Sentenza di Cassazione Penale Sez. 4 Num. 13360 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 4 Num. 13360 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: CALAFIORE NOME
Data Udienza: 28/02/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a FABRIZIA il DATA_NASCITA
nei confronti di
RAGIONE_SOCIALE avverso l’ordinanza del 24/10/2024 RAGIONE_SOCIALEa Corte d’appello di Reggio Calabria Udita la relazione RAGIONE_SOCIALEa Consigliera NOME COGNOME; letta la memoria depositata dalla Procura Generale, in persona del AVV_NOTAIO Procuratore generale NOME COGNOME, che ha concluso per il rigetto del ricorso; letta la memoria depositata dall’Avvocatura RAGIONE_SOCIALEo Stato nell’interesse del RAGIONE_SOCIALE.
RITENUTO IN FATTO
1. Con ordinanza del 24 ottobre/4 dicembre 2024, la Corte di appello di Reggio Calabria ha respinto l’istanza proposta da NOME COGNOME, volta ad ottenere la liquidazione di un equo indennizzo per la privazione RAGIONE_SOCIALEa libertà personale sofferta dal 10 febbraio 2017 al 9 dicembre 2019, in relazione al processo subito a seguito RAGIONE_SOCIALEa contestazione del reato di cui all’art. 416 bis cod.pen. Da questa accusa NOME COGNOME è stato assolto dalla Corte di appello di Reggio Calabria con sentenza del 13 maggio 2020, passata in giudicato il 16 ottobre 2020, a seguito RAGIONE_SOCIALE‘annullamento senza rinvio disposto dalla Corte di cassazione con la sentenza del 29 novembre 2019, resa nei confronti di NOME COGNOME e NOME COGNOME. La misura cautelare era stata disposta dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Reggio Calabria, che aveva ritenuto sussistenti gravi indizi RAGIONE_SOCIALEa partecipazione di NOME a un sodalizio – la “locale di Frauenfeld” considerato articolazione RAGIONE_SOCIALEa” ‘ndrangheta” in territorio svizzero.
La Corte di appello, dopo aver evidenziato che la richiesta di riparazione era fondata sulla deduzione RAGIONE_SOCIALE‘ingiustizia RAGIONE_SOCIALEa detenzione consequenziale al fatto che il giudizio di merito non aveva esaminato la questione relativa alla effettiva individuazione di NOME COGNOME all’interno dei locali del RAGIONE_SOCIALE Frauenfeld e al collegamento RAGIONE_SOCIALEo stesso ad un fatto associativo, ha ricostruito i fatti come segue.
L’istante era accusato nel processo cd. NOME di aver fatto parte RAGIONE_SOCIALEa locale di Frauenfeld, emanazione del locale di Fabrizia, in particolare, RAGIONE_SOCIALEa società minore, per come si evince dalle conversazioni captate all’interno del RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, dove si riunivano più soggetti di origine calabrese, che parlavano e trattavano espressamente dinamiche ” ndranghetistiche, ” battezzando” anche il locale e usando linguaggi e formule di carattere tipicamente e notoriamente “ndranghetistico”.
Era così emersa una struttura conforme a quelle di ‘ndrangheta, per quanto attiene al locale, alle cariche, ai riti di affiliazione e quindi alla sottoposizion Crimine calabrese. COGNOME aveva partecipato a riunioni significative, ad esempio nell’occasione in cui venne “battezzato” il locale, con la classica formula di ‘ ndrangheta, a cui segue la dichiarazione RAGIONE_SOCIALEo stesso, che si era dichiarato ” conforme”. L’ordinanza impugnata, inoltre, ha riportato ampio stralcio RAGIONE_SOCIALEa motivazione RAGIONE_SOCIALE‘ordinanza del Tribunale RAGIONE_SOCIALEa libertà, nelle parti in cui erano state
riportate le dichiarazioni, captate con intercettazioni ambientali, dei soggetti interessati.
