Sentenza di Cassazione Penale Sez. 4 Num. 46588 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 4 Num. 46588 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 27/11/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a GATTINARA il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 17/11/2023 RAGIONE_SOCIALEa CORTE APPELLO di MILANO
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; lette le conclusioni ex art, 611 c.p.p. del PG in persona del Sostitu0 Proc. g NOME COGNOME che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso e RAGIONE_SOCIALE‘Avvocatura Generale RAGIONE_SOCIALEo Stato per il RAGIONE_SOCIALE, che ha chiesto dichiararsi inammissibile o rigettarsi il ricorso, con vittoria di spese.
Corte di Cassazione – copia non ufficiale
RITENUTO IN FATTO
Il 25/1/2020 NOME COGNOME veniva associata alla RAGIONE_SOCIALE in esecuzione RAGIONE_SOCIALE‘ordinanza impositiva RAGIONE_SOCIALEa misura cautelar 0 RAGIONE_SOCIALEa custodia in carcere, adottata dal G.I.P. del Tribunale di RAGIONE_SOCIALE 1’8/1/2020 per il reato furto in abitazione pluriaggravato in concorso.
L’emissione del provvedimento restrittivo era stata ‘determinata dal ritenuto coinvolgimento RAGIONE_SOCIALEa predetta, perché in concorso con altri, approfittando RAGIONE_SOCIALE‘età RAGIONE_SOCIALEe persone offese, soleva introdursi sotto falsa qualifica di operatrici comuna nelle abitazioni private per ivi sottrarvi beni mobili di valore.
Il 6/5/2020, il GIP presso il Tribunale di RAGIONE_SOCIALE sostituiva la misura cautelare in carcere con quella degli arresti domiciliari.
Tratta a giudizio, la COGNOME veniva assolta dal Tribunale di RAGIONE_SOCIALE in composizione monocratica con sentenza del 9/3/2022 perché il fatto nOn sussiste e posta in libertà. La sentenza passava in giudicato il 23/7/2022.
Nel motivare la decisione, il Tribunale chiariva che il proscioglimento RAGIONE_SOCIALE‘imputata era dovuto alla mancanza ovvero alla contraddittorietà probatoria in ordine al profilo RAGIONE_SOCIALEa credibilità RAGIONE_SOCIALEe persone offese ed alla conseguente attendibili RAGIONE_SOCIALEe dichiarazioni da queste rese, nonché all’insufficienza degli ulter ori elemen acquisiti. In particolare, le testimonianze RAGIONE_SOCIALEe persone offese erano accomunate dalle medesime condizioni psicofisiche per avanzata età anagrafica, he non consentivano di superare il vaglio di soddisfacente credibilità rispetto a q anto dichi rato in sede dibattimentale.
Ritenendo di non aver dato luogo per dolo o colpa grave all’instarazione e al mantenimento RAGIONE_SOCIALEa custodia in carcere, l’istante si duole RAGIONE_SOCIALEa carcerazione ingiustamente sofferta e dei pregiudizi – morali e patrimoniali – subiti a causa di essa ne aveva chiesto il ristoro, ai sensi degli artt. 314 e segg. c.p.p., nella misur euro 69.448,99 per 487 giorni di ingiusta detenzione di cui 102 in carcere e 385 agli arresti domiciliari.
Corte di Cassazione – copia non ufficiale
La Corte di Appello di RAGIONE_SOCIALE con ordinanza del 17/11/2023 ha rigettato l’istanza.
Avverso tale provvedimento ha proposto ricorso per Cassazione, a mezzo del proprio difensore di fiducia, la COGNOME, deducendo i motivi di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione, come disposto dall’art 173, comma 1, disp. att., Cod. proc. pen.
Il difensore ricorrente, con due separati motivi che poi tratta congitintamente, lamenta violazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 314 cod. proc. pen. e vizio di motivazion laddove il
giudice RAGIONE_SOCIALEa riparazione, muovendo da una lettura – che assume es ere stata decisamente superficiale – sia del compendio indiziario che portò all’emi sione RAGIONE_SOCIALE‘ordinanza cautelare, sia RAGIONE_SOCIALEa ratio decidendi RAGIONE_SOCIALEa sentenza assolut ria, sarebbe pervenuto con una motivazione manifestamente illogica ad affermare che la ricorrente avrebbe concorso a dare causa all’ingiusta detenzione, valorizzando elementi indiziari del tutto secondari per il GIP che ebbe ad applicare la misura cautelare e parimenti minimamente considerati dal tribunale, errando di conseguenza nell’addebitare alla propria assistita, quali comportamenti omissivi considerati gravemente colposi, e come tali ostativi all’accoglimento RAGIONE_SOCIALE‘istanza, fatti pacificament privi di rilevanza eziologica nella genesi RAGIONE_SOCIALEa misura.
