Sentenza di Cassazione Penale Sez. 4 Num. 41404 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 4 Num. 41404 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 08/10/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME nato il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 06/05/2024 della CORTE APPELLO di BOLOGNA
svolta la relazione dal Consigliere NOME COGNOME;
lette le conclusioni del Procuratore generale, in persona del sostituto NOME COGNOME, la quale ha chiesto la declaratoria di inammissibilità del ricorso;
lette altresì le conclusioni dell’Avvocatura generale dello stato per il Ministero resistente.
Ritenuto in fatto
1. La Corte d’appello di Bologna ha parzialmente accolto la richiesta di riconoscimento di un indennizzo per ingiusta detenzione, presentata nell’interesse di COGNOME NOME (in relazione a un procedimento, nel quale lo stesso era stato accusato dei reati di rapina aggravata, porto abusivo di arma e calunnia, dai quali veniva assolto in primo grado), solo limitatamente alla custodia pre-cautelare (tre giorni di arresto in attesa della convalida), avendo, invece, rigettato la richiesta quanto al periodo successivo alla sostituzione delle misure cautelari non coercitive (obbligo di dimora con prescrizione di permanenza notturna presso l’abitazione, applicato a seguito dell’udienza di convalida e obbligo di presentazione alla PG, applicata ad esito dell’appello proposto dal PM) cbn gli arresti domicilia – ri, disposta, tra l’altro; anche in conseguenza delle ripetute violazioni delle prescrizioni imposte con la seconda misura.
A sostegno della decisione, la Corte territoriale ha, da un lato, escluso la sussistenza di un comportamento ostativo dell’istante quanto al periodo di detenzione pre-cautelare, richiamando la immediata rivendicazione di innocenza e la circostanza che era stato proprio l’NOME a chiedere l’intervento dei carabinieri sui luoghi, procedendo, dunque, alla liquidazione dell’indennizzo; dall’altro, ha ravvisato un comportamento ostativo dell’istante quanto 0,1 periodo successivo all’aggravamento delle misure non coercitive, rinvenendolo nelle ripetute e numerose (17 nell’arco di un mese) violazioni dell’obbligo di presentarsi alla PG, esse avendo giustificato il disposto aggravamento e l’applicazione di una misura di tipo custodiale.
La difesa dell’interessato ha proposto ricorso, formulando un unico motivo, con il quale ha dedotto inosservanza o erronea applicazione degli artt. 314 e 315, cod. proc. pen., obiettando, quanto alla decisione di rigetto, che l’istante non avrebbe neppure dovuto essere arrestato in origine, siccome palesemente innocente sin dall’immediatezza di legge, nonostante i rigetti delle istanze e dei relativi appell fondati sulla carenza dei requisiti di cui all’art. 273, cod. proc. pen.
L’Avvocatura generale dello Stato, per il Ministero resistente, ha depositato memoria scritta, con la quale ha chiesto, in via pregiudiziale, la declaratoria di inammissibilità del ricorso; in subordine, il suo rigetto unitamente ad ogni altra richiesta di parte ricorrente, con ogni conseguente statuizione per ciò che concerne spese, diritti ed onorari del giudizio.
Il Procuratore generale, in persona del sostituto NOME COGNOME, ha depositato conclusioni scritte, con le quali ha chiesto la declaratoria di inammissibilità del ricorso.
Considerato in diritto
Il ricorso è inammissibile per manifesta infondatezza del motivo.
L’assunto dal quale muove la difesa poggia sulla circostanza che l’COGNOME é stato assolto dai reati contestati, senza aver, tuttavia, il deducente considerato che la fattispecie azionata presuppone proprio l’assoluzione, imponendo al contempo al giudice della riparazione di esaminare se la privazione della libertà, pur ingiustamente subita, a seguito della dichiarata innocenza, abbia trovato causa anche in un comportamento, doloso o gravemente colposo, dell’interessato.
La questione devoluta in questa sede mette in chiaro che, nella casistica, possono aversi situazioni nelle quali l’art. 314 c.p.p. è invocato in relazione a diversi segmenti detentiVi, eventualmente ripérabili anche a titolo’ differente, ora quale ingiustizia formale del titolo, ora quale connpromissione del bene fondamentale della libertà dell’individuo, alla quale non ha fatto seguito l’affermazione della sua penale responsabilità, ora quale esito di un disallineamento tra detenzione patita in sede cautelare e pena eseguita o da eseguire. Quando ciò accade, dunque, può determinarsi una coesistenza tra i principi che sovrintendono alla verifica giudiziale, per loro natura destinati a disciplinare ipotesi del tutto diverse.
Tuttavia, la valutazione giudiziale non può prescindere dal fondamento solidaristico dell’istituto, che – va ricordato – non è collegato solo all’esito procedimento penale, fondamento sul quale il diritto vivente, nel solco ermeneutico tracciato dal giudice delle leggi (vedi, tra le altre, Corte cost. n. 219/2008) da tempo ammonisce, richiamandoci anche ai principi di matrice sovranazionale (art. 5 CEDU). Ed è proprio in conformità ad esso che non può considerarsi “ingiusta” la privazione della libertà personale causata (o concausata) da una condotta dolosa o gravemente colposa dell’interessato (Sez. U, n. 51779 del 28/11/2013, COGNOME, Rv. 257606-01), tenuta dal predetto sia anteriormente che successivamente alla sottoposizione alla misura (Sez. U, n. 32383 del 27/5/2010, COGNOME, Rv. 247664-01).
