Sentenza di Cassazione Penale Sez. 4 Num. 39639 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 4 Num. 39639 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 09/10/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a RAGUSA il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 23/11/2023 della CORTE APPELLO di CATANIA
svolta la relazione dal Consigliere NOME COGNOME;
lette le conclusioni del Procuratore generale, in persona del sostituto NOME COGNOME, con le quali si è chiesto il rigetto del ricorso;
lette le conclusioni rassegnate dall’Avvocatura generale dello Stato per il Ministero resistente.
Ritenuto in fatto
La Corte d’appello di Catania ha rigettato la richiesta di riparazione ai s dell’art. 314 cod. proc. pen., presentata nell’interesse di COGNOME NOMENOME NOME NOME alla detenzione da costui subita in un procedimento penale nel quale g erano stati contestati più reati in materia di stupefacenti (in particolare: un’ip importazione di cocaina dalla quale era stato assolto per non aver commesso il fatto; cessione, il trasporto e la detenzione a fini di cessione di cocaina, eroina e has condotte tutte riqualificate in ipotesi di cui all’art. 73, comma 5, d.P.R. n. 30 con declaratoria di conseguente estinzione del reato per prescrizione).
· Il giudice della riparazione ha ritenuto che, non avendo il richiedente rinunciato prescrizione, anche al fine di ettercitare il suo diritto ad ottenere un indennizzo ai dell’art. 314, cod. proc. pen., esso gli fosse precluso, in coerenza a quanto lo st giudice delle leggi ha affermato con la sentenza n. 219/200801 reato nel quale erano state riqualificate le condotte ai sensi dell’art. 73 comma 5 richiamato postiNemiri-0 titolo 1 -legittimante l’emissione e il mantenimento della cautela z, ‘ la custodia subita non neppure superato la pena in astratto prevista per tali reati.
La difesa dell’COGNOME ha proposto ricorso avverso la decisione sopra richiamata, formulando un motivo unico, con il quale ha dedotto erronea applicazione dell’art. 314 cod. proc. pen. e mancanza di motivazione in ordine ai presupposti di insorgenza del diritto azioNOME, avendo la Corte territoriale omesso di confrontarsi con la circost che la declaratoria di estinzione era conseguita alla riqualificazio4r delle re condotte in un reato che, all’epoca dell’applicazione della misura, non avrebb consentito, per limiti edittali, l’applicazione della misura più afflittiva, stante di cui all’art. 280 cod. proc. pen.. Il che configurerebbe un’ipotesi di ingiustizia del titolo, pur essendo la mancanza dei presupposti conseguita all’accertamento nel giudizio di merito, come riconosciuto dal consolidato orientamento della Corte d legittimità.
Sotto altro profilo, poi, la difesa ha rilevato che dalla derubricazione sar conseguito anche un diverso termine di durata massima della misura, cosicché per il rimanente periodo di custodia ingiustamente subito l’COGNOME avrebbe diritto al relativ indennizzo.
Il Procuratore generale, in persona del sostituto NOME COGNOME, ha rassegNOME conclusioni scritte con le quali ha chiesto il rigetto del ricorso.
L’Avvocatura generale dello Stato per il Ministero resistente ha deposita conclusioni scritte, con le quali ha chiesto il rigetto del ricorso.
Considerato in diritto
Il ricorso va rigettato, pur dovendosi operare alcune precisazioni, in relazion tenore della decisione e del motivo di ricorso.
Nella specie, secondo quanto emerge dall’ordinanza impugnata, l’COGNOME era stato arrestato nel 2009 per più ipotesi rilevanti ai sensi dell’art. 73 d.P.R. n. 309/1990; sott originariamente alla custodia cautelare in carcere da quella data e sino al 2 aprile 2010, stato poi ammesso alla misura gradata degli arresti domiciliari sino alla liberaz (nell’ordinanza, impugnata indicata alternativamente nel 3. e nel 10/11/2010, errore ch tuttavia, non incide sulla decisione assunta); il giudice della cognizione lo aveva, infine, a dal reato di importazione e, ritenuto il quinto comma della stessa disposizione, aveva dichiara estinto il reato di cui alle altre condotte contestate per intervenuta prescrizione.