Quest’ultima, infatti si era fondata con tutta evidenza sugli esiti positivi de individuazioni fotografiche’ effettuate durante le indagini, che poi noh hanno trovato conferma indi dibattimento e hanno portato alla assoluzione RAGIONE_SOCIALE‘imputata. Malamente poi si farebbe riferimento nel provvedimento impugnato alle pendenze specifiche RAGIONE_SOCIALEa COGNOME.
Il ricorso insiste sul fatto che intanto il quadro indiziario è stato ritenuto gr e tale da supportare la misura cautelare applicata in quanto vi era stato il ricono scimento RAGIONE_SOCIALE‘odierna ricorrente e RAGIONE_SOCIALEe coimputate da parte RAGIONE_SOCIALEe p&sone offese. Ebbene, tale riconoscimento è venuto meno perché il giudice RAGIONE_SOCIALE‘asoluzione ha chiarito che per l’avanzata età anagrafica RAGIONE_SOCIALEe parti lese non era stto possibi ‘superare il vaglio di soddisfacente credibilità rispetto a quanto dicl -iarato dalle stesse in sede di dibattimentale.
Si sottolinea che i dati RAGIONE_SOCIALE‘intensificarsi RAGIONE_SOCIALEe chiamate tra le originarie coi putate al momento RAGIONE_SOCIALEe condotte oggetto RAGIONE_SOCIALE‘applicazione RAGIONE_SOCIALEa misura cautelare ed in prossimità RAGIONE_SOCIALEe celle telefoniche corrispondenti ai varchi telematici RAGIONE_SOCIALEe are limitrofe alle abitazioni RAGIONE_SOCIALEe persone offese e la presenza RAGIONE_SOCIALEe vetture intesta alla figlia RAGIONE_SOCIALEa ricorrente in almeno due dei casi oggetto di denuncia sono elementi del tutto secondari rispetto alla intervenuta applicazione RAGIONE_SOCIALEa misura cautelare, Ciò in particolare dovendosi tener conto che, come si legge nella sentenza del tribunale, non è stato possibile identificare compiutamente gli occupanti dei veicoli ripresi.
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Il ricorrente segnala che con la sentenza numero 27 del 2024 di questa Corte è stata annullata l’ordinanza RAGIONE_SOCIALEa Corte milanese riguardante la coimputata COGNOME NOME, in una situazione del tutto analoga a quella RAGIONE_SOCIALEa COGNOME. Così come risulta annullata con rinvio anche l’ordinanza RAGIONE_SOCIALEa Corte milan se riguardante l’altra coimputata COGNOME NOME, cui pure era stata rigettata la richiest di ingiusta detenzione.
Chiede, pertanto, l’annullamento RAGIONE_SOCIALEa ordinanza impugnata.
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· 3. Il P.G. e l’Avvocatura Generale RAGIONE_SOCIALEo Stato per il RAGIONE_SOCIALE hanno reso le conclusioni scritte ex art. 611 cod. proc pen. riporta in epigrafe.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. I motivi sopra illustrati appaiono infondati e, pertanto, il proposto rico va rigettato.
Il ricorso si palesa generico ed aspecifico e teso a valutare la maggiore minore pregnanza . di un indizio piuttosto che di un altro posto alla base del provvedimento impositivo RAGIONE_SOCIALEa misura piuttosto che a aintrastare criticamente le considerazioni in punto di colpa grave ritenuta dalla Corte territoriale inibente all tenimento del chiesto beneficio.
Per contro, il giudice RAGIONE_SOCIALEa riparazione motiva in maniera ampia e circostanziata, oltre che correttamente in punto di diritto, sui motivi del rigetto.
