addirittura ospitato presso la sua abitazione.
A ulteriore supporto delle proprie conclusioni, la Corte d’appello ha richiamato il rinvenimento di missive provenienti da detenuti, contenenti informazioni sulla loro posizione processuale e di altro materiale con contenuto inneggiante alla jihad e al martirio. Ha, infine, ritenuto che l’errato convincimento circa una intraneità di COGNOME all’associazione era stato rafforzato dal contenuto di un dialogo, nel quale egli, a richiesta dell’interlocutore, aveva risposto di avere bisogno di una carta d’identità e di una o due ‘virgina’, parola che, nell’ipotesi accusatoria smentita in giudizio, era stata considerata rilevante in termini di condotta associativa, poichè, sulla scorta di essa, si era ipotizzato che il compito del richiedente fosse quello di predisporre documenti d’identità falsi per gli associati. La equivocità intrinseca del termine era stata spiegata solo in dibattimento da COGNOME, all’esito dell’intervenuto ascolto delle intercettazioni (trattavasi di una bevanda tunisina energizzante).
L’insieme di detti elementi ha costituito, secondo il giudice della riparazione, un comportamento improntato a grave negligenza e imprudenza, soprattutto a fronte degli avvertimenti fatti al richiedente da familiari e amici affinché egli prendesse le distanze dagli ambienti del fondamentalismo, ai quali era associato il citato COGNOME, tenuto anche conto del circoscritto ambito territoriale (la città di Sanremo), tale da rendere ancor più riconoscibile l’attività illecita di costui.
Avverso l’ordinanza ha proposto ricorso la difesa dell’istante, formulando un unico motivo, con il quale ha dedotto violazione dei principi di diritto inerenti all’istituto azionato e vizi motivazionali, declinati come contraddittorietà esterna e illogicità manifesta.
La Corte avrebbe considerato, quanto alla fase cautelare, solo il momento genetico della misura, senza considerare che, nell’ottica della conferma della gravità indiziaria, era stata ritenuta fondamentale la conversazione nel corso della quale era emersa la parola ‘vergina’, siccome fondante una condotta di partecipazione tradottasi nella ritenuta predisposizione di documenti d’identità falsi. Rispetto a tale elemento indiziario, peraltro, la Corte non avrebbe considerato che la spiegazione dell’equivoco era divenuta possibile solo dopo l’ascolto -a distanza di anni – di quelle intercettazioni, sul punto non potendo assumere alcun valore, in termini di comportamento ostativo, il silenzio serbato dall’indagato sino a quel momento. In difetto di quell’elemento, secondo la prospettiva difensiva, non vi sarebbe stata gravità indiziaria e, quindi, una esigenza cautelare.
Ulteriori contraddizioni, poi, sono state rilevate anche con riferimento alle frequentazioni e ai sequestri di documenti, rispetto a questi ultimi essendosi rilevato che, una volta caduto il collante rappresentato dalla conversazione sopra commentata, il loro possesso era penalmente irrilevante, altresì evidenziandosi che il materiale compromettente non era del ricorrente, il quale condivideva la casa con altri soggetti e che, unitamente a quello, erano stati rinvenuti anche documenti con contenuto opposto a quello inneggiante alla jihad . Quanto, alle prime, ha poi affermato che la ritenuta consapevolezza della caratura criminale di COGNOME andava valutata alla stregua della ristrettezza della comunità tunisina di Sanremo e che, con riferimento alle missive dei detenuti, si era trattato di soggetti non indagati nello stesso procedimento.
Il Procuratore generale, in persona del sostituto NOME COGNOME, ha depositato conclusioni scritte, ritrascrivendo quelle già rassegnate da altro sostituto per l’udienza del 24/06/2025 davanti alla Terza Sezione penale di questa Corte di cassazione, chiedendo il rigetto del ricorso.
La difesa del ricorrente ha depositato una prima memoria per l’udienza del 24/0672025 e una seconda, con le quali, in replica alle
valutazioni del Procuratore generale, ha concluso per l’annullamento dell’ordinanza.
Il procedimento, già assegnato alla Terza Sezione penale di questa Corte, è stato trasmesso a questa Sezione Quarta all’udienza del 24/06/2025 per competenza tabellare.