Dunque, pronunciando la sentenza di assoluzione, la Corte d’appello di Reggio Calabria, pur prendendo atto RAGIONE_SOCIALEa interpretazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 416 bis cod.pen. adottata dalla Corte di cassazione in seno al procedimento nei confronti dei coimputati COGNOME e COGNOME, non aveva criticato la sentenza impugnata in punto di accertamento del fatto che COGNOME fosse in effetti affiliato alla “locale di Frauenfeld” e che vi partecipasse conformandosi alle relative pratiche. Si era ritenuto, però, che il reato di cui all’art. 416 bis cod.pen. non fosse nella specie configurabile, dovendosi attenere ai principi espressi dalla sentenza COGNOME del 2019, con la quale questa Corte di legittimità ha sostenuto che un raccordo con la casa-madre non definito sul piano funzionale sarebbe insufficiente – proprio perché confinato nei cd. “interna corporis” del gruppo – a porsi come occasione per la proiezione all’esterno RAGIONE_SOCIALEa nuova realtà criminale, impedendone la percezione sul territorio sotto il profilo RAGIONE_SOCIALEa capacità di condizionamento mafioso del contesto sociale ed economico.
I giudici RAGIONE_SOCIALEa riparazione hanno sottolineato che la stessa sentenza RAGIONE_SOCIALEa Corte di appello aveva confermato l’accertamento in fatto sopra riassunto, secondo cui NOME COGNOME aveva stabili contatti con esponenti RAGIONE_SOCIALEa ‘ndrangheta residenti in Svizzera; prendeva parte a rituali di affiliazione e partecipava alle riunioni che si tenevano in Frauenfeld.
Tale comportamento, non essendo neanche mai stata smentita l’individuazione RAGIONE_SOCIALE‘istante, non è stato disconosciuto nel giudizio di cognizione e ha avuto un ruolo sinergico nell’applicazione RAGIONE_SOCIALEa misura cautelare; la sentenza di assoluzione era stata pronunciata, pur essendo provate le condotte sopra descritte, perché la “locale di Frauenfeld” non si era concretamente avvalsa, nel territorio svizzero e nel contesto sociale ed economico di quel paese, RAGIONE_SOCIALEa forza di intimidazione propria RAGIONE_SOCIALEa associazione di cui all’art. 416 bis cod.pen.
Sulla base di tali considerazioni, i giudici RAGIONE_SOCIALEa riparazione hanno ritenuto che COGNOME avesse dato causa con dolo o colpa grave alla privazione RAGIONE_SOCIALEa libertà personale e che ciò ostasse all’accoglimento RAGIONE_SOCIALE‘istanza.
NOME COGNOME, a mezzo del difensore, ha proposto tempestivo ricorso contro l’ordinanza di rigetto, deducendo, con l’unico motivo, in relazione all’art. 314, commi 1 e 2, cod.proc.pen., vizio RAGIONE_SOCIALEa motivazione con riferimento alla ritenuta esistenza di condizioni ostative al riconoscimento RAGIONE_SOCIALE‘equo indennizzo.
(fr
La difesa osserva che i giudici RAGIONE_SOCIALEa cognizione non avrebbero adeguatamente valorizzato il fatto che la sentenza di assoluzione non aveva accertato la partecipazione del ricorrente al sodalizio, ritenendo tale aspetto assorbito dalla più ampia considerazione che non si potesse ricondurre il sodalizio oggetto del procedimento nell’alveo RAGIONE_SOCIALE‘art. 416 bis cod.pen. In NOME termini, era stato irrevocabilmente accertato che l’associazione RAGIONE_SOCIALEa quale COGNOME faceva parte non era una associazione di tipo mafioso, in quanto carente l’esternazione RAGIONE_SOCIALEa capacità di intimidazione che caratterizza il reato associativo di tipo mafioso.
Il difensore del ricorrente sottolinea:
che la carcerazione preventiva è stata sofferta per un fatto che, ab origine, non corrispondeva alla condotta tipica del reato contestato;
-che l’ingiustizia RAGIONE_SOCIALEa detenzione subita consegue ad una errata interpretazione RAGIONE_SOCIALEa norma incriminatrice e tale errore di diritto rende secondario e irrilevante il comportamento colposo RAGIONE_SOCIALE‘istante.