L’art. 314 cod. pen., com’è noto,,, prevede al primo comma che “chi è stato prosciolto con sentenza irrevocabile perché il fatto non sussiste, per non aver commesso il fatto, perché il fatto non costituisce reato o non è previsto dalla le come reato, ha diritto a un’equa riparazione per la custodia cautelare subita, qu lora non vi abbia dato o concorso a darvi causa per dolo o colpa grlve”.
In tema di equa riparazione per ingiusta detenzione, dunque, costituisce causa impeditiva all’affermazione del diritto alla riparazione l’aver dato causa, per dolo o per colpa grave, all’instaurazione o al mant custodia cautelare (art. 314, comma 1, ultima parte, cod. proc. pe di tale causa, costituendo condizione necessaria al sorgere del diri l’interessato nimento RAGIONE_SOCIALEa n.); l’assenza o all’equa riparazione, deve essere accertata d’ufficio dal giudice, indipendentemente dalla deduzione RAGIONE_SOCIALEa parte (cfr. sul punto questa Sez. 4, n. 34181 del 5/11/2002, Guadagno, Rv. 226004).
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In proposito, le Sezioni Unite di questa Corte hanno da tempo precisato che, in tema di presupposti per la riparazione RAGIONE_SOCIALE‘ingiusta detenzione, deve intenders dolosa – e conseguentemente idonea ad escludere la sussistenza de diritto all’in dennizzo, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 314, primo comma, cod. proc. pen. – non solo la con dotta volta alla realizzazione di un evento voluto e rappresentato ne” suoi termin fattuali, sia esso confliggente o meno con una prescrizione di legge, ma anche la condotta consapevole e volontaria i cui esiti, valutati dal giudice del Orocedimento riparatorio con il parametro RAGIONE_SOCIALE‘ “id quod plerurnque accidie second esperienza comunemente accettate, siano tali da creare una situazio sociale e di doveroso intervento RAGIONE_SOCIALE‘autorità giudiziaria a tutela de o le regole di e di allarme la comunità,
ragionevolmente ritenuta in pericolo (Sez. U. n. 43 del 13/12/1995 dep. 1996, COGNOME ed altri, Rv. 203637)
Poiché inoltre, la nozione di colpa è data dall’art. 43 cod. pen., deve ritene ostativa al riconoscimento del diritto alla riparazione, ai sensi del predetto pr comma RAGIONE_SOCIALE‘art. 314 cod. proc. pen., quella condotta che, pur tesa ad altri risulta ponga in essere, per evidente, macroscopica negligenza, imprudenza, trascuratezza, inosservanza di leggi, regolamenti o norme disciplinari, una situazione tal da costituire una non voluta, ma prevedibile, ragione di intervent RAGIONE_SOCIALE‘autori giudiziaria che si sostanzi nell’adozione di un provvedimento restritti o RAGIONE_SOCIALEa libe personale o nella mancata revoca di uno già emesso.
In altra successiva condivisibile pronuncia è stato affermato che il diritto al riparazione per l’ingiusta detenzione non spetta se ;Interessato ha tenuto consa pevolmente e volontariamente una condotta tale da creare una situazione di doveroso intervento RAGIONE_SOCIALE‘autorità giudiziaria o se ha tenuto una condotta che abbi posto in essere, per evidente negligenza, imprudenza o trascuratezza o inosservanza di leggi o regolamenti o norme disciplinari, una situazione tale da costituir una prevedibile ragione di intervento RAGIONE_SOCIALE‘autorità giudiziaria che si sostanzi nell dozione di un provvedimento restrittivo RAGIONE_SOCIALEa libertà personale o nella mancata revoca di uno già emesso (Sez. 4, n. 43302 del 23/10/2008, Maisano, Rv. 242034). .