Nella specie, la Corte ha correttamente tenute distinte la misura precautelare, rispetto alla quale ha ritenuto insussistente un contributo dell’istante, eziologicamente correlato all’arresto, dalla privazione della libertà subita )invece, per avere egli ripetutamente violato le prescrizioni imposte con la misura dell’obbligo di presentazione alla PG, dunque per effetto dell’adozione di un provvedimento ai sensi dell’art. 276, comma 1, cod. proc. pen. e rispetto al presupposto fattuale (ripetute violazioni delle prescrizioni) la difesa non ha formulato alcuna contestazione, ritenendole irrilevanti, alla stregua della sopravvenuta assoluzione.
Il ragionamento della Corte territoriale, peraltro, trova riscontro nella giurisprudenza di legittimità, essendosi già affermato che, in tema di ingiusta
detenzione, non sussiste il diritto alla riparazione per il periodo di detenzione subito a seguito di aggravamento di misura non coercitiva disposto in conseguenza della trasgressione alle prescrizioni imposte, difettando, in tal caso, il requisito dell ingiustizia della privazione della libertà personale (sez. 4, n. 30578 del 7/6/2016, Lombardo, Rv. 267542-01). Trattasi di un principio che deriva direttamente da quelli di tutela della libertà personale e solidarietà, alla cui stregua vanno indennizzate tutte le ipotesi di custodia cautelare risultate obiettivamente ingiuste (Sez. U, n. 25084 del 30/5/2006, COGNOME, Rv. 234144-01) e che trova riscontro anche nella giurisprudenza della Corte di Strasburgo. Infatti, la previsione dell’ad. 314, comma 1, cod. proc. pen. – che esclude dall’equa riparazione colui che abbia dato causa, per colpa grave, alla custodia cautelare subita, in caso di detenzione preventiva formalmente legittima ma sostanzialmente ingiusta – non si pone in contrasto con l’art. 5 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo perché quest’ultima norma impone il riconoscimento dell’indennizzo soltantò per la detenzione preventiva formalmente illegittima, senza escludere, negli altri casi, che gli Stati membri possano limitarla, nei caso in cui l’interessato abbia tenuto un comportamento eziologicamente collegato alla privazione della sua libertà (sez. 4, n. 6903 del 2/2/2021, COGNOME, Rv. 2809029-01; n. 35689 del 9/7/2009, COGNOME, Rv. 245311-01; Corte EDU n. 32075/2009 del 10 aprile 2012, COGNOME c. Italia, in cui si è, per l’appunto, riconosciuta la coerenza convenzionale della valutazione, effettuata nell’ambito di un procedimento relativo alla richiesta di riparazione per ingiusta custodia cautelare, del contributo che la persona prosciolta ha dato alla nascita di indizi nei suoi confronti, la stessa non collidendo con la presunzione di innocenza, vedendo su un oggetto diverso dalla responsabilità penale della persona).
È lo stesso dato testuale, peraltro, a confermare la necessità di tale interpretazione, atteso che l’indennizzo non può essere riconosciuto a chi ha dato o concorso a dare causa alla “custodia cautelare” subita, cioè alla privazione della sua libertà in forza di un titolo che, al momento della sua emissione, era sostenuto da presupposti rivelatisi solo all’esito del giudizio insussistenti. Il che consente d affermare che il contributo causale dell’interessato riguarda la privazione della libertà rispetto a tutte le vicende che si dipanano dal momento del suo arresto, senza che possa configurarsi, come sembra adombrare la difesa, un effetto “domino” dell’assenza di un comportamento ostativo al momento dell’adozione della misura pre-cautelare rispetto a un titolo adottato sulla scorta di ulteriori presupposti (nella specie, le ripetut e numerose violazioni degli obblighi imposti con la misura non coercitiva).
Pertanto, la necessità di valutare l’eventuale ricorrenza di un comportamento doloso o gravemente colposo dell’interessato, che sia stato concausa dell’errore nel quale è caduta l’A.G., permane anche con riferimento alle vicende successive all’arresto in flagranza, sebbene tale comportamento debba essere ricercato in stretto rapporto all’atto giudiziario dal quale è derivata la privazione della libertà rivelatas
ingiusta ex post (in motivazione, sez. 4, n, 57203 del 21/9/2017, Paraschiva) e ciò anche in relazione ai diversi segmenti nei quali si articola la vicenda cautelare.
Del tutto correttamente, quindi, la Corte della riparazione ha distinto i periodi di custodia subita, rinvenendo il comportamento ostativo solo in relazione a quella successivo all’aggravamento della misura non custodiale ai sensi dell’art. 276 cod. proc. pen., conseguito al comportamento dell’interessato.
Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero rispetto alla causa della inammissibilità (Corte cost. n. 186/2000), ma non anche quella alla rifusione delle spese sostenute dal Ministero resistente, non avendo la memoria depositata nel suo interesse, a causa della genericità, fornito alcun contributo alla dialettica processuale (sul puntò, Sez. U, n. 34559 del 26/6/2002, COGNOME, cit., Rv. 222264 e, da ultimo, Sez. U, n. 877 del 14/7/2022, dep. 2023, COGNOME, in motivazione).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Nulla per le spese al Ministero resistente.
Deciso il 8 ottobre 2024
La Consigliera est.
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NOME COGNOME
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