Considerato in diritto
1. Il ricorso va rigettato.
Premesso che siamo di fronte a una ipotesi di ingiustizia ai sensi dell’art. 314, comma 1, cod. proc. pen., non essendo stata accertata la illegittimità del titolo cautelare, deve ricordarsi che, in tema di riparazione per l’ingiusta detenzione, ai fini del riconoscimento dell’indennizzo può prescindersi dalla sussistenza di un “errore giudiziario”, venendo in considerazione soltanto l’antinomia “strutturale” tra custodia e assoluzione, o quella “funzionale” tra la durata della custodia ed eventuale misura della pena, con la conseguenza che, in tanto la privazione della libertà personale potrà considerarsi “ingiusta”, in quanto l’incolpato non vi abbia dato o concorso a darvi causa attraverso una condotta dolosa o gravemente colposa, giacché, altrimenti, l’indennizzo verrebbe a perdere ineluttabilmente la propria funzione riparatoria, dissolvendo la ratio solidaristica che è alla base dell’istituto (Sez. U, n. 51779 del 28/11/2013, Nicosia, Rv. 257606 – 01). Peraltro, come opportunamente chiarito nella sentenza richiamata, la condotta colposa alla quale consegue l’emissione del provvedimento restrittivo della libertà può essere posta in essere, al pari della condotta dolosa, anche prima dell’inizio del procedimento penale, dovendosi respingere la tesi «secondo cui la colpa grave potrebbe ravvisarsi solo in relazione alla condotta processuale dell’interessato, e cioè al contegno da lui assunto dopo la conoscenza del procedimento penale a proprio carico» (in motivazione, Sez. U, Nicosia, del 2010, cit.).
Quanto alla gravità della colpa e alla sua incidenza causale, il giudice della riparazione, per stabilire se chi l’ha patita vi abbia dato o abbia concorso a darvi causa con dolo o colpa grave, deve valutare tutti gli elementi probatori disponibili, al fine di stabilire, con valutazione ex ante – e secondo un iter logicomotivazionale del tutto autonomo rispetto a quello seguito nel processo di merito – non se tale condotta integri gli estremi di reato, ma solo se sia stata il presupposto che abbia ingenerato, ancorché in presenza di errore dell’autorità procedente, la falsa apparenza della sua configurabilità come illecito penale (Sez.
4, n. 3359 del 22/09/2016, dep. 2017, La Fornara, Rv. 268952 – 01; n. 3895 del 14/12/2017, dep. 2018, P., Rv. 271739 – 01), essendovi completa autonomia tra il giudizio per la riparazione dell’ingiusta detenzione e quello di cognizione, poiché essi impegnano piani di indagine diversi che possono portare a conclusioni del tutto differenti sulla base dello stesso materiale probatorio acquisito agli atti, il che, tuttavia, non consente al giudice della riparazione di ritenere provati fatti che tali non sono stati considerati dal giudice della cognizione ovvero non provate circostanze che quest’ultimo ha valutato dimostrate (Sez. 4 n. 11150 del 19/12/2014, dep. 2015, Patanella, Rv. 262957 – 01).
L’autonomia tra i due giudizi, però, va intesa nel senso che, in quello condotto ai sensi di cui all’art. 314 comma 1 cod. proc. pen., non viene in rilievo la valutazione del compendio probatorio ai fini della responsabilità penale, ma solo la verifica dell’esistenza di un comportamento del ricorrente etiologicamente collegato all’iniziativa dell’AG. Ai medesimi fini, pertanto, il giudice deve apprezzare, in modo autonomo e completo, tutti gli elementi probatori disponibili, con particolare riferimento alla sussistenza di condotte che rivelino eclatante o macroscopica negligenza, imprudenza o violazione di leggi o regolamenti, fornendo del convincimento una motivazione che, se adeguata e congrua, è incensurabile in sede di legittimità (Sez. U, n. 34559 del 26/6/2002, COGNOME, Rv. 222263 – 01; Sez. 4 n. 27458 del 05/02/2019, COGNOME, Rv. 276458 – 01).
Con specifico riferimento, poi, alla natura del comportamento ostativo, esso può consistere anche in una condizione di connivenza o contiguità, pur penalmente insufficiente a fondare un’affermazione di responsabilità, certamente valutabile ai diversi fini che ci occupano (Sez. 4, n. 45418 del 25/11/2010, COGNOME, Rv. 249237 – 01; 37528 del 24/6/2008, COGNOME, Rv. 241218 – 01; 42679 del 24/5/2007, COGNOME, Rv. 237898 – 01). E può anche essere ricavato da dialoghi intercettati, il cui contenuto evidenzi un atteggiamento ambiguo, ancorché ritenuto non idoneo a fondare un’affermazione di penale responsabilità, siccome equivoco.
In successive pronunce, il giudice di legittimità ha calibrato tali principi.