Ancora le Sezioni Unite, hanno affermato che il giudice, nell’accertare la sussistenza o meno RAGIONE_SOCIALEa condizione ostativa al riconoscimento del diritto all’equa riparazione per ingiusta detenzione, consistente nell’incidenza causale del dolo o RAGIONE_SOCIALEa colpa grave RAGIONE_SOCIALE‘interessato rispetto all’applicazione del provved mento di cu stodia cautelare, deve valutare la condotta tenuta dal predetto sia anteriormente che successivamente alla sottoposizíone alla misura e, più in generale, al momento RAGIONE_SOCIALEa legale conoscenza RAGIONE_SOCIALEa pendenza di un procedimento a suo carico (Sez. Unite, n. 32383 del 27/5/2010, D’Ambrosio, Rv. 247664). E, ancora, più recentemente, il Supremo Collegio ha ritenuto di dover precisare ulteriorrnente che in tema di riparazione per l’ingiusta detenzione, ai fini del riconoscimento RAGIONE_SOCIALE‘inden nizzo può anche prescindersi dalla sussistenza di un “errore giudiziario”, venendo in considerazione soltanto l’antinomia “strutturale” tra custodia e assoluzione, quella “funzionale” tra la durata RAGIONE_SOCIALEa custodia ed eventuale misura RAGIONE_SOCIALEa pena, con la conseguenza che, in tanto la privazione RAGIONE_SOCIALEa libertà personale potrà considerarsi “ingiusta”, in quanto l’incolpato non vi abbia dato o concorso darvi causa attraverso una condotta dolosa o gravemente colposa, giacché, altrim nti, l’indennizzo verrebbe a perdere ineluttabilmente la propria funzione ripara orla, dissolvendo la “ratio” solidaristica che è alla base RAGIONE_SOCIALE‘istituto (così Sez. Uni e, n. 5 del 28/11/2013, COGNOME ; Rv. 257606, fattispecie in cui è stata ritenuta colpevole
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la condotta di un soggetto che aveva reso dichiarazioni ambigue in !sede di interrogatorio di garanzia, omettendo di fornire spiegazioni sul contenuto RAGIONE_SOCIALEe conversazioni telefoniche intrattenute con persone coinvolte in un trafficp di sostanz stupefacenti, alle quali, con espressioni “travisanti”, aveva sollecitato in orario turno la urgente consegna di beni).
3. Va poi osservato che vi è totale autonomia tra giudizio penale e giudizio i per l’equa riparazione anche atteso che i due afferiscono piani di indagine del tutt diversi che ben possono portare a conclusioni affatto differenti pur se fondanti su i medesimo materiale probatorio acquisito agli atti, in quanto sottoposto ad un vaglio caratterizzato dall’utilizzo di parametri di valutazione del tutto differenti. perché è prevista in sede di riparazione per ingiusta detenzione la rivalutazion dei fatti non nella loro portata indiziaria o probatoria, che può essere ritenuta sufficiente e condurre all’assoluzione, occorrendo valutare se essi siano stati idon a determinare, unitamente ed a cagione di una condotta negligente od imprudente RAGIONE_SOCIALE‘imputato, l’adozione RAGIONE_SOCIALEa misura cautelare, traendo in inganno il giudice.
È pacifico (cfr. tra le tante Sez. 4, ord. 25/11/2010, n. 45418) che, in sede giudizio di riparazione ex art. 314 cod. proc. pen. ed al fine RAGIONE_SOCIALEa valutazione RAGIONE_SOCIALE‘ debeatur occorra prendere in considerazione in modo autonomo e completo tutti gli elementi probatori disponibili ed in ogni modo emergenti dagli atti, al fine valutare se chi ha patito l’ingiusta detenzione vi abbia dato o abbia concorso darvi causa con dolo o colpa grave, con particolare riferimento alla sussistenza di condotte che rivelino eclatante o macroscopica negligenza, imprudenza o violazione di leggi o regolamenti. A tale fine è necessario che venga esaminata la condotta posta in essere dall’istante sia prima che dopo la perdita RAGIONE_SOCIALEa I bertà per nale e, più in generale, al momento RAGIONE_SOCIALEa legale conoscenza RAGIONE_SOCIALEa pe denza di un procedimento a suo carico (cfr. Sez. U. n. 32383/2010), onde verificare, con valutazione ex ante, in modo del tutto autonomo e indipendente dall’esito del processo di merito, se tale condotta, risultata in sede di merito tale da non integra un fatto-reato, abbia ciononostante costituito il presupposto che abbia ingenerato, pur in eventuale presenza di un errore RAGIONE_SOCIALE‘autorità procedente, la falsa apparenza RAGIONE_SOCIALEa sua configurabilità come illecito penale, dando luogo alla detenzione con rapporto di “causa ad effetto” (cfr. anche la precedente Sez. Un. 26/6/2002, COGNOME). E a tal fine vanno prese in considerazione tanto condotte di tipo extra processUale (grave leggerezza o trascuratezza tale da avere determinato l’adozione del provvedimento restrittivo), guanto di tipo processuale (autoincolpazione, silenzio consapevole sull’esistenza di un alibi) che non siano state escluse dal giu dice RAGIONE_SOCIALEa cognizione (cfr. Sez. 4, n. 45418/2010).