Orbene, la difesa ha del tutto omesso di considerare gli interventi normativi sussegui con riguardo all’art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990. La norma (configurata, all’epoc dell’arresto, come circostanza attenuante e divenuta fattispecie autonoma solo dopo la novella di cui all’art. 2 del d.l. 146/2013, convertito, con modificazioni, nella I. n. 10/2014 ch pure modificato la forbice edittale, prevedendo un massimo pari ad anni cinque di reclusione) consentiva infatti l’applicazione della misura più afflittiva ai sensi dell’allora vigente comma 2, cod. proc. pen. (che, a sua volta, prevedeva quale limite edittale per l’applicazio della misura custodiale più afflittiva la pena non inferiore nel massimo ad anni cinque).
La difesa ha, invece, considerato il testo vigente delle norme sopra richiamate, l’art. comma 5 citato essendo stato, peraltro, nuovamente modificato dall’art. 1, comma 24-terlett. a), dl. n. 36/2014, convertito, con modificazioni, nella In. 79/2014, con modifica della detentiva, il cui massimo edittale (anni quattro) non consente l’applicazione della misura d custodia cautelare in carcere 7stante la previsione dell’art. 280, comma 2, cod. proc. pen., cone modificato dall’art. 1, comma Aia, n. 1) d.l. 78/2013, convertito, con modificazioni, I. n. 94/2013, a decorrere dal 3 luglio 2013.
Pertanto, ha errato la difesa laddove, pur richiamando principi corretti in mate ne ha ritenuto l’applicabilità al caso all’esame, senza tener conto che per il riqualificato la custodia in carcere poteva essere applicata, con conseguent insussistenza dell’ipotizzata ingiustizia formale del titolo.
Nella specie, dunque, deve trovare applicazione il principio, altrettanto consolida in forza del quale, in materia di riparazione per la ingiusta detenzione (sin dalla sent delle Sez. U, n. 4187 del 30/10/2008, dep. 2009, Pellegrino, Rv. 241855), ove il provvedimento restrittivo della libertà sia fondato su più contestazion
proscioglimento con formula non di merito anche da una sola di queste, sempreché autonomamente idonea a legittimare la compressione della libertà, impedisce il sorgere del diritto, irrilevante risultando il pieno proscioglimento dalle altre imputazioni n. 5621 del 16/10/2013, dep. 2014, Co/ucci, Rv. 258607; n. 31393 del 18/4/2013, Rv. 257778), a meno che la durata della custodia sofferta risulti superiore alla misura d pena astrattamente irrogabile, o a quella in concreto inflitta nei precedenti gra giudizio, ma solo per la parte di detenzione subita in eccedenza, ovvero quando risul accertata in astratto la sussistenza dei presupposti per il riconoscimento dell’ingius formale della privazione della libertà personale (sez. 3, n. 2451 del 09/10/2014, d 2015, Rv. 262396; sez. 4, n. 22058 del 15/2/2018, Dogaru, Rv. 273264).
Ciò che nella specie non è avvenuto, a nulla rilevando il NOME operato ai ter di durata massima della custodia, sia avuto riguardo al diverso limite di pena rileva ratione temporis, ma anche osservandosi che la violazione di tali termini non rientra tra le cause che fondano l’ingiustizia formale del titolo, dal legislatore limitata al di presupposti di cui agli artt. 273 e 280, cod. proc. pen.
Ne consegue, pur con le precisazioni sopra esposte, la correttezza della decisione alla stregua dei principi richiamati.
Al rigetto segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, ma non anche quella alla rifusione delle spese sostenute dal Ministero resistente, no