Sentenza di Cassazione Penale Sez. 4 Num. 38481 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 4 Num. 38481 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 17/09/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto
da :
COGNOME NOME NOME a AIROLA il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 07/12/2023 RAGIONE_SOCIALEa CORTE APPELLO di NAPOLI
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; lette le conclusioni del AVV_NOTAIO con cui ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità del ricorso
RITENUTO IN FATTO
La Corte d’Appello di Napoli ha rigettato la richiesta di riparazione per ingiusta detenzione presentata nell’interesse di NOME COGNOME, con riferimento al periodo trascorso in regime di affidamento in prova ai servizi sociali ex art. 47 Ord.Pen., in eccesso RAGIONE_SOCIALEa pena da espiare per effetto RAGIONE_SOCIALEa concessione RAGIONE_SOCIALEa disciplina del reato continuato, quantificata dal difensore in anni 3, mesi 6, giorni 27.
1.1.Nella specie, secondo quanto esposto nella ordinanza impugnata:
Il Tribunale di Benevento, quale giudice RAGIONE_SOCIALEa esecuzione, con ordinanza del 17 gennaio 2017, aveva riconosciuto la continuazione fra i reati di cui a plurime sentenze di condanna e ridetermiNOME la pena inflitta a COGNOME in anni 6, mesi 8, giorni 13 di reclusione, con riconoscimento di detenzione patita in eccesso pari ad anni 3 , mesi 6 giorni 27;
sin dal 2 luglio 2013, NOME era stato ammesso alla misura alternativa RAGIONE_SOCIALE‘affidamento in prova al servizio sociale ed in data 19 giugno 2017 la pena era stata dichiarata estinta in quanto espiata in regime di affidamento in prova ex art. 47 0.P.
1.2. La Corte di Appello ha rigettato la richiesta di riparazione, rilevando che la pena espiata in regime di affidamento non è indennizzabile e che la diversa entità RAGIONE_SOCIALEa pena da eseguire non era derivata da un ordine di esecuzione illegittimo o errato, ma a seguito di esercizio di potere discrezionale del giudice RAGIONE_SOCIALE‘esecuzione, che aveva riconosciuto il vincolo RAGIONE_SOCIALEa continuazione fra reati oggetto di diverse sentenze di condanna.
2. L’istante ha proposto due distinti atti di ricorso.
2.1. Con un primo ricorso a firma RAGIONE_SOCIALE‘AVV_NOTAIO, ha formulato un unico motivo, con cui ha dedotto la violazione di legge e in specie RAGIONE_SOCIALE‘art. 314 cod. proc. pen. e il vizio di motivazione in relazione al mancato riconoscimento del diritto alla riparazione. Il difensore rileva che COGNOME aveva iniziato beneficiare RAGIONE_SOCIALE‘affidamento in prova al servizio sociale solo a far data dal 06/10/2014, che nell’interesse di COGNOME erano state avanzate numerose richieste di applicazione RAGIONE_SOCIALEa disciplina del reato continuato e che la condotta di COGNOME era scevra da colpa concorrente o determinante la mancata applicazione RAGIONE_SOCIALEa disciplina RAGIONE_SOCIALEa continuazione. Di contro i provvedimenti di rigetto RAGIONE_SOCIALEe istanze presentate nell’interesse del ricorrente, ai fini RAGIONE_SOCIALEa applicazione RAGIONE_SOCIALE disciplina del reato continuato, erano stati emessi in violazione RAGIONE_SOCIALEa normativa in materia di reato continuato e RAGIONE_SOCIALEa costanze giurisprudenza di legittimità. Il
difensore si sofferma sul danno patito in ragione RAGIONE_SOCIALEe condotte desocializzanti e diffamanti conseguenti alla lunga detenzione ingiustamente patita.