La colpa RAGIONE_SOCIALE‘istante è ostativa al diritto per le argomentazioni espresse, tra altre, da Sez. 4, n. 1710/2014 e da Sez. 4, n. 1422/2014: «… non potendo l’or . dinamento, nel momento in cui fa applicazione RAGIONE_SOCIALEa regola solidarist ca, … oblite rare il principio di autoresponsabilità che incombe su tutti i consociati, allorquand interagiscono nella società (trattasi, infondo, RAGIONE_SOCIALEa regola che trova esplicitazio negli arti. 1227 e 2056 c.c.), deve intendersi idonea ad escludere la Sussistenza del diritto all’indennizzo … non solo la condotta volta alla reaiizzazione di evento voluto e rappresentato nei suoi termini fattuali, sia esso configgente o meno con una prescrizione di legge, ma anche la condotta consapevole e volontaria i cui esiti, valutati dal giudice del procedimento riparatorio con il paramet RAGIONE_SOCIALE‘id quod plerumque accidit secondo le regole di esperienza comunemente accettate, siano tali da creare una situazione di allarme sociale e di doveroso inte vento RAGIONE_SOCIALE‘autorità giudiziaria a tutela RAGIONE_SOCIALEa comunità, ragionevolmente ritenuta in pericolo. Poiché inoltre, anche ai fini che qui ci interessano, la nozione di colpa data dall’art. 43 c.p., deve ritenersi ostativa al riconoscimento del dir tto alla razione … quella condotta che, pur tesa ad altri risultati, ponga in essere, evidente, macroscopica, negligenza, imprudenza, trascuratezza, inosservanza di leggi, regolamenti o norme disciplinari, una situazione tale da costituire una non voluta, ma prevedibile, ragione di intervento RAGIONE_SOCIALE‘autorità giudiziaria che si sostanz nell’adozione di un provvedimento restrittivo RAGIONE_SOCIALEa libertà personale o nella mancata revoca di uno già emesso
4. Nel provvedimento impugnato è stato congruamente e logicainente posto in evidenza come la sentenza assolutoria abbia focalizzato alcuni elementi fattuali che, pur essendo insufficienti a dimostrare la colpevolezza RAGIONE_SOCIALE‘istante, attestan comunque un comportamento gravemente colposo da parte sua, tale da lasciare supporre agli inquirenti che fosse coinvolta a pieno titolo nel reato ascrittole e c conseguentemente dovesse essere sottoposta a misura cautelare.
Tali fatti possono essere sintetizzati come segue: a. la presenza RAGIONE_SOCIALEe vetture intestate ad una RAGIONE_SOCIALEe imputate (nella specie, la figlia RAGIONE_SOCIALEa COGNOMECOGNOME in almen · due dei casi oggetti di denuncia, utilizzate in circostanze di tempo . e luogo compatibili con i furti in abitazione; b. i tabulati telefonici che confermano la relaz tra le imputate e l’intensificarsi RAGIONE_SOCIALEe chiamate tra le originarie corree,a1 moment RAGIONE_SOCIALEe condotte oggetto RAGIONE_SOCIALE‘applicazione RAGIONE_SOCIALEa misura custodiale ed in prossimità RAGIONE_SOCIALEe celle telefoniche corrispondenti ai varchi telematici RAGIONE_SOCIALEe aree limitrofe al abitazioni RAGIONE_SOCIALEe persone offese; c, il riconoscimento certo ed immediato RAGIONE_SOCIALE‘istante da parte RAGIONE_SOCIALEe persone offese (COGNOME NOME, COGNOME NOME e i coniugi COGNOME e . COGNOME) durante la fase istruttoria del procedimento.