/ 1, COGNOME z Secondo la difesa, già prima RAGIONE_SOCIALE‘appez1 – mi, ‘e RAGIONE_SOCIALE‘ordinanza cautelare il panorama giurisprudenziale era consolidato nel senso di escludere la possibilità che organizzazioni come quella di cui RAGIONE_SOCIALE &RAGIONE_SOCIALE faceva parte potessero essere ricondotte nell'alveo RAGIONE_SOCIALE'art. 416 bis c.p. Lo stesso Primo Presidente RAGIONE_SOCIALEa Corte di Cassazione, infatti, nel procedimento a carico RAGIONE_SOCIALE'imputato e di altro, ritenuti affiliati a medesima "locale", aveva escluso che fosse necessaria la rimessione del ricorso alle Sezioni Unite, essendo ormai prevalente l'orientamento interpretativo secondo il quale l'integrazione RAGIONE_SOCIALEa fattispecie di associazione di tipo mafioso implica che un sodalizio sia in grado di sprigionare, per il solo fatto RAGIONE_SOCIALEa sua esistenza, una capacità di intimidazione non solo potenziale, "ma attuale, effettiva e obiettivamente riscontrabile, capace di piegare ai propri fini la volontà di quanti vengono in contatto con i suoi componenti". La difesa sottolinea che il giudice RAGIONE_SOCIALEa cautela e, nel processo di cognizione, il giudice di primo e secondo grado si attennero a una diversa interpretazione e sostiene che la misura cautelare fu prima applicata e poi mantenuta, in assenza di gravi indizi di colpevolezza, perché COGNOME fu ritenuto partecipe di una organizzazione che, come la giurisprudenza di legittimità ha poi riconosciuto, non presentava i crismi RAGIONE_SOCIALE'associazione mafiosa.
Il Procuratore generale, nella persona del AVV_NOTAIO Procuratore NOME COGNOME, ha depositato conclusioni scritte chiedendo il rigetto del ricorso. Nello stesso senso ha concluso l'Avvocatura generale RAGIONE_SOCIALEo Stato con memoria depositata. Il ricorrente ha depositato tardivamente nota difensiva.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è infondato e va rigettato.
Il motivo di ricorso deduce la grave carenza e l' illogicità RAGIONE_SOCIALEa motivazione, perché non si sarebbe dovuto procedere all'accertamento RAGIONE_SOCIALEa condotta colposa ostativa, trattandosi di ipotesi per la quale il diritto è riconosciuto a prescindere dall'accertamento RAGIONE_SOCIALEa insussistenza RAGIONE_SOCIALEa citata condotta ostativa, in quanto sarebbe stato accertato che le condizioni legittimanti la misura cautelare difettavano ab origine e a tale accertamento il giudice RAGIONE_SOCIALEa cognizione era pervenuto sulla base dei medesimi elementi che aveva a disposizione il giudice RAGIONE_SOCIALEa cautela.
E' opportuno ricordare che la giurisprudenza di legittimità (vd., tra le altre, Sez. 4 n. 15388 del 21 marzo 2021) ha ormai consolidato nei seguenti termini il quadro interpretativo in materia.
L'art. 314 cod.proc.pen. contempla due distinte ipotesi di riparazione. La previsione del comma 1. . le concreta la cd. ingiustizia sostanziale, che ricorre (nella dimensione strettamente testuale, ampliata dal diritto vivente) allorquando ha subito custodia cautelare colui che è poi stato prosciolto con sentenza irrevocabile perché il fatto non sussiste, per non aver commesso il fatto, perché il fatto non costituisce reato o non è previsto dalla legge come reato, e sempre che non abbia dato o concorso a dar causa alla custodia per dolo o colpa grave.
In taljpotesi, il giudice di merito, per valutare se chi l'ha patita vi abbia dato o concorso a darvi causa con dolo o colpa grave, deve apprezzare, in modo autonomo e completo, tutti gli elementi probatori disponibili, con particolare riferimento alla sussistenza di condotte che rivelino eclatante o macroscopica negligenza, imprudenza o violazione di leggi o regolamenti, fornendo del convincimento conseguito motivazione, che, se adeguata e congrua, é incensurabile in sede di legittimità (Sez. U, n. 34559 del 26/06/2002, Min. Tesoro in proc. COGNOME, Rv. 222263; Sez. 4, n. 22642 del 21/03/2017, COGNOME, Rv. 270001).
E' noto che la valutazione del giudice RAGIONE_SOCIALEa riparazione si svolge su un piano diverso, autonomo, rispetto a quello del giudice del processo penale, pur dovendo eventualmente operare sullo stesso materiale: tale ultimo giudice deve valutare la sussistenza o meno di una ipotesi di reato ed eventualmente la sua riconducibilità all'imputato; il primo, invece, deve valutare non se determinate condotte costituiscano o meno reato, ma "se esse si posero come fattore condizionante (anche nel concorso RAGIONE_SOCIALE'altrui errore) alla produzione RAGIONE_SOCIALE'evento "detenzione" (…) Il rapporto tra giudizio penale e giudizio RAGIONE_SOCIALEa riparazione si risolve solo nel
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condizionamento del primo rispetto al presupposto RAGIONE_SOCIALE‘altro (…) spettando al giudice RAGIONE_SOCIALEa riparazione una serie di accertamenti e valutazioni da condurre in piena autonomia e con l’ausilio dei criteri propri all’azione esercitata dalla parte” (Sez. U, n. 43 del 13/12/1995 – dep. 09/02/1996, COGNOME ed NOME, Rv. 203638).
Ciò posto, pure deve rilevarsi che spetta al giudice di merito la ricerca, la selezione, la valutazione RAGIONE_SOCIALEe circostanze di fatto idonee ad integrare o escludere la sussistenza RAGIONE_SOCIALEe condizioni preclusive al riconoscimento del diritto fatto valere, sotto il profilo, appunto, del dolo o RAGIONE_SOCIALEa colpa grave.
Il giudice del merito ha in primo luogo l’obbligo di dare al riguardo adeguata ed esaustiva motivazione, dispiegantesi secondo le corrette regole RAGIONE_SOCIALEa logica, il cui mancato assolvimento in termini di adeguatezza, congruità e logicità è censurabile in cassazione, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e). Il perimetro entro il quale egli conduce la propria analisi non può che essere quello già definito nell’accertamento condotto nel procedimento “principale”, con la conseguenza che il giudice RAGIONE_SOCIALEa riparazione non può ritenere l’esistenza di fatti esclusi dal giudice del processo, mentre può rivalutare ai fini RAGIONE_SOCIALE‘accertamento del diritto alla riparazione i fatti, anche penalmente irrilevanti, accertati o non esclusi dai giudici del merito (Sez. 4, n. 27397 del 10/06/2010, RAGIONE_SOCIALE, Rv. 247867).
Una seconda fattispecie, disciplinata al successivo comma 2, introduce la cd. ingiustizia formale. Essa si concreta allorquando ricorre l’illegittimità del provvedimento che ha disposto la misura cautelare, in quanto adottato o mantenuto senza che sussistessero le condizioni di applicabilità previste dagli artt. 273 e 280 cod.proc.pen.; tale illegittimità deve essere stata accertata con decisione irrevocabile che non può provenire dal giudice RAGIONE_SOCIALEa riparazione, il quale non è investito RAGIONE_SOCIALEa questione, ma solo dal giudice cautelare, sollecitato tramite impugnazione, o dallo stesso giudice del merito (Sez. 4 -, Sentenza n. 5455 del 23/01/2019, Cotza, Rv. 275022 – 01).
9.Va rimarcato che nell’ambito RAGIONE_SOCIALEa cd. ingiustizia formale la circostanza di avere dato o concorso a dare causa alla custodia cautelare f dolo o colpa grave opera, quale condizione ostativa al riconoscimento del diritto all’equa riparazione per ingiusta detenzione, anche in relazione alle misure disposte in difetto RAGIONE_SOCIALEe condizioni di applicabilità previste dagli artt. 273 e 280 c.p.p.; ma tale operatività non può concretamente esplicarsi, in forza del meccanismo causale che governa l’indicata condizione ostativa, nei casi in cui l’accertamento RAGIONE_SOCIALE‘insussistenza “ah origine” RAGIONE_SOCIALEe condizioni di applicabilità RAGIONE_SOCIALEa misura in oggetto avvenga sulla base dei medesimi elementi trasmessi al giudice che ha reso il provvedimento cautelare,
in ragione unicamente di una loro diversa valutazione (Sez. U, Sentenza n. 32383 del 27/05/2010, COGNOME, Rv. 247663 – 01).
Pertanto è evidente che, nel caso di specie, non trattandosi di fattispecie di ingiustizia formale che, per essere caratterizzata dall’assenza ab origine dei presupposti di legittimità, non richiede l’accertamento RAGIONE_SOCIALEa condotta ostativa, correttamente la Corte d’appello ha proceduto alla verifica RAGIONE_SOCIALE‘assenza del dolo o RAGIONE_SOCIALEa colpa grave in capo all’istante.
Ricondotte le doglianze al reale oggetto devoluto al giudice RAGIONE_SOCIALEa riparazione, ovvero ad un’ipotesi di ingiustizia c.d. sostanziale ex art. 314 co. 1 cod. proc. pen., va evidenziato che il giudice RAGIONE_SOCIALEa riparazione, pur procedendo a una non condivisibile opera di assemblaggio, mediante inserimento integrale RAGIONE_SOCIALEe trascrizioni riferite alle captazioni acquisite in sede di indagini, ha comunque motivato in maniera ampia e circostanziata sui motivi del rigetto e su tali aspetti è infondato il rilievo di vizio RAGIONE_SOCIALEa motivazione denunciato dal ricorrente.
È stato sottolineato, mediante la riproduzione di ampi stralci del contenuto RAGIONE_SOCIALEe captazioni ambientali, in particolare, che il ricorrente, identificato dagli inquirenti non solo per il nome di battesimo ma anche per essere intestatario RAGIONE_SOCIALE‘autovettura HYUNDAY a bordo RAGIONE_SOCIALEa quale giunse presso la sede del RAGIONE_SOCIALE, intervenne e partecipò alla riunione di ‘ndrangheta del 27.2.2011 in cui NOME COGNOME fece un brindisi e recitò formule per battezzare la società di ‘ndrangheta di Frauenfeld, dipendente dalla “casa madre” del “locale di Fabrizia”, il cui capo locale era rappresentato da NOME COGNOME, a sua volta subordinato a NOME COGNOME e, quindi al Crimine. La riunione era stata caratterizzata dall’osservanza di un rituale che manifestava la sussistenza del vincolo associativo tra i partecipanti.
Le Sezioni Unite di questa Corte hanno da tempo precisato che, in tema di presupposti per la riparazione RAGIONE_SOCIALE‘ingiusta detenzione, deve intendersi dolosa – e conseguentemente idonea ad escludere la sussistenza del diritto all’indennizzo, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 314, primo comma, cod. proc. pen. – non solo la condotta volta alla realizzazione di un evento voluto e rappresentato nei suoi termini fattuali, sia esso confliggente o meno con una prescrizione di legge, ma anche la condotta consapevole e volontaria i cui esiti, valutati dal giudice del procedimento riparatorio con il parametro RAGIONE_SOCIALE‘ “id quod plerumque accidit” secondo le regole di esperienza comunemente accettate, siano tali da creare una situazione di allarme sociale e di doveroso COGNOME intervento COGNOME RAGIONE_SOCIALE‘autorità COGNOME giudiziaria COGNOME a COGNOME tutela COGNOME RAGIONE_SOCIALEa COGNOME comunità, ragionevolmente ritenuta in pericolo (Sez. Unite n. 43 del 13/12/1995 dep. il 1996,
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COGNOME ed NOME, Rv. 203637); poiché inoltre, la nozione di colpa è data dall’art. 43 cod. pen., deve ritenersi ostativa al riconoscimento del diritto alla riparazione, ai sensi del già menzionato primo comma RAGIONE_SOCIALE‘art. 314 cod. proc. pen., quella condotta che, pur tesa ad NOME risultati, attui, per evidente, macroscopica negligenza, imprudenza, trascuratezza, inosservanza di leggi, regolamenti o norme disciplinari, una situazione tale da costituire una non voluta, ma prevedibile, ragione di intervento RAGIONE_SOCIALE‘Autorità Giudiziaria che si sostanzi nell’adozione di un provvedimento restrittivo RAGIONE_SOCIALEa libertà personale o nella mancata revoca di uno già emesso.
E’ stato pure affermato che il diritto alla riparazione per l’ingiusta detenzione non spetta se l’interessato ha tenuto consapevolmente e volontariamente una condotta tale da creare una situazione di doveroso intervento RAGIONE_SOCIALE‘autorità giudiziaria o se ha tenuto una condotta che abbia posto in essere, per evidente negligenza, imprudenza o trascuratezza o inosservanza di leggi o regolamenti o norme disciplinari, una situazione tale da costituire una prevedibile ragione di intervento RAGIONE_SOCIALE‘autorità giudiziaria che si sostanzi nell’adozione di un provvedimento restrittivo RAGIONE_SOCIALEa libertà personale o nella mancata revoca di uno già emesso (Sez. 4, n. 43302 del 23/10/2008, Maisano, Rv. 242034).
L’ordinanza impugnata ha fatto buon governo di questi principi di diritto. Ha valutato le condotte su indicate e le ha ritenute gravemente colpose perché idonee ad essere oggettivamente interpretate in termini di partecipazione a una compagine associativa di tipo mafioso e sufficienti a creare la falsa rappresentazione del reato posta a fondamento del provvedimento cautelare.
Tali argomentazioni non possono essere contrastate – come fa il ricorrente sottolineando che, all’esito del giudizio di cognizione, nelle medesime condotte non sono stati ravvisati estremi di reato. Ed invero, non v’è alcun profilo di contraddittorietà o manifesta illogicità nel considerare contrarie a regole di cautela condotte che, pur penalmente irrilevanti, siano idonee a suscitare allarme perché sintomatiche RAGIONE_SOCIALEa partecipazione ad una associazione criminale.
In un caso sovrapponibile a quello oggetto del presente ricorso, questa Corte di legittimità ha sottolineato che “diversi orientamenti interpretativi, specie se ugualmente sostenuti da pronunce di legittimità non conformi tra loro, consentono alla pubblica accusa di formulare legittimamente l’imputazione e al giudice di disporre la misura cautelare, senza per ciò solo legittimare, in caso di esito assolutorio fondato sull’orientamento opposto, il riconoscimento del diritto alla riparazione” (Sez.4, n. 24006 del 24 maggio 2023, COGNOME, Rv. 284648, pag. 9 RAGIONE_SOCIALEa motivazione). A tale condivisibile osservazione si deve aggiungere che
t
l’evoluzione COGNOME giurisprudenziale COGNOME relativa COGNOME all’applicazione COGNOME di COGNOME una COGNOME fattispecie incriminatrice non è certo idonea ad escludere che un determinato comportamento costituisca ragione di prevedibile intervento RAGIONE_SOCIALE‘autorità giudiziaria quale possibile indice RAGIONE_SOCIALEa commissione di un reato e possa, per questo, essere considerato gravemente imprudente ( Sez. 4, n. 40335 del 2024).
Al rigetto del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALEe spese processuali.
Le spese in favore del RAGIONE_SOCIALE resistente non sono dovute in applicazione del principio secondo il quale la liquidazione RAGIONE_SOCIALEe spese processali riferibili alla fase di legittimità non è dovuta nel caso in cui la parte non abbia fornito alcun contributo, essendosi limitata a richiedere la dichiarazione d’inammissibilità del ricorso, ovvero il suo rigetto, senza contrastare specificamente i motivi di impugnazione proposti (principio enunciato con riguardo alla parte civile ed in riferimento a tutte le forme di giudizio camerale non partecipato, da Sez. U, n. 877 del 14/07/2022, dep. 2023, COGNOME NOME; Sez. U, n. 5466 del 28/01/2004, COGNOME).
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALEe spese processuali. Nulla per le spese in favore del RAGIONE_SOCIALE resistente.
Così deciso, il 28 febbraio 2025.