Si è, così, chiarito il concetto di autonomia tra i due giudizi, quello di cognizione e quello della riparazione: essi impegnano piani di indagine diversi e possono portare a conclusioni del tutto differenti sulla base dello stesso materiale probatorio acquisito agli atti. Ciò che non è consentito però al giudice della riparazione è ritenere provati fatti che tali non sono stati considerati dal giudice della cognizione ovvero non provate circostanze che quest’ultimo ha valutato come dimostrate (Sez. 4, n. 12228 del 10/1/2017, Quaresima, Rv. 270039 01), non potendo attribuire importanza decisiva a condotte escluse o ritenute
non sufficientemente provate dal giudice della cognizione (Sez. 4, n. 46469 del 14/9/2018, Colandrea, Rv. 274350 – 01).
Alla luce di tale premessa in diritto, questa Corte ritiene i motivi complessivamente infondati.
Il ragionamento giustificativo del rigetto della domanda, depurato da alcuni riferimenti contraddittori di cui si dirà, comunque inidonei a intaccarne la persuasività, resiste alle critiche difensive.
Intanto, deve precisarsi che la Corte della riparazione ha dato rilievo centrale, nell’ottica della sussistenza della condizione negativa di cui all’art. 314 comma 1, cod. proc. pen., alle frequentazioni del richiedente con COGNOME e COGNOME. Il che si pone in linea di perfetta coerenza con il consolidato orientamento di questo giudice di legittimità, formatosi con riferimento ai sodalizi mafiosi, a mente del quale il mantenimento di frequentazioni ambigue con gli appartenenti all’associazione criminale sono rilevanti ai fini d’interesse, in quanto percepibili come indicativi di una contiguità al sodalizio stesso (Sez. 4, n. 574 del 05/12/2024, dep. 2025, Maniscalco, Rv. 287302 – 01; n. 8914 del 18/12/2014, dep. 2015, COGNOME, Rv. 262436 – 01).
Quanto, poi, alla consapevolezza di NOME COGNOME circa la natura illecita delle attività dei co-indagati, la Corte territoriale ha valorizzato alcuni ammonimenti ricevuti dallo stesso sul pericolo insito nella frequentazione di tali soggetti, siccome ritenuti intranei al fondamentalismo di matrice religiosa, ricavandone conferma della grave imprudenza dimostrata dal ricorrente il quale aveva, purtuttavia, scelto di frequentarli, arrivando addirittura a ospitarne uno a casa sua.
Il tema delle frequentazioni ambigue, peraltro, nonostante abbia rivestito un rilievo centrale nell’apparato motivazionale del giudice della riparazione, non ha costituito oggetto di un effettivo confronto da parte ricorrente: la difesa, invero, si è limitata a sostenere che i relativi passaggi dell’ordinanza si sarebbero risolti in mere illazioni, intrise di negativi giudizi di valore, nulla deducendo però in ordine alla rilevanza concausale di dette frequentazioni rispetto all’evento detenzione.
Lo stesso dicasi quanto al comprovato rinvenimento di lettere di soggetti detenuti e di materiale propagandistico: quanto alle prime, trattasi di un fatto non smentito che la difesa ha inteso contestare alla stregua della sola circostanza che costoro non erano indagati nel medesimo procedimento, ciò che, invero, la Corte d’appello non ha affermato nell’ordinanza impugnata, essendosi limitata a rilevare che le missive riguardavano detenuti e contenevano informazioni specifiche sulla posizione processuale dei corrispondenti. Quanto al
materiale propagandistico, invece, l’argomento difensivo basato sul rinvenimento anche di altro materiale di segno opposto rispetto a quello inneggiante al martirio per la jihad islamica è stato ritenuto dai giudici territoriali irrilevante rispetto alla circostanza del rinvenimento anche dell’altro materiale.
Rispetto a tali elementi, la difesa ha sostenuto la centralità, nell’ottica accusatoria, del contenuto del dialogo nel quale era stata utilizzata la parola erroneamente interpretata come indicativa di un’attività di predisposizione di documenti falsi da parte del ricorrente. Sul punto, pur dovendosi rilevare la contraddizione insita nel passaggio motivazionale con il quale la Corte d’appello, dopo aver dato atto degli sviluppi istruttori che avevano neutralizzato la valenza probatoria di quel dato, lo ha tuttavia richiamato nella disamina della condizione negativa, non può non rilevarsi al contempo come tale dato non sia stato autonomamente valorizzato dal giudice della riparazione, bensì richiamato solo a rafforzamento degli altri, più pregnanti elementi, con alcuni dei quali il ricorrente ha peraltro omesso un effettivo confronto.
Al rigetto segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così è deciso, 19/11/2025
La Consigliera est. NOME COGNOME
Il Presidente COGNOME