Orbene, non corrisponde al vero la circostanza propugnata dal r corrente secondo cui l’ordinanza genetica RAGIONE_SOCIALEa misura si fonderebbe unicamente su tale riconoscimento. Il riconoscimento, infatti, si è accompagnato agli elementi sopra ricordati sub a) e sub b) e il tutto ha contribuito a che il quadro indiziari O assumesse quel quadro di gravità atto a supportare la misura. E dunque gli eleménti sub a) e sub b), ascrivibili all’odierna ricorrente sotto il profilo RAGIONE_SOCIALEa colpa grave, ha avuto una decisiva sinergia nella genesi RAGIONE_SOCIALEa custodia cautelare.
Ininfluente ai fini che qui ci occupano appare, invece, la circostanza – che pure si legge nel provvedimento impugnato – che nell’ordinanza applicativa RAGIONE_SOCIALEa misura cautelare si dà conto del carattere di abitualità RAGIONE_SOCIALEa COGNOME nel com mettere illeciti analoghi (“COGNOME NOME NOME COGNOME NOME risultavano essere state arrestate in flagranza di reato per furti in abitazione commessi con modalità analoghe a quelle oggetto del presente procedimento”; “viene segnalata la pendenza di altri procedimenti Per fatti del tutto identici presso altre Procure del Repubblica”; “a loro carico vi sono plurime segnalazioni di polizia e n procedimenti iscritti presso altre Autorità Giudiziarie per fatti del tutt mer s altri similari”).
Decisivo, come si diceva, è che la Corte-di Appello (cfr. in particolare pag. 3) abbia evidenziato, con motivazione lineare e priva di discrasie logiche, l’esistenza di contatti ripetuti tra gli imputati, tutti pregiudicati, il giorno dei furti e vici abitazióni RAGIONE_SOCIALEe persone offese e la riconducibilità all’odierna imputata RAGIONE_SOCIALE‘aut vettura oggetto RAGIONE_SOCIALEe riprese.
La Corte territoriale, perciò, diversamente da quanto si opina in ricorso, ha fornito un’adeguata motivazione RAGIONE_SOCIALE‘oggettiva idoneità di queste condbtte a costituire colpa grave, che ben si prestava a indurre in errore gli inquirenti In partic lare, il giudice RAGIONE_SOCIALEa riparazione dà atto di come, le anomale connessiorii telefoni che tra le imputate e la loro presenza nei pressi RAGIONE_SOCIALEe abitazioni RAGIONE_SOCIALEe p.o., fo idonea ad essere oggettivamente interpretata come complicità RAGIONE_SOCIALEa ricorrente nella commissione dei furti in abitazione.
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Corte di Cassazione – copia non ufficiale
Il provvedimento impugnato, peraltro, nel momento in cui dà conto dei rapporti intercorrenti tra le coimputate, opera un buon governo RAGIONE_SOCIALEa richiamata giurisprudenza di questa Corte di legittimità secondo cui le frequentazioni ambigue, ossia quelle che si prestano oggettivamente ad essere interpretate come indizi di complicità, quando non sono giustificate da rapporti di parentela e sono poste in essere con la consapevolezza che trattasi di soggetti coinvolti in traff ci illecit le frequentazioni con soggetti gravati da specifici precedenti penali, ben possono dare luogo ad un comportamento gravemente colposo idoneo ad esclOdere la riparazione stessa” (cfr., tra le altre, Sez. 4, n. 1235 del 26/11/2013, COGNOME, Rv. 258610; Sez. 4, n. 9212 del 13/11/2013, dep. 2014, M dep. 2014, !tese, Rv. 259082; Sez. 4, n. 51722 del 16/10/2013, NOME, Pv. 257878) e Che per tali
si intendono anche quelle con soggetti coinvolti nel medesimo procelimento penale.
Al rigetto del ricorso consegue, ex lege, la condanna RAGIONE_SOCIALEa ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALEe spese del procedimento.
Il ricorrente va altresì condannato alla rifusione RAGIONE_SOCIALEe spese al reSistente RAGIONE_SOCIALE che, alla luce dei pertinenti e puntuali motivi versati in atti dall’Avvocatura RAGIONE_SOCIALEo Stato, tesi efficacemente a contrastare quel di cui al proposto ricorso, vengono liquidati come da dispositivo.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALEe spese processuali nonché a rimborsare al RAGIONE_SOCIALE resistente le spese sostenute per questo giudizio, che liquida in complessivi euro mille.
Così deciso il 27/11/2024