2.2. Con un secondo ricorso, a firma RAGIONE_SOCIALE‘AVV_NOTAIO, ha formulato due motivi.
2.2.1 Con il primo motivo, ha dedotto la violazione di legge in relazione al diniego RAGIONE_SOCIALEa riparazione sotto il profilo RAGIONE_SOCIALEa non indennizzabilità RAGIONE_SOCIALEa pena espiata in regime di affidamento in prova ex art. 47 O.P. Il ricorrente ha ricordato la pronuncia RAGIONE_SOCIALEa Corte di Cassazione n. 43550 del 2016, secondo la quale anche il periodo sofferto in affidamento in prova al servizio sociale è indennizzabile, purché l’interessato non vi abbia dato causa o concorso a darvi causa con dolo o colpa grave, osservando che anche tale misura alternativa limita la libertà personale del soggetto, il quale, all’atto RAGIONE_SOCIALEa sottoposizione, è tenuto a sottoscrivere le limitazioni imposte dall’Ufficio di Sorveglianza.
Il difensore, inoltre, ricorda che COGNOME, già “nel corso del passaggio in giudicato” RAGIONE_SOCIALEe sentenze, a far data dal 2010, si era attivato per richiedere i riconoscimento del vincolo RAGIONE_SOCIALEa continuazione con esito infruttuoso.
2.2.2. Con il secondo motivo, ha dedotto il vizio di motivazione in relazione al diniego RAGIONE_SOCIALE‘indennizzo con riferimento ai cinque mesi espiati in carcere, a seguito RAGIONE_SOCIALEa emissione RAGIONE_SOCIALE‘ordine di esecuzione. Con ordine n. 82/14 RAGIONE_SOCIALE in esecuzione RAGIONE_SOCIALEa sentenza Tribunale di Benevento divenuta irrevocabile il 25 maggio 2014, COGNOME aveva subito la carcerazione dal 29 maggio 2014 al 6 ottobre 2014, quanto il Tribunale di Sorveglianza gli aveva concesso la misura alternativa RAGIONE_SOCIALE‘affidamento in prova ai servizi sociali.
Il Procuratore Generale, in persona del sostituto NOME COGNOME, ha presentato conclusioni scritte con cui ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità dei ricorsi.
Il RAGIONE_SOCIALE, per il tramite RAGIONE_SOCIALE‘Avvocatura RAGIONE_SOCIALEo Stato, 135311t0 ha depositato una memoria con cui ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità dei ricorsi.
CONSIDERATO IN DIRITTO
I ricorsi, sostanzialmente sovrapponibili nel contenuto, devono essere dichiarati inammissibili, in quanto manifestamente infondati tutti i motivi proposti
La Corte di Appello ha motivato il rigetto RAGIONE_SOCIALEa richiesta di riparazione sulla base di due differenti profili. Innanzitutto, con un rilievo di carattere assorbente
ha osservato che la pena espiata in regime di affidamento in prova ai servizi s non è indennizzabile, come affermato con orientamento pressoché unanime dalla giurisprudenza di legittimità. In ogni caso- ha proseguito la Corte, la pena e in eccesso era conseguente a fatti successivi rispetto alla esecuzione, ovv riconoscimento RAGIONE_SOCIALEa continuazione da parte del giudice RAGIONE_SOCIALEa esecuzione sulla b di una valutazione discrezionale.
Si tratta di percorso argomentativo perfettamente aderente al det
Si è cosi superato l’isolato orientamento, citato dal ricorrente, secondo cui s indennizzabile a titolo di ingiusta detenzione anche il periodo trasco affidamento in prova al servizio sociale, trattandosi di misura alter equiparabile alle altre modalità di espiazione RAGIONE_SOCIALEa pena detentiva (Sez 43550 del 08/07/2016, COGNOME, Rv. 267928). Tale ultima pronuncia, invero, no tiene conto del dato testuale, non superabile, per cui l’art. 314 cod. pro prevede il diritto alla riparazione “per la custodia cautelare subita” ( cui 284, comma 5, cod. proc. pen., sono equiparati gli arresti domiciliari), ov
trasponendo tale nozione alla fase esecutiva, per la pena espiata in regime di restrizione (reclusione o arresto e detenzione domiciliare).
3.2.A tale rilievo che la stessa Corte di Appello ha ritenuto di per sé dirimente, deve in ogni caso aggiungersi che, anche laddove GLYPH pena in eccesso espiata fosse stata sofferta in regime detentivo, parimenti la domanda non sarebbe stata accoglibile, sicché anche la precisazione del ricorrente in ordine alla data in cui era stata concessa la misura alternativa diventa del tutto irrilevante.
Vale la pena, dunque, ribadire quali sono i principi che governano la possibilità di riconoscere l’indennizzabilità RAGIONE_SOCIALEa ingiusta detenzione in sede esecutiva.
Si deve, innanzitutto, ricordare che con la sentenza n. 310 del 18-25 luglio 1996 la Corte Costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale RAGIONE_SOCIALE‘art. 314 cod. proc. pen. nella parte in cui non prevede il diritto all’equa riparazione anche per la detenzione ingiustamente patita a causa di erroneo ordine di esecuzione, per contrasto con gli artt. 3 e 24 Cost. e violazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 5 RAGIONE_SOCIALEa Convenzione EDU, il quale prevede il diritto alla riparazione a favore RAGIONE_SOCIALEa vittima di arresto detenzioni ingiuste, senza distinzione di sorta. Tuttavia, in ordine ai presupposti per il riconoscimento del diritto, la Corte Costituzionale non si è pronunziata: in conseguenza, il compito è stato rimesso all’interprete. E’ stato inizialmente adottato un criterio, in base al quale il diritto alla riparazione non è configurab ove la mancata corrispondenza tra pena inflitta e pena eseguita sia determinata da vicende, successive alla condanna, che riguardano la determinazione RAGIONE_SOCIALEa pena eseguibile (Sez. 4 n. 3382 del 22/12/2016, dep.2017, COGNOME, Rv. 268958; n. 4240 del 16/12/2016, dep. 2017, COGNOME, Rv. 269168). Tale indirizzo faceva espresso rinvio alla sentenza Corte Cost. n. 219 del 2 aprile 2008 con la quale la Consulta (in un caso di pena definitivamente inflitta in misura inferiore alla custodi cautelare sofferta) aveva dichiarato l’illegittimità costituzionale RAGIONE_SOCIALE‘art. 314 c proc. pen. nella parte in cui condizionava il diritto all’equa riparazione proscioglimento nel merito dalle imputazioni, ritenendo che in quella sede, in definitiva, il giudice RAGIONE_SOCIALEe leggi avesse legittimato le soluzioni offerte dal giudice legittimità con riferimento ai casi di reati prescritti o di amnistia e remissione querela. Sulla scorta di tale lettura del dato normativo, quindi, si era ritenuto che in tali ipotesi, il diritto alla riparazione potesse essere riconosciuto, ove la dur RAGIONE_SOCIALEa custodia cautelare sofferta fosse superiore alla misura RAGIONE_SOCIALEa pena astrattamente irrogabile o irrogata, ma solo nei limiti RAGIONE_SOCIALE‘eccedenza (Sez. 4 n. 3382/2017, COGNOME, cit. in motivazione, che richiama anche Sez. 4 n. 15000 del 19/2/2009, Cicione, Rv.243210). Con la conseguenza che il diritto all’equa riparazione veniva, invece, escluso in tutti i casi in cui la mancata corrispondenza tra detenzione cautelare e pena eseguita conseguisse a vicende posteriori alla condanna, connesse al reato o alla pena (Sez. 4 n. 40949 del 23/4/2015, COGNOME, Corte di Cassazione – copia non ufficiale
Rv. 264708, principio affermato in relazione ad un caso di ammissione al beneficio RAGIONE_SOCIALEa liberazione anticipata, cui era conseguita la riduzione RAGIONE_SOCIALEa pena originariamente inflitta con eccedenza, quindi, RAGIONE_SOCIALEa detenzione subita in concreto dal condanNOME).
Nelle successive pronunce, tuttavia, la Corte di legittimità si è orientata nel senso di riconoscere rilievo anche alle vicende successive alla condanna e inerenti l’esecuzione. La sentenza Sez. 4, n. 57203 del 21/09/2017, COGNOME e altro, Rv. 271689 ha illustrato le plurime fattispecie di ordine di esecuzione illegittimo divenuto tale successivamente – per fattori non ascrivibili a comportamento doloso o colposo del condanNOME, nelle quali questa Corte, in applicazione dei predetti principi, ha riconosciuto il diritto alla riparazione per ingiusta detenzione:
ordine di esecuzione legittimamente emesso, ma relativo a pena che, a causa del lungo arco temporale intercorso tra l’emissione del titolo e la sua esecuzione, si era poi estinta ex art. 172 cod. pen. (senza che rilevasse l’assenza di un’espressa declaratoria di estinzione RAGIONE_SOCIALEa pena) (Sez. 4, n. 45247 del 20/10/2015, Myteveli,Ry. 264895);
ordine di esecuzione relativo a pena già estinta per indulto, anche se non ancora applicato dal giudice di esecuzione (Sez. 4, n. 30492 del 12/06/2014, COGNOME, Rv. 262240);
periodo di detenzione eccedente a quello risultante dall’applicazione RAGIONE_SOCIALEa liberazione anticipata, in conseguenza di un ordine di esecuzione non ancora aggiorNOME al nuovo fine pena (Sez. 4, n. 18542 del 14/01/2014, Truzzi, Rv. 259210);
tardiva esecuzione RAGIONE_SOCIALE‘ordine di scarcerazione dispost per liberazione anticipata per il periodo di detenzione ingiustamente sofferto (Sez. 4, n. 47993 del 30/09/2016, Pittau, Rv. 268617).
Si sono, poi aggiunti altri casi, quale quello RAGIONE_SOCIALEa esecuzione sofferta in virt di ordine di esecuzione legittimo, ma successivamente revocato per effetto di provvedimento di restituzione in termini per proporre impugnazione e successiva assoluzione (Sez. 4, n. 54838 del 13/11/2018, COGNOME, non massimata), di applicazione RAGIONE_SOCIALE‘isolamento diurno per erronea predisposizione di ordine di esecuzione (Sez. 4, n. 18358 del 10/01/2019, COGNOME, Rv. 276258) e di sentenza dichiarativa di non doversi procedere per ne bis in idem pronunciata ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 649 comma 2, cod. proc. pen., a seguito RAGIONE_SOCIALEa rescissione del precedente giudicato in ragione RAGIONE_SOCIALEa nullità del decreto di latitanza (Sez. 4, n. 42328 de 02/05/2017, NOME, Rv. 270818).
La sentenza n. 57203 del 21/09/2017 cit. ha effettuato un’ampia ricognizione RAGIONE_SOCIALEa casistica RAGIONE_SOCIALEe pronunzie RAGIONE_SOCIALEa Corte europea dei diritti RAGIONE_SOCIALE‘uomo in tema di detenzione ingiusta (soprattutto in tema di liberazione anticipata), tutte
convergenti nel senso RAGIONE_SOCIALEa più ampia tutela in caso di ingiusta detenzione per errore nella fase RAGIONE_SOCIALE‘esecuzione RAGIONE_SOCIALEa pena.
Il criterio interpretativo attualmente prevalente, che il Collegio condivide impone di riconoscere il diritto alla riparazione ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art.314 cod. proc. pen anche ove l’ingiusta detenzione patita derivi da vicende successive alla condanna, connesse all’esecuzione RAGIONE_SOCIALEa pena, purché non ricorra un comportamento doloso o gravemente colposo RAGIONE_SOCIALE‘interessato che sia stato concausa di errori o ritardi nell’emissione del nuovo ordine di esecuzione recante la corretta data del termine di espiazione RAGIONE_SOCIALEa pena (Sez. 4, n. 17118 del 14/01/2021, COGNOME, Rv. 281151 – 01; Sez. 4 n. 57203 del 21/9/2017, COGNOME, Rv. 271689), con la precisazione che la detenzione sine titulo legittimante il diritto alla riparazione sussiste solo qualora si verifichi violazione di legge da parte RAGIONE_SOCIALE‘autorità procedente e non anche qualora la discrasia tra pena definitiva e pena irrogata consegua all’esercizio di un potere discrezionale (nel medesimo senso Sez. 4, n.25092 del 25/05/2021, COGNOME, Rv. 281735). Tale indirizzo interpretativo si fonda sulla distinzione fra piano RAGIONE_SOCIALEa irrevocabilità RAGIONE_SOCIALEa condanna da quello RAGIONE_SOCIALEa definitività RAGIONE_SOCIALEa pena. Nel vigente sistema processuale (che attribuisce grande spazio agli interventi del giudice RAGIONE_SOCIALE‘esecuzione e del magistrato di sorveglianza sul trattamento sanzioNOMErio), i concetti di pena definita da pronuncia irrevocabile e quello di pena definitiva (per tale potendosi intendere solo quella determinata all’esito RAGIONE_SOCIALEa complessiva gestione giudiziale del trattamento sanzioNOMErio) non possono, dunque, ritenersi coincidenti (Sez. 4 n.57203/17 cit., in motivazione; sez 4 n. 37234 del 28/09/2022, COGNOME, non massimata).
Nel caso in esame, invero, la Corte ha rilevato che la diversa entità RAGIONE_SOCIALEa pena da eseguire non era conseguente a un ordine di esecuzione illegittimo o errato, bensì era conseguente ali’ esercizio del potere discrezionale da parte del giudice RAGIONE_SOCIALE‘esecuzione, che aveva riconosciuto il vincolo RAGIONE_SOCIALEa continuazione tra i reati oggetto di diverse pronunce.
La detenzione patita in eccesso, contrariamente a quanto rilevato nel ricorso, in ipotesi di tal fatta non può ritenersi “ingiusta”, ma solo “fisiologica” conseguenz RAGIONE_SOCIALEa rideterminazione RAGIONE_SOCIALEa pena in sede esecutiva da parte del giudice RAGIONE_SOCIALEa esecuzione.
3.3. Le censure articolate dal ricorrente nei due atti di ricorso non solo non si confrontano con tali principi, ma reiterano gli argomenti a sostegno RAGIONE_SOCIALEa richiesta, ribadendo la sussistenza RAGIONE_SOCIALEa continuazione, già riconosciuta, e l’assenza di colpa del ricorrente.
Alla dichiarazione di inammissibilità dei ricorsi segue la condanna del ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALEe spese processuali e RAGIONE_SOCIALEa somma di euro tremila in
favore RAGIONE_SOCIALEa cassa RAGIONE_SOCIALEe ammende, non sussistendo ragioni di esonero. Non si ritiene di dover procedere alla liquidazione RAGIONE_SOCIALEe spese sostenute dal RAGIONE_SOCIALE resistente. La memoria depositata, infatti, si limita a riportare princi giurisprudenziali in materia di riparazione per ingiusta detenzione senza confrontarsi con i motivi di ricorso, sicché non può dirsi che l’Avvocatura RAGIONE_SOCIALEo Stato abbia effettivamente esplicato, nei modi e nei limiti consentiti, un’attivi diretta a contrastare la pretesa del ricorrente (sull’argomento, con riferimento alle spese sostenute nel giudizio di legittimità dalla parte civile, da ultimo, Sez. U, n 877 del 14/07/2022 dep. 2023, Sacchettino, Rv. 283886; Sez. U., n. 5466, del 28/01/2004, Gallo, Rv. 226716; Sez. 4, n. 36535 del 15/09/2021, A., Rv. 281923; Sez. 3, n. 27987 del 24/03/2021, G., Rv. 281713).
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi presentati nell’interesse di NOME, che condanna al pagamento RAGIONE_SOCIALEe spese processuali e RAGIONE_SOCIALEa somma di euro tremila in favore RAGIONE_SOCIALEa cassa RAGIONE_SOCIALEe ammende. Nulla sulle spese in favore del RAGIONE_SOCIALE resistente.
Deciso il 17 settembre